F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0003/CFA del 25 settembre 2019 – (A.C. CHIEVO VERONA S.R.L.) n. 26/2019 – 2020 Registro Reclami N. 0026/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0003/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 0026/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0003/2019 REGISTRO DECISIONI

 

CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro n. 26 del 2019, proposto dalla Società A.C. Chievo Verona  S.r.l., difesa dall'avvocato Luciano Ruggiero Malagnini e dalla d.ssa Claudia Renzulli,

contro

la Società F.C. Sporting Desenzano SSDRL, difesa dall'avv . Luca Guidi,

e nei confronti

del Sig. Angelo Ndrecka, nato in data 24.09.2001,

per la riforma

della decisione del Tribunale Federale Nazionale- Sezione Vertenze Economiche- pubblicata con Com. Uff. n. 11/TFN-SVE in data 07.08 .2019 ;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del reclamo;

Relatore nell'udienza del giorno 25 settembre 2019 l'avv. Carlo Sica e uditi gli avvocati;

RITENUTO  QUANTO SEGUE

Con tempestivo atto del 12 agosto 2019 , ritualmente notificato , la Società A.C . Chievo Verona ha proposto reclamo (n. 26/CFA) avverso la decisione del Tribunale  Federale Nazionale- Sezione Vertenze Economiche, pubblicata con Com. Uff. n. 11/TFN-SVE in data 08.09.2019, di rigetto del reclamo della medesima Società avverso la decisione della Commissione Premiale di riconoscimento in favore della Società F.C. Sporting Desenzano del premio alla carriera previsto dall'art. 99 bis delle NOIF con riguardo al tesseramento per le stagioni sportive 2013/2014 , 2014/2015  e 2015/2016 del calciatore Angelo  Ndrecka.

Si è costituita per resistere la Società F.C. Sporting Desenzano SSDRL.

Le parti hanno depositato ulteriori scritti e, all'udienza per la decisione del25 settembre 2019, hanno insistito nelle rispettive tesi: la Società reclamante per la non debenza del premio in virtù di una dichiarazione di rinuncia allo stesso rilasciata dalla Società resistente ; quest'ultima per la debenza del premio in forza dell'invalidità di detta rinuncia .

La materia del contendere è questione di diritto, riguardando la rinunziabilità al diritto al premio alla carriera in tempo antecedente al verificarsi di uno dei requisiti cui l'art. 99 bis delle NOIF connette il sorgere del diritto medesimo .

E' infatti pacifico in atti e tra le parti che, prima che il calciatore Angelo Ndrecka esordisse nel Campionato di Serie A (anzi, nella specifica fattispecie , prima ancora del suo tesseramento con la Società professionistica), la Società F.C. Sporting Desenzano aveva rilasciato dichiarazione di rinuncia al premio alla carriera in favore della medesima Società professionistica.

3.1 La remissione alle Sezioni Unite di questa Corte è stata disposta dalla IV Sezione in ragione di possibili contrasti di giurisprudenza nella materia.

La Corte valuta non fondato il reclamo in esame , sia pure con motivazione difforme da quella a fondamento della decisione del Tribunale Federale Nazionale .

Questa Corte ha già avuto modo di osservare (CFA in CU n. 27/2017-2018) che la finalità perseguita dal Legislatore federale è quella di stimolare anche i più piccoli sodalizi a dedicare ogni cura ai vivai, incentivando in tal modo la crescita e lo sviluppo della disciplina calcistica attraverso le scuole di formazione. A fronte di questo impegno richiesto alle società della L.N.D. o di puro Settore Giovanile , v'è la prospettiva di conseguire un riconoscimento economico finalizzato a ristorare parzialmente i costi che iniziative della specie comportano . L'adozione di una simile politica gestionale ha il pregio sociale di incentivare lo sport anche presso gli atleti più piccoli e, mercé un'oculata conduzione tecnica e l'impiego di specialisti della materia, elevare la qualità dei calciatori , valore aggiunto di cui possa giovarsi tutto il settore e, con esso, le rappresentative della Nazionale italiana.

La ratio e la finalità della dispos izione federale sono, quindi, da rinvenire nella diffusione dello sport, in particolare del calcio, tra i giovani atleti e nella loro crescita sul piano tecnico in modo da elevare il livello qualitativo del massimo Campionato nazionale e di potenziare in tal modo le due Nazionali maggiori così di rinverdire i fasti dei successi passati in campo internazionale.

Appare allora evidente che la disposizione de qua tutela, prima ancora dello sforzo organizzativo ed economico da parte delle società della L.N.D. o di puro Settore Giovanile , l'interesse federale già descritto nel precedente punto 4.3 nel perseguimento di un fine proprio della Federazione , coerente con la sua funzione istituzionale . Un interesse sostanzialmente parapubblicistico , che assorbe quello privatistico ed economico delle società.

La conclusione di siffatto inquadramento comporta che il premio alla carriera non è in sé rinunciabile, atteso che esso soddisfa un interesse che non è nella disponibilità della società della L.N.D. o di puro Settore Giovanile.

Non appare, quindi casuale che, a differenza della disposizione contenuta nell'art. 99 bis che nulla dice al riguardo, l'art. 99 sul premio di addestramento e formazione tecnica, che ha riguardo a rapporti diretti tra le due società  interessate dalla sottoscrizione  del primo contratto professionistico, preveda espressamente  la possibilità di una sua riduzione a seguito di accordo scritto tra le due società . La decisione del Tribunale  Federale Nazionale oggetto di reclamo merita, dunque, conferma sia pure con diversa  motivazione .

P.Q.M.

Rigetta

Dispone la comunicazione alle parti tramite il loro difensore con PEC. Così deciso

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