F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 106/CFA del 27 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 102/CFA del 19 Aprile 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ USD PARCO AQUILONE AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. GUERRIERO MARCO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S. E ARTT. 39 E 43 NOIF; – INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. IANDOLO COSTANTINO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6, 61, COMMI 1 E 5 NOIF; – INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. PETROZZIELLO GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; – AMMENDA DI € 250,00 E 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA INFLITTI ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 285 PFI 17-18 CS/AC DEL 7.2.2018 (Delibere del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania – Com. Uff. n. 89 del 22.3.2018 e Com. Uff. n. 95 del 5.4.2018)

RICORSO DELLA SOCIETA’ USD PARCO AQUILONE AVVERSO LE SANZIONI:

  • SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. GUERRIERO MARCO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S. E ARTT. 39 E 43 NOIF; - INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. IANDOLO COSTANTINO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6, 61, COMMI 1 E 5 NOIF;
  • INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. PETROZZIELLO GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;
  • AMMENDA DI € 250,00 E 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA INFLITTI ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 285 PFI 17-18 CS/AC DEL 7.2.2018 (Delibere del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania - Com. Uff. n. 89 del 22.3.2018 e Com. Uff. n. 95 del 5.4.2018)

Ricorso della USD Parco Aquilone avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Guerriero Marco per violazione dell’art 1-bis, commi 1 e 5, C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2, C.G.S. e agli artt. 39 e 43 NOIF; avverso la sanzione dell’inibizione per mesi quattro inflitta al Sig. Iandolo Costantino, all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della Società reclamante, per violazione degli artt. 1-bis, comma 1, e 10, comma 2, C.G.S., in relazione all’art. 7, comma 1, Statuto Federale e agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, NOIF; avverso la sanzione dell’inibizione per mesi quattro inflitta al Sig. Petrozziello Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente della Società reclamante per violazione degli artt. 1-bis, comma 1, e 10, comma 2, C.G.S., in relazione all’art. 7, comma 1, Statuto Federale e agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, NOIF; avverso le sanzioni dell’ammenda di € 250,00 e di 1 punto di penalizzazione in classifica inflitte alla Società reclamante ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale con nota n. 285 pfi 17-18 CS/ac del 7.2.2018 (Delibere del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania - Com. Uff. n. 89 del 22.3.2018 e Com. Uff. n. 95 del 5.4.2018).

Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania su deferimento da parte del Procuratore Federale in data 7.2.2018, è diretto in via principale alla declaratoria di nullità della delibera di primo grado per il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 30, comma 11, C.G.S. con conseguente violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio e, per l’effetto, l’annullamento della decisione impugnata con rimessione degli atti al Tribunale Federale Territoriale Campania; sempre in via principale si chiede la declaratoria di nullità della delibera di primo grado per violazione dell’art. 32, quinquies, n. 3, C.G.S. e, per l’effetto, l’annullamento della decisione impugnata. In subordine, la Società reclamante chiede l’accertamento dell’eccessiva sproporzione tra i fatti avvenuti e quelli contestati e, per l’effetto, l’annullamento della penalizzazione e la riduzione “in maniera significativa” delle sanzioni a carico della Società, del calciatore, del Presidente e del Dirigente accompagnatore. In via ulteriormente subordinata, la Società reclamante chiede l’accertamento dell’eccessiva sproporzione tra i fatti avvenuti e quelli contestati e, per l’effetto, la riduzione della penalizzazione.

Più precisamente la Società reclamante deduce al punto 1) la violazione del diritto di difesa ai sensi dell’art. 24 Cost., nonché la violazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 111 Cost. e art. 101 c.p.c. Con questo motivo la Società reclamante lamenta la riduzione dei termini a comparire da venti giorni liberi a dieci giorni liberi senza alcuna indicazione dei “giusti motivi” della riduzione. Al punto 2) la Società reclamante lamenta la violazione dei termini per la conclusione delle indagini deducendo che queste ultime sono state concluse oltre il termine di giorni sessanta dall’apertura delle stesse con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Al punto 3) (motivi in fatto) la Società reclamante deduce di avere sempre operato in buona fede e che il calciatore Guerriero Marco “era stato regolarmente tesserato con invio del tesseramento a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno… in data 16 dicembre 2016” aggiungendo che solo “per un mero errore detto tesseramento non perveniva al Comitato Regionale Campania” sicché “il Guerriero ha partecipato alla gara in posizione irregolare agli effetti del tesseramento”. Per sanare questa situazione la Società reclamante aveva inviato il tesseramento con raccomandata del 22.2.2018 appena venuta a conoscenza della questione. La Società reclamante deduce ancora che il calciatore Guerriero Marco si era trovato in situazione irregolare solo nella gara dell’11.2017 e non anche in quella precedente del 21.1.2017 che non era stata disputata a causa dell’impraticabilità del campo di gioco. La Società reclamante contesta anche la circostanza che il calciatore Guerriero Marco avrebbe partecipato a gare “non sottoposto ad accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva” e a tal fine ha prodotto un certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica con scadenza al 30.4.2017, sicché nella gara dell’11.2.2017 il calciatore “aveva idonea copertura medica”. A conclusione di questo motivo n. 3 la Società reclamante lamenta “l’eccessiva sproporzione tra le sanzioni a carico dell’odierna ricorrente rispetto ai comportamenti effettivamente posti in essere”, come risulterebbe da alcune decisioni del medesimo giudice di primo grado sicuramente meno severe nonostante che si riferissero a circostanze “sicuramente molto più gravi rispetto a quelle contestate con il deferimento e sanzionate con la decisione che si impugna”.

Osserva questa Corte Federale d’Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, sembra parzialmente fondato sulla base della documentazione in atti. Infatti, mentre non appare contestabile la circostanza che il calciatore Guerriero Marco abbia partecipato alla gara dell’11.2.2017 in posizione irregolare agli effetti del tesseramento, risulta invece che lo stesso all’epoca dei fatti aveva l’idonea copertura medica in quanto il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica scadeva il 30.4.2017, cioè in epoca successiva a quella dello svolgimento della gara contestata. Si deve solo rilevare che la Società reclamante avrebbe ben potuto produrre il certificato di idoneità sia nel corso del procedimento promosso dalla Procura Federale sia nel corso del giudizio di primo grado. In ordine alla quantificazione delle sanzioni al calciatore Guerriero Marco, al Dirigente accompagnatore e al Presidente della Società si può ritenere che tali sanzioni siano eccessive rispetto ai fatti contestati, soprattutto se si guarda alle decisioni prese dal medesimo giudice di primo grado per casi analoghi e sicuramente più gravi rispetto a quello contestato. Appare, pertanto, equa una riduzione alla metà dellae sanzione inflitta dal giudice di primo grado al calciatore Guerriero Marco (e, quindi, da quattro a due giornate effettive di gara) nonché di quelle inflitte al Dirigente accompagnatore Iandolo Costantino e al Presidente della Società Petrozziello Giuseppe (per entrambi da mesi quattro a mesi due di inibizione). Quanto alle sanzioni inflitte alla Società reclamante, l’originaria sanzione di 2 punti di penalizzazione inflitta dal giudice di primo grado è stata già ridotta a 1 punto di penalizzazione come da rettifica dello stesso Tribunale Federale Territoriale della Campania ferma restando la sanzione dell’ammenda di € 250,00. Alla luce della rettifica apportata con il Comunicato Ufficiale n. 95 del 5.4.2018 questa Corte Federale d’Appello prende atto che la sanzione inflitta alla Società reclamante non è di 2 punti di penalizzazione bensì di 1 solo punto, Non vi sono ragioni per modificare la sanzione dell’ammenda che rimane ferma a € 250,00. L’accoglimento ancorché solo parziale del reclamo con conseguente annullamento parziale della decisione del giudice di primo grado comporta la restituzione della tassa reclamo.

         Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso riduce così le sanzioni:

  • calciatore Guerriero Marco squalifica giornate 2;
  • sigg.ri Iandolo Costantino e Petrozziello Giuseppe inibizione mesi 2;

  Conferma nel resto.

  Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it