F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 030/CFA del 25 ottobre 2019 (MOTIVI) con riferimento al C.U. n. 018/CFA – (Sez. Unite) 08/08/2019 RECLAMO DEL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA SINO AL 7.3.2017 E SUCCESSIVAMENTE CONSIGLIERE CDA SINO AL 3.5.2018) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE EX ART. 19, COMMA 3 C.G.S. INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMA 4 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 84, COMMI 1 E 3 E 85 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 12055/816 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 8/TFN del 19.7.2019)

RECLAMO DEL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA SINO AL 7.3.2017 E SUCCESSIVAMENTE CONSIGLIERE CDA SINO AL 3.5.2018) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE EX ART. 19, COMMA 3 C.G.S. INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMA 4 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.  84,  COMMI  1  E  3  E  85  NOIF  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA 12055/816 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 8/TFN del 19.7.2019)

 

     1. Con provvedimento in data 29 aprile 2019, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto deferivano al Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, Zamparini Maurizio, all'epoca dei fatti presidente del consiglio di amministrazione della società US Città di Palermo s.p.a., nonchè Morosi Anastasio, all'epoca dei fatti presidente del collegio sindacale della società US Città di Palermo s.p.a., autore di apposita relazione di stima sulla valutazione del marchio e sul valore dell'azienda, conferita nella società Mepal s.r.l., per le violazioni di seguito indicate:

     1) violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali in materia di contabilità e bilancio, di cui all'art. 1-bis, comma 1, codice di giustizia sportiva della F.I.G.C. (di seguito CGS) e dell'art. 84, commi 1 e 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (di seguito NOIF) e della disposizione di cui all'art. 2621 c.c., per avere – al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nella rappresentazione di un patrimonio netto societario superiore a quello reale nonché allo scopo di sottrarsi agli obblighi di ricapitalizzazione di cui all'art. 2446 c.c. – esposto nel bilancio al 30 giugno 2014, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, i seguenti fatti materiali rilevanti:

     a) nella voce dello stato patrimoniale "Partecipazioni in imprese controllate", riportavano un valore della partecipazione in Mepal Srl di 18.053.664,00 euro (incrementato rispetto all'anno prima di 17.000.000,00 euro, in virtù del conferimento di azienda del 26.6.14, come dalla citata relazione di stima), a fronte di un valore effettivo di 12.509.000,00 euro, con una differenza pari dunque a 5.544.644,00 euro;

     b) iscrivevano nello stato patrimoniale una "riserva straordinaria" da conferimento pari a 25.150.190,71 euro, sopravvalutata per 5.544.644,00 euro; così riportando un patrimonio netto della società pari a 10.966.847,00 euro, superiore di 5.544.644,00 rispetto a quello reale.

     2) violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali in materia di contabilità e bilancio, di cui all'art. 1-bis, comma 1, CGS e dell'art. 84, commi 1 e 3, delle NOIF e della disposizione di cui all'art. 2621 c. c., per avere, al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nella rappresentazione di un patrimonio netto societario superiore a quello reale nonché al fine di sottrarsi agli obblighi di ricapitalizzazione di cui all'art. 2446 c.c., esposto nel bilancio al 30 giugno 2015, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, i seguenti fatti materiali rilevanti:

     a) nella voce dello stato patrimoniale "Partecipazioni in imprese controllate", riportavano un valore della partecipazione nella Mepal Srl pari a 18.053.664,00 euro a fronte di un valore effettivo di 14.156.000,00 euro, con una differenza pari dunque a 3.897.664,00 euro;

     b) nello stato patrimoniale iscrivevano "crediti per imposte anticipate" per un valore pari a 5.500.000,00 euro, in violazione del principio contabile OIC 25, stante l'impossibilità di ipotizzare futuri redditi imponibili idonei a recuperare le imposte anticipate e, al fine di giustificare tale iscrizione, nella Nota integrativa al bilancio dichiaravano falsamente che “la società ha calcolato le imposte anticipate di euro 5.500.000 sulle perdite pregresse. Le attività per imposte anticipate sono state rilevate poiché esiste la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi futuri di un reddito imponibile. (...) Sulla base dei redditi imponibili previsti nei prossimi esercizi la società considera prudente non procedere all'iscrizione di ulteriori crediti per imposte anticipate”, così riportando un patrimonio netto pari a 10.966.847,00 euro, superiore di 9.937.664,00 euro rispetto a quello reale, pari a soli 135.712,00 euro.

     3) violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali in materia di contabilità e bilancio, di cui all'art. 1-bis, comma 1, CGS e dell'art. 84, commi 1 e 3, delle NOIF e della disposizione di cui all'art. 2621 c. c., per avere – in concorso con B.A., soggetto non tesserato, quale procuratore speciale della venditrice US Città di Palermo s.p.a. intervenuto nella stipula del contratto datato 30.6.2016 di vendita delle quote di partecipazione nella Mepal Srl., in favore della Alyssa s.a. (unitamente a S.D., soggetto non tesserato, intervenuto anche in sostituzione di R. R., soggetto  non tesserato, quale rappresentante della Alyssa s.a. in virtù di procura speciale conferita dagli amministratori P. M. e B. L., soggetti non tesserati) – al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nella rappresentazione di un patrimonio netto societario superiore a quello reale, nonché al fine di sottrarsi agli obblighi di ricapitalizzazione di cui all'art. 2447 c.c., esposto nel bilancio al 30 giugno 2016, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, i seguenti fatti materiali rilevanti:

     a) ricomprendevano, alla voce "crediti verso altri" dello stato patrimoniale, un credito inesistente, pari ad euro 40.000.000,00, asseritamente vantato nei confronti della Alyssa s.a. (società,  con  sede  a Lussemburgo, priva di patrimonio e apparentemente amministrata da soggetti stranieri ma di fatto riconducibile a Maurizio Zamparini), quale prezzo della vendita delle quote di partecipazione nella società Mepal s.r.l., come da contratto del 30.6.2016 e, in ogni caso, indicavano un credito non corrispondente all'effettivo valore delle quote cedute, pari ad euro 14.156.000,00;

     b) iscrivevano nello stato patrimoniale "crediti per imposte anticipate" per un valore pari a 5.500.000,00 euro in violazione del principio contabile OIC 25, stante l'impossibilità di ipotizzare futuri redditi imponibili idonei a recuperare le imposte anticipate e, al fine di giustificare tale iscrizione, nella Nota integrativa al bilancio dichiaravano falsamente che “le attività per imposte anticipate sono state comunque mantenute perché esiste la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi futuri di un reddito imponibile”;

     c) iscrivevano nello stato patrimoniale "crediti tributari" per un valore pari a 3.063.115,00 euro, inesistenti; così riportando nel bilancio un patrimonio netto positivo pari a 11.659.475,00 euro, a fronte di un patrimonio netto reale negativo pari a 36.328.492,00 euro.

     4) violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali in materia di contabilità e bilancio, di cui all'art. 1 bis, comma 1, CGS e dell'art.84, commi 1 e 3, delle NOIF e della disposizione di cui all'art. 2621 c.c., per avere, in concorso con B. A., quale procuratore speciale della venditrice US Città di Palermo s.p.a. intervenuto nella stipula del contratto datato 30.6.2016 di vendita delle quote di partecipazione nella Mepal s.r.l., in favore della Alyssa s.a. (unitamente a S.D., soggetto non tesserato, intervenuto anche in sostituzione di R. R., soggetto non tesserato, quale rappresentante della Alyssa s.a. in virtù di procura speciale conferita dagli amministratori P. J. M. e B. L., soggetti non tesserati), al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nella rappresentazione di un patrimonio netto societario superiore a quello reale nonché allo scopo di sottrarsi agli obblighi di ricapitalizzazione di cui all'art. 2447 c.c., esposto nel bilancio al 30 giugno 2017, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, i seguenti fatti materiali rilevanti:

     a) ricomprendevano, alla voce "crediti verso altri" dello stato patrimoniale, un credito inesistente pari a 40.000.000,00 euro asseritamente vantato nei confronti della lussemburghese Alyssa s.a. (società, con sede a Lussemburgo, priva di patrimonio e apparentemente amministrata da soggetti stranieri ma di fatto riconducibile a Maurizio Zamparini), quale prezzo della vendita delle quote di partecipazione nella società Mepal s.r.l., come da contratto di cessione del 30.6.2016 e, in ogni caso, indicavano un credito non corrispondente all'effettivo valore delle quote cedute, pari ad euro 14.156.000,00;

     b) nella Nota integrativa al bilancio dichiaravano che il credito di 40.000.000 euro verso Alyssa SA, per la cessione della controllata Mepal s.r.l., avvenuta in data 30 giugno 2016, il cui incasso, inizialmente previsto in 3 rate, era stato rideterminato in 2 tranches di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2018 e la seconda entro il 30 giugno 2019. A fronte di tale credito, la società Gasda s.p.a., che detiene una partecipazione nella società US Città di Palermo s.p.a. e in Alyssa SA, ha rilasciato una fideiussione rendendosi irrevocabilmente garante direttamente e a prima richiesta per l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti da Alyssa SA;

     c) iscrivevano nello stato patrimoniale crediti per "imposte anticipate" per un valore pari a 5.500.000,00 euro in violazione del principio contabile OIC 25, stante l'impossibilità di ipotizzare futuri redditi imponibili idonei a recuperare le imposte anticipate; così riportando nel bilancio un patrimonio netto positivo per 15.674.204,00 euro, a fronte di un patrimonio netto reale negativo per 35.527.849,00 euro.

     Per tutte le esposte condotte veniva deferita anche la società US Città di  Palermo  s.p.a.,  ai  sensi dell'art.4, comma 1, CGS, per responsabilità diretta per i comportamenti posti in essere da Zamparini Maurizio e, ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS, per responsabilità  oggettiva  per  i  comportamenti  posti  in  essere  da Morosi  Anastasio.

     La Procura Federale deferiva, poi, Zamparini Maurizio, all'epoca dei fatti presidente del consiglio di Amministrazione della società US Città di Palermo s.p.a. per:

     5) violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS all'art. 8, comma 4, CGS e all'art. 85 NOIF, nonché della disposizione di cui all'art. 2638, commi 1 e 2, c.c., per avere, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società US Città di Palermo s.p.a., esposto alla Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche (organo di controllo della Federazione Italiana Giuoco Calcio), al fine di ostacolarne l'esercizio delle funzioni di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica e patrimoniale della società e, in particolare:

     a) al fine di ottenere l’ammissione al campionato di serie A, s.s. 2015/2016, nel periodo dal 18.11.2014 al 25.6.2015, inviato il bilancio al 30.6.2014 e atti corredati riportanti i medesimi dati ivi contenuti, documenti contenenti i fatti materiali non rispondenti al vero di cui ai capi precedenti;

     b) al fine di ottenere l’ammissione al campionato di serie A, s.s. 2016/2017, nel periodo dal 16.11.2015 al 28.6.2016, inviato il bilancio al 30.6.2015 e atti corredati riportanti i medesimi dati ivi contenuti, documenti contenenti i fatti materiali non rispondenti al vero di cui ai capi precedenti;

     c) al fine di ottenere l’ammissione al campionato di Serie B, s.s. 2017/2018, nel periodo dal 18.11.2016 al 23.6.2017, inviato il bilancio al 30.6.2016 e atti corredati riportanti i medesimi dati ivi contenuti (tra cui un prospetto in cui indicava un rapporto tra Patrimonio netto contabile e Attivo patrimoniale pari a 0,134, a fronte di un valore effettivo di – 0,46), documenti contenenti i fatti materiali non rispondenti al vero di cui ai capi precedenti; e altresì occultato una situazione di perdita di capitale societario rilevante ex art 2447 c.c. (che avrebbe impedito l'iscrizione ai campionati di calcio).

     Per siffatte condotte, poste in essere da Zamparini Maurizio, la società US Città di Palermo s.p.a., ai sensi dell'art.4, comma 1, CGS, veniva deferita per responsabilità diretta.

     Infine, Zamparini Maurizio, all'epoca dei fatti presidente del consiglio di amministrazione della società US Città di Palermo s.p.a., e Morosi Anastasio, all'epoca dei fatti presidente del collegio sindacale della società S. Città di Palermo s.p.a. e quale consulente contabile autore di apposita relazione di stima sulla valutazione del marchio e sul valore dell'azienda, conferita nella Mepal s.r.l., venivano altresì deferiti per:

     6) violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1 bis, comma 1, art. 8 CGS, e violazione dell'art.85 delle NOIF e della disposizione di cui all'art. 2638, commi 1 e 2, c.c., per avere, in concorso tra loro e, più precisamente, Maurizio Zamparini - nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società US Città di Palermo s.p.a. - e Morosi Anastasio - quale presidente del collegio sindacale della società US Città di Palermo s.p.a., nonché autore del contenuto delle missive inviate - comunicato alla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio professionistiche (organo di controllo della Federazione Italiana Giuoco Calcio) fatti materiali non rispondenti al vero, al fine di ostacolare il controllo della predetta Co.Vi.So.C. sull'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società e, in particolare:

     a) in risposta alle richieste della Co.Vi.So.C. in ordine all'effettiva consistenza del credito della US Città di Palermo s.p.a. verso Alyssa s.a., riportato nei bilanci al 30 giugno 2016 e 30 giugno 2017 e alle tempistiche dell'incasso dello stesso:

     - con comunicazione del 30.1.2017, dichiaravano che la Alyssa s.a. faceva parte di un gruppo finanziario con programmi di finanziamento anche in ambito sportivo, omettendo di evidenziare che tale società è controllata da Zamparini Maurizio;

     - con comunicazione del 3.5.2017, dichiaravano che non vi fosse motivo di dubitare che il credito di 40.000.000,00  venisse  riscosso;

     - con comunicazione del 21.7.2017, dichiaravano che non vi era motivo per ritenere che il credito non venisse realizzato per intero, che sarebbe stato comunque pagato al 31.10.2017 come da proroga stabilita dalle parti in considerazione delle trattative per la cessione sia delle quote della società calcistica, che della Mepal s.r.l.;

     - con comunicazione del 3.8.2017, dichiaravano che entro il 31.10.2017 sarebbe stata incassata la prima rata del valore di 13.333.333,00 euro e che altre due rate sarebbero state pagate il 30.6.2018 e il 30.6.2019, come da ulteriore proroga stabilita tra le parti;

     - con comunicazione del 29.11.2017, dichiaravano che il pegno sulle quote della Mepal s.r.l. a fronte dell'inadempimento della Alyssa s.a. non era stato eseguito in quanto era stata ottenuta fideiussione da parte della Gasda s.p.a.;

     b) con riguardo alla voce "imposte anticipate" riportata nel bilancio al 30.6.2016, in data 30.1.2017 comunicavano che il credito era stato rilevato poiché esisteva la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi futuri, di un reddito imponibile alla luce dell'assenza di preoccupazioni circa la continuità aziendale;

     c) con riguardo alla voce "crediti tributari" riportata nel bilancio al 30.6.2016, in data 30.1.2017 comunicavano che le cartelle esattoriali dovessero essere sgravate e che avrebbero presentato istanza di cosiddetta "rottamazione"; altresì occultavano la sussistenza di una situazione di perdita di capitale rilevante ex art. 2447 cc (che avrebbe impedito l'iscrizione al campionato di serie B, s.s. 2017/2018) e occultavano il bilancio al 30 giugno 2017, ritardandone appositamente l'approvazione per sottrarlo alla ispezione della Co.Vi.So.C. del 24.10.2017.

     Anche per le citate condotte, veniva, altresì, deferita la società US Città di Palermo s.p.a., ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, per responsabilità diretta per i comportamenti posti in essere da Zamparini Maurizio e, ai sensi dell'art.4, comma 2, CGS, per responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere da Morosi Anastasio.

     La Procura Federale deferiva, inoltre, Giammarva Giovanni, all'epoca dei fatti presidente del consiglio di amministrazione della società US Città di Palermo s.p.a., nonché Zamparini Maurizio, all'epoca dei fatti consigliere del consiglio di Amministrazione della società US Città di Palermo s.p.a., per le seguenti ragioni.

     7) violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1 bis, comma 1, e art. 8 CGS, nonché violazione dell'art. 85 NOIF e della disposizione di cui all'art. 2638, commi I e II, c.c., per avere, in concorso fra loro e, più precisamente, Giammarva Giovanni, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società US Città di Palermo s.p.a. e Zamparini Maurizio, quale componente dello stesso consiglio, esposto alla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio, al fine di ostacolarne l'esercizio delle funzioni di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica e patrimoniale della società e, in particolare:

     a) in data 27 febbraio 2018, riuniti in assemblea di consiglio di amministrazione, procedevano all'approvazione di uno Stato patrimoniale riportante dati non rispondenti al vero e, segnatamente, riportante alla voce "attività immobilizzate", il credito inesistente di 40 milioni di euro della US Città di Palermo s.p.a. nei confronti della Alyssa s.a.;

     b) in data 27 marzo 2018, riuniti in assemblea di consiglio di amministrazione, procedevano all'approvazione della Relazione semestrale sull'andamento della gestione al 31.12.2017, riportante dati non rispondenti al vero e, in particolare, riportante, nello "stato patrimoniale attivo", un credito inesistente di 40 milioni di euro della US Città di Palermo s.p.a. nei confronti della Alyssa s.a. e un credito per imposte anticipate pari a 5.297.213 euro ma falso perché appostato in violazione del principio contabile OIC 25, stante 1'impossibilità di ipotizzare futuri redditi imponibili idonei a recuperare le imposte anticipate;

     c) nelle date del 29 e del 31 marzo 2018, inviavano alla Co.Vi.So.C. la documentazione di cui ai punti precedenti insieme a un prospetto sull'indicatore di liquidità e a un altro prospetto sul rapporto patrimonio netto contabile-attivo patrimoniale, anche questi non corrispondenti al vero perché basati sul predetto credito da 40 milioni di euro.

     I suddetti Zamparini e Giammarva occultavano, altresì, una situazione perdita di capitale societario rilevante ex art 2447 c.c. (che avrebbe impedito l'iscrizione ai campionati di calcio).

     Veniva, quindi, anche deferita la società US Città di Palermo s.p.a., ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, per responsabilità diretta per i comportamenti posti da Giammarva Giovanni e, ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS, per responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere da Zamparini Maurizio.

     Tutto ciò premesso, la Procura Federale con il proprio atto di deferimento formulava le seguenti richieste sanzionatorie:

- per Zamparini Maurizio, inibizione di anni 5 cinque con preclusione ex art. 19, comma 3, CGS;

- per Giammarva Giovanni, inibizione di anni 2;

- per Morosi Anastasio, inibizione di anni 5 e preclusione ex art. 19, comma 3, CGS FIGC;

- per la US Città di Palermo s.p.a., retrocessione all’ultimo posto del campionato di Serie B della stagione sportiva in corso.

     In data 9 maggio 2019, la società Benevento Calcio s.r.l. formulava istanza di intervento.

     Con decisione pubblicata sul C.U. n. 63/TFN del 13 maggio 2019, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, dichiarava inammissibile il deferimento nei confronti di Zamparini Maurizio per mancato rispetto dei termini che devono intercorrere fra la notifica della comunicazione di conclusione indagini ed il deferimento e, nel resto, irrogava le seguenti sanzioni:

- a Giammarva Giovanni, inibizione di anni 2;

- a Morosi Anastasio, inibizione di anni 5 e preclusione ex art. 19, comma 3 del CGS FIGC;

- alla società US Città di Palermo Spa, retrocessione all’ultimo posto del Campionato di serie B della stagione sportiva in corso 2018/2019.

     2. Con reclamo depositato in data 15 maggio 2019, l’U.S. Città di Palermo S.p.A. impugnava la decisione del Tribunale Federale Nazionale. Avverso la medesima decisione proponevano reclamo anche il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto, relativamente alla parte in cui dichiarava «inammissibile il deferimento nei confronti di Zamparini Maurizio». Con separati atti, entrambi del 16 maggio 2019, interponevano reclamo anche i sig. Giovanni Giammarva e Anastasio Morosi, nella parte relativa alle sanzioni rispettivamente inflitte. Intervenivano in giudizio (oltre al Benevento Calcio s.r.l.) la Lega Nazionale Professionisti serie B, la società U.S. Salernitana 1919 s.r.l. e la Sporting Network s.r.l.

     Il reclamo veniva definito con decisione pubblicata sul C.U. 122/CFA del 18 giugno 2019.

     In via preliminare, in riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale, la Corte federale di appello dichiarava l’inammissibilità dell’intervento spiegato dal Benevento Calcio s.r.l. sin dal giudizio di primo grado, nonché degli interventi proposti nel giudizio di appello della Lega Nazionale Professionisti serie B, della società Salernitana 1919 s.r.l. e della Sporting Network s.r.l.

     Sempre in via preliminare, la CFA dichiarava legittimo il deferimento proposto nei confronti di Maurizio Zamparini e, conseguentemente, visto l’art. 37, comma 4, ultimo periodo, CGS, restituiva gli atti al Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare. In particolare, in accoglimento della prospettazione svolta in via subordinata dalla Procura federale, la CFA rilevava che il deferito Zamparini «ha avuto piena contezza di tutti i “fatti” oggetto di contestazione da parte della Procura Federale in virtù della comunicazione di chiusura delle indagini del 15 aprile 2019, ritualmente ricevuta il 19 aprile 2019, e pertanto è stato messo nelle condizioni di esercitare tutte le proprie facoltà di difesa; ed invero, la comunicazione di chiusura delle indagini integrativa non modifica affatto le condotte dell’incolpazione, bensì, come si è già precisato, integra – e soltanto in alcuni capi – il riferimento ad una norma violata… Pertanto, la prima comunicazione conserva la sua efficacia.».

     La CFA, esaminava successivamente, respingendoli con ampia motivazione, i motivi di reclamo sollevati dall’US Città di Palermo s.p.a. e dal sig. Maurizio Zamparini, in ordine alla inammissibilità del deferimento per l’illegittima riapertura delle indagini ex art. 32 ter, comma 5, CGS, nonché per violazione dell’art. 2 CGS CONI in relazione all’omessa esecuzione di indagini autonome da parte della Procura Federale. Veniva, infine, esaminata, respingendola con ampia motivazione fondata sull’autonomia e specialità del processo sportivo, l’eccezione svolta dal sig. Maurizio Zamparini in sede di controdeduzioni, in ordine alla «doverosità della sospensione del procedimento disciplinare, vista la pendenza del parallelo procedimento penale». Con l’occasione, la CFA affrontava anche le eccezioni, sollevate dallo Zamparini in sede di controdeduzioni, inerenti sia il valore «erroneamente attribuito ai giudizi cautelari» sia la ritenuta inutilizzabilità delle «intercettazioni contenute nel fascicolo delle indagini del parallelo procedimento penale»; entrambe le eccezioni venivano disattese in ragione della ribadita autonomia e specialità del processo sportivo.

     Nel merito, la CFA, riteneva non provata la circostanza dell’effettiva influenza delle suddette violazioni sull’iscrizione ai campionati di serie A (2016/2017) e di serie B (2017/2018); conseguentemente, procedeva ad una rideterminazione, in riduzione, delle misure sanzionatorie adottate in primo grado.

Conclusivamente, la C.F.A, così decideva:

     “- dichiara inammissibili gli interventi proposti da Benevento Calcio Srl, Lega Nazionale Professionisti Serie B, US Salernitana 1919 Srl e Sporting Network Srl;

     - in parziale accoglimento del ricorso come proposto dalla US Città di Palermo SpA ed in parziale riforma della decisione impugnata, così ridetermina la misura sanzionatoria alla stessa inflitta: punti 20 (venti) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/19; ammenda di € 500.000,00 (cinquecentomila);

     - in parziale accoglimento del ricorso come proposto dal sig. Giammarva Giovanni ed in parziale riforma della decisione impugnata riduce la sanzione allo stesso inflitta ad anni 1 (uno) di inibizione;

     - in parziale accoglimento del ricorso come proposto dal sig. Morosi Anastasio ed in parziale riforma della decisione impugnata riduce la sanzione allo stesso inflitta ad anni 3 (tre) di inibizione;

     - in parziale accoglimento del ricorso in appello come proposto dal Procuratore Federale e dal Procuratore Federale Aggiunto e in parziale riforma della decisione impugnata, rilevata l’insussistenza della inammissibilità del deferimento dichiarata nei confronti del sig. Zamparini Maurizio, visto l’articolo 37, comma 4 C.G.S., restituisce gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare.”.

     3. All’esito della ulteriore fase di giudizio relativa al solo sig. Maurizio Zamaparini, il TFN – sezione disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. 8/TFN del 19 luglio 2019, irrogava al medesimo la sanzione dell’inibizione per anni 5 con preclusione ex art. 19, comma 3 C.G.S.

Con atto del 26 luglio 2019, il sig. Maurizio Zamparini impugnava la citata decisione; nel mertito, contestava la fondatezza degli addebiti e la rilevanza delle condotte censurate e, in rito, riproponeva i motivi e le eccezioni già formulate nel corso dei precedenti gradi di giudizio.

     4. Preliminarmente, occorre evidenziare come tutte le questioni poste nel presente grado di giudizio dall’attuale appellante, sia in rito che in merito, hanno formato oggetto di eccezioni sollevate dal medesimo ovvero da altri deferiti nel corso dei precedenti gradi di giudizio e hanno altresì formato oggetto di valutazione all’interno della decisione assunta da questa Corte in data 18 giugno 2019 e pubblicata in pari data sul C.U. 122/CFA. Questo collegio, peraltro, ritiene che l’avvenuta declaratoria di ammissibilità del deferimento all’epoca proposto nei confronti del sig. Zamparini Maurizio, con conseguente restituzione degli atti di causa al TFN, impedisca la formazione del giudicato interno nei confronti del medesimo sulle citate eccezioni, imponendone comunque un rinnovato esame; peraltro, il Collegio, nel procedere alla nuova valutazione delle suesposte eccezioni, dichiara di condividere le valutazioni espresse da questa Corte con la citata decisione 122 del 18 giugno 2019, alle quali, ove non diversamente argomentato, si riporta.

     5. Venendo all’esame delle eccezioni sollevate dal sig. Maurizio Zamparini, il collegio ritiene opportuno esaminare preliminarmente quelle sollevate in rito.

     Per quanto attiene al motivo di reclamo relativo all’inammissibilità del deferimento  per l’illegittima riapertura delle indagini ex art. 32 ter, comma 5, CGS, si osserva quanto segue. Deduce l’appellato che non corrisponderebbe a vero che la riapertura delle indagini, sfociata nel presente procedimento, è stata determinata dalla trasmissione degli atti di indagine da parte della Procura della Repubblica di Palermo in data 31 gennaio 2019, atteso che la predetta Procura aveva già inviato gli atti di indagine in un momento precedente quello dell'archiviazione del primo procedimento disciplinare (in particolare, si tratterebbe della nota di trasmissione del 21 novembre 2018, nella quale si fa riferimento anche ad una precedente nota di trasmissione di atti di indagine avvenuta il 31 luglio 2018). Conseguentemente, il provvedimento di riapertura delle indagini non sarebbe giustificato da alcun fatto nuovo, presupposto indivividuato come necessario dall’art. 32 ter, comma 5, CGS, poiché le ordinanze del Tribunale del riesame trasmesse in data 21 novembre 2018, contenevano già tutti gli elementi poi posti dalla Procura Federale a fondamento del provvedimento di riapertura delle indagini.

Dagli atti acquisiti al presente procedimento emergono i seguenti elementi in fatto:

- in data 09.07.2018 la Procura Federale apre un procedimento avente ad oggetto “Presunti reati tributari e falso in bilancio posti in essere dagli amministratori della società US Città di Palermo” (proc. n. 8 pf 18-19);

- in data 24.07.2018 la Procura Federale chiede elementi alla Procura della Repubblica di Palermo;

- in data 07.09.2018 la Procura Federale chiede la proroga indagini alla Procura Generale dello Sport CONI;

- in data 12.09.2018 la Procura Generale dello sport del Coni concede la proroga;

- in data 30.10.2018 la Procura Federale chiede alla Procura Generale dello sport l’intendimento per l’archiviazione allo “stato degli atti”, in quanto non ancora pervenuta alcuna documentazione da parte della Procura della Repubblica di Palermo;

- in data 21.11.2018 la Procura della Repubblica di Palermo trasmette alla Procura Federale una parte della documentazione richiesta;

- in data 21.12.2018 la Procura Generale dello sport condivide l’archiviazione allo stato degli atti della Procura Federale;

- in data 31.01.2019 la Procura della Repubblica di Palermo concede alla Procura Federale gli atti penali;

- in data 11.02.2019 la Procura Federale dispone la riapertura del procedimento n. 8 pf 18 – 19 e con separato atto apre un nuovo procedimento n. 816 pf 18 – 19 (avente ad oggetto, appunto, la riapertura del proc. n. 8 pf 18 19 a seguito di trasmissione degli atti dall’AGO Palermo);

- in data 20.02.2019 la Procura della Repubblica di Palermo trasmette alla Procura Federale la lista dei documenti presenti all’interno del DVD consegnato alla Procura Federale in data 31.1.2019.

     Orbene, dal predetto elenco in atti emerge con chiarezza la sussistenza di nuovi elementi, provenienti dall’autorità giudiziaria ordinaria, che la Procura Federale ha ricevuto con la nota del 31 gennaio 2019 e ha posto a base del provvedimento di riapertura delle indagini. Ne consegue, altresì, la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 32 ter, comma 5, CGS per disporre la riapertura delle indagini.

     Deve essere parimenti disattesa l’eccezione svolta dal sg. Maurizio Zamparini in ordine alla «doverosità della sospensione del procedimento disciplinare, vista la pendenza del parallelo procedimento penale».

     A tal riguardo, questa Corte intende, ancora una volta, ribadire che il principio dell’autonomia del giudizio sportivo consente la trattazione separata del presente giudizio disciplinare rispetto ad eventuale analoga vicenda processuale  di  carattere  penale, anche al  fine di  assicurare l’esigenza di  una  celere e rapida definizione del primo. Del resto, le disposizioni di cui all’art. 34 bis e 38, comma 5, lett. a), codice di giustizia sportiva del Coni, prevedono espressamente una trattazione separata del procedimento disciplinare e del procedimento penale, e la norma contenuta nell’art. 39, comma 7, del medesimo predetto codice dispone testualmente che «in nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento, salvo che per legge debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all’autorità giudiziaria (circostanza non rinvenibile nella presente fattispecie)». Si aggiunga, del resto, che la condotta di un soggetto appartenente all’ordinamento federale, fermo restando l’eventuale accertamento della stessa in sede penale, può essere diversamente valutata a fini sportivo-disciplinari, rispetto alla sede ordinaria e, pertanto, non sempre le decisioni rese dall’Autorità giudiziaria, specie se – allo stato – solo in sede cautelare, possono utilmente riflettersi sul piano del procedimento disciplinare.

     Le suesposte considerazioni consentono di superare anche le questioni, sollevate dall’appellante, relative al valore «erroneamente attribuito» alle risultanze istruttorie del giudizio penale ancora in corso. Come sopra già osservato, il presente giudizio disciplinare-sportivo è autonomo ed indipendente dagli eventuali paralleli giudizi penali e gli organi della giustizia sportiva (salvo le tassative ipotesi codificate di rilevanza del giudizio penale o civile) hanno autonomi ambiti di valutazione degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli provenienti dagli accertamenti o dai provvedimenti dell’Autorità giudiziaria ordinaria, che, in questa sede, sono e restano, come detto, liberamente valutabili quali meri elementi probatori.

     In particolare, sulla stessa scia di tali considerazioni è possibile disattendere anche l’eccezione di inutilizzabilità delle «intercettazioni contenute nel fascicolo delle indagini del parallelo procedimento penale» Occorre, a tal riguardo, osservare che, ai fini delle decisioni degli organi di giustizia sportiva, rileva unicamente la provenienza istituzionale di tali risultanze istruttorie, da cui discende la presunzione di legittimità, autenticità e genuinità degli  atti  stessi. Infatti, l’acquisizione e  dell’utilizzo delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche e ambientali presuppone, in termini di sufficienza, la provenienza delle stesse dall’Autorità Giudiziaria, da ciò derivando la presunzione iuris tantum di conformità. A tal riguardo, peraltro, la stessa Corte di Cassazione ha affermato che il divieto di utilizzazione di intercettazioni in procedimenti diversi da quello in cui le intercettazioni stesse sono state disposte non è applicabile ai procedimenti disciplinari (cfr. Cass. S.S. U.U., 29 maggio 2009, n. 12717).

     Ciò premesso, sul piano della valenza probatoria «ciò che rileva è l’esame critico delle conversazioni intercettate che tenga conto nella valutazione del loro contenuto della conoscenza, diretta o indiretta, che gli intercettati dimostrano di avere delle situazioni sulle quali s’intrattengono, quando tali situazioni non si riferiscono a comportamenti propri, e di altri elementi, quali il contesto fattuale, logico e temporale, in cui le conversazioni sono avvenute, tenuto conto dell’ambiente del quale fanno parte gli intercettati, operando comunque valutazioni complessive delle conversazioni  intercettate senza interpretazioni conseguenti ad indebite estrapolazioni» (CAF, C.U. n. 7/C del 2004). In conclusione, le risultanze delle captazioni telefoniche sono pienamente utilizzabili – in funzione degli elementi suscettibili di valutazione che le stesse sono in grado di fornire – nei procedimenti disciplinari di ambito sportivo, ferma restando e premessa la necessaria attenta lettura delle conversazioni intercettate e della loro meditata valutazione nell’ambito del contesto logico- temporale nel quale le stesse si inseriscono, allo scopo di raggiungere una organica rappresentazione dei fatti sottoposti a giudizio.

     6. Passando alle specifiche contestazioni effettuate dalla Procura Federale nell’atto di deferimento, occorre, anzitutto, prendere atto del fatto che il Tribunale Federale Nazionale con l’impugnata decisione ha ancora una volta ribadito l’insussistenza delle violazioni contestate sub 1) e 5A) dell’atto di deferimento. Conseguentemente, in difetto di specifico appello della Procura, sul punto deve ritenersi intervenuto giudicato.

     Venendo al merito delle altre questioni, il Collegio ritiene di dover ribadire che, in ambito esofederale, per dichiarare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. anche i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c/ FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c/ FIGC; 3 marzo 2011, Donato c/ FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c/ FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c/ FIGC; 26 aprile 2012, Signori c/ FIGC; 10 ottobre 2012, Alessio c/ FIGC).

     Nella stessa direzione è ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui «per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicchè deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23.8.2012).

     Alla luce del sopra ricordato standard probatorio, ritiene questa Corte che, nel complesso ed al di là delle singole specifiche contestazioni, dalla considerazione unitaria e non atomistica dei numerosi elementi di valutazione acquisiti al presente giudizio emerge, comunque, una condotta gestionale del vertice della società U.S. Palermo opaca, non chiara e trasparente, tanto e vero che ripetutamente gli organi di controllo sono dovuti intervenire con ispezioni e con reiterate specifiche richieste di informazioni e chiarimenti, i cui riscontri non sempre sono stati rispettosi del principio di lealtà e probità di cui all’art. 1 bis CGS.

     Convergono, in tale direzione, solidi elementi probatori e, in primo luogo, le complessive risultanze istruttorie di cui alle attività di investigazione poste in essere dalla Procura della Repubblica di Palermo. Le risultanze dell’attività captativa, i riscontri provenienti da una parte delle dichiarazioni rilasciate da alcuni dei deferiti in sede di audizione innanzi la Procura federale, convergono verso quella ragionevole certezza, necessaria per un giudizio di colpevolezza in questa sede, circa le responsabilità dell’attuale appellante, in relazione ai fatti contestati in questa sede disciplinare, nei limiti accertati e riconosciuti dal Tribunale Federale Nazionale. Fatti, del resto, in relazione ai quali si ritiene manchino concreti, idonei e, comunque, decisivi elementi di prova a discarico, atteso che le ricostruzioni alternative dei fatti medesimi e/o le diverse spiegazioni degli stessi fornite dagli incolpati non appaionono verosimili, né, tantomeno, supportate da elementi probatori o anche soltanto logici.

     Le approfondite indagini della Procura ordinaria, come riesaminate ed utilmente riversate nel presente procedimento disciplinare, alla luce delle integrazioni istruttorie operate dalla Procura federale, consentono, dunque, di ritenere raggiunta la prova della sussistenza degli illeciti disciplinari in questa sede sportiva contestati (per quanto rileva ai fini della presente fase di giudizio) al sig. Maurizio Zamparini.

     In particolare, dal coacervo degli elementi suscettibili di valutazione da parte di questa Corte emerge, in una sintesi complessiva, l’esistenza di solidi elementi probatori per ritenere fondata l’affermazione di responsabilità in ordine alle incolpazioni di cui al deferimento, come accertati dal TFN, per aver posto in essere atti diretti a dissimulare una situazione gestionale e/o economico-finanziaria della società US Città di Palermo che consentisse di superare i relativi controlli da parte dei competenti organi federali.

     7. Con riferimento al capo di incolpazione n. 2, dalle complessive risultanze acquisite al giudizio emerge, in sintesi:

- che la Mepal s.r.l. è una società amministrata dal sig. Diego Paolo Zamparini, figlio di Maurizio, partecipata al 100 dalla US Città di Palermo s.p.a.;

- che il 26 giugno 2014, prima della scadenza del contratto di leasing (6 novembre 2015) ed a soli quattro giorni dalla chiusura del bilancio annuale, la società US Città di Palermo s.p.a. ha conferito nella Mepal il ramo d’azienda costituito dall attività di diffusione sviluppo e valorizzazione del marchio Palermo calcio e dell’attività di produzione e vendita dei prodotti del merchandising (comprensivo del marchio del contratto di locazione finanziaria stipulato con la Locat Unicredit leasing s.p.a. nel 2006, del piano di merchandising dei contratti di licenza stipulati con le società Flash trading group s.r.l. e Swan Co s.r.l., dei computer, degli arredi e degli impianti);

- il marchio è stato valutato in 23.400.000,00 euro secondo una relazione di stima giurata redatta da Anastasio Morosi, nella sua veste di consulente contabile della società nonostante lo stesso fosse già anche presidente del Collegio sindacale della società Palermo;

- il valore del ramo d’azienda è stato valutato dallo stesso Morosi in euro 17.000.000,00, considerata anche la presenza dei debiti per i canoni di leasing da pagare alla Locat Unicredit leasing s.p.a. e siffatto valore è stato registrato nello stato patrimoniale alla voce “partecipazioni in imprese controllate”;

- a fronte della registrazione del costo storico della partecipazione nella Mepal s.r.l. è stata rilevata in contropartita la chiusura di tutti i rapporti di credito e debito relativi al contratto di locazione finanziaria del marchio con la Locat Unicredit leasing s.p.a.;

- nel conto denominato “riserva straordinaria” è stata iscritta la riserva da conferimento per complessivi euro 25.150.190,71 corrispondente alla differenza tra il valore attribuito al conferimento (17.000.000,00 euro) e il valore contabile dei rapporti di debito e credito direttamente collegati al contratto di leasing sopra indicato;

- nel bilancio è stato, dunque, riportato un valore delle quote della partecipata Mepal s.r.l. pari ad euro 18.053.664,00.

     Orbene, non può non rilevarsi che il dato appare sovrastimato, non tanto e non solo alla luce della perizia del dott. Colaci, quanto alla perizia «scritta rinvenuta tra la docurnentazione acquisita nel corso delle perquisizioni redatta da tale dott Jacobacci per Unicredit leasing s p a che riportava un valore compreso in una forbice tra 9,2 milioni di euro e 16,2 milioni di euro; è quindi stato calcolato che le quote della Mepal s r l alla data del 30.6.2014 valevano tra i 10,3 ed i 15,2 milioni di euro per un valore medio pari a 12.509.000,00 euro.

     Di conseguenza l’appostazione nel bilancio al 30.6.2014 di un valore pari a 18.053. 664,00 euro superiore a quello reale di 5.544.644,00 euro, costituisce un fatto materiale non rispondente al vero.

     Al 30.6.2014 il reale patrimonio netto della U S Citta di Palermo s p a è quindi pari a 5.422.182,00 euro così ricadendosi nella fattispecie di cui all’art 2446 c.c.

     Rispetto al bilancio dell’esercizio precedente l’iscrizione della partecipazione in Mepal s.r.l. nel bilancio al 30 6 15 è rimasta invariata (18 053 664 00 euro). Il consulente tecnico del pubblico ministero ha comunque proceduto a un ricalcolo dell’effettivo valore della partecipazione alla data del 30 6 2015 quantificato in 14.156.000,00 euro superiore rispetto a quello al 30 6 2014 e corrispondente come si vedrà a quello riportato nel bilancio al 30 6 2016 con una differenza dunque di 3.897.664,00 euro falsamente indicati in bilancio» (così il GIP del Tribunale ordinario di Palermo, nel proprio decreto di sequestro preventivo con contestuale ordinanza di rigetto della richiesta del Pubblico ministero di applicazione delle misure cautelari personali per difetto di esigenze cautelari, in data 25 giugno 2018)

     È evidente, per quanto concerne la prospettiva disciplinare-sportiva qui in esame ed a prescindere, dunque, dall’eventuale rilevanza in sede penale o contabile delle condotte e delle operazioni di bilancio sopra sintetizzate, che la sovrastima di cui trattasi ha comportato un’alterazione dei reali valori di bilancio, con i conseguenti effetti per l’ordinamento sportivo e con violazione dell’art. 1-bis, comma 1, CGS, anche in relazione all’art. 84 NOIF, che così dispone ai commi 1 e 3: «1. La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge ed in conformità con il piano dei conti della F.I.G.C.; […] 3. Il bilancio d’esercizio deve essere predisposto nel rispetto della vigente normativa e sulla base dei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità, utilizzando le raccomandazioni contabili F.I.G.C., ovvero sulla base dei principi contabili internazionali ove applicabili».

     Conferma che le predette operazioni, stime ed appostazioni contabili violino il principio generale di lealtà, probità e correttezza e quelli connessi alla fedele rappresentazione dei dati di bilancio si ricava, in modo non equivoco, anche dalle risultanze delle captazioni investigative. Così, ad esempio:

Progressivo n 9054 Data 01 07 2017 Ora 10 57 20

Omissis

G. oggi ha mandato una mail (Zamparini ndr) abbastanza farneticante adesso lui rivende la Mepal al Palermo ma è una follia Ma va in galera per sta roba eh Va in galera perché fa bancarotta dopo

B. io non so neanche cosa vuol dire ma ti credo

G. cioè lui dice e questo caso qua tu prendi il peggior giocatore che c’hai vai non lo so all’Inter e prendi lo stesso giocatore il più scarso che c’hanno e dite tutte due che vale 40 milioni ve lo scambiate per 40 milioni e quindi generi un utile no perchè avevo un giocatore che valeva 1000 euro e lo hai venduto per 40 e l’Inter fa la stessa cosa Questo questo è bancarotta un domani se succede qualcosa. E lui cosa ha fatto? Ha preso il marchio l’ha venduto per una cifra folle non lo ha mai pagato e adesso si ricompra la società. Di fatto ha fatto la stessa roba! … roba … ha dei consulenti veramente pericolosi

B.  ah su questo non c’è alcun dubbio

G. perchè queste non sono cose che si è inventato lui Oltretutto l’unica perizia che c’è l’ha fatta Morosi che è il tuo consulente il tuo presidente del collegio sindacale che si dichiara così indipendente da poter valutare il marchio. Cioè è una follia, ma proprio una follia

Omissis

G. e quel pazzo di Morosi che lo segue anzi che gli firma le perizie, probabilmente è uno vecchio che non ha più niente da perdere che ha preso una valanga di soldi da Zamparini gli dirà di sì su tutto

Omissis

L’altra contestazione di cui al capo di incolpazione qui esaminato riguarda l’iscrizione, nel bilancio al 30 giugno 2015, di crediti per imposte anticipate per il valore di 5.500.000,00.

Si legge nella Nota integrativa al bilancio al 30 giugno 2015: «la società ha calcolato le imposte anticipate di euro 5.500.000 sulle perdite pregresse. Le attività per imposte anticipate sono state rilevate poichè esiste la ragionevole certezza dell’esistenza negli esercizi futuri di un reddito imponibile. Sulla base dei redditi imponibili previsti nei prossimi esercizi la società considera prudente non procedere all’iscrizione di ulteriori crediti per imposte anticipate».

Ora, come condivisibilmente già osservato dal GIP del Tribunale di Palermo nel suddetto provvedimento del 25 giugno 2018, «secondo il principio contabile OIC 25 per poter usufruire di tale beneficio la società deve dimostrare che esistano futuri redditi imponibili idonei a recuperare le imposte anticipate iscritte. Nel caso di specie le imposte anticipate di 5.500.000,00 euro iscritte dalla società nel bilancio al 30 6 2015 dovrebbero corrispondere nell’ipotesi di aliquota fiscale IRES costante ad un imponibile fiscale futuro di almeno 20.000.000,00 euro. Posto che come sancito dal TUIR tale ultimo importo può essere dedotto nella misura dell’80 %, per recuperare interamente tali crediti la società avrebbe dovuto prevedere di poter genere redditi fiscali imponibili per 25.000.000,00 (20.000.000,00 euro / 80 %).

La società calcistica dunque avrebbe dovuto presentare un piano attendibile che dimostrasse l’effettiva recuperabilità delle perdite pregresse per effetto di una gestione in grado di generare imponibili fiscali futuri tali da assorbire le perdite riportate

Tuttavia, secondo il consulente tecnico, l’analisi dei risultati storici della società evidenzia risultati economici negativi o lievemente positivi insufficienti ad ipotizzare futuri imponibili fiscali in grado di coprire le perdite pregresse in quanto generati da operazioni straordinarie non collegate alla gestione operativa della società». Segnatamente, difetta «la pianificazione fiscale che costituisce condizione essenziale ed imprescindibile per procedere all’iscrizione» (così Cassazione, III sez. penale, n. 23151 del 2019, depositata il 27 maggio 2019, che ha rigettato il ricorso proposto dal Sig. Procuratore della Repubblica di Palermo e dal sig. Zamparini avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo del 5 ottobre 2018, con la quale era stato parzialmente accolto l’appello del pubblico ministero avverso il decreto di misure cautelari personali nei confronti di Maurizio Zamparini emesso il 25 giugno 2018 dal GIP dello stesso Tribunale di Palermo).

La circostanza, seppur accertata, che nelle ultime stagioni la società ha chiuso il bilancio in utile non giustifica, comunque, che, alla data del 30 giugno 2015, quelle valutazioni e quelle appostazioni contabili non erano corrette o, quantomeno, prudenti, anche considerato che, come detto, non risultavano concrete prospettive di realizzare utili per recuperare le imposte tenuto conto delle perdite degli anni precedenti.

Insomma, le annotazioni contabili sopra indicate contrastano con il principio contabile OIC 25, con criteri di valutazione e, ad ogni buon conto, con i canoni di prudenza che le società di calcio, per quanto riguardo il nostro ordinamento settoriale, sono tenute ad osservare.

8. Con i capi di incolpazione nn. 3 e 4 di cui all’atto di deferimento è stata contestata la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali in materia di contabilità e bilancio, di cui all'art. 1 bis, comma 1, CGS e dell'art.84, commi 1 e 3, NOIF, nonchè della disposizione di cui all'art. 2621 c.c., per avere i sigg.ri Morosi e Zamparini, in concorso con soggetto non tesserato (procuratore speciale della venditrice US Città di Palermo s.p.a. intervenuto nella stipula del contratto datato 30.6.2016 di vendita delle quote di partecipazione nella Mepal Srl., in favore della Alyssa s.a.), nonchè la società Palermo a titolo di responsabilità diretta, al fine della rappresentazione di un patrimonio  netto societario superiore a quello reale, anche al fine di sottrarsi agli obblighi di ricapitalizzazione di cui all'art. 2447 c.c., esposto:

- nel bilancio al 30 giugno 2016,

a) alla voce "crediti verso altri" dello stato patrimoniale, un credito inesistente, pari ad euro 40.000.000,00, asseritamente vantato nei confronti della Alyssa s.a., quale prezzo della vendita delle quote di partecipazione nella società Mepal s.r.l., come da contratto del 30.6.2016 e, in ogni caso, indicato un credito non corrispondente all'effettivo valore delle quote cedute, pari ad euro 14.156.000,00;

b) nello stato patrimoniale "crediti per imposte anticipate" per un valore pari a 5.500.000,00 euro in violazione del principio contabile OIC 25, stante l'impossibilità di ipotizzare futuri redditi imponibili idonei a recuperare le imposte anticipate;

c) nello stato patrimoniale, "crediti tributari" per un valore pari a 3.063.115,00 euro, inesistenti; così riportando nel bilancio un patrimonio netto positivo pari a 11.659.475,00 euro, a fronte di un patrimonio netto reale negativo pari a 36.328.492,00 euro;

- nel bilancio al 30 giugno 2017,

a) alla voce "crediti verso altri" dello stato patrimoniale, un credito inesistente pari ad euro 40.000.000,00 asseritamente vantato nei confronti della lussemburghese Alyssa s.a., quale prezzo della vendita delle quote di partecipazione nella società Mepal s.r.l., come da contratto di cessione del 30.6.2016 e, in ogni caso, indicato un credito non corrispondente all'effettivo valore delle quote cedute, pari ad euro 14.156.000,00;

b) nella Nota integrativa al bilancio, che il credito di euro 40.000.000 verso Alyssa s.a. per la cessione dello controllata Mepal s.r.l, avvenuta il 30 giugno 2016 il cui incasso, inizialmente previsto in 3 rate, è stato rideterminato in 2 tranches di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2018 e la seconda entro il 30 giugno 2019; a fronte di tale credito, la società Gasda s.p.a., che detiene una partecipazione nella società U.S. Città di Palermo s.p.a. e in Alyssa s.a., ha rilasciato una fideiussione rendendosi irrevocabilmente garante direttamente e a prima richiesta per l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti da Alyssa s.a.;

c) nello stato patrimoniale crediti per "imposte anticipate" per un valore pari a 5.500.000,00 euro in violazione del principio contabile OIC 25, stante l'impossibilità di ipotizzare futuri redditi imponibili idonei a recuperare le imposte anticipate; così riportando nel bilancio un patrimonio netto positivo per 15.674.204,00 euro, a fronte di un patrimonio netto reale negativo per 35.527.849,00 euro.

Quanto alle violazioni di cui ai capi di incolpazione n. 3b) e 4c) (iscrizione di crediti per imposte anticipate) ci si riporta a quanto precedentemente argomentato per la fattispecie sub 2b).

Deve ritenersi accertata anche la violazione contestata sub 3c), relativa al bilancio al 30 giugno 2016.

Dall’esame degli atti riversati in giudizio emerge come, in modo (quantomeno) imprudente ed incauto (e, dunque, in contrasto con le norme federali contestate nel relativo capo di incolpazione) la società  ha appostato, nel bilancio al 30 giugno 2016, alla voce "altri crediti verso l'erario", circa 3 milioni di euro come ''imposte iscritte a ruolo relative a contenziosi pendenti in commissione tributaria regionale". Si tratta di alcune cartelle esattoriali relative ad oneri fiscali, in relazione alle quali, la società, anziché iscrivere tra i costi del conto economico il carico fiscale, ha imputato – come correttamente contestato dalla Procura Federale - «tale partita tra i crediti nella considerazione che si trattava di iscrizioni a ruolo provvisorie a fronte di contenziosi pendenti e con sentenze "parzialmente favorevoli" relative alle medesime controversie, contravvenendo in tal modo ai principi contabili in materia ed alle stesse disposizioni del codice civile, che impongono che i crediti vengano iscritti in bilancio solo quando certi, liquidi ed esigibili». D’altro canto, nella redazione del bilancio al 30 giugno 2017, la medesima società ha, di fatto, azzerato siffatta voce, giustificando (nella nota integrativa) tale mutamento con il consistente decremento della voce crediti tributari determinato dalla decisione di rivedere le modalità di contabilizzazione per imposte iscritte a ruolo sui contenziosi pendenti in Commissione tributaria regionale, anche a seguito della parziale definizione delle liti fiscali pendenti nei primi mesi dell’esercizio successivo.

Ovviamente, esula dalla presente indagine la verifica, ex post, della sorte di quel contenzioso (peraltro, poi, conclusosi non già con esito favorevole per la società, bensì con conciliazioni e pagamenti), rilevando, invece, «la condotta materiale tenuta nel particolare momento storico, volta a neutralizzare, in bilancio, gli effetti del debito».

9. In relazione ai fatti oggetto dei capi di incolpazione di cui ai nn. 3a), 4a) e 4b), relativi alla vicenda c.d. Alyssa s.a. legate alle operazioni connesse al marchio, si osserva quanto segue.

Il 30 giugno 2016 (ossia, il medesimo giorno della chiusura del bilancio), la US Città di Palermo s.p.a. (a mezzo di procuratore speciale) ha venduto la partecipazione nella Mepal s.r.l. ad una società anonima lussemburghese, la Alyssa s.a. al prezzo di 40.000.000,00 euro. In forza di siffatta operazione, l’US Città di Palermo s.p.a. ha riportato nel bilancio al 30 giugno 2016, nella voce proventi e oneri straordinari, una plusvalenza da alienazione pari a circa 22 milioni di euro derivanti dalla differenza di valore tra il ramo di azienda conferito nel 2014 in Mepal s.r.l. (come detto, valutato oltre 17 milioni di euro) e il prezzo di realizzo della vendita delle quote della medesima Mepal s.r.l. pagate dalla Alyssa s.a. euro 40.000.000,00.

Nel decreto di sequestro preventivo con contestuale ordinanza di rigetto della richiesta del Pubblico ministero di applicazione delle misure cautelari personali per difetto di esigenze cautelari, del GIP del Tribunale ordinario di Palermo, del 25 giugno 2018, la vicenda viene così descritta: «In occasione del Consiglio di amministrazione del 20 5 2016, Zamparini aveva informato i Consiglieri di aver portato a conclusione dopo una lunga trattativa l’operazione per la cessione delle quote della Mepal s.r.l. Lo stesso aveva inoltre illustrato i seguenti vantaggi dell’operazione come risulta dal verbale del Consiglio di Amministrazione tenutosi il 20 5 2016: la disponibilità di liquidità per 40.000.000,00 euro sia pure dilazionata avrebbe conferito serenità sul piano finanziario alla gestione; la plusvalenza di oltre 20.000.000,00 euro avrebbe permesso di chiudere in utile l’esercizio al 30 6 2016; la Alyssa s.a. operava sul piano internazionale e quindi era avvantaggiata nell’attività di merchandising dei prodotti con marchio Palermo Calcio; la Alyssa s.a. avrebbe potuto garantire la realizzazione del centro sportivo di Carini disponendo delle necessarie risorse finanziarie e di capacità di credito. L’operazione di cessione della società Mepal s.r.l. è stata descritta con le medesime considerazioni nel fascicolo di bilancio dell’esercizio chiuso al 30 6 2016.

In particolare, nella relazione sulla gestione e nella relazione di revisione è stato riportato che a fine stagione la socieà ha ceduto l’intera partecipazione detenuta nella società Mepal s.r.l. per l’importo di 40 000 000 euro e realizzando una plusvalenza di euro 21.946.336. L’acquirente è una società che opera nel campo internazionale con maggiori possibilità di raggiungere i sostenitori e i tifosi della squadra anche all’estero ed è dotata di mezzi finanziari tali da poter anche realizzare il centro sportivo di Carini.

Nella sezione immobilizzazioni finanziarie partecipazioni della nota integrativa è stato aggiunto, inoltre, che anche se gli incassi saranno dilazionati ciò ha permesso di dotare il Palermo Calcio di mezzi finanziari per la gestione corrente o eventualmente anche straordinaria».

Il 30 giugno 2016, vista la cessione di quote, l’US Città di Palermo ha stornato dal bilancio la partecipazione nella Mepal s.r.l. per un valore pari a 18 milioni di euro, così riportando contestualmente il credito vantato nei confronti della Alyssa s.a. a pari (ossia, 40 milioni di euro). La differenza tra i due valori, pari a circa 22 milioni, veniva dunque a costituire una plusvalenza riportata nel conto economico del bilancio.

Da numerosi elementi in atti deve, tuttavia, ritenersi che il credito verso Alyssa s.a appostato nel bilancio al 30 giugno 2016 (approvato in data 8 novembre 2016), sia in realtà un credito insussistente e che, comunque, si tratti di una operazione simulata meramente finanziaria, volta, di fatto, a coprire perdite di bilancio e, verosimilmente, ad evitare che il sig. Zamparini, presidente del consiglio di amministrazione ed anche socio, dovesse sostenere gli oneri di ricapitalizzazione imposti dal codice civile.

Numerosi elementi depongono in tal senso:

- Alyssa s.a. e Mepal s.r.l. sono di fatto riconducibili e, comunque, riferibili allo stesso Maurizio Zamparini;

- l’amministratore unico della Mepal s.r.l. è il sig. Paolo Diego Zamparini (figlio di Maurizio);

- sebbene abbia ceduto la MEPAL s.r.l., l’US città di Palermo risulta abbia continuato ad erogare finanziamenti alla stessa, anche per importi consistenti (al sostanziale fine di corrispondere i canoni del leasing contratto con la Locato leasing Unicredit);

- alquanto “anomale” (anche considerate le ingenti somme in rilievo) appaiono le pattuizioni relative ai tempi ed alle modalità di pagamento (più rate entro il 30 giugno 2019 e salve proroghe), nonché la mancata previsione, ab origine, di idonea garanzia fideiussoria o di altro tipo;

- sebbene gli effetti economici e giuridici del contratto di cessione decorrano dal giorno stesso della stipula, non era prevista, come detto, alcuna garanzia del pagamento del corrispettivo e né, sotto tale profilo, rilievo alcuno assume, a supporto della tesi difensiva e di una diversa ricostruzione della vicenda, la predisposizione di successive garanzie pignoratizie e fideiussorie (senza considerare che, quest'ultima risulta rilasciata dalla capogruppo Gasda s.p.a., a sua volta titolare di debiti non irrilevanti ed anche gravata da diversi pignoramenti), peraltro, prive di data certa e di dubbia esperibilità;

- ad oggi ancora il credito non risulta saldato;

- dalle intercettazioni effettuate (dalle quali il Collegio si limita a trarre elementi, circostanze e fatti e non già assumere le connesse valutazioni relative ad un giudizio, non solo cautelare, ma anche legato ad un più ampio processo ancora pendente e, comunque, autonomo, indipendente e diverso dal presente) e dall’ordinanza del GIP di Palermo del 25 Giugno 2018, emerge che:

a) Alyssa s.a. non aveva a disposizione il denaro per effettuare il pagamento pattuito;

b) per siffatta ragione Maurizio Zamparini, tramite un consulente svizzero, faceva ricorso al credito bancario per ottenere un finanziamento di 4.000.000,00 euro;

c) sono registrate le seguenti operazioni finanziarie: Zamparini trasferiva 1,7 milioni di euro da un conto svizzero intestato alla figlia Greta su un conto intestato alla STD, acceso presso banca LGT, nell'ambito del quale la società vantava un fido di euro 2.578.400,00; Zamparini otteneva, poi, l'estensione del fido, di cui si avvaleva per arrivare all’importo di 4 milioni di euro; effettuava, quindi, un bonifico in favore della Kalika s.a. per 4 milioni di euro; effettuava altro bonifico (importo, 4 milioni di euro) in favore della Alyssa s.a. a titolo di finanziamento; Alyssa s.a. effettuava il pagamento di 4 milioni di euro in favore della U.S. Città di Palermo s.p.a.; il resto dovuto a titolo di prima rata non veniva pagato con denaro liquido, ma mediante appostazione in contabilità, in compensazione, di un credito di euro 7.500.000,00 vantato dalla STD verso la U.S. Città di Palermo s.p.a., dalla prima ceduto ad Alyssa s.a.;

- dalla intercettazione telefonica tra Zamparini e B.A. (proqressivo n: 44889 Data: 15/01/2018 Ora: 09:03:32) emerge che Zamparini dice ad A. che deve preparare subito C., che è con Morosi, perché c'è da fare il bonifico di 4 milioni, da Zamparini alla Kalika, dalla Kalika alla Alyssa, e dalla Alyssa al Palermo. A. annuisce;

- Alyssa s.a. non sembra avere adeguate strutture societarie e capacità finanziarie;

- «dall’esame della documentazione trasmessa dalle autorità lussemburghesi alla Guardia di Finanza e in particolare dai bilanci 2015 e 2016 si ricava oltre al debito da 40 000 000 00 euro verso la U S Città di Palermo s p a che la società ha all’attivo solamente la partecipazione nella Mepal s r l; che l’attivo circolante è pari a zero; che il patrimonio netto è negativo per decine di migliaia di euro; in altri termini la società è di fatto inattiva perchè incapace di conseguire il proprio oggetto sociale» (decreto di sequestro preventivo con contestuale ordinanza di rigetto della richiesta del Pubblico ministero di applicazione delle misure cautelari personali per difetto di esigenze cautelari, del GIP del Tribunale ordinario di Palermo, del 25 giugno 2018);

- in una e-mail inviata il 9 marzo 2017, alle ore 14.43, dalla segretaria a Maurizio Zamparini si trae conferma del fatto che il capitale sociale della Alyssa s.a. (euro 31 mila) sia interamente posseduto dalla società di diritto lussemburghese Kalika s.a., di proprietà dello stesso Maurizio Zamparini e della di lui moglie;

- in altra e-mail dell’11 maggio 2017, inviata dallo studio Morosi, anche a firma del sig. Anastasio, si descrivono diverse ipotesi di riacquisizione, da parte della US Città di Palermo s.p.a., delle quote della Mepal s.r.l.;

- in un documento rinvenuto in sede di perquisizione dell’A.G. presso lo studio del sig. Morosi, apparentemente datato 24 giugno 2016, è stato annotato, «dopo una breve premessa sul patrimonio netto della Mepal s r l e sul valore di carico della stessa nel bilancio della società calcistica, che la perdita del Palermo ipotizzata al 30 6 2016 è di 19 milioni per cui si potrebbe cedere la partecipazione a 40 milioni chiudendo il bilancio con un leggero utile. Tale formula rivela chiaramente lo scopo dell’operazione economica effettuata ovverosia la copertura della perdita patrimoniale nonchè le sue modalità di attuazione consistenti nella cessione della partecipazione a un valore idoneo a coprire la perdita quale appunto i 40 milioni di euro. Infatti, se il valore fosse stato inferiore, la società avrebbe comunque chiuso il bilancio in perdita. La nota prosegue con “perché l’operazione permetta anche di evitare il problema del bilancio consolidato occorre che il soggetto acquirente non sia riconducibile a Lei diversamente le norme federali comportano l’obbligo del consolidato con la società acquirente o la sua capo gruppo”» (cfr. decreto di sequestro preventivo e contestuale ordinanza di rigetto della richiesta del Pubblico ministero di applicazione delle misure cautelari personali per difetto di esigenze cautelari, del GIP del Tribunale ordinario di Palermo, del 25 giugno 2018).

Delle effettive ragioni dell’operazione di cui trattasi si ha contezza anche da alcune intercettazioni. Così, ad esempio, quella, in data 8-9 maggio 2017, tra il signor Maurizio Zamparini ed il signor A. B., nella quale si afferma che: “Mepal e Alyssa non sono niente altro che operazioni finanziarie permesse dalla legge italiana per ottimizzare il bilancio, stop, chiuso, siccome Gamil è nel settore ha trovato la parola giusta: questa è ottimizzazione finanziaria ... ma finanziaria vuol dire di bilancio non di soldi ... Una operazione che ha scritto Gamil di efficienza amministrativa secondo le leggi e dal punto di vista patrimoniale non conta un c…”.

Ed ancora (progressivo n: 47954 Data: 21/03/2018 Ora: 17:26:36): Zamparini dice a Giammarva che “... la Alyssa è pronta a rimettere dentro, ti dirò di più, ti dirò di più, che la Alyssa molto probabilmente sta comprando in questo momento eheheh dal leasing il marchio e per cui, ritornerà al Palermo e senza debito (inc) e né niente, hai capito? ...". [17:27:46] Zamparini afferma "... le operazioni che come quelle della Alyssa, sono operazioni che facciamo del calcio, per dare la possibilità al club di rifinanziarsi, di andare, da fare. Una volta le facevano con le plusvalenze sui giocatori, hai capito? [Giammarva: certo] Noi non facciamo cose fittizie, il marchio vale, punto ...". Conclusivamente, deve ritenersi accertata la natura di strumentale preordinazione (a scopi meramente contabili di “ottimizzazione” del bilancio) della operazione “Alyssa”, con evidente grave violazione dei principi di cui all’art. 1-bis, comma 1, CGS, anche in relazione all’art. 84 NOIF. Del resto, grazie a siffatta alienazione, avvenuta (altra circostanza significativa) lo stesso giorno di chiusura del bilancio di cui trattasi, la società US Palermo ha potuto iscrivere utili ed evitare una perdita per una cifra sostanzialmente coincidente a quella della plusvalenza di cui si è detto, con un patrimonio netto negativo pari a 10.286.860,00 euro che avrebbe comportato un azzeramento del capitale sociale e, dunque, un obbligo di ricapitalizzazione.

Se ne ricava, con ogni evidenza e con ragionevole certezza, secondo lo standard probatorio di cui si è detto in premessa, proprio del presente giudizio disciplinare–sportivo, cha la ragione effettiva della cessione delle quote e dell’immediato insorgere del credito è da ricercarsi nelle suddette esigenze (di “bilancio”) di Zamparini ed US Città di Palermo s.p.a.

Con riferimento alla legittimità dell’operazione (ai limitati fini del presente giudizio), si condividono le considerazioni del GIP del Tribunale di Palermo, che, nel decreto-ordinanza del 25 giugno 2018, osserva: «La circostanza sottolineata pure dal Tribunale fallimentare che la CoViSoC abbia negli anni valutato con una certa indulgenza i bilanci di alcune società professionistiche che hanno fatto ricorso alla pratica di cedere il marchio a società consorelle accordando di fatto delle ricapitalizzazioni parziali non fa venir meno evidentemente la rilevanza penale della condotta in esame tenuto conto della decisiva importanza che la plusvalenza dall’apparente alienazione ad Alyssa assume per la complessiva tenuta dei conti della US Città di Palermo senza la quale il patrimonio della società sarebbe azzerato».

10. L’esame delle incolpazioni di cui ai capi 5 e 6 del deferimento può essere condotto unitariamente.

Con il capo di incolpazione n. 5 di cui all’atto di deferimento è stata contestata al sig. Maurizio Zamparini e, ex art. 4, comma 1, CGS, alla US Città di Palermo s.p.a., la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali in materia di contabilità e bilancio, di cui all'art. 1-bis, comma 1, CGS, all’art. 8, comma 4, CGS e all'art. 85 NOIF, nonché della disposizione di cui all'art. 2638, commi 1 e 2, c.c., per avere esposto alla Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche, al fine di ostacolarne l'esercizio delle funzioni di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica e patrimoniale della società e, in particolare:

- al fine di ottenere l’ammissione al campionato di serie A, s.s. 2016/2017, nel periodo dal 16.11.2015 al 28.6.2016, inviato il bilancio al 30.6.2015 e atti corredati riportanti i medesimi dati ivi contenuti, documenti contenenti i fatti materiali non rispondenti al vero di cui ai capi precedenti;

- al fine di ottenere l’ammissione al campionato di Serie B, s.s. 2017/2018, nel periodo dal 18.11.2016 al 23.6.2017, inviato il bilancio al 30.6.2016 e atti corredati riportanti i medesimi dati ivi contenuti, documenti contenenti fatti materiali non rispondenti al vero e, altresì, occultato una situazione di perdita di capitale societario rilevante ex art 2447 c.c., che, nella prospettazione accusatoria, avrebbe, appunto, impedito l'iscrizione ai campionati di calcio.

Con il capo di incolpazione di cui al n. 6 dell’atto di deferimento i sigg.ri Maurizio Zamparini ed Anastasio Morosi, unitamente, ex art. 4, commi 1 e 2, CGS, ad US Città di Palermo s.p.a., sono stati chiamati a rispondere delle violazioni dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1 bis, comma 1, e art. 8 CGS, della violazione dell'art. 85 delle NOIF e della disposizione di cui all'art. 2638, commi 1 e 2, c.c, per avere comunicato alla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio professionistiche fatti materiali non rispondenti al vero, al fine di ostacolare il controllo della predetta Commissione sull'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società.

Dalla corposa documentazione acquisita agli atti del processo e, segnatamente, dalle dichiarazioni rilasciate dal sig. Casamassima, segretario della Co.Vi.So.C., nonché dalla corrispondenza intercorsa tra il predetto organo di vigilanza e controllo e la società U.S. Città di Palermo s.p.a. appare evidente come le informazioni da questa fornite risultino, in parte errate e fuorvianti, in parte elusive, in parte non trasparenti e, comunque, volte a dissimulare una situazione patrimoniale e/o economico-finanziaria diversa da quella effettiva. Il sig. Casamassima, sentito dai militari della Guardia di Finanza il 23 dicembre 2017, ha riferito che le società professionistiche devono rispettare determinati adempimenti, in termini prefissati e inderogabili, al fine di conseguire l’ammissione al campionato di calcio professionistico, precisando che il Manuale licenze nazionali prevede ulteriori oneri che riguardano anche l’assolvimento dei debiti tributari, il pagamento dei debiti per trasferimenti internazionali dovuti a società affiliate a federazioni estere, il pagamento degli emolumenti (e dei relativi contributi assicurativo-previdenziali) dovuti ai tesserati riferiti a mensilità successive a quelle oggetto del controllo periodico, la verifica del rispetto della misura minima dell indicatore di liquidità e del parametro P/A, l’avvenuto superamento delle condizioni di sottocapitalizzazione di cui all’art 2447 c.c. Conferma delle violazioni di cui trattasi, inoltre, si trae dai numerosi elementi acquisiti dall’Autorità giudiziaria ordinaria, come riversati agli atti del presente giudizio. Come anche ben sintetizzato nel più volte ricordato decreto-ordinanza GIP Palermo del 25 giugno 2018, la U.S. Città di Palermo, per l’iscrizione ai campionati 2016/17 in avanti, «ha sempre prodotto all’organismo di vigilanza i bilanci contenenti le falsità di cui si è detto nel capitolo I della presente richiesta e tutta la documentazione a corredo espressamente richiesta dalla Co Vi So C inclusa quella indicante i parametri dell equilibrio economico patrimoniale della società, è stata elaborata facendo riferimento a quei bilanci; si veda l’informativa di p.g. del 23 1 2018. Altre falsità sono poi state commesse in relazione alle verifiche della Co.Vi.So.C sull’operazione concernente la vendita delle quote del capitale sociale della Mepal s r l alla Alyssa s a; il Casamassima ha precisato che già nel novembre 2016 erano stati richiesti all’U S Città di Palermo s.p.a. dettagli circa la citata operazione e in particolare era stata richiesta precisazione circa l’effettiva consistenza contabile del credito e le tempistiche dell’incasso dello stesso. Al riguardo le risposte fornite dalla società calcistica non sono risultate totalmente esaustive».

Anche dalle intercettazioni si ricavano utili elementi ai fini del convincimento di questo Collegio. Il 24 ottobre 2017 la Co.Vi.So.C. apre una nuova ispezione in ordine alla quale viene stata intercettata (il 12 ottobre 2017) una telefonata tra Maurizio Zamparini e A.B. (R I T 1669 Linea 9682 Utenza intercettata 3492935091 in uso a Maurizio Zamparini): «A. dice a Zamparini che stava parlando con Morosi per quanto riguarda l’approvazione del bilancio del Palermo Calcio e adesso glielo passerà; dice che ha portato i libri sociali e che siccome il 24 a Palermo ci sarà la Co.Vi.So.C., ma Zamparini non ci sarà, li manderà tramite corriere a L. che glieli farà firmare e li spedirà direttamente a Palermo. Poi gli passa Morosi il quale gli dice che il 24 la Co.Vi.So.C. ha richiesto la presenza di un sindaco e Morosi propone di mandare il ragazzo che era stato proposto da P. a F. e dice di fare il consiglio di approvazione successivamente anche il 25 in modo da non dover dare loro i documenti e propone di fare l’assemblea per l’approvazione il 30 e nell’occasione dovrebbero nominare il terzo consigliere. Zamparini si mostra d’accordo, dice di avere il consigliere e chiede se si deve nominare il presidente e Morosi dice di si che finchè ci sono stati due consiglieri poteva non esserci ma con il terzo si».

Così, riassuntivamente, si esprime il GIP di Palermo nella sua ordinanza 25 giugno 2018: «La disamina critica del compendio accusatorio costituito da documenti, intercettazioni e dalle sommarie informazioni di Casamassima Giuseppe segretario della Co.Vi.So.C, consente di integrare a carico degli indagati un grave quadro indiziario in ordine ai delitti di cui all’art 2638 commi 1 e 2 c c quanto meno in riferimento ai bilanci 2016 e 2017 gli unici per i quali è possibile sostenere con elevato grado di ragionevolezza che l’esposizione delle false appostazioni contabili e segnatamente della plusvalenza da cessione era altresì finalisticamente orientata ad ostacolare la funzione di vigilanza ed ottenere l’iscrizione al campionato di calcio pur in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale».

Riassuntivamente, possono dunque ritenersi fondate le contestazioni mosse dalla Procura Federale di cui al capo di incolpazione n. 6 del deferimento.

In senso difforme, invece, deve concludersi per quelle di cui al capo 5B e 5C (la fondatezza del capo 5A è già stata esclusa dal Tribunale Federale).

Occorre, a tal riguardo, ricordare la lettera delle disposizioni di cui all’art. 8, commi da 1 a 4, CGS. La norma, rubricata “Violazioni in materia gestionale ed economica”, così recita: «1. Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla CoViSoC e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali.

2. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia.

3. Salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possano essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui ai commi 1 e 2 è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida.

4. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dalle lettere g), h), i), l) dell’art. 18, comma 1».

A tal proposito, questa Corte ha già avuto occasione di affermare quanto segue: «Preliminarmente all’esame delle concrete fattispecie sottoposte all’esame di questo Collegio, occorre ricordare che il principio nullum crimen, nulla poena sine lege costituisce un principio di civiltà giuridica che non solo permea la Carta costituzionale ma costituisce valore di civiltà immanente in tutto l’ordinamento giuridico – ivi compreso quello sportivo – con riferimento non solo alle disposizioni penali ma a tutte quelle lato sensu sanzionatorie. In particolare, tale  principio  impone  che la fattispecie che descrive la condotta proibita sia  formulata con sufficiente chiarezza (c.d. principio di tassatività), atteso che la conoscenza (o conoscibilità) piena e puntuale degli elementi costituivi della condotta sanzionata costituisce condizione necessaria per il sorgere della responsabilità personale in capo all’autore dell’illecito. Alla luce di tali principi, può facilmente evidenziarsi come le fattispecie descritte dai commi 1 e 2 del citato art. 8, CGS, differiscano in modo netto da quella di cui al successivo comma 4. Infatti, mentre nel primo caso la violazione delle norme contabili è punita in quanto tale, nel secondo caso tale violazione è  punita solo laddove i dati contabili alterati abbiano permesso l’iscrizione - altrimenti non possibile - al campionato. Ne consegue che, ai fini della contestazione della violazione del suddetto art. 8, comma 1 e 2, CGS, è sufficiente la prova dell’alterazione dei dati contabili o di altro comportamento idoneo ad eludere la normativa federale in materia gestionale o economica, senza alcuna necessità di precisa quantificazione dell’importo alterato. Nell’ipotesi di cui al citato comma 4 del medesimo art. 8, invece, occorre non solo la prova dell’alterazione dei dati contabili ma anche l’esatta quantificazione dell’importo illecitamente alterato, così da dimostrare che, in assenza di tale alterazione, sarebbe stata preclusa alla società autrice dell’illecito l’iscrizione al campionato» (Corte Federale d’Appello, Com. Uff. n. 043 del 5 novembre 2018).

Da quanto sopra esposto, deriva che, data la differenza di contenuti tra le due fattispecie, dall’accertamento della violazione della prima (art. 8, commi 1 e 2) non può sic et simpliciter arguirsi la prova della violazione della seconda (art. 8, comma 4)

Ora, come si è già sopra evidenziato ed affermato, numerose sono le condotte poste in essere dal deferito in violazione delle disposizioni di cui all’art. 8, commi 1 e 2, CGS e, in ogni caso, la complessiva gestione patrimoniale ed economico-finanziaria sottoposta all’esame di questo Collegio suscita numerose perplessità ed appare discutibile sotto diversi profili. Come detto, dunque, e conformemente a quanto affermato nell’impugnata sentenza, deve rilevarsi che tale gestione appaia senza dubbio contraria ai principi di buona e corretta amministrazione come tutelati dai citati commi 1 e 2 dell’art. 8 CGS. Deve, dunque, ritenersi raggiunta la prova dell’avvenuta violazione del disposto dell’art. 8, commi 1 e 2, CGS, in ragione della manifesta e reiterata violazione ed elusione delle norme di prudenza e correttezza contabile come indicate non solo dalla tecnica contabile, ma anche dalle disposizioni federali.

Altrettanto, tuttavia, non può affermarsi con ragionevole serenità quanto alla effettiva violazione della disposizione di cui all’art. 8, comma 4, CGS, specificamente contestata con i capi 5B e 5C del deferimento, attesa, come detto, la mancanza di specifica prova (e, comunque, l’assenza di certezza) in ordine all’effettivo quantum di alterazione delle appostazioni contabili di cui si è detto e, di conseguenza, in ordine alle ricadute di siffatti erronei e/o illegittimi dati di bilancio sulla iscrizione ai campionati di cui trattasi.

In altri termini, raggiunta la prova delle violazioni contestate, come sopra ricordate, ritiene questo Collegio che, in difetto di specifica determinazione degli importi oggetto delle infedeli rappresentazioni delle voci di bilancio, non possa essere – con ragionevole certezza - affermato che le stesse predette violazioni abbiano effettivamente consentito, quale effetto, l’iscrizione della società US Città di Palermo s.p.a. al campionato di serie A, s.s. 2016/2017 ed a quello di serie B, s.s. 2017/2018.

In tal senso, peraltro, dalle analitiche deduzioni ed illustrazioni delle voci di bilancio di cui ai capi di incolpazione di cui si è detto, operate dalla difesa Zamparini, emerge come, anche atteso il particolare contesto valutativo di alcune voci di bilancio, non sia possibile escludere una ricostruzione, degli importi delle singole voci e rappresentazioni contabili, diversa da quella ritenuta dagli inquirenti. Né il reale assetto contabile risulta ancora cristallizzato in un accertamento giudiziario definitivo.

11. Con il capo di incolpazione di cui al n. 7 dell’atto di deferimento, la Procura Federale ha contestato ai sigg.ri Giovanni Giammarva (in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della società U.S. Città di Palermo s.p.a) e Maurizio Zamparini (quale componente dello stesso predetto consiglio), nonché all’US Città di Palermo s.p.a., la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1 bis, comma 1, all’art. 8 CGS e, inoltre, la violazione dell'art.85 NOIF e della disposizione di cui all'art. 2638, commi 1 e 2, c.c, per avere esposto alla Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica e patrimoniale della società e, in particolare:

a) in data 27 febbraio 2018 il Consiglio di amministrazione procedeva all'approvazione di uno stato patrimoniale riportante dati non rispondenti al vero e, in particolare, riportante alla voce "attività immobilizzate", il credito inesistente di 40 milioni di euro della U.S. Città di Palermo s.p.a. nei confronti della Alyssa s.a.;

b) in data 27 marzo 2018 il Consiglio di amministrazione procedeva all'approvazione della Relazione semestrale sull'andamento della gestione al 31.12.2017, riportante dati non rispondenti al vero e, in particolare, riportante:

- nello "stato patrimoniale attivo": un credito inesistente di 40 milioni di euro della U.S. Città di Palermo s.p.a. nei confronti della Alyssa s.a. e un credito per imposte anticipate pari a 5.297.213 euro, falso perché appostato in violazione del principio contabile OIC 25, stante l'impossibilità di ipotizzare futuri redditi imponibili idonei a recuperare le imposte anticipate;

c) nelle date del 29 e del 31 marzo 2018 veniva inviata alla Co.Vi.So.C. la documentazione di cui ai punti precedenti insieme ad un prospetto sull'indicatore di liquidità e a un altro prospetto sul rapporto patrimonio netto contabile - attivo patrimoniale, anche questi non corrispondenti al vero perché basati sul predetto credito da 40 milioni di euro.

Concordemente a quanto precedentemente evidenziato in relazione ai fatti ed alle contestazioni oggetto dei precedenti capi di incolpazione, devono ritenersi accertate anche le suddette violazioni. Emblematica è in tal senso la conversazione captata in occasione dell'assemblea "virtuale" del Consiglio di amministrazione tenutasi il 27 marzo 2018, durante la quale il Presidente del collegio sindacale Caimi aveva proposto a Maurizio Zamparini e a Giovanni Giammarva, in collegamento telefonico, l'approvazione ("bene, approviamo allora la semestrale?"), cosi ottenendo la loro positiva risposta (Zamparini: "perfetto, perfetto, approvato da parte mia, ok" e Giammarva pedissequamente: "approvato"). Nessun dubbio sussiste in ordine alla piena consapevolezza in capo ai suddetti soggetti della falsità del documento approvato. Ed infatti, alle date del 27.2.2018 e del 27.3.2018, erano già ampiamente note le accuse mosse da questo Ufficio, data l'ostensione a Giovanni Giammarva (che, come provato infra, svolgeva le funzioni di mero prestanome di Zamparini) nella qualità di rappresentante anche processuale della U.S. Città di Palermo s.p.a., della "Nota I" della consulenza tecnica del pubblico ministero, dei verbali di sommarie informazioni rese da […] e anche dei rilievi già mossi dalla stessa Co.Vi.So.C., tutti atti integralmente prodotti nell'ambito della procedura pre-fallimentare e fatti posti a supporto dell'istanza presentata da questo Ufficio ai sensi dell'art. 7 legge fallimentare.

Nel richiamare gli stralci delle conversazioni qui rilevanti riportate o ritrascritte nell’atto di deferimento, dalla Procura Federale, e nel decreto – ordinanza del 25 giugno 2018, dal GIP del Tribunale di Palermo, si evidenzia, a titolo esemplificato, l’esito di una comunicazione telefonica intercorsa tra Maurizio Zamparini e D.A., premesso che: «in data 3 maggio 2018 lo Zamparini ha formalizzato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere delegato e rappresentante legale della società di calcio (cfr pag 2 dell annotazione di PG del 4 maggio 2018) pur continuando ad esserne proprietario esclusivo; le dimissioni, già ventilate ai primi di aprile seguono quelle rassegnate dalla moglie in data 9 aprile 2018; le deleghe operative amplissime e senza alcuna limitazione che sino a quel momento egli aveva continuato a trattenere per sè anche dopo la riorganizzazione della compagine amministrativa dell’8 novembre 2017 e la nomina del Giammarva a presidente del consiglio di amministrazione sono state adesso attribuite interamente a quest ultimo […].

Appena poche ore dopo la diffusione della notizia sulla stampa la D.A., manifestando perplessità e smarrimento telefonava allo Zamparini per chiedere delucidazioni questi le spiegava senza scendere nei dettagli, perchè poi ne parliamo meglio a voce, che rimarrà comunque il patron della società, che la donna dovrà redigere una relazione settimanale che trasmetterà a Giammarva il quale a sua volta la trasmetterà a lui, che lo Giammarva  gli deve fare tutto e gli  illustrerà tutta la situazione  che  lui non vuole  più apparire officialmente nell’amministrazione del Palermo, perchè in questo momento qui non è opportuno perchè non hanno ancora finito di perseguitarci riferendosi evidentemente alle indagini della Procura della Repubblica» (così, pagg. 209, 210, del decreto – ordinanza GIP Tribunale di Palermo, 25 giugno 2018).

Ciò, appunto, premesso, questa la conversazione intercettata (R I T 1456 Linea 9682 Utenza intercettata 393492935091 in uso a ZAMPARlNI Maurizio):

ZAMPARINI Ciao D.

D.A. Si buonasera pres ZAMPARINI Dimmi

D.A. Scusi scusi l’ora … no è che son scesa dall’aereo e ho visto tutta la comunicazione

ZAMPARINI Si ma la comunicazione ne parlerà Giammarva domani mattina con tranquillità, hai capito. Eeh io rimango il patron tu in questo momento, eh parlerai con GIAMMARVA e ne parleremo eh quando ne parliamo inc insieme ok

D.A. Mmh mmh ZAMPARINI Va bene

D.A. Ok

ZAMPARINI Lavora tranquilla

D.A. inc

ZAMPARINl La lavora tranquilla con lui perchè lui ha con me come io patron; tutte le settimane tu gli fai la relazione lui poi me la trasmetterà

D.A. Ma io eh ma io a le cioè con lei posso comunque sempre

ZAMPARINI No allora in questo momento qui poi ti spiegherò non è opportuno perchè dal punto di vista non hanno ancora finito di perseguitarci io non voglio più niente a che fare con l’amministrazione ufficialmente del Palermo, naturalmente, e GIAMMARVA mi deve fare tutto. E naturalmente tu, dandolo a Giammarva, poi Giammarva mi illustrerà tutta la situazione … io sono (inc) perchè ne parliamo a voce io e te, ok

D.A. Eh

ZAMPARINI Va bene

D.A. Ok va bene

ZAMPARINI Va bene ciao ciao

D.A. Grazie buon viaggio.

Insomma, ne emerge un ruolo di Giammarva quale sostanziale prestanome del presidente Zamparini, tanto che il GIP di Palermo ha ritenuto sussistenti «elementi significativi per ritenere altamente probabile la rinnovazione da parte dello Giammarva quale presunto prestanome e schermo gestorio dell’imprenditore friulano delle condotte falsificatorie e fraudolente già riscontrate negli esercizi passati ovvero la commissione di altre ad esse correlate o funzionali».

12. Cosi definite le responsabilità per le violazioni qui riconosciute ed accertate (ai fini del presente giudizio) in capo al sig. Maurizio Zamparini, occorre valutare il profilo sanzionatorio.

La sanzione richiesta dalla Procura federale tiene conto anche dell’influenza che i sopra descritti illeciti avrebbero avuto sulla iscrizione ai campionati di serie A (2016/2017) e di serie B (2017/2018). Il TFN, con l’impugnata decisione, concordando con quanto disposto da questa CFA con la decisione pubblicata sul C.U. 122/CFA del 18 giugno 2019, ha escluso tale influenza sull’iscrizione ai citati campionati; ciò nonostante, non ha valutato le conseguenze di questa minor offensività della condotta al fine della graduazione della misura della sanzione inflitta.

Ne consegue, inevitabilmente, la necessità di una rideterminazione, in riduzione, della misura sanzionatoria, pur restando, ovviamente, gravi le diverse violazioni come sopra accertate, peraltro reiterate nel tempo, indice di una gestione economico-finanziaria e patrimoniale della società lontana dalle regole di prudenza contabili, nonché dai principi di lealtà e probità sanciti dal nostro ordinamento settoriale.

In applicazione dei medesimi criteri di proporzionalità e ragionevolezza, tenuto conto della gravità delle condotte riferibili al deferito, questa Corte ritiene congruo ridurre, nei termini di cui al dispositivo, la sanzione al medesimo inflitta.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal sig. Zamparini Maurizio riduce la sanzione dell’inibizione per anni 4.

Dispone restituirsi il contributo.

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