F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 5/CFA del 10/07/2019 motivi con riferimento al C.U. N. 124/CFA del 28 Giugno 2019 RICORSO DEL SIG. D’ANNA ROSARIO (ALL’EPOCA DEI FATTI AB COMPONENTE DEL COMITATO NAZIONALE AIA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 12 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. E 40, COMMI 1 E 3 LETT. B) E C) REGOLAMENTO AIA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 3641/1228 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 16.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 39/TFN del 17.12.2018)
RICORSO DEL SIG. D’ANNA ROSARIO (ALL’EPOCA DEI FATTI AB COMPONENTE DEL COMITATO NAZIONALE AIA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 12 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. E 40, COMMI 1 E 3 LETT. B) E C) REGOLAMENTO AIA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 3641/1228 PF 17-18 GP/GT/AG DEL
16.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 17.12.2018)
1. In data 7.10.2016, l’arbitro benemerito Pietro Nicolosi comunicava al Presidente A.I.A. p.t. di aver ricevuto - nel giugno 2016 in occasione alle elezioni per il rinnovo del C.R.A. di Acireale per il quadriennio 2016/2020 - una mail, non firmata, recante in allegato altre quattordici mail contenenti offese nei suoi confronti, provenienti da indirizzo mail (ro.da56@alice.it) riferibile all’arbitro benemerito Rosario D’Anna; pertanto, chiedeva, ai sensi dell’art. 40, comma 3 d), del Regolamento A.I.A, l’autorizzazione per presentare alla magistratura ordinaria querela nei confronti del suddetto D’Anna.
In seguito al diniego della richiesta autorizzazione (motivato dalla pendenza di un’indagine federale in ordine ai medesimi fatti), presentava alla Procura della Repubblica di Catania denuncia- querela per diffamazione contro ignoti.
Effettuati ulteriori accertamenti, la Procura federale proponeva innanzi Tribunale nazionale federale – sezione disciplinare, il deferimento del D’Anna per la violazione degli artt. 1-bis, comma 1,C.G.S. e 40, commi 1 e 3, lett. b) e c) del Regolamento A.I.A.
Con delibera Com. Uff. N. 39/TFN del 17.12.2918, il Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare, in accoglimento della richiesta della Procura, irrogava al D’Anna la sanzione dell’inibizione per mesi 12.
2) Avverso tale decisione proponeva ricorso il D’Anna, eccependo:
a) l’illegittima ed errata valutazione delle risultanze probatorie; in particolare, rilevava che, pur essendo il citato indirizzo mail a lui riferibile, il contenuto delle allegate mail non corrispondeva all’originale ed era stato alterato;
b) la violazione del vincolo di giustizia;
c) l’inesistenza dei contestati illeciti disciplinari;
d) la violazione del principio di proporzionalità ed afflittività della sanzione irrogata, superiore a quella richiesta dalla Procura federale.
Nel corso della riunione del 6.2.2019, i difensori del ricorrente producevano documentazione proveniente dal Compartimento di Polizia postale e delle comunicazioni della Sicilia orientale che attestava sia accessi non consentiti all’indirizzo di altri soggetti coinvolti nella medesima vicenda, sia la sottrazione di alcune mail riferibili ai medesimi. Su richiesta della Procura federale, veniva disposto il rinvio del giudizio ad altra udienza.
Nella riunione del 28.6.2019, il ricorrente insisteva per l’accoglimento del gravame e il rappresentante della Procura per il suo rigetto.
3. Principio fondamentale del processo civile, cui, in caso di lacune normative, rinvia il Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. (art. 2, comma 6, C.G.S.), è quello secondo il quale l’onere probatorio ricade sul soggetto che agisce per la tutela di un diritto di cui lamenta la lesione (onus probandi incumbit eius qui dicit – art. 2697 c.c.); tale principio è da ritenersi ancor più valido nei casi in cui – come nel presente giudizio – dall’accertamento della violazione del diritto consegue l’irrogazione di una sanzione, dovendosi ritenere applicabile in tutti i giudizi sanzionatori il principio della presunzione di innocenza (art. 27, comma 2, Cost.).
Nel caso di specie, deve ritenersi che la Procura federale non abbia assolto a tale onere. Dalla lettura degli atti emerge che la mail contenente le offese al Nicolosi non è firmata e non consente di risalire all’indirizzo mail dal quale è stata spedita, rendendo, quindi, impossibile l’individuazione dell’autore. L’indirizzo mail riconducibile al D’Anna (ro.da56@alice.it) compare solo nelle mail allegate alla prima. Tuttavia, a prescindere dalle risultanze emergenti dalla documentazione prodotta dal ricorrente nella riunione del 6.2.2019 (che provano sia l’indebito accesso a caselle postali sia la sottrazione di mail di altri soggetti coinvolti nella vicenda), documentazione relativa a soggetti estranei al presente giudizio seppure coinvolti nella medesima vicenda, la circostanza che l’allegato ad una mail possa essere modificato nei suoi contenuti costituisce fatto notorio e non contestato.
In altri termini, non vi è alcuna prova che le frasi incriminate siano state scritte dal ricorrente perché in atti non vi è alcuna mail proveniente direttamente dal suo indirizzo mail, ben potendo l’anonimo autore della mail inviata al Nicolosi aver provveduto ad alterare il contenuto delle mail allegate. Pertanto, non vi alcuna prova che le frasi incriminate siano state scritte dal ricorrente.
Ne deriva l’accoglimento del ricorso.
Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal sig. D’Anna Rosario e annulla la sanzione inflitta.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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