F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 33/CFA del 16/01/2020 motivi con riferimento al C.U. N. 081/CFA del 21.03.2019 RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI CALCIATORI MOUFAKIR HASSAN, ASANI GINO, RAHMAN MARWAN, DAKHALOUI BILAL, SOW KHADIM, HAQUE SAFIR RAHMAN, NONCHÉ L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE NEI CONFRONTI DEL SIG. BERTOLDI MAURO E DELLA SOCIETÀ BOLZANOPIANI, SEGUITO GARA CHIUSA/BOLZANOPIANI DEL 13.10.2018 – CAMPIONATO JUNIORES U19 (Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano Com. Uff. n. 26 del 29.11.2018)

RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI CALCIATORI MOUFAKIR HASSAN, ASANI GINO, RAHMAN MARWAN, DAKHALOUI BILAL, SOW KHADIM, HAQUE SAFIR RAHMAN, NONCHÉ L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE NEI CONFRONTI DEL SIG. BERTOLDI MAURO E DELLA SOCIETÀ BOLZANOPIANI, SEGUITO GARA CHIUSA/BOLZANOPIANI DEL 13.10.2018 – CAMPIONATO JUNIORES U19

(Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano Com. Uff. n. 26 del 29.11.2018)

 

Con ricorso straordinario, ex art. 37 C.G.S., ritualmente notificato, il Presidente Federale impugna il proscioglimento dei calciatori Moufakir Hassan, Asani Gino, Rahman Marwan, Dakhaloui Bilal, Sow Khadim, Haque Safir Rahman, nonché l’incongruità della sanzione elevata nei confronti del sig. Bertoldi Mauro e della società Bolzanopiani determinata a seguito dei fatti accaduti durante la gara Chiusa/Bolzanopiani del 13.10.2018 – campionato juniores u19 così come statuito dalla Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano Com. Uff. n. 26 del 29.11.2018.

Il Presidente Federale, nel proprio ricorso, evidenzia come l’aggressività e l’offensività delle condotte dei soggetti coinvolti, non sono state mai messe in discussione dall’organo di secondo grado della giustizia sportiva, malgrado ciò la Corte stessa è pervenuta ad una riqualificazione dei fatti rappresentati e condannati dal Giudice di prime cure, con una previsione sanzionatoria totalmente illogica.

Non solo, è condivisibile l’affermazione effettuata dal Presidente nell’attuale ricorso laddove afferma che le stesse condotte non sono sfociate in comportamenti più violenti per il solo intervento del Direttore di Gara, che ai sensi dell’art. 32.1 dello Statuto Federale è chiamato a garantire “la regolarità tecnica e sportiva delle gare, la osservanza delle regole di gioco del calcio in conformità ai principi stabiliti dallo statuto del Coni e dalle norme federali”

Il ricorso quindi è fondato e merita accoglimento.

La pronuncia impugnata in questa sede, che ha prosciolto i calciatori Moufakir Hassan, Asani Gino, Rahman Marwan, Dakhaloui Bilal, Sow Khadim, Haque Safir Rahman e ridotto le sanzioni applicate al sig. Bertoldi Mauro e alla società Bolzanopiani, a seguito gara Chiusa/Bolzanopiani del 13.10.2018 da parte della Corte sportiva di Appello è meritevole di annullamento proprio perché contraddetta dalla documentazione versata in atti e rimasta totalmente confermata e quindi chiaramente rappresentativa di comportamenti lesivi dei principi posti alla base dei principi che regolano non solo le condotte dei tesserati ma anche le norme che gli stessi sono chiamati a rispettare. In ragione di quanto sopra il provvedimento impugnato deve essere quindi totalmente riformato.

Per questi motivi la C.F.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale e annulla la decisione impugnata, ripristinando la decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 21 CPA Bolzano dell’1.11.2018.

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