F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 031/CFA del 25 novembre 2019 con riferimento al C.U.073/CFA del 06.02.2019 RICORSO DEL SIG. D’ANGELO ROBERTO SALVATORE (ASSOCIATO AIA DELLA SEZIONE DI TRAPANI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMI 1, 2 E 3 REGOLAMENTO AIA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTE 2402/1362 PFI 17-18 CS/PS DEL 12.9.2018 E 3821/1362 PFI 17-18 CS/PS DEL 19.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 179/TFT 18 del 21.11.2018)

RICORSO DEL SIG. D’ANGELO ROBERTO SALVATORE (ASSOCIATO AIA DELLA SEZIONE DI TRAPANI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMI 1, 2 E 3 REGOLAMENTO AIA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE  FEDERALE  NOTE  2402/1362  PFI  17-18  CS/PS  DEL  12.9.2018  E 3821/1362 PFI 17-18 CS/PS DEL 19.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 179/TFT 18 del 21.11.2018)

 

      Con ricorso ritualmente notificato il sig. D’Angelo Roberto, associato AIA della sezione di Trapani impugna la delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 179/TFT 18 del 21.11.2018 con cui è stata irrogata la sanzione della sospensione per mesi 6 inflitta per violazione dell’art. 1 bis comm1 cgs in relazione all’art, 40 commi 1 e 2 e 3 del regolamento Aia, sanzione inflitta a seguito del deferimento del Procuratore Federale di cui alle note 2402/1362 PFI 17-18 CS/PS DEL 12.9.2018 E 3821/1362 PFI 17-18 CS/PS DEL 19.10.2018.

      Il reclamante D’Angelo Roberto, a mezzo del suo legale, invoca diverse ragioni a fondamento del reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 179/tft 18 del 21.11.2018.

      Innanzitutto evidenzia l’erronea interpretazione dell’art. 32 ter comma 3 C.G.S. FIGC il relazione alla ricezione della notizia di illecito in forma anonima ed il relativo avvio delle indagini culminate nell’atto di deferimento del 12.09.2018. Il reclamante invoca la irritualità del deferimento fondato su fonti di prova anonime che minano il principio del contraddittorio.

      Il punto non appare meritevole di accoglimento in quanto la notizia dell’illecito non è pervenuta in forma anonima ma è stata inviata da soggetti ben identificati quali i presidenti delle società ASD Calcio Biancavilla, ASD Calcio Licata e Terme Vigliatore Calcio pertanto non appare conferente la prospettata interpretazione analogica tra la notizia anonima con quella inviata per relata che rientra a pieno titolo nelle notizie presentate o comunque pervenute perfettamente nominate.

      Il secondo motivo di reclamo, che assorbe gli altri tre motivi di ricorso, si fonda sulla con traddittorietà e l'illogicità del provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale Federa le Territoriale siciliano pur condividendo le osservazioni mosse dalla Procura Federa le secondo cui "dalle discordanze delle date, tra realizzazione e pubblicazione del video suindicato,   è  pacifico   che   l'ostentazione   del   danaro  da  parte  del Salvaggio  non è riconducibile, in alcun modo, ad un presunto illecito in relazione a gare di competenza del C.R. Sicilia né tantomeno allo gara  Città di Scordia·Biancavilla del  29.4.18  valevole   per  i   Play-off  del  campionato   di Eccellenza  girone  B della  Regione  Sicilia,  diretta  dall'arbitro

D ’ A n g e l o "  arrivando  tuttavia  ad  affermare  che  la  condotta  del  D’Angelo  fosse  idonea  per  cristallizzare  la  violazione dell’art. 1 bis C.G.S. FIGC e all’art. 40 comm i 1,2,3 regolamento AIA .

Ora le ragioni esposte non appaiono meritevoli di accoglimento.

Il comportamento del D’Angelo attestato dal video pubblicato su Youtube, versato agli atti del procedimento, è stato idoneo a generare un allarme sociale che oggettivamente mina i principi di lealtà, correttezza e probità che ogni  tesserato  deve  rispettare  in  ogni  rapporto  comunque  riferibile  all’attività  sportiva  da  pare  del  D’Angelo,  declinati  all’art.  1 bis C.G.S..

Ora, quanto filmato non può essere assunto a meri fatti afferenti la sfera privata del D’Angelo.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. D’Angelo Roberto Salvatore.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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