F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 93/CFA del 10 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 049/CFA del 18 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD CIVITELLA PRO AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. PAPALINETTI ENZO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.; – INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. BERARDI VALENTINO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.; – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA, INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 413/1011 PF 16-17 GP/AA/MG DEL 13.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 12/TFN del 27.9.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD CIVITELLA PRO AVVERSO LE SANZIONI:

  • INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. PAPALINETTI ENZO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.;
  • INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. BERARDI VALENTINO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.;
  • PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA, INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 413/1011 PF 16-17 GP/AA/MG DEL 13.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 12/TFN del 27.9.2017)

 

Con ricorso in data 11.10.2017 i sigg.ri Papalinetti Enzo e Berardi Valentino, e la Società ASD Civitella Pro (con sede in Civitella Casanova -PE-, via Chiesa Madre n. 6), impugnavano la decisione del Tribunale Federale Nazionale pubblicata con Com. Uff. n. 12/TFN del 27.9.2017, con la quale ai primi due (nella qualità rispettiva di Presidente e legale rappresentante, e di dirigente accompagnatore, della società indicata) veniva inflitta la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), ed alla Società quella della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica.

L’addebito consisteva nella violazione dell’art. 1Bis, comma 1, C.G.S. in relazione al Com. Uff. n. 1, Stagione Sportiva 2016/2017, della Divisione Calcio a Cinque (punto A/3, lett. f), per avere il Presidente ed il Dirigente -come sopra specificati- mancato di utilizzare, in quattro gare, sei calciatori tesserati per la Figc prima del compimento del 18° anno di età; alla Società veniva ascritta la responsabilità diretta ed oggettiva per la condotta contestata al Presidente ed al Dirigente.

I ricorrenti ridimensionavano la gravità del fatto, che attribuivano ad una mera svista occorsa all’epoca del tesseramento di uno dei calciatori impiegati; essendosi trattato di una mera violazione formale, invocavano una valutazione più comprensiva ed un trattamento sanzionatorio meno severo.

La Corte Federale ritiene che, in effetti, ferma rimanendo la commissione della violazione ascritta da parte dei soggetti condannati e la responsabilità dei medesimi, possa addivenirsi ad un giudizio di minor rigore quanto al regime sanzionatorio, siccome del resto sollecitato da entrambe le parti (ricorrente e Procuratore federale) nella udienza del 18.10.2017.

Ad una tale stregua, appare adeguata la riduzione delle sanzioni irrogate nei termini congiuntamente proposti dalle parti indicate, per cui al Presidente ed al Dirigente della Società ASD Civitella Pro va applicata la inibizione pari a giorni 40 (quaranta) ed alla Società la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica.

  Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ASD Civitella PRO di Civitella Casanova (PE), riduce la sanzione dell’inibizione a giorni 40 per i sigg.ri:

  • Papalinetti Enzo;
  • Berardi Valentino; e riduce la sanzione della penalizzazione a punti 2 in classifica per la società ASD Civitella PRO.   Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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