F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 107/CFA del 27 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 103/CFA del 23 Aprile 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD ALBERONE CALCIO AVVERSO LA NULLITÀ DEL TESSERAMENTO RELATIVO AL CALCIATORE VASYL PAVLYK IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ASD ALBERONE CALCIO (Delibera del Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 17/TFN Sez. Tess. del 4.4.2018 testo della decisione relativa al Com Uff. n. 16/TFN Sez. Tess. del 19.3.2018)
RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD ALBERONE CALCIO AVVERSO LA NULLITÀ DEL TESSERAMENTO RELATIVO AL CALCIATORE VASYL PAVLYK IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ASD ALBERONE CALCIO (Delibera del Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 17/TFN Sez. Tess. del 4.4.2018 testo della decisione relativa al Com Uff. n. 16/TFN Sez. Tess. del 19.3.2018)
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 16/TFN, quanto al dispositivo, e n. 17/TFN, nella versione completa delle relative motivazioni, ha dichiarato nullo il tesseramento del calciatore Pavlyk Vasyl per conto della Società ASD Alberone Calcio.
Tanto su espressa richiesta della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Lazio (che ha disposto la trasmissione degli atti “per l’accertamento della regolarità del tesseramento e della eventuale sua decorrenza, qualora regolare, del calciatore Pavlyk Vasyl”) che coevamente si pronunciava sul reclamo presentato dalla ASD Alberone Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il C.R. Lazio pubblicato su Com. Uff. n. 275 del 08.02.2018.
Segnatamente, il giudice di prime cure rilevava che, da quanto emerso dagli atti del giudizio dinanzi alla detta Corte Sportiva di Appello Territoriale, anche in base a quanto riferito dall’Ufficio Tesseramento, doveva ritenersi accertato che:
a) la richiesta di tesseramento dell’08.12.2017 risultava priva dei documenti richiesti per il perfezionamento del tesseramento stesso (non risultavano inseriti il premesso di soggiorno e il certificato di residenza);
b) in data 21.12.2017 l’Ufficio, al fine di completare la pratica, aveva richiesto l’invio dei documenti mancanti;
c) il certificato di residenza risultava trasmesso il 18.01.2018 e il permesso di soggiorno il 20.01.2018.
Sulla scorta delle suddette premesse il Tribunale rilevava che il deposito dei documenti necessari al perfezionamento del tesseramento era avvenuto successivamente alla scadenza del termine del 31.12.2017; da qui la declaratoria di nullità del tesseramento.
Avverso la suindicata decisione la società ricorrente deduce l’erroneità e l’ingiustizia del provvedimento di prime cure sulla scorta dei motivi di appello di seguito sintetizzati.
In particolare, la società deduce che:
- il certificato di residenza era già stato inviato, sotto forma di atto di "procedimento di mutazione anagrafica" avviato presso il Comune di Pomezia, su istanza dello stesso giocatore Pavlyk, fin dal 05.12.2017;
- la copia fronte/retro del permesso di soggiorno n. 111530889, intestato al giocatore di cui in parola, veniva inviata dalla società ricorrente in data 8.12.2017 attraverso l'apposita piattaforma web. Tuttavia veniva contestata dall'Ufficio Tesseramenti la scadenza di tale documento che sarebbe avvenuta in epoca precedente al termine del 31.01.2018. In data 21.12.2017, pertanto, la Società appellante inviava, sempre a mezzo del portale informatico apposito, anche il bollettino di pagamento relativo al rinnovo del permesso di soggiorno e la ricevuta della raccomandata di invio della documentazione alla Questura di Roma;
- la richiesta di integrazione documentale proveniente dall'Ufficio Tesseramenti sarebbe dovuta non ad esigenze di colmare lacune documentali afferenti al procedimento di tesseramento del giocatore PAVLYK CASYL ma, piuttosto, alla pretesa non leggibilità di tale documentazione. La Società si premurava di ripetere l'invio ma, di fatto, non poteva fare altro che trasmettere nuovamente lo stesso corredo documentale già precedentemente inviato. Tanto sarebbe stato accertato dal Giudice sportivo con decisione CRL 275/7 assunta in riscontro al reclamo proposto dalla società Real Velletri.
I medesimi motivi di gravame sono stati ribaditi dalla ricorrente nel corso dell’udienza.
Vale, altresì, soggiungere che la società ricorrente nel corso dell’udienza di discussione ha rinunciato alla domanda formulata in via consequenziale e volta ad ottenere l’annullamento dei risultati modificati a tavolino dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Lazio.
La Corte Federale d’Appello, a seguito dell’udienza del 23.4.2018, e della successiva camera di consiglio, ha reso la seguente decisione.
La Corte, letti gli atti di gravame, sentite le parti presenti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso in epigrafe, per come modificato dalla ricorrente in sede di discussione, sia fondato e che, pertanto, meriti accoglimento.
Deve, infatti, evidenziarsi che, a seguito della parziale rinuncia formulata nel corso dell’udienza di discussione, il petitum azionato resta circoscritto alla sola questione relativa alla validità del tesseramento del calciatore Pavlyk Vasyl per conto della Società ASD Alberone Calcio.
Così perimetrato l’ambito cognitivo del presente procedimento, rileva la Corte come non possa essere revocata in dubbio, da un punto di vista sostanziale, la sussistenza, già alla data del 31.12.2017, dei presupposti previsti dalla disciplina di settore per il perfezionamento della procedura di trasferimento del calciatore PAVLYK CASYL.
Segnatamente, in coerenza con le prescrizioni di cui all’articolo 40 quater delle NOIF, il predetto, alla data della richiesta di tesseramento dell’8.12.2017, risultava, invero, titolare di un permesso di soggiorno con scadenza il successivo 30.1.2018.
Tale condizione, già di per sé sufficiente, veniva poi ulteriormente integrata, sempre prima del 31.12.2017, dall’attivazione della procedura di rinnovo.
Del pari, il mentovato calciatore, già residente nel territorio del Comune di Pomezia, avviava, come da certificazione in atti, in data 5.12.2017, il procedimento di mutazione anagrafica, destinato a produrre effetti nei due giorni successivi ed a perfezionarsi per silentium ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 241/1990.
E’, dunque, di tutta evidenza che, alla data di scadenza del 31.12.2017, sussistessero entrambe le condizioni legittimanti la richiesta di tesseramento.
Allo stesso modo, sotto il profilo formale, l’esame del report contenente la sintesi dei movimenti telematici avviati dalla società consente di rilevare che effettivamente la ricorrente aveva curato la trasmissione della relativa domanda in tempo utile provvedendo, poi, come detto, ad integrarla una volta attivato il procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno.
A riscontro di quanto fin qui evidenziato deve, invero, soggiungersi che il suindicato report riporta come data del tesseramento quella del 29.12.2017 accreditando, dunque, la tesi attorea secondo cui lo stesso Ufficio preposto aveva autorizzato, alla suddetta data, il tesseramento in questione apponendo il bollino verde sul portale informatico.
Nello stesso senso depongono gli esiti dei mirati accertamenti condotti dal giudice sportivo (cfr. decisione in atti) presso il competente Ufficio tesseramento dai quali giustappunto emergeva che il tesseramento per conto della società Alberone si era perfezionato il 29.12.2017.
E ciò in coerenza con il disposto di cui all’articolo 40 quater nella parte in cui evidenzia che “il tesseramento decorre dalla data di comunicazione …e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente”.
Alla stregua delle suddette risultanze il tesseramento doveva, dunque, ritenersi perfezionato in tempo utile e, dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale Federale, non poteva affatto ritenersi tardivo.
Non è poi dato conoscere le ragioni per cui tale autorizzazione sia successivamente venuta meno né le ragioni che l’hanno determinata : le successive acquisizioni documentali (certificato della nuova residenza e documentazione relativa al rinnovo del permesso di soggiorno) costituivano, infatti, un completamento della documentazione precedentemente trasmessa e già di per se stessa idonea ad attestare la ricorrenza dei requisiti richiesti, dovendo comunque qui ribadirsi che, alla data del 31.12.2017, ricorrevano le condizioni prescritte dalla disciplina di settore per il detto tesseramento.
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va accolto e, per l’effetto, s’impone la restituzione della tassa reclamo.
Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Alberone Calcio di Roma (RM), annulla la decisione Com. Uff. 17/TFN Sez. Tess. del 4.4.2018 dichiarando valido il tesseramento.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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