F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 10/CFA del 24/07/2019 motivi con riferimento al C.U. N. 3/CFA del 10 Luglio 2019 RICORSO DEL SIG. Sig. NOVELLINO VINCENZO (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO V), LETTERA A), PUNTI 1, 2, 3, 4, 5 E 6 DEL COM. UFF. N. 50 DEL 24.5.2018 SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE NOTE 8950/410 BIS PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 21.2.2019 – 8941/408 BIS PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 21.2.2019 – 8947/409 BIS PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 21.2.2019 – 9018/413 BIS PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 22.2.2019 – 9016/412 BIS PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 22.2.2019 – 9015/411 BIS PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 22.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 61/TFN del 7.5.2019)

RICORSO DEL SIG. Sig. NOVELLINO VINCENZO (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO V), LETTERA A), PUNTI 1, 2, 3, 4, 5 E 6 DEL COM. UFF. N. 50 DEL 24.5.2018 SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE NOTE 8950/410 BIS PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 21.2.2019 - 8941/408 BIS PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 21.2.2019 - 8947/409 BIS PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 21.2.2019 - 9018/413 BIS PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 22.2.2019 - 9016/412 BIS PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 22.2.2019 - 9015/411 BIS PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 22.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 7.5.2019)

 

Il sig. Vincenzo Novellino, già Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. del Matera Calcio S.r.l., ha impugnato dinanzi questa Corte il provvedimento disciplinare irrogatogli dal Tribunale Federale Nazionale all’esito del procedimento attivato a seguito dei deferimenti della Procura Federale, descritti in epigrafe.

Al sig. Novellino si  è contestato, tra  l’altro, di aver  violato plurime  disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 50/2018, relative, in particolare, al mancato invio alla Co.vi.soc., della prova documentale del versamento delle ritenute Irpef connesse al pagamento degli emolumenti per compensi professionali dovuti per il periodo maggio-giugno 2018 e luglio-agosto 2018, degli incentivi all’esodo dovuto ai tesserati per lo stesso bimestre, mancato pagamento di emolumenti ai tesserati Carado Gaston Ezequiel (giugno 2018), Bifulco Marina (gennaio-febbraio 2018) e Iannini Gaetano (novembre-dicembre 2017), nonché i compensi professionali assoggettati ad IVA per le altre figure professionali, relativi al mese di giugno 2018.

Nel corso dell’istruttoria avviata dalla Procura Federale, su segnalazione della Co.Vi.Soc., il sig. Novellino non ha depositato atti defensionali per cui, al termine, lo stesso è stato oggetto di deferimento dinanzi al Tribunale federale nazionale il quale, nella riunione del 2 maggio 2019 lo ha sanzionato, in accoglimento della domanda attorea, con l’inibizione di mesi otto allo svolgimento di qualsiasi attività societaria o federale.

Nella parte motiva della sua decisione quel Collegio, dato atto dell’assenza del deferito e di suoi difensori, ha osservato come la contestazione attrice si fondi su una segnalazione della Co.vi.soc. della cui oggettiva veridicità non potevano esservi dubbi per cui, alla luce del principio dell’immedesimazione organica tra società e rappresentante sancito dagli artt. 10, comma 3 e 19 comma 1, sub h),  ha comminato al sig. Novellino la sanzione dell’inibizione per mesi 8.

Avverso tale pena  è insorto il sig. Novellino  il quale, nel suo  atto di appello nega  ogni sua responsabilità, così come contestata e riconosciuta dai giudici di prime cure, assumendo, in primo luogo,


di essere cessato dalla carica il giorno 15 ottobre 2018 mentre la scadenza dell’adempimento relativo agli adempimenti era fissata al giorno successivo, 16 ottobre, lasciando intende, pur senza affermarlo esplicitamente, che altri avrebbero potuto e dovuto provvedervi nell’ultimo giorno utile.

La stessa difesa dell’appellante ricorda poi la brevità temporale della carica ricoperta per affermare che nei confronti del sig. Novellino non si possa giungere ad affermarne la responsabilità in fattispecie che riguardano la precedente gestione societaria.

In via subordinata si manifesta, poi, il convincimento che, alla luce di altre e coeve contestazioni avanzate, nei suoi confronti, dalla Procura federale, possa invocarsi l’applicazione di una sanzione minore in applicazione del principio della continuazione, affermato ormai costantemente dalla giurisprudenza di questa Corte.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la data odierna alla quale hanno partecipato, per la Procura Federale, il cons. Giuseppe Chiné l’avv. Mauro De Dominicis e il dott. Luca Scarpa e l’avv. Michele Cozzone per il ricorrente.

Il difensore, richiamando quanto dedotto nel libello introduttivo, ha insistito perché il sig. Novellino venga mandato esente dall’addebito oppure, in via subordinata, ridotta la sanzione irrogata in prime cure mentre la Procura ne ha chiesto la conferma, indicando come sanzione base quella di mesi tre di inibizione e un mese per ogni altra violazione contestata.

 

LA CORTE

sentite le parti, valutate le argomentazioni addotte a sostegno delle reciproche tesi ed esaminata la documentazione versata in atti, ritiene che il ricorso in appello sia meritevole di parziale accoglimento, nei limiti di seguito esposti.

Al sig. Novellino vengono contestati diversi e significativi inadempimenti in materia retributiva, fiscale e previdenziale, come puntualmente esposti sia negli atti di deferimento che nella decisione del Giudice di primo grado.

Si tratta, a ben vedere, di violazioni che impattano in maniera rilevante sul buon andamento delle competizioni sportive perché non alterano, solamente, il sinallagma prestazionale tra società, atleti e tesserati ma, attraverso la violazione di un parametro di certezza – quale è quello della retribuzione al prestatore d’opera, da un lato e della corretta contribuzione alla fiscalità generale e alla sicurezza delle garanzie previdenziali dall’altro – minano alla radice la regolarità delle competizioni in quanto si introduce una vera e propria spina irritativa nella corretta funzionalità dei campionati.

Non si tratta, quindi, di un mero inadempimento tra debitore e creditore ma della violazione di una disciplina di ordine pubblico che, attesa la sua centralità, ha una sicura valenza destabilizzante.

Valenza che, come nel caso che ci riguarda, si protrae nel tempo allorché i bimestri di inadempimento si susseguono uno agli altri, implementando il disvalore della condotta e la sua incidenza negativa sul campionato di riferimento.

La sua oggettiva lesività è dimostrata, altresì, dallo stesso parametro legale previsto nel Comunicato Ufficiale n. 50/2018, nel quale non si è dato rilievo alla più o meno rilevante intenzionalità ma, con una presunzione iuris et de iure, si è dato per acquisito e certo il deteriore impatto sulla regolarità dei tornei.

La difesa non contesta, certamente, che la società e, per essa, i suoi amministratori – abbia omesso di adempiere, ma pone all’attenzione di questa Corte talune circostanze che, ad un’attenta valutazione, non possono essere condivise.

In primo luogo, non può essere dato ingresso a quella inerente al fatto che il sig. Novellino è cessato dalla carica il giorno precedente la scadenza del termine per adempiere, poiché tale argomento non può che essere apprezzato come un espediente difensivo per spostare su altri una responsabilità che incombe certamente sul Novellino e su coloro che lo hanno preceduto nella carica in tutto il periodo di interesse.

Infatti, il breve periodo in cui il sig. Novellino ha svolto la funzione di Amministratore Unico e in questo si risponde alla seconda argomentazione difensiva – non può essere riconosciuto come elemento che, ai sensi dell’art. 16 CGS, elide la sua responsabilità ma, semmai, può solo attenuarla.

Non può eliderla in quanto egli, nel corretto adempimento del suo mandato societario, doveva onorare l’impegno a pagare gli addendi fiscali e previdenziali delle retribuzioni o altri compensi, oltre che a liquidare quelli, al pari di ogni altra obbligazione sociale.

Che, poi, il termine ultimo per provvedere scadesse il giorno successivo la sua cessazione dalla carica è circostanza del tutto irrilevante in quanto non è indicativa della concreta possibilità che il subentrante potesse, anche volendo, riuscirvi. In ogni caso il 16 ottobre era il termine finale, l’ultimo giorno, non il solo giorno fissato per effettuare i pagamenti e depositare la relativa documentazione.

Di certo il sig. Novellino, come è lecito attendersi da ogni avveduto amministratore, fin dal suo insediamento – se non prima – era informato delle obbligazioni scadute, o in scadenza, ed era munito dei necessari poteri per disporre il loro adempimento. Operatività che è assicurata per effetto dell’assunzione della carica e dei connessi poteri e senza che ossa accettarsi quanto dedotto in tesi dalla difesa, ossia che si verserebbe, per più giorni, in una sorta di “limbo” operativo. Ipotesi, questa, che mal si concilia con la previsione normativa, in generale, sulle società che non ammette cesure nella loro amministrazione.

Nulla è stato, peraltro, efficacemente e documentalmente dimostrato in punto di affermata impossibilità ad adempiere da parte dell’appellante.

Raggiunto pertanto il convincimento che debba essere affermata la responsabilità del sig. Novellino in tutti gli addebiti contestati, la Corte tuttavia ritiene che la sanzione dell’inibizione irrogata in prime cure possa essere modulata, nella sua quantificazione, in modo più favorevole rispetto a quanto effettuato in prime cure.

Ciò in ragione non solo dell’ormai affermato principio della continuazione, peraltro applicato dal Tribunale federale nazionale, ma anche di quell’elemento di brevità nella carica che, unito ad un persistente e conclamato stato di crisi finanziaria della società, hanno sicuramente reso l’adempimento più  difficoltoso.

In questo senso, confermata la misura edittale base di tre mesi per il primo inadempimento, la Corte ritiene che per i successivi cinque debba irrogarsi, in continuazione la sanzione di dieci giorni per ognuno di essi, nel totale cinquanta giorni, con una complessiva determinazione della sanzione dell’inibizione per mesi quattro e giorni venti.

La Corte, in conclusione, esprime il convincimento che la contestazione rivolta al sig. Vincenzo Novellino sia stata fondata, al pari della parziale condivisibilità della decisione assunta dal Tribunale federale nazionale per cui il ricorso dallo stesso proposto dev’essere, pertanto, parzialmente accolto e, per l’effetto, confermata la responsabilità del sig. Vincenzo Novellino negli addebiti contestati; in applicazione del principio di continuazione e alla luce dell’art. 16 C.G.S., riduce la complessiva sanzione in mesi 4 e giorni 20 di inibizione.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Novellino Vincenzo riduce la sanzione dell’inibizione a mesi 4 e giorni 20.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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