F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N.028/CFA del 28.03.20 con riferimento al COM UFF 085/CFA III SEZ DEL 28.03.2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ URBS REGGINA 1914 SRL AVVERSO LA SANZIONE PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 5851/414 PF 18-19 GP/GC/BLP DELL’11.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 42/TFN del 28.1.2019) RICORSO DELLA SOCIETA’ URBS REGGINA 1914 SRL AVVERSO LA SANZIONE PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE NOTE 7881/664 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 31.1.2019 – 7873/663 PF18-19 GP/GC/BLP DEL 31.1.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 25.2.2019)

RICORSO DELLA SOCIETA’ URBS REGGINA 1914 SRL AVVERSO LA SANZIONE PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 5851/414 PF 18-19 GP/GC/BLP DELL’11.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 42/TFN del 28.1.2019)

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ URBS REGGINA 1914 SRL AVVERSO LA SANZIONE PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S E PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTI  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTE  7881/664  PF  18-19  GP/GC/BLP  DEL  31.1.2019  – 7873/663 PF18-19 GP/GC/BLP DEL 31.1.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 48/TFN del 25.2.2019)

Con nota prot. 7881/664 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Demetrio Praticò, all’epoca dei fatti presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società URBS Reggina 1914 Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, C.G.S. e 10, comma 3, C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 17.12.2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il 17.12.2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la società URBS Reggina 1914 S.r.l. per rispondere:

a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. Praticò Demetrio, presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società URBS Reggina 1914 S.r.l., come sopra descritto;

b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il 17.12.2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il 17.12.2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate.

Con ulteriore nota prot. 7873/663 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019 la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Demetrio Praticò, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, C.G.S. e 10, comma 3, C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 17.12.2018, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2018 ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;

- la società URBS Reggina 1914 s.r.l., per rispondere:

a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. Praticò Demetrio, presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società URBS Reggina 1914 S.r.l., come sopra descritto;

b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il termine del 17.12.2018, gli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2018 ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.

I rappresentanti della Procura e il sig. Demetrio Praticò hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: sanzione base inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici), diminuita di 1/3 – mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) – sanzione finale inibizione di mesi 3 (tre), convertita nell’ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00). Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, ritenuta ritualmente formulata la proposta e congrua la sanzione determinata, ha quindi disposto l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00) nei confronti del sig. Demetrio Praticò.

Il procedimento, invece, proseguiva nei confronti della società Reggina.

Alla seduta innanzi al TFN del 22.2.2019, previa riunione dei procedimenti per ragioni di connessione soggettiva, il rappresentante  della Procura Federale,  riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione della penalizzazione di 6 (sei) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva per la società.

I difensori della società deferita hanno, invece, concluso chiedendo l’irrogazione di una sanzione minima, anche inferiore al minimo edittale.

Con la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 48/TFN del 25.2.2019, in questa sede impugnata, il Tribunale ha dichiarato fondato il deferimento.

Infatti, si legge nella decisione di prime cure, «quanto alle ritenute Irpef e i contributi Inps, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato il mancato versamento, entro il termine normativamente previsto del 17.12.2018, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, per le mensilità di settembre e ottobre 2018; la Commissione ha riscontrato, altresì, il permanere, alla data del 17.12.2018, del mancato versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per  le mensilità pregresse di luglio e agosto 2018, come già segnalato con nota del 12.11.2018.

Quanto agli emolumenti, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato che la società URBS Reggina 1914 Srl non ha provveduto, anche in questo caso entro il termine del 17.12.2018, al pagamento di diversi emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2018.

Le difese hanno confermato il mancato versamento, entro il termine normativamente previsto del 17.12.2018, sottolineando però che il ritardo è stato minimo.

La normativa alla base del deferimento non consente a questo Tribunale di attribuire al dichiarato “minimo ritardo” valore di scriminante, con conseguente applicazione di una sanzione inferiore al minimo edittale.

In ragione di tanto, la responsabilità della società può ritenersi provata.

Risponde, la URBS Reggina 1914 Srl, anche a titolo di responsabilità propria, in quanto l’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF pone gli obblighi ivi previsti anche a carico delle società in modo diretto».

Ha, pertanto, irrogato, il TFN, nei confronti della società URBS Reggina 1914 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva.

Avverso la suddetta pronuncia ricorre la Urbs Reggina 1914 S.r.l., chiedendo la riduzione della sanzione da 6 a 3 punti di penalizzazione.

Con ulteriore deferimento (nota prot. 5851/414 pf 19-19 /GP/GC/blp dell’11.12.2018), la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Demetrio Praticò, all’epoca dei fatti presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società URBS Reggina 1914 S.r.l. e la società URBS Reggina 1914 S.r.l. per rispondere: il primo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, C.G.S. e 10, comma 3, C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16.10.2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2018 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. Praticò Demetrio, presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società URBS Reggina 1914 S.r.l., come sopra descritto, nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il 16.10.2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2018 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.

I deferiti, loro pervenuta il 4.12.2018 la comunicazione di chiusura delle indagini, non hanno chiesto di essere ascoltati dalla Procura federale e non hanno presentato memorie difensive.

Alla riunione fissata innanzi al Tribunale per il giorno 18.1.2019 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre) per il sig. Demetrio Praticò e di 2 (due) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, per la società.

Per i deferiti è comparso il loro difensore, che ne ha chiesto il proscioglimento e, in via subordinata, l’irrogazione di una sanzione ridotta rispetto alla richiesta del rappresentante della Procura Federale.

Il TFN ha ritenuto fondato il deferimento e lo ha, pertanto, accolto con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 42/TFN del 28.1.2019.

Infatti, i fatti oggetto del deferimento, «oltre che comprovati», scrive il Tribunale, «dalla mancata produzione della prova dell’adempimento, risultano ammessi dalle stesse deduzioni odierne del difensore dei deferiti.

Questi, invero, ha imputato il mancato pagamento alla momentanea difficoltà derivante dal blocco dei contributi della Lega in seguito ad un pignoramento presso terzi e da una istanza di fallimento».

«A tutto voler concedere», prosegue il TFN, «le circostanze dedotte costituiscono unicamente una chiara ammissione della violazione contestata, senza peraltro poter assurgere, stante la previsione di una sanzione minima edittale, al rango di attenuanti.

In ragione di tanto, la responsabilità dei deferiti può ritenersi sufficientemente provata».

Del comportamento ascritto al Sig. Demetrio Praticò, legale rappresentante della URBS Reggina 1914 Srl al momento dei fatti contestati, risponde anche la ridetta società a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S..

Risponde, la URBS Reggina 1914 Srl, anche a titolo di responsabilità propria, in quanto l’art. 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF pone gli obblighi ivi previsti anche a carico delle società in modo diretto.

Ritenuto, infine, a mente delle richiamate norme, che la violazione contestata comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno 2 punti di penalizzazione in classifica, sanzioni congrue sono quelle», per Demetrio Praticò,  della inibizione di mesi 3 (tre) e per la società URBS Reggina 1914 S.r.l., di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica,  da  scontarsi  nella  corrente  Stagione  Sportiva  2018/2019.

Avverso la predetta pronuncia ricorre la Urbs Reggina 1914 S.r.l., chiedendo l’annullamento della sanzione o, in subordine, la sua riduzione.

Alla seduta fissata innanzi a questa Corte per il giorno 28.3.2019 sono comparsi, per la ricorrente società Urbs Reggina 1914 S.r.l., gli avv.ti Edoardo Chiacchio e Mattia Grassani, unitamente all’avv. Vincenzo Iriti, che richiamando quanto illustrato in ricorso, hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni come già rassegnate. Per la Procura federale sono comparsi i dott.ri Scarpa e De Dominicis, che, preliminarmente eccepita inammissibilità (per tardiva proposizione) del ricorso della Urbs Reggina rubricato al n. 158 di questa Corte, hanno, nel merito richiesto la conferma delle impugnate decisioni, argomentandone le ragioni.

Concluso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo sulla base dei seguenti

MOTIVI

Preliminarmente disposta la riunione dei procedimenti relativi ai due separati ricorsi, attesa l’evidente connessione oggettiva e soggettiva, questa Corte ritiene solo parzialmente fondati gli stessi, nei termini che seguono.

Deve, anzitutto, essere esaminata (e rigettata) l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata in udienza dai rappresentanti della Procura federale. La Procura, in particolare, ritiene che il ricorso della Urbs Reggina, rubricato al n. 158, sia stato proposto in modo non tempestivo ed oltre i termini come abbreviati per effetto del Com. Uff. n. 36/A del 24.1.2019.

L’eccezione è infondata.

Infatti, nel caso di specie, il procedimento risulta essere stato introdotto in data precedente quella della entrata in vigore del suddetto Com. Uff. n. 36/A del 2019 e, pertanto, in forza del principio tempus regit actum, l’appello della Urbs Reggina risulta essere stato ritualmente proposto.

Nel merito, appaiono pacifici i fatti di rilievo ai fini della decisione. In particolare, è accertato che:

- la società non ha versato, entro il termine del 17.12.2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2018;

- la società non ha versato, entro il termine del 17 dicembre 2018, le ritenute Irpef sugli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2018;

- la società non ha corrisposto, entro il termine del 17.12.2018, gli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2018 ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo;

- la società non ha versato, entro il termine del 16.10.2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2018;

- la società non ha attestato / documentato alla CoVi.So.C., nei termini di rito, di aver provveduto alla corresponsione delle somme dovute per emolumenti e ritenute sopra indicate.

Gli emolumenti sopra specificati risultano essere stati corrisposti solo in data 27.12. 2018 e, quindi, oltre il termine perentorio del 17.12.2018, mentre le ulteriori ritenute dovute sono state versate nel gennaio 2019.

Va, dunque, premesso, in primo luogo, che sussistono le violazioni complessivamente contestate, ossia il mancato pagamento degli emolumenti, sopra indicati, dovuti a tesserati dipendenti e collaboratori, nonché, il mancato versamento, all’Erario, delle suddette ritenute Irpef e, comunque, la mancata documentazione alla Co.Vi.So.C. di aver provveduto ai predetti pagamenti nei termini di cui alla normativa federale in materia.

In via generale è possibile osservare che ciò che rileva, ai fini del presente giudizio disciplinare, è l’oggettivo inadempimento degli obblighi previsti dall’art. 85 delle Noif i quali (cfr. Collegio di Garanzia Coni n. 9/2016), sono “elementi fondamentali per garantire la regolarità nello svolgimento delle competizioni sportive”.

D’altro canto, lo stesso tenore letterale dell’art. 85 NOIF, nella sua complessiva architettura, depone in modo chiaro e netto circa l’oggettività della previsione, senza che qualsivoglia elemento psicologico, insito nell’attore, possa influire sulla concretizzazione della fattispecie che, proprio per la sua essenzialità nell’assicurare il raggiungimento delle finalità sportive, non ammette deroghe o ordinarietà dei termini.

La conseguenza è che lo stesso legislatore sportivo ha voluto inasprire la sanzione di cui all’art. 10, comma 3, C.G.S., portandola da “almeno un punto” ad “almeno due punti”, proprio in virtù del rispetto di questa ratio e allo scopo di assicurare parità delle condizioni in cui  debbono operare le società calcistiche.

Occorre, poi, sempre sul piano generale, aggiungere che la permanenza del mancato adempimento è fonte di sanzione, autonoma e aggiuntiva, per ogni bimestre di ritardo in quanto tale è la volontà del legislatore federale che impone la sanzionabilità (cfr. art. 85 NOIF) per il mancato avvenuto pagamento del bimestre d’interesse e “per quelli precedenti ove non assolti prima”. Deve, dunque, escludersi qualsivoglia pericolo di violazione del ne bis in idem, in quanto trattasi di violazione che si perpetua e si aggrava nel tempo, senza che la sua cognizione, avvenuta la prima volta, escluda la possibilità di un suo successivo apprezzamento col decorrere del tempo, proprio perché il perpetuarsi dell’inadempimento è connotato da uno specifico disvalore che ne aggrava la lesività per l’ordinamento federale.

Tutte le doglianze volte, dunque, all’affermazione della insussistenza (o della parziale insussistenza) delle violazioni contestate devono essere disattese.

Ciò premesso, quanto alle specifiche ulteriori censure, con riferimento al ricorso proposto avverso la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 48/TFN del 25.2.2019, con un primo motivo la società Reggina deduce insussistenza della violazione relativa all’omesso versamento delle ritenute Irpef relative al bimestre settembre – ottobre 2018. In particolare, ritiene – la ricorrente – ingiusta la sanzione della penalizzazione di punti due per non aver certificato, al 17.12.2018, l’avvenuto versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti di settembre ed ottobre, per la semplice ragione che, alla predetta data del 17.12.2018, «gli emolumenti relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2018 non erano stati ancora corrisposti, con conseguente impossibilità, per il club, di operare le trattenute come sostituto d’imposta e provvedere ai relativi versamenti».

Il motivo è infondato.

L’obbligo del versamento delle ritenute erariali e contributive è connesso a quello di versamento dei relativi (presupposti) emolumenti. E del resto, come osservato dalla stessa ricorrente, pur non avendo corrisposto i relativi emolumenti ai dipendenti e collaboratori, la società ha ugualmente provveduto a corrispondere i connessi contributi previdenziali.

Né può essere invocato, a titolo di scriminante per una data violazione (mancata corresponsione ritenute Irpef), la realizzazione di altra condotta illecita (mancato pagamento emolumenti ai dipendenti e collaboratori) posta in essere in violazione degli obblighi chiaramente e perentoriamente imposti dalla normativa federale in materia.

La decisione della Suprema Corte di Cassazione, sezioni unite penali, n. 27641 del 2003, invocata dalla ricorrente società, è ininfluente ai fini del presente giudizio e, comunque, inconferente, riferendosi alle ritenute previdenziali ed assistenziali ed alla qualificazione del fatto come reato o meno (mentre qui si discute di ritenute Irpef e della qualificazione, della condotta connessa al loro mancato versamento, quale violazione disciplinare settoriale, essendo stati disattesi specifici obblighi previsti dalla normativa federale).

Con riferimento al ricorso proposto avverso la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 42/TFN del 28.1.2019, con un primo motivo la società Reggina deduce infondatezza del deferimento a titolo di responsabilità propria, in quanto non sarebbe dato rinvenire, ai sensi dell’art. 4, C.G.S., ipotesi speciali di responsabilità rispetto a quella diretta, oggettiva e presunta.

Il motivo è infondato.

La disposizione citata dalla parte ricorrente deve essere integrata con la previsione speciale di cui all’art. 10, comma 3, C.G.S. che chiama la società a rispondere direttamente o, meglio, appunto in proprio (ossia, a prescindere dalla valutazione della condotta dei suoi amministratori o responsabili legali) nelle ipotesi di mancato adempimento agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche e di mancato pagamento, nei termini indicati dalle predette medesime disposizioni, degli emolumenti dovuti e delle relative ritenute erariali e contributive.

Ad ogni buon conto, nel caso di specie, l’eccezione è irrilevante, atteso che è pacifico che del fatto intestato al sig. Demetrio Praticò, all’epoca dei fatti presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società URBS Reggina 1914 S.r.l., la società, comunque, risponde a titolo di responsabilità diretta.

Con un secondo articolato motivo, formulato tanto nel ricorso proposto avverso la decisione del TFN pubblicata sul Com. Uff. C.U. n. 48/TFN del 25.2.2019, quanto nel ricorso proposto avverso la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 42/TFN del 28.1.2019, la società Reggina deduce – in sintesi – sussistenza di «molteplici e significative circostanze attenuanti» e, per l’effetto, invoca la irrogazione di sanzioni inferiori ai minimi edittali, «in forza del chiaro ed illuminante disposto di cui all’art. 16, comma 1, C.G.S.».

In particolare, ritiene, la società ricorrente, che alla fattispecie meriti essere applicato l’istituto della continuazione, anche alla luce degli specifici richiamati precedenti giurisprudenziali in materia.

Individua, inoltre, la società Reggina, altra ragione di attenuazione della sanzione inflitta in primo grado, nella discontinuità del club. Deduce, in tal senso, che l’attuale proprietà del club non solo non ha commesso direttamente alcuna violazione, ma ha anzi provveduto «“immediatamente” a sanare le posizioni retributive, contributive e fiscali non appena subentrata nella titolarità del club». In altri termini, ritiene – la ricorrente – che occorre tenere debito conto del fatto che «un nuovo e solido gruppo imprenditoriale  ha  rilevato  una  società  prossima  al  fallimento,  e,  appena  acquisite  le  quote,  ha regolarizzato tutte le pendenze con i tesserati, con gli enti contributivi e fiscali».

Orbene, ritiene la Corte che siffatte ulteriori deduzioni difensive possano essere valorizzate sotto un diverso profilo, ovvero una più esatta e congrua commisurazione della sanzione afflittiva di simili condotte.

In effetti, pur in presenza di quanto previsto dalle norme surrichiamate e, in particolare, di quanto indicato dall’art. 10, comma 3, C.G.S., allorchè prevede, come detto, che la condotta omissiva è assoggettata alla «… sanzione di cui all’art.18, comma 1, lett. g) a partire da almeno 2 punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell’art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l’eventuale recidiva», deve ammettersi e darsi continuità all’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte e del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, allorché si è affermato il convincimento che, posta la sanzione nella misura minima edittale per il primo inadempimento (sempreché non abbiano ingresso ragioni per disporre una sanzione più grave), a fronte della permanenza dello stesso inadempimento, non può escludersi che l’ulteriore e addizionale pena possa andare esente da puntuali modulazioni, in melius e in peius, avendo riguardo alle circostanze di tempo, luogo e personali che contraddistinguono la condotta.

In questo senso, il Tribunale Federale Nazionale (Com. Uff. n. 12/TFN 2015/2016) richiamando la decisione di questa Corte di cui al Com. Uff. n. 49/2015, ha inteso punire gli inadempimenti successivi al primo periodo, che permangono nel successivo periodo, con un punto di penalizzazione in classifica per ognuno di questi periodi, ferma restando la penalizzazione di almeno 2 punti per la prima inadempienza.

Nello stesso senso cfr. C.F.A. Sezioni Unite n. 047/CFA (2015/2016, confermata dal Collegio di garanzia dello Sport del CONI, a Sezioni Unite, con decisione n. 9/2016).

Ritiene, poi, possibile – questa Corte – valorizzare il comportamento tenuto dalla nuova proprietà societaria che, acquisite le quote di maggioranza, ha subito provveduto alla corresponsione degli emolumenti e delle ritenute di cui ai capi di incolpazione dei diversi deferimenti di cui trattasi. Siffatta valorizzazione appare, infatti, funzionale non solo alla equa commisurazione della pena alla concreta fattispecie ed all’oggettivo disvalore della condotta, ma anche strumento logico – razionale di incentivo verso comportamenti virtuosi di soggetti che, acquisita una società in decozione, provvedano prontamente a sanare tutte le pendenze erariali e contributive, nonché a corrispondere gli emolumenti ancora dovuti a dipendenti e collaboratori. Diversamente opinando, del resto, nel caso di specie, la rigida applicazione nella sua misura generale si tradurrebbe in un disincentivo all’ingresso nel mondo dello sport di assetti societari che, segnando una netta discontinuità rispetto alla gestione passata e, comunque, prendendo atto della situazione debitoria, diano segnali di solidità economica e correttezza nell’osservanza delle regole federali in materia.

Affermato quanto precede e facendone applicazione alla presente fattispecie, visto l’art. 10, comma 3, C.G.S., secondo cui la sanzione deve essere applicata, ai sensi della disposizione di cui all’art. 16 stesso C.G.S., tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti ed attenuanti e l’eventuale recidiva, si deve allora sanzionare la società Reggina, con una misura proporzionale alle violazioni contestate, che, alla luce della valorizzazione delle particolari circostanze di fatto sopra evidenziate ed applicato il principio della continuazione, questa Corte reputa congruo determinare nella penalizzazione di complessivi punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 12 e 13 come rispettivamente proposti dalla società URBS Reggina 1914 Srl, li accoglie parzialmente e riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 4.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

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