F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 98/CFA del 11 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 089/CFA del 22 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ US PALMESE 1912 ASD AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. CARBONE GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMI 11 NOIF E ALL’ART. 8, COMMI 9 E 10 C.G.S.; – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4337/118 PF 17-18 GP/AA/MG DEL 21.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34/TFN del 19.12.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ US PALMESE 1912 ASD AVVERSO LE SANZIONI:

  • INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. CARBONE GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1

C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMI 11 NOIF E ALL’ART. 8, COMMI 9 E 10 C.G.S.;

  • PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4337/118 PF 17-18 GP/AA/MG DEL

21.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 19.12.2017)

Con atto 12.1.2018, la U.S. Palmese 1912 ed il suo Presidente sig. Giuseppe Carbone, previo preannuncio di reclamo e richiesta d’atti, hanno impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, pubblicata sul Com. Uff. n. 34/TFN del 19.12.2017, con la quale il detto Organo ha inflitto al Giuseppe Carbone l’inibizione per mesi sei, ed alla società l’ammenda di € 1.500,00 ed un punto di penalizzazione.

La pronuncia in discorso veniva adottata in esito al deferimento del Procuratore Federale

4337/2018 del 21/11/2017 in conseguenza del mancato pagamento nei termini del lodo emesso il 6.4.2017 dalla Commissione Accordi Economici della LND; tale lodo, in accoglimento del reclamo proposto dal calciatore Christian Mangiarotti, condannava la U.S. Palmese al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.600,00.

Secondo il primo giudice il sodalizio in richiamo non aveva rispettato l’obbligo di pagamento nel termine - di cui all’art. 94 ter, comma 11 delle NOIF - di giorni 30 dal 6.4.2017, data di deposito del lodo; in particolare, riteneva priva di valenza probatoria la quietanza rilasciata dal calciatore in data 6.5.2017 su carta intestata della società, recante in calce timbro postale avente pari data.

Sempre secondo la motivazione dell’impugnato provvedimento, il richiamato timbro postale non presentava caratteristiche di data certa in quanto il relativo servizio non era più erogato da Poste Italiane S.p.A. a far tempo dal 1.4.2016, sicchè la fattispecie non individuava alcuna circostanza fra quelle previste dall’art. 2704 c.c., ma nemmeno altra ipotesi estranea all’elenco, da considerarsi derogabile, previsto dalla disposizione codicistica in esame.

Con l’atto d’impugnazione le parti appellanti deducevano, quale unico motivo di gravame circostanza di particolare rilievo nel presente procedimento come da successiva ampia motivazione la violazione del già richiamato art. 2704 c.c., eccependo la non tassatività dell’elencazione contenuta dalla norma in richiamo, affermata da numerose decisioni della Suprema Corte di Cassazione che, rendendo probante l’esibita dichiarazione, avrebbero consentito il sollecitato accoglimento del ricorso.

In via istruttoria, i reclamanti effettuavano la produzione - sulla cui ammissibilità, sempre in appresso il Collegio dettagliatamente si pronuncerà - di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal calciatore Mangiarotti ed attestante la conferma del documento già in atti, e pertanto l’avvenuto pagamento della somma di € 1.600,00  “in data 6.5.2017 dalla US Palmese 2012 ASD”.

La discussione del reclamo veniva fissata dalla Corte per la seduta del 22.1.2018, nella quale comparivano il difensore dei ricorrenti ed il rappresentante della Procura, chiedendo, rispettivamente, l’accoglimento ed il rigetto dell’impugnativa.

Con ordinanza resa in pari data e pubblicata sul Com. Uff. n. 080/CFA del 22.1.2018, la Corte così provvedeva: “Dispone che la Procura Federale accerti le modalità di pagamento della comma contestata e le relative circostanze, nonché la data in cui è avvenuta l’apposizione del timbro postale nell’attestazione di avvenuto pagamento datata 6.5.2017, verificando l’autenticità del timbro stesso.

Sospende la decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 38 C.G.S. C.O.N.I.”.

Con nota 19-27/02/2018 la Procura Federale rimetteva le risultanze dell’ulteriore indagine svolta e pertanto la Corte fissava nuova seduta al 22/03/2018 nella quale comparivano di persona il sig. Giuseppe Carbone, assistito dall’avv. avv. Roseti, difensore anche della società, nonché l’avv. Perugini rappresentante della Procura Federale.

Preliminarmente, l’avv. Roseti chiedeva l’audizione del calciatore Mangiarotti: sull’opposizione della Procura la Corte, dopo Camera di Consiglio, ne disponeva l’escussione.

Il testimone, dopo aver inizialmente affermato che in occasione della rinnovata indagine sarebbe stato minacciato dal collaboratore designato dalla Procura Federale, correggeva successivamente tale affermazione riferendo di essere stato soltanto ammonito dei rischi collegati a dichiarazioni mendaci, rilasciava quindi attestazioni decisamente ambigue e contraddittorie con quanto in precedenza affermato, come verrà in seguito dettagliatamente precisato.

Successivamente, svolta la discussione orale nella quale, ancora una volta, la ricorrente chiedeva l’accoglimento del gravame mentre la Procura Federale ne sollecitava il rigetto, la causa veniva trattenuta in decisione.

A parere della Corte il reclamo è infondato e va disatteso.

Va preliminarmente ricordato che a mente dell’art. 342 c.p.c. nell’attuale formulazione conseguente alla riforma di cui alla L. 07/08/2012 n. 134 di conversione del D.L. 22.6.2012, l’appello, a pena d’inammissibilità, deve essere congruamente motivato senza possibilità di mutare le ragioni del gravame; in precedenza la richiamata disposizione processuale era parimenti rigorosa prevedendo che l’appello dovesse contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” assolutamente inalterabili.

Siffatta prescrizione processuale va integrata con quella dell’art. 345 stesso codice che vieta di proporre domande e/o eccezioni nuove, nonché di produrre nuovi documenti “salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa imputabile”, circostanza da escludersi nella fattispecie nella quale, tuttavia, la Corte ha diversamente opinato per le ragioni subito esplicitate.

Va, invero, rilevato che la stessa Corte ha ritenuto avvalersi della disposizione di cui all’art. 359 c.p.c. che le consente di osservare, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado innanzi il Tribunale, comprendendo in tale rinvio anche le disposizioni dettate per le controversie di lavoro e pertanto l’art. 421 stesso codice che autorizza il giudice (del Tribunale) a “disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova”.

In virtù delle richiamate disposizioni codicistiche, nonché nel perseguimento di indubbie esigenze di giustizia, il Collegio giudicante ha ammesso la produzione documentale e l’escussione testimoniale entrambe vietate dall’art. 345 c.p.c..

Tanto premesso, la Corte deve nuovamente rilevare che il gravame sottoposto alla sua cognizione è fondato in via esclusiva sulla quietanza 6.5.2017, oggetto dell’unico motivo d’impugnazione avanzato, pertanto unico a poter venir considerato.

Le affermazioni rese con la detta quietanza sono risultate indiscutibilmente false a seguito di quanto riferito dal Mangiarotti nel corso delle dichiarazioni rese alla Procura Federale ed alla Corte, il calciatore, invero, le ha inequivocamente smentite disconoscendo altresì la firma apposta in calce all’atto: questa insuperabile risultanza conduce alla reiezione dell’appello che, come più volte osservato, è fondato soltanto sulla valenza probatoria del documento, conseguentemente da escludersi senza esitazioni.

Tale conclusione, insuperabile sotto il profilo del diritto, non può essere disattesa nemmeno valutando le risultanze dell’istruttoria documentale e di quella orale disposta e svolta dalla Corte nella seduta del 22.3.2018.

Il teste, infatti:  a.- il 10.1.2018 ha rilasciato innanzi a funzionario del Comune di Pavia dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale, a proposito del credito di € 1.600,00, ha letteralmente precisato di essere “stato pagato dal Presidente Carbone Giuseppe in data 6.5.2017 e nello stesso giorno mi sono recato presso l’ufficio postale di Gioia Tauro per far apporre timbro recante la data”;  b.- in data 16.2.2018 è stato interrogato dal collaboratore della Procura Federale dichiarando, in relazione all’attestazione di pagamento 6.5.2017 apparentemente a sua firma: “Non riconosco tale attestazione, né quanto meno la firma, preciso però di aver ricevuto tutte le somme previste in contanti nel mese di Novembre-Dicembre 2017 da Giuseppe Carbone….non sono mai stato presso l’ufficio postale di Gioia Tauro”;  c.- infine, il 22.3.2018 durante l’interrogatorio svoltosi innanzi la Corte, ha precisato ed addirittura documentato mediante risultanze del suo cellulare, di aver ricevuto a titolo di pagamento del lodo due ricariche postepay da € 500,00 ciascuna, in data 7 e 28 aprile 2017, dal Presidente Giuseppe Carbone, dal quale avrebbe pure ricevuto il saldo in data imprecisata, ma comunque prima del 6.5.2017, mediante pagamento contanti.

Le riprodotte dichiarazioni del calciatore Mangiarotti, come già osservato, appaiono talmente contraddittorie da non consentire di fondare sulle stesse alcun convincimento atteso il contrasto fra le tre versioni rilasciate in ordine alle medesime circostanze di fatto.

Ancorchè il presente appello debba venir deciso sotto il profilo di diritto inizialmente esaminato e motivato, ribadisce la Corte che nemmeno valutando nel merito la controversia e le relative risultanze istruttorie l’avanzato reclamo può trovare accoglimento, sia per le versioni inconciliabili delle circostanze di fatto rassegnate dal calciatore Mangiarotti, sia, soprattutto, per la mancata prova di pagamenti riguardanti l’intero importo dovuto.

Infine, il comportamento della società e del suo Presidente, che si sono indotti a produrre dichiarazione sicuramente non corrispondente alla verità, falsamente sottoscritta e datata, nonché dello stesso calciatore che ha reso le contrastanti dichiarazioni cui sopra è espresso riferimento, inducono la Corte a disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l’eventuale seguito di competenza.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società US Palmese 1912 ASD di Palmi (RC) e dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli ulteriori accertamenti del caso.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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