F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 97/CFA del 11 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 087/CFA del 09 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SIG. ALESSO MATTIA (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD LA FENICE 2015) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMI 1 E 5, 10, COMMA 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3893/159 PFI 17-18 MS/CS/VDB DEL 9.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale Toscana – Com. Uff. n. 28 del 3.1.2018)
RICORSO DELLA SIG. ALESSO MATTIA (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD LA FENICE 2015) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMI 1 E 5, 10, COMMA 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3893/159 PFI 17-18 MS/CS/VDB DEL 9.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale Toscana - Com. Uff. n. 28 del 3.1.2018)
Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscano su deferimento da parte del Procuratore Federale in data 9.11.2017, è diretto in via preliminare alla declaratoria di nullità della decisione del 27.12.2017 del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Toscana, impugnata per violazione del principio del contraddittorio e dei fondamentali diritti di difesa con conseguente annullamento della sanzione inflitta e con richiesta di rinnovazione della notifica dell’atto di deferimento. In subordine, il reclamante chiede di essere prosciolto da ogni addebito in quanto i fatti a lui imputati non sussistono ovvero non integrano la violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva. In via istruttoria, il reclamante chiede di essere sentito dalla Corte Federale di Appello. Con il primo motivo di ricorso il reclamante assume di non avere avuto consapevolezza dell’esistenza di un procedimento a suo carico non avendo mai ricevuto alcun tipo di notifica o di comunicazione da parte degli Organi di Giustizia della Federazione. Con il secondo motivo il reclamante adduce la violazione del principio del contraddittorio e dei fondamentali diritti di difesa non avendo mai avuto effettiva conoscenza di nessuno degli atti del giudizio precisando che la sua mancata partecipazione al giudizio di primo grado non poteva in alcun modo essere ritenuta quale forma di contumacia o di volontaria rinunzia alla difesa nel merito. Sempre con questo motivo di ricorso il reclamante precisava che non aveva ricevuto alcuna notifica non essendo stato ottemperato a quanto disposto nel comma 8 dell’art. 38 C.G.S. il quale prevede tre diverse e alternative modalità di notifica: 1) nel domicilio eletto ai fini del procedimento in oggetto, 2) presso la sede della Società di appartenenza al momento dell’instaurazione del giudizio, 3) presso la residenza o il domicilio reale della parte. Nel caso di specie il reclamante ritiene che le notifiche siano state fatte presso la sede della ASD La Fenice 2015 precisando che dal mese di luglio 2017 egli non era più tesserato con la suddetta Società. Ciò comportava che l’ASD La Fenice 2015 non era più legittimata a ritirare le raccomandate indirizzate al reclamante che non era più un suo tesserato, anzi avrebbe dovuto rifiutarsi di ricevere le suddette comunicazioni. Non essendo state eseguite le notifiche in nessuno dei modi previsti dal C.G.S., il reclamante non aveva potuto prendere tempestiva cognizione del suo deferimento da parte della Procura Federale. Con il terzo e ultimo motivo di ricorso il reclamante contestava anche i fatti a lui addebitati in quanto egli era stato tesserato della ASD La Fenice 2015 solo pochi giorni prima della prima partita del campionato 2016-2017 (11.9.2016) e che aveva fatto parte della suddetta Società fino al 22.2.2017 quando a causa di un infortunio al ginocchio non aveva più potuto seguire la squadra nelle ultime giornate di campionato. Conseguentemente, non poteva essere a conoscenza della posizione di tesseramento irregolare dei quattro calciatori anch’essi sanzionati per tale irregolarità.
Osserva questa Corte Federale d’Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, sembrerebbe fondato sulla base della documentazione in atti, tuttavia ritiene che sia necessaria una ulteriore attività istruttoria per verificare se all’epoca del deferimento da parte della Procura Federale il reclamante fosse ancora o no tesserato per la ASD La Fenice 2015. Infatti, dagli atti di causa risulta che le comunicazioni della Procura Federale sono avvenute sia presso il Presidente della Società sia presso la sede della Società stessa, sicché appare circostanza dirimente l’accertamento se in tale momento il reclamante risultasse o no ancora tesserato presso la ASD La Fenice 2015, posto che la notifica presso il Presidente della Società sarebbe comunque di per sé una comunicazione non conforme alle norme del C.G.S.. Di qui, la necessità di fissare una nuova udienza al fine di acquisire la documentazione da cui risulti la posizione del reclamante al momento dell’instaurazione del presente procedimento.
Dagli atti di causa risulta che il deferimento del reclamante da parte della procura Federale è datato 9.11.2017 e che la comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale risaliva al 28.9.2017. La notifica presso la sede della ASD La Fenice 2015 è avvenuta in data 4.10.2017. Sempre dalla documentazione acquisita a seguito del supplemento di istruttoria risulta che il reclamante alla data del 23.8.2017 non faceva più parte dei tesserati della Società ASD La Fenice 2015. Conseguentemente, deve ritenersi irregolare ogni comunicazione fatta al medesimo dopo tale data presso la sede della Società tanto più che lo stesso reclamante ha dichiarato di non essere più tesserato della Società dal mese di luglio 2017. Conseguentemente, le comunicazioni relative al presente procedimento indirizzate all’odierno reclamante non avrebbero dovuto avvenire presso la sede della ASD La Fenice 2015; semmai la Procura Federale avrebbe dovuto notificare gli atti presso la residenza anagrafica dello stesso previa richiesta di un certificato di residenza. Stante l’irregolarità di tutte le comunicazioni indirizzate all’odierno reclamante (si pensi che l’avviso di convocazione per l’udienza avanti al giudice di primo grado è stata indirizzata in data 20.11.2017 ancora presso la sede della Società di cui non era più tesserato da tempo), il reclamo deve essere accolto e conseguentemente si deve annullare integralmente la sanzione di quattro mesi di inibizione allo stesso inflitta. L’annullamento della decisione del giudice di primo grado comporta la restituzione della tassa reclamo.
Per questi motivi, la C.F.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dal sig. Alesso Mattia e annulla la sanzione inflitta.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 97/CFA del 11 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 087/CFA del 09 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SIG. ALESSO MATTIA (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD LA FENICE 2015) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMI 1 E 5, 10, COMMA 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3893/159 PFI 17-18 MS/CS/VDB DEL 9.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale Toscana – Com. Uff. n. 28 del 3.1.2018)"