F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE– 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 23/CFA del 27/09/2019 motivi con riferimento al C.U. N. 009 SEZ. UNITE DEL 17.07.2019 RECLAMO DEL SIG. MADEO DOMENICO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ SANTOSTEFANESE) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 11198/11 PFI 18-19 MS/GR/PP DELL’8.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. – Com. Uff. n. 79 del 20.6.2019) RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD ALFIERI ASTI AVVERSO LE SANZIONI: RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DELLA CLASSIFICA PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/19 CON PASSAGGIO A CATEGORIA INFERIORE (UNDER 19 PROVINCIALE); AMMNEDA DI € 1.000,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 11198/11 PFI 18-19 MS/GR/PP DELL’8.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. – Com. Uff. n. 79 del 20.6.2019)
RECLAMO DEL SIG. MADEO DOMENICO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ SANTOSTEFANESE) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 11198/11 PFI 18-19 MS/GR/PP DELL’8.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. - Com. Uff. n. 79 del 20.6.2019)
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD ALFIERI ASTI AVVERSO LE SANZIONI: RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DELLA CLASSIFICA PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/19 CON PASSAGGIO A CATEGORIA INFERIORE (UNDER 19 PROVINCIALE); AMMNEDA DI € 1.000,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 11198/11 PFI 18-19 MS/GR/PP DELL’8.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. - Com. Uff. n. 79 del 20.6.2019)
Con Delibera pubblicata in Com. Uff. n. 79 del 20.6.2019, il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta, ha inflitto, tra gli altri, al sig. Domenico Madeo, all’epoca dei fatti dirigente della società Santostefanese, la sanzione dell’inibizione per anni 4 per violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 7, commi 1 e 2 C.G.S., nonché alla società ASD Alfieri Asti le sanzioni della retrocessione all’ultimo posto della classifica per la stagione sportiva 2018/19, con passaggio alla categoria inferiore (under 19 provinciale) e dell’ammenda di € 1.000,00.
In sintesi, l’Organo di Giustizia Sportiva di primo grado, accogliendo le richieste della Procura Federale, ha ritenuto il deferito responsabile della violazione delle norme disciplinari predette, per avere, in concorso con altri, posto in essere un accordo diretto all’alterazione, poi effettivamente attuata, dello svolgimento e del risultato della gara Santostefanese - Alfieri Asti, valevole per il Campionato Juniores Regionale, disputata il 21.4.2018, sanzionando per tali fatti, oltre alla Santostefanese per responsabilità oggettiva, anche la ASD Alfieri Asti a titolo di responsabilità diretta.
Con separati ricorsi, entrambi tempestivamente comunicati in data 25.6.2019, il sig. Madeo e l’ASD Alfieri Asti hanno impugnato la predetta decisione, il primo censurandola sostanzialmente sotto il profilo dell’erronea valutazione delle emergenze probatorie, asseritamente inidonee a fondare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti; la seconda contestando, invece, la congruità della sanzione comminatale dall’Organo di Giustizia sportiva di primo grado.
Entrambi i ricorsi - che devono essere preliminarmente riuniti, in quanto oggettivamente connessi e separatamente proposti nei confronti della medesima decisione di primo grado - non meritano accoglimento.
A livello fattuale, appare in primo luogo incontrovertibilmente accertata - alla luce delle attività di indagine svolte dalla Procura federale e delle risultanze del giudizio di primo grado - la realizzazione da parte di taluni dei soggetti deferiti dell’illecito sportivo contestato, consistito nell’effettiva alterazione del regolare svolgimento e del risultato della gara citata.
Quanto all’individuazione di coloro che hanno effettivamente promosso e preso parte all’accordo illecito, il compimento della condotta antiregolamentare ascritta è stato ammesso da due dei soggetti sanzionati in primo grado - precisamente i sigg.ri Colonna e Lomanto (all’epoca dei fatti rispettivamente Presidente ed allenatore dell’ASD Alfieri Asti) che non hanno impugnato la relativa decisione - con dichiarazioni auto ed etero accusatorie che appaiono, nel loro complesso e per quanto riguarda il coinvolgimento del Madeo nella realizzazione dell’illecito sportivo contestato, in qualità di proponente l’accordo, sostanzialmente concordanti e sufficientemente precise e circostanziate, tali comunque da non necessitare, al fine dell’accertamento della colpevolezza dello stesso Madeo, di ulteriori riscontri oggettivi.
Ritiene la Corte, pertanto, che non vi sia ragione di discostarsi, sul punto, dalla statuizione dell’Organo di Giustizia sportiva di prime cure, che appare congruamente e logicamente motivata e comunque in linea con la giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuità, in merito all’efficacia probatoria delle dichiarazioni etero accusatorie rese dal tesserato contestualmente a quelle confessorie, con le quali ammette anche la propria responsabilità, in particolare qualora - come nel caso di specie - sussista una pluralità di concordanti dichiarazioni, che convergono nell’individuazione del medesimo soggetto quale compartecipe nella realizzazione della condotta antiregolamentare ammessa.
Tali considerazioni conducono, necessariamente, alla reiezione dell’appello proposto dal Madeo, dovendosi ribadire che le emergenze probatorie del giudizio, nei termini sopra precisati, consentono senz’altro di dirsi raggiunta la sufficiente certezza - secondo lo standard proprio del giudizio per l’accertamento del compimento di un illecito sportivo - della sua responsabilità in ordine alla compartecipazione all’accordo volto all’alterazione del risultato della gara Santostefanese - Alfieri Asti del 21.4.2018.
Parimenti non meritevole di accoglimento risulta il gravame dell’ASD Alfieri Asti, non essendo consentito a questa Corte la rideterminazione delle sanzioni ad essa inflitte dal Tribunale Federale Territoriale, che ha contenuto le stesse nei minimi edittali non derogabili.
Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 3 e 4 come rispettivamente proposti dal sig. Madeo Domenico e dalla società ASD Alfieri Asti di Asti (AT), li respinge.
Dispone incamerarsi i contributi.
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