F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 48/CFA del 09 Ottobre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 045/CFA del 04 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ VENEZIA FC SRL SSP AVVERSO LE SANZIONI: I INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA AL SIG. TACOPINA JOSEPH, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 1 C.G.S.; II AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, IN RELAZIONE ALL’ART. 1 BIS, COMM1 1 E 5 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12241/510 PF 1) GP/MB/GB DEL 5.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 13/TFN del 27.9.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ VENEZIA FC SRL SSP AVVERSO LE SANZIONI:

  1. INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA AL SIG. TACOPINA JOSEPH, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 1 C.G.S.;
  2. AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, IN RELAZIONE ALL’ART. 1 BIS, COMM1 1 E 5 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 12241/510 PF

    1. GP/MB/GB DEL 5.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare

- Com. Uff. n. 13/TFN del 27.9.2017)

Con provvedimento prot. 12241/510pf16-17 GP/MB/gb in data 5.05.2017 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale NazionaleSezione Disciplinare (d’ora in avanti TFN), oltre ad altri due soggetti (Collauto Mattia e Speggiorin Fabiano):

      • il sig. Joseph Tacopina, Presidente della società Venezia Fc Srl SSP nella stagione sportiva 2016/17, per essersi avvalso o comunque per non aver impedito di avvalersi nello svolgimento delle attività attinenti al trasferimento o al tesseramento di calciatori, di soggetti non autorizzati, così violando i doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis comma 1 del Codice della Giustizia Sportiva (d’ora in poi CGS) in via autonoma ed in relazione a quanto prescritto dall’art. 10 comma 1 CGS;
      • la società Venezia Fc Srl SSP, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS in relazione all’art. 1 bis comma 1 e 5 CGS, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per le condotte ascrivibili al suo Presidente e ad entrambi i suddetti soggetti, ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 2 CGS.

L’adito TFN (Com. Uff. n. 13/TFN del 27.09.2017)  - dopo aver rilevato che effettivamente il Presidente Tacopina per il tesseramento di alcuni giocatori (nello specifico Z.R. e D.T.) si era avvalso, in violazione del dettato normativo, della collaborazione dei due predetti non autorizzati (Collauto e Speggiorin), entrambi censiti nell’archivio del Settore Tecnico con la qualifica, rispettivamente, di allenatore professionista di seconda categoria e di allenatore professionista di prima categoria - nel merito disponeva l’irrogazione nei confronti del Tacopina della sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno) e, nei confronti della Società, l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 3.000,00.

Avverso la suddetta decisione interponevano reclamo, tramite l’avv. Gianmaria Daminato del Foro di Venezia, la predetta società calcistica ed il suo Presidente, deducendo i seguenti motivi.

1) Mancata valutazione della diligenza impiegata dai reclamanti e del loro affidamento incolpevole  maturato  in  relazione  alla  posizione  federale  del  sig.  Mattia  Collauto.    L’ultimo tesseramento di quest’ultimo come allenatore è relativo alla Stagione Sportiva 2015/2016 mentre la presunta violazione imputata è relativa alla stagione 2016/2017 e durante quest’ultima sia la Società che il Presidente si sono avvalsi  del predetto, il quale comunque in ambedue le stagioni ha ricoperto il ruolo di responsabile del settore giovanile, ruolo che è stato poi formalmente regolato in forza di apposita delibera del CDA ed in forza di regolare contratto di lavoro sportivo. Il Collauto dunque avrebbe svolto regolarmente l’attività finalizzata al tesseramento di calciatori.

2) Erronea interpretazione della ratio dell’art. 10 CGS, poiché il Presidente si è avvalso del Collauto, soggetto autorizzato e conosciuto.

3) Omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla posizione di Speggiorin Fabiano, il quale è stato sanzionato dal TFN in relazione ad un solo caso isolato e quindi non ha svolto una costante attività finalizzata al reclutamento e tesseramento dei giocatori nella società Venezia FC.

Conclusivamente, i reclamanti chiedono il proscioglimento dei deferiti.

All’odierno dibattimento presso questa Corte è comparso l’avv. Gianmaria Daminato il quale ha brevemente reiterato le considerazioni e le conclusioni rassegnate per iscritto. E’ altresì comparso il rappresentante della Procura Federale, avv. Luca Sanzi il quale, nel sottolineare la posizione di soggetti non autorizzati del Collauto e dello Speggiorin, si è riportato al contenuto della decisione impugnata ed ha chiesto il rigetto dell’appello.

Considerato in

DIRITTO

Il reclamo va parzialmente accolto, atteso che talune argomentazioni difensive offerte dai reclamanti sono idonee a disattendere in parte la soluzione adottata nella decisione impugnata.

La norma dell’art. 10 comma 1 CGS richiamata nell’atto di deferimento pone il divieto per i dirigenti di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società e pone altresì il divieto, nello svolgimento di dette attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati.

Orbene,  quanto ai soggetti interessati nella vicenda de qua ed in particolare il tecnico  sig.

Collauto Mattia, dalle risultanze istruttorie è emerso che egli:

  • risultava iscritto all’Albo del Settore Tecnico quale allenatore di seconda categoria ed il suo ultimo tesseramento in tale veste per la società Venezia FC si riferisce alla stagione 2015/2016;
  • peraltro, in quest’ultima stagione (2015/2016) nell’organigramma della suddetta Società egli era già indicato come responsabile del Settore giovanile;
  • nella stagione 2016/2017, la sua posizione ed il ruolo di responsabile del settore giovanile della suddetta società, sono stati poi regolati e precisati formalmente mediante l’apposita delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.7.2016 ed il regolare contratto di lavoro sportivo in data 1.8.2016.

Si soggiunge che dal disposto dell’art. 36 del Regolamento del Settore Tecnico Figc deriva che il tecnico può svolgere attività di dirigente (o di calciatore) nella stessa società per la quale espleta attività di tecnico, senza necessità che egli chieda la sospensione dall’Albo. Ne consegue dunque che il Collauto, svolgendo in via continuativa sin dalla stagione 2015/2016 il ruolo di responsabile del settore giovanile del Venezia FC ed in possesso di patentino di direttore sportivo, non può essere definito come soggetto non autorizzato all’espletamento dell’attività collegata al trasferimento ed al collocamento di calciatori.

Nella situazione sopra descritta, appare erronea l’imputazione addebitata dalla Procura Federale al Tacopina di essersi avvalso o di non aver impedito di avvalersi del Collauto come soggetto non autorizzato. Quanto sopra oltre al ruolo di vertice rivestito dal Tacopina in qualità di Presidente - tenuto conto, da un lato, dell’intervenuto utilizzo nella fattispecie da parte del medesimo del grado di diligenza correlato al relativo standard professionale e orientato  alle concrete circostanze della situazione in cui l’attività si è esplicata e, dall’altro, del riconoscimento dell’invocato principio dell’affidamento incolpevole, ove si consideri la presenza dei precisi elementi rivelatori del fatto, quali sopra evidenziati ed ai quali legittimamente il Tacopina ha dato credito.

Per quel che riguarda il sig. Speggiorin Fabiano egli, già allenatore professionista di prima categoria, non è tesserato ed era collaboratore esterno della società Venezia Soccer Academy, gemellata col Venezia FC ai soli fini non del tesseramento ma della segnalazione dei ragazzi più promettenti, secondo quanto riferito dallo stesso Speggiorin in sede di interrogatorio. Egli come espressamente risulta dall’audizione di Rioda Roberto, padre del calciatore minorenne R.Z , contattò il primo verso fine agosto 2016 ai fini del tesseramento del secondo col Venezia FC, poi perfezionatosi. E quindi lo Speggiorin resta coinvolto sia pure limitatamente a tale singolo caso, avendo comunque svolto attività collegata al trasferimento del giovane calciatore ed avendo manifestato l’intenzione di violare la norma.

L’attività dello Speggiorin, pur non essendo egli inserito nell’organico del Venezia FC, non poteva essere ignorata dal sig. Tacopina Joseph, anzitutto in ragione della sua particolare posizione dirigenziale di Presidente della società Venezia FC nella stagione sportiva 2016/2017, qualificata appunto dalla carica apicale rivestita all’interno della società e dal ruolo di rappresentante della stessa all’esterno nei rapporti con terzi. In secondo luogo va considerata la non eccessiva dimensione della società che permetteva al suddetto di seguirne agevolmente le operazioni. Va dunque condivisa, sotto questo profilo, l’affermazione di colpevolezza del Tacopina.

Resta confermato il riconoscimento della responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS, della società sportiva direttamente derivante dalla condotta di chi l’ha rappresentata e ciò in considerazione del rapporto di immedesimazione organica tra il sodalizio sportivo, quale ente rappresentato e chi ha agito in nome della società in qualità di legale rappresentante secondo le norme federali.

Per questi motivi la C.F.A, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Venezia FC Srl di Venezia, riduce la sanzione dell’inibizione a 15 giorni nei confronti del sig. Tacopina Joseph e l’ammenda in € 1.500,00 nei confronti della società Venezia FC Srl SSP.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it