F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 43/CFA del 20 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 137/CFA del 30 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD ABELLINUM CALCIO 2012 AVVERSO LE SANZIONI: 1) INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. CUCINIELLO ALFREDO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN REL. ART. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE E ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; 2) SQUALIFICA PER GIORNATE 3 INFLITTA AL CALC. ESPOSITO SABINO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1 E 5, 10, COMMA 2 E 46, COMMA 6 C.G.S., IN REL. ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; – INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. PULVIRENTI MARIO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN REL. ARTT. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE E 61, COMMI 1 E 5, 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; – AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N.9234/359 PFI16-17 CS/MB/VG DEL 28.02.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 101 del 13.4.2017)

RICORSO  DELLA  SOCIETA’  ASD  ABELLINUM  CALCIO  2012  AVVERSO  LE SANZIONI:

    1. INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. CUCINIELLO ALFREDO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN REL. ART. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO

FEDERALE E ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;

    1. SQUALIFICA PER GIORNATE 3 INFLITTA AL CALC. ESPOSITO SABINO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1 E 5, 10, COMMA 2 E 46, COMMA 6

C.G.S., IN REL. ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;

- INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. PULVIRENTI MARIO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN REL. ARTT. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE E 61, COMMI 1 E 5,

39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;

- AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;

SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE   NOTA  N.9234/359

PFI16-17 CS/MB/VG DEL 28.02.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 101 del 13.4.2017)

Con nota del 28.02.2017,prot. 9234/359 PF 16-17 CS/mb/vgf, il Procuratore Federale ha deferito avanti il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania:

  • il sig. Cuciniello Alfredo, presidente della società reclamante, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2, C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale e 39 e 43,

commi 1 e 6, delle NOIF;

  • il sig. Esposito Sabino, calciatore, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 e 5, e 10, comma 2 e 46 C.G.S., in relazione agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF;
  • il sig. Pulvirenti Mario, dirigente della società reclamante, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale e 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF;
  • la A.S.D. Abellinum Calcio 2012, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art.

4, commi 1 e 2, C.G.S.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore Sabino Esposito era stato impiegato dalla società A.S.D. Abellinum Calcio 2012 nelle gare di cui al deferimento, malgrado non  fosse tesserato. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale, sig. Pulvirenti Mario, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente, sig. Cuciniello Alfredo, l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Il Tribunale ha fissato la riunione per la discussione del deferimento ed ha assegnato termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive.

Non risulta che le parti deferite abbiano fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né sono comparse all’udienza dibattimentale fissata per il giorno 10.04.2017 innanzi al Tribunale Federale Territoriale.

A giudizio del Tribunale Federale Territoriale, sussistono a carico dei deferiti i profili di responsabilità evidenziati dalla Procura federale. Il Tribunale Federale Territoriale - Campania con la decisione impugnata ha, quindi, accolto il deferimento della Procura Federale per le violazioni riportate in epigrafe.

In data 21.4.2017 la società A.S.D. Abellinum Calcio 2012ha proposto ricorso alla  Corte Federale d’Appello, ai sensi dell’art 39 C.G.S. per la revisione e revoca avverso la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 101 del 13.04.2017.

In particolare, il sig. Ciaramella Francesco, nella qualità di vice presidente della A.S.D. Abellinum Calcio 2012, deduce di non essere statoin grado di offrire una adeguata difesa, di essere presente alla seduta fissata dal Tribunale Federale poiché non ha ricevuto comunicazione alcuna, asserendo che “probabilmente, come in passato per altri procedimenti, si è ripetuto l’invio ad un indirizzo diverso da quello ufficiale della società”. Parte ricorrente ritiene, pertanto, che il procedimento sia stato instaurato e condotto del tutto irritualmente dal momento che le comunicazioni sarebbero state inviate “ad un indirizzo diverso da quello ufficiale della Società” e, più precisamente, sarebbero state inviate ad un “recapito peraltro dismesso attraverso regolare comunicazione al Comitato regionale”.

All’udienza fissata, per il giorno 30.5.2017 innanzi a questa Corte federale d’Appello, è comparso il rappresentante della Procura Federale, che si è riportato ai propri atti e alle conclusioni ivi rassegnate, ribadendo la regolarità delle notifiche e chiedendo il rigetto del ricorso. Nessuno è comparso per parte appellante.

La Corte ritiene che il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esposti.

Emerge, infatti, dalla documentazione prodotta che gli atti del procedimento, fin dalla fase delle indagini, siano stati comunicati ad un indirizzo diverso da quello ufficiale della Società, nonostante fosse stata regolarmente comunicata al Comitato Regionale Campania la variazione di indirizzo. Più precisamente, sia l’atto di deferimento del 28.2.2017, sia la convocazione dinanzi al Tribunale Federale Territoriale Campania del giorno 17.3.2017 per il giorno 10.4.2017, ore 15.00, sono state inviate in Via Tiratore, 56 - 83042 Atripaldi (AV), e non in via Nicola Salvi, 87 - 83042 Atripaldi (AV), corretto indirizzo.

Risulta, pertanto, evidente che alcuna delle comunicazioni previste dal C.G.S. a garanzia della regolarità del contraddittorio sia stata validamente compiuta, con la conseguente violazione del diritto di difesa per non essere stata messa l’appellante in condizione di partecipare al procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania.

Ai sensi dell’art. 37, comma 4, C.G.S., la Corte Federale d’Appello se rileva la violazione delle norme sul contraddittorio deve annullare la decisione impugnata e rinviare all’Organo che ha emesso la decisione per l’esame del merito, nel regolare contraddittorio delle parti.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società

A.S.D. Abellinum Calcio 2012 di Atripalda (AV), risultata la violazione del principio del contraddittorio, annulla la decisione impugnata rinviando gli atti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania per il nuovo esame del merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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