F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE– 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 23/CFA del 27/09/2019 motivi con riferimento al C.U. N. 009 SEZ. UNITE DEL 17.07.2019 RECLAMO DEL SIG. GAGLIANO SALVATORE (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA LND) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 11862/289 PF 18-19 GP/MS/BLP DEL 19.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 68/TFN del 17.6.2019)

RECLAMO DEL SIG. GAGLIANO  SALVATORE (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA LND) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 11862/289 PF 18-19 GP/MS/BLP DEL 19.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68/TFN del 17.6.2019)

oggetto “Accertamenti in ordine allo svolgimento dell’Assemblea Straordinaria Elettiva del C.R. Campania del 28.9.2018 e fatti ad essa connessi”, deferiva al competente Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il dott. Salvatore Gagliano, già Presidente del ricordato Comitato, chiedendo che nei suoi confronti venisse inflitta la sanzione dell’inibizione per mesi sei.

Il detto Tribunale, con decisione 07/06/2019 pubblicata sul C.U. n. 68 del 17/06/2019, accoglieva in toto la richiesta.

Avverso tale pronuncia ha prodotto tempestivo reclamo il dott. Salvatore Gagliano deducendo due motivi d’impugnazione che venivano discussi innanzi le Sezioni Unite della Corte nella seduta del 17 luglio 2019: in tale occasione l’avv. Giuseppe Scala, in sostituzione del difensore costituito per il ricorrente, chiedeva l’accoglimento dell’appello, mentre l’avv. Paolo Mormando, per la Procura Federale, ne sollecitava il rigetto.

Va ricordato in fatto che le contestazioni promosse nei confronti dell’odierno appellante  sono costituite dalla violazione dell’art. 1-bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (in seguito C.G.S.) per avere lo stesso, in occasione dell’Assemblea Straordinaria sopra ricordata, secondo la ricostruzione dell’incolpazione, sfruttato in maniera non corretta la propria posizione di  Presidente,  proseguendo  la riunione ancorché invalida per assenza del quorum, proferendo nel corso di tale indebita prosecuzione espressioni denigratorie dell’operato della Lega Nazionale Dilettanti (in seguito L.N.D.), ipotizzando un non corretto utilizzo, da parte di quest’ultima, delle risorse economiche  provenienti  dalle  Società affiliate, nonché impedendo di accedere al microfono e prendere la parola alla dott.ssa Giuliana Tambaro.

Con il gravame proposto avverso la ricordata pronuncia di prime cure si eccepisce in primo luogo l’insussistenza delle violazioni disciplinari contestate ed in secondo luogo si chiede la riqualificazione dei fatti da ricondurre, a dire dell’appellante, sotto la previsione dell’art. 5 del C.G.S., non del già citato art. 1-bis, comma 1 stesso Codice, con conseguente declaratoria di nullità dell’atto di deferimento per violazione della tempistica prevista dall’art. 32.8.

Quanto al primo motivo, erroneamente il reclamante attribuisce al Tribunale Federale “una erronea interpretazione e ricostruzione dei fatti”, in quanto il loro svolgimento appare pacifico in causa.

Lo stesso reclamo, infatti, ammette le circostanze relative alla pronunciata invalidità dell’assemblea ed al successivo protrarsi della riunione per consentire lo sfogo polemico del dott. Gagliano, al punto di rilevare che costui, al termine del suo indebito intervento, si sarebbe indotto a “lasciare il podio riservato agli interventi” (così testualmente in ricorso a pag. 6).

Siffatta ammissione da un lato certifica l’abusiva occupazione del podio da parte dell’odierno reclamante successivamente alla chiusura dell’assemblea, dall’altro consente di ritenere che nella fattispecie fossero stati addirittura previsti altri interventi, viceversa poi di fatto impediti dal medesimo dott. Gagliano, ostacolando la dott.ssa Tambaro che intendeva prendere la parola.

In conclusione, la ricostruzione delle circostanze di fatto operata dal primo giudice corrisponde al loro reale svolgimento e resta, quindi, immune da critiche; altrettanto correttamente tutti tali fatti sono stati interpretati qualificandoli quali violazione del più volte nominato art. 1-bis, comma 1 del C.G.S.: il motivo di reclamo deve, pertanto, venir disatteso.

La seconda censura si salda alla prima, già esaminata e respinta, costituendone inconferente corollario: con la stessa il reclamo accusa ingiustamente l’impugnato provvedimento di aver ricondotto, conformemente al deferimento, la fattispecie controversa sotto la richiamata previsione dell’art. 1-bis, anziché sotto quella dell’art. 5 C.G.S. con conseguente declaratoria di nullità dell’atto di deferimento per violazione dei termini previsti dall’art. 32.8 stesso Codice.

Anche tale doglianza si mostra manifestamente infondata: le condotte ascritte al dott. Gagliano sono molteplici e non si esauriscono nell’aver proferito espressioni denigratorie nei confronti dell’operato della L.N.D..

In effetti, l’odierno appellante avrebbe dovuto limitare il proprio intervento a comunicare l’invalida costituzione dell’assemblea per mancanza del quorum, procedendo, quindi, alla chiusura della riunione.

Anziché tenere tale semplice e lineare comportamento, il dott. Gagliano, come già osservato, profittando della sua carica, dopo la chiusura dei lavori intratteneva indebitamente i presenti svolgendo una serie di contestazioni nei confronti della sede romana della L.N.D., successivamente impedendo di fatto che altri partecipanti, nella specie la dott.ssa Giuliana Tambaro, potessero prendere la parola.

Come appare incontestabile, le condotte tenute dal dott. Gagliano non consistono esclusivamente nell’aver proferito dichiarazioni lesive dell’onore e della dignità dei dirigenti centrali della L.N.D., ma nell’aver proseguito una riunione irregolarmente costituita, nell’aver profittato di tale prosecuzione per rendere proprie personali dichiarazioni, nell’aver impedito che chiunque altro potesse prendere la parola: tutte tali condotte sono riconducibili sotto la previsione dell’art. 1-bis, comma 1 del C.G.S. rendendo la sanzione inflitta sicuramente congrua tenuto conto del ruolo ricoperto dal reclamante in ambito federale e della necessità di tutelare l’immagine della L.N.D..

Conclusivamente, anche il secondo motivo di gravame merita soltanto pronta reiezione.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Gagliano Salvatore.

Dispone incamerarsi il contributo.

 

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