F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N.028/CFA del 28.03.20 con riferimento al C.U. 085/CFA III SEZ DEL 28.03.2019 RICORSO DEL SIG. BECCHIO OSCAR (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 E GIORNI 15 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 59 DEL 30.8.2018 E COM. UFF. 62/CFA DEL 7.1.2019 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 7745/672 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.1.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 45/TFN del 18.2.2019) RICORSO DELLA SOCIETA’ AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LE SANZIONI: – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA; – AMMENDA DI € 350.500,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 59 DEL 30.8.2018 E COM. UFF. 62/CFA DEL 7.1.2019 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 7745/672 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.1.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 45/TFN del 18.2.2019)

RICORSO DEL SIG. BECCHIO OSCAR (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 E GIORNI 15 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 59 DEL 30.8.2018 E COM. UFF. 62/CFA DEL 7.1.2019 SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  7745/672  PF  18-19  GP/GC/BLP  DEL 29.1.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 45/TFN del 18.2.2019)

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA; -      AMMENDA DI € 350.500,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 59 DEL 30.8.2018 E  COM.  UFF.  62/CFA  DEL  7.1.2019  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA 7745/672 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.1.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 45/TFN del 18.2.2019)

 

1. Con nota prot. n. 7745/672pf18-19/GP/GC/blp, in data 29.1.2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare i seguenti soggetti:

- il Sig. Oscar Becchio,

a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1-bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3 del C.G.S. in relazione al C.U. F.I.G.C. n. 59 del 30.8.2018 e al C.U. C.F.A. n. 62 del 7.1.2019, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver sostituito la garanzia rilasciata dalla società Finworld S.p.a. in sede di ammissione al campionato di serie C 2018/2019, entro il termine del 17.1.2019, stabilito dalla Corte Federale di Appello con C.U. n. 62 del 7.1.2019, con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. n. 50 del 24.5.2018. In data 17.1.2019 è stato depositato un documento “Fideiussione a garanzia di obbligazioni” il cui testo non risulta conforme al modello tipo, emesso dalla società Real Alquiler che non risulta iscritta né all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia, né all’Albo IVASS, né all’Albo di cui all’art. 106 del T.U.B. In relazione a poteri e funzioni dello stesso risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

b) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, co. 1, del vigente C.G.S.;

- la società A.C. Cuneo 1905 S.r.l.,

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co.1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. Becchio Oscar, Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore della società A.C. Cuneo 1905 S.r.l., come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, co. 3, del C.G.S. in relazione al C.U. F.I.G.C. n. 59 del 30.8.2018 e al C.U. C.F.A. n. 62 del 7.1.2019 per non aver sostituito la garanzia rilasciata dalla società Finworld S.p.a. in sede di ammissione al campionato di serie C 2018/2019, entro il termine del 17.1.2019, stabilito dalla Corte Federale di Appello con C.U. n. 62 del 7.1.2019, con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. n. 50 del 24.5.2018. In data 17.1.2019 è stato depositato un documento “Fideiussione a garanzia di obbligazioni” il cui testo non risulta conforme al modello tipo, emesso dalla società Real Alquiler che non risulta iscritta né all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia, né all’Albo IVASS, né all’Albo di cui all’art. 106 del T.U.B. In relazione a poteri e funzioni dello stesso risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

c) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente C.G.S.

2. Il Tribunale Federale Nazionale ha ritenuto provata la responsabilità dei soggetti deferiti in ordine alle violazioni loro contestate e per l’effetto ha irrogato le seguenti sanzioni:

- al Sig. Becchio Oscar, mesi 6 e giorni 15 di inibizione;

- alla Società A.C. Cuneo 1905 S.r.l., 8 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 350.500,00 di ammenda.

Ha disatteso in particolare il Tribunale Federale l’eccezione formulata dalla difesa circa l’impossibilità giuridica del Becchio di provvedere alla sostituzione della garanzia fideiussoria in quanto destinatario di un provvedimento inibitorio a svolgere qualsiasi attività di rappresentanza della società nei confronti degli organi federali.

Ha osservato in proposito il Tribunale Federale che inconferente sotto questo punto di vista è il riferimento fatto dalla difesa alla decisione della Corte Federale di Appello pubblicata sul C.U. n. 120/C.F.A. del 10.5.2016 nella quale si contestava il mancato deposito di un documento presso gli organi federali nei termini imposti dalla normativa federale (incombente che avrebbe comportato effettivamente lo svolgimento di attività in seno alla F.I.G.C.) e non, come nel caso di specie, il mancato corretto adempimento di un obbligo sussistente in capo alla società, ed avente ad oggetto la stipula di un’obbligazione avente efficacia non certamente limitata all’ordinamento sportivo e che non può che essere posta in essere dal soggetto avente la rappresentanza legale dell’ente.

Parimenti infondata è stata ritenuta dal Tribunale Federale l’eccezione difensiva circa l’assenza di prova relativa all’attività istruttoria posta in essere dalla Lega, che ha in effetti chiaramente indicato l’impossibilità di prendere in considerazione la suddetta fideiussione in quanto emessa da una società non rientrante né nell’Albo delle banche, né nell’Albo IVASS, né nell’Albo di cui all’art. 106 del T.U.B., senza che il sig. Becchio e la società AC Cuneo abbiano addotto alcun elemento per dimostrare invece che la società emittente della fideiussione era dotata di tutti i requisiti necessari.

Ha ritenuto pertanto conclusivamente il Tribunale Federale che fosse risultato provato nel corso del giudizio di primo grado che la società e per essa l’odierno deferito, in carica al momento della commissione degli illeciti, non avevano proceduto all’adempimento imposto dalla normativa federale, posto a presidio della solidità finanziaria dei sodalizi societari, il cui termine, per la società deferita, era stato fissato al 17.1.2019 per effetto del comando giudiziale imposto dalla decisione della Corte Federale d’Appello pubblicata nel C.U. n. 62 del 7.1.2019.

Ricordava altresì il Tribunale Federale Nazionale che, con la predetta decisione, la Corte Federale d’Appello, nel ritenere legittimo il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 59 del 30.8.2018, aveva prescritto alle sole società ricorrenti, fra cui anche la società A.C. Cuneo 1905 S.r.l., di procedere alla sostituzione della garanzia rilasciata dalla Finworld entro il termine perentorio sopra indicato, pena l’irrogazione delle sanzioni originariamente previste dal Comunicato Ufficiale.

Osservava infine il Tribunale Federale Nazionale che, in relazione alle evidenziate inadempienze, nessuna idonea giustificazione era stata fornita dal Cuneo, diversa da quella sopra evidenziata, che tuttavia non risultava sufficiente ad escludere l’inadempimento formale e sostanziale secondo il contenuto del Comunicato Ufficiale sopra richiamato.

3. Avverso la suddetta decisione del Tribunale Federale Nazionale hanno proposto ricorso con separati atti di impugnazione il sig. Becchio e la A.C. Cuneo 1905 S.r.l., sviluppando peraltro motivi comuni.

Con un primo motivo, i ricorrenti deducono la non attribuibilità al sig. Becchio, né tantomeno alla A.C. Cuneo 1905 S.r.l., della violazione ad essi contestata giacché, alla scadenza del termine stabilito per la sostituzione della fideiussione Finworld (17.1.2019), il suddetto Becchio versava in stato di inibizione in forza di precedente provvedimento disciplinare ed era privo pertanto del potere di provvedere al richiamato incombente.

Si sostiene sul punto che non sarebbe condivisibile la tesi sviluppata dal Tribunale di primo grado, secondo cui la contestazione formulata avrebbe ad oggetto un inadempimento che non poteva che essere richiesto ed ottemperato dall’unico soggetto titolare della rappresentanza legale dell’ente, a nulla rilevando la sussistenza di un provvedimento di inibizione in corso che, come è noto, ha efficacia esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento sportivo. Il descritto incombente - si sostiene nei ricorsi - non ha invece natura extra sportiva e rientra tra quelli prescritti dalla normativa federale in materia di rilascio delle licenze nazionali ai fini dell’ammissione al Campionato professionistico di competenza per la stagione sportiva 2018/2019, cosicché il legale rappresentante della società - ancora inibito alla scadenza del termine - non aveva potuto provvedervi per le ragioni sopra indicate e doveva quindi andare esente da qualsiasi rimprovero per colpa.

Con un secondo motivo rilevano i ricorrenti che non sarebbe configurabile alcuna inadempienza disciplinarmente rilevante a carico della società A.C. Cuneo 1905 S.r.l. nonché del suo legale rappresentante in ordine all’asserito mancato deposito, entro il termine fissato dalla Corte Federale d’Appello, di una garanzia fideiussoria di € 350.000,00 in sostituzione di quella emessa dalla Finworld Spa.

Rilevano i ricorrenti che, sul punto, è sufficiente ribadire che nel termine previsto dalla Corte Federale è stata in effetti depositata una nuova fideiussione rilasciata dall’Istituto di Credito Real Alquiler.

Deducono infatti in proposito i ricorrenti che infondate risulterebbero le considerazioni svolte dalla decisione di primo grado circa l’asserita inidoneità e invalidità della seconda garanzia, non essendo dato in particolare cogliere quale sia stato il percorso istruttorio e argomentativo seguito dagli organi competenti per pervenire alla bocciatura di tale fideiussione.

I ricorrenti richiamano altresì sul punto una decisione emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport (decisione n. 60/2017 - Rende Calcio 1968 srl/F.I.G.C.) nella quale si osservava che non costituisce un onere a carico della società obbligata al deposito della garanzia accompagnare tale deposito con una conferma di validità della depositata fideiussione.

Il secondo motivo sviluppato dai ricorrenti si conclude poi, in linea subordinata, con la richiesta della concessione delle attenuanti generiche, della applicazione della pena nel minimo edittale nonché del riconoscimento della continuazione fra le violazioni oggetto del presente procedimento e quelle di cui al deferimento del 17.9.2018 (sfociato nelle sanzioni della penalizzazione di 3 punti in classifica per la società ed in 4 mesi e 10 giorni di inibizione per il sig. Becchio; ai due deferimenti riuniti dell’11.12.2018, tradottisi nella misura della penalizzazione di 4 punti e dell’ammenda di € 1.000,00 per la società e della inibizione per 5 mesi nei confronti del Becchio, nonché ai due deferimenti riuniti del 29.1.2019 risoltisi, in primo grado, con la penalizzazione di 8 punti e con l’ammenda di € 1.000,00 Perm la società e dell’inibizione per 7 mesi del Sig. Becchio.

4. I suddetti ricordi sono infondati e devono essere respinti.

Osserva la Corte Federale d’Appello che, quanto al primo motivo, le osservazioni sviluppate dai ricorrenti non scalfiscono la fondatezza delle conclusioni raggiunte dal Giudice di primo grado circa l’impossibilità di considerare l’attività di stipulazione della fideiussione richiesta per l’ammissione al Campionato di competenza come un’attività preclusa dal provvedimento di inibizione precedentemente emesso nei confronti del sig. Oscar Becchio.

Va ricordato sul punto che le stesse disposizioni di cui all’art. 19 commi 1, lett. h e 8 C.G.S., nel prevedere quale sanzione la “inibizione temporanea a svolgere ogni attività  in  seno  alla  Federazione Italiana Gioco Calcio con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA o FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro”, espressamente  eccettuano  dalle  attività  inibite  quelle  che  riguardano  l’attività  amministrative da svolgere nell’ambito delle società a cui i soggetti colpiti dalla sanzione appartengono.

Non può esservi dubbio sul fatto che l’omissione relativa al reperimento e alla sottoscrizione della fideiussione richiesta per l’ammissione al Campionato di appartenenza costituisce tipica espressione di quella attività di carattere amministrativo e gestionale che non è affatto preclusa dalla sottoposizione del soggetto alla sanzione dell’inibizione.

Può solo aggiungersi, per completezza, che sarebbe paradossale immaginare che precedenti sanzioni inflitte per altri precedenti mancati adempimenti di carattere amministrativo possano essere addotti come scuse per eludere la responsabilità relativa ad una ulteriore violazione di carattere disciplinare.

Quanto invece al secondo motivo, va rilevato che in base al Comunicato Ufficiale n. 50 del 24.5.2018 la F.I.G.C. ha comunicato gli adempimenti economico - finanziari posti a carico delle società sportive professionistiche per l’iscrizione al Campionato 2018/2019.

In merito alle garanzie da prestare il predetto Comunicato stabilisce che le fideiussioni di cui si prevede il deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico devono presentare alcuni requisiti minimi indicati nello stesso Comunicato Ufficiale.

In particolare la normativa di riferimento prevede che le suddette garanzie siano rilasciate: a) da banche che figurino nell’albo delle banche tenute dalla Banca d’Italia e che abbiano un capitale versato almeno del 10% superiore a quello minimo previsto dalla Banca d’Italia; b) da soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 106 TUB, abilitati all’emissione di fideiussioni; c) da società assicurative che siano iscritte nell’albo IVASS; che siano autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) e che abbiano un rating minimo, in base alle verifiche effettuate dalle più importanti agenzie globali.

E’ quindi certamente onere della società interessata all’iscrizione al Campionato di appartenenza provvedere al deposito di una fideiussione avente i necessari requisiti richiesti dalla normativa federale. Nel caso di specie è viceversa emerso che, dapprima la società A.C. Cuneo 1905 S.r.l. e il suo legale rappresentante hanno depositato una fideiussione non conforme a tali requisiti e che, successivamente invitati, entro un congruo termine fissato dalla Corte Federale d’Appello, a sostituire tale garanzia con una valida, ne hanno presenta una emessa da una società che non risulta iscritta negli albi indicati nella normativa federale e che è pertanto priva delle caratteristiche per essere considerata valida ai fini dell’iscrizione al Campionato di competenza.

La contestata violazione risulta quindi puntualmente integrata né vi sono circostanze particolari che possano giustificare la concessione ai ricorrenti delle circostanze attenuanti generiche e di una conseguente riduzione della pena.

Va disatteso anche il motivo concernente la richiesta di riconoscere il vincolo della continuazione fra la presente violazione e altre violazioni che sono state oggetto già in precedenza di provvedimenti disciplinari, atteso che non è dato riscontrare fra di esse quel medesimo disegno violativo che costituisce il necessario presupposto per il riconoscimento della continuazione.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 7 e 8 come rispettivamente proposti dal sig. Becchio Oscar e dalla società AC Cuneo 1905 Srl li respinge.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

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