F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 93/CFA del 10 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 049/CFA del 18 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD REGGIO UNITED AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 2 INFLITTA AL SIG. CAMELLINI FRANCO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. IN RIFERIMENTO AL PUNTO 2 COM. UFF. N. 1 DEL 01.07.2015 SGS; – AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE – NOTA N. 13450/588 PFI 16-17 MB/GB DEL 5.06.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Emilia Romagna – Com. Uff. n. 9 del 06.09.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD REGGIO UNITED AVVERSO LE SANZIONI:

  • INIBIZIONE DI MESI 2 INFLITTA AL SIG. CAMELLINI FRANCO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. IN RIFERIMENTO AL PUNTO 2 COM. UFF. N. 1 DEL 01.07.2015 SGS;
  • AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1

C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE - NOTA N. 13450/588

PFI 16-17 MB/GB DEL 5.06.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Emilia Romagna - Com. Uff. n. 9 del 06.09.2017)

 Con ricorso in appello sottoscritto dal Presidente Franco Camellini e dal Vice Presidente Paolo Andrea Ferri, l’ASD Reggio United ha impugnato il provvedimento del Tribunale Federale Territoriale dell’Emilia-Romagna di cui al Com. Uff. n. 9 del 6.9.2017 con il quale veniva inflitta al Presidente Franco Camellini l’inibizione per mesi 2 per la violazione dei principi di lealtà e correttezza sanciti dall’art. 1bis, comma 1 C.G.S., ed alla ricorrente Società l’ammenda di € 300,00 ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta alla violazione ascritta al proprio presidente.

 L’appellante eccepisce in primo luogo la violazione del diritto di difesa per mancata idonea notifica del deferimento e, nel merito, ritiene che il proprio comportamento non era sanzionabile in quanto la Società avrebbe potuto chiedere una deroga all’obbligo di affidare la squadra Allievi Provinciali ad un tecnico con abilitazione.

 Alla riunione di questa Corte Federale d’Appello del 18.10.2017, non è comparsa la Società appellante ed il rappresentante della Procura Federale ha ampiamente controdedotto concludendo per il rigetto dell’appello e la conseguente conferma della decisione impugnata.

 Ritiene la Corte di dover in primo luogo verificare l’ipotesi di estinzione del procedimento per decorso dei 90 giorni dall’inizio dell’azione disciplinare.

 Il quadro normativo di riferimento nel quale si inserisce la presente fattispecie è composto dagli artt. 34, 34bis e 38 C.G.S..

 Essi prevedono, rispettivamente, l’obbligo di motivazione delle decisioni degli Organi di giustizia sportiva ed il termine di 10 giorni per il loro deposito (art. 34, comma 2 C.G.S.); il termine di 90 giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare per la pronuncia della decisione di primo grado (art. 34bis, comma 1 C.G.S.); in caso di inosservanza dei termini per ciascuno dei gradi di merito, la dichiarazione di estinzione del procedimento disciplinare, anche d’ufficio, se l’incolpato non si oppone (art. 34bis, comma 4 C.G.S.); la perentorietà di tutti i termini previsti dal Codice (art. 38, comma 6 C.G.S.).

 Alla luce del dettato normativo così ricostruito, va valutata la fattispecie concreta nella quale l’esercizio dell’azione disciplinare è avvenuto con il deferimento del 5.6.2017 ed il termine di 90 giorni di cui all’art. 34 bis, comma 1 C.G.S. è scaduto il 3.9.2017; la decisione di primo grado è stata adottata con pubblicazione delle motivazioni nel Com. Uff. n. 9 del 6.9.2017.

 Questa Corte ritiene quindi non revocabile in dubbio il superamento del termine di 90 giorni previsto dall’art. 34 bis, comma 1 C.G.S., termine perentorio ai sensi del successivo art. 38, comma 6 C.G.S., con conseguente estinzione del procedimento per effetto dell’art. 34bis, comma 4 C.G.S..

 La dichiarazione di estinzione del procedimento disciplinare assorbe gli altri motivi di ricorso.   Per questi motivi, la C.F.A. in accoglimento del ricorso proposto dall’ASD Reggio United  dichiara estinto il procedimento.

            Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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