F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0005/CFA del 15 ottobre 2019 – (SSD SPOLETO CALCIO) n. 32/2019 – 2020 Registro Reclami N. 32/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0005/2019 REGISTRO DECISIONI
N. 32/2019 REGISTRO RECLAMI.
N. 0005/2019 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE FEDERALE D'APPELLO
III SEZIONE
Collegio:
Presidente Avv. Mauro Mazzoni,
Relatore Avv . Antonia Fiordelisi,
Componente Dr. Roberto Capuzzi,
Segretario Antonio Metitieri
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero di registro n. 32/2019 della SSD Spoleto Calcio (già AD Voluntas Calcio), in persona del legale rapp.te, sig.ra Norah Al Saud, rappresentata e difesa dagli avv.ti Edoardo Adducci e Ilaria Camilletti
per la riforma
della decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Reg.le Umbria -Com. Uff. FIGC LND N. 22 del29 agosto 2019.
Visto il reclamo e i relativi allegati ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 9 ottobre 2019 l'Avv. Antonia Fiordelisi;
MOTIVAZIONI DECISIONE
di cui al dispositivo n.9 /CFA del9 ottobre 2019
Nella riunione del 9 ottobre 2019 è stato sentito il rappresentante della Procura Federale, che si è riportato alle conclusioni rassegnate ; nessuno è comparso per la SSD Spoleto Calcio, pur ritualmente avvisata della data di trattazione dell'odierno reclamo.
Di seguito i motivi della decisione
RITENUTO IN FATTO
La SSD Spoleto Calcio (già AD Voluntas Spoleto Calcio) veniva deferita dalla Procura Federale lnterregionale, con atto n. 13355/2019 del 24.05.2019, innanzi al Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Reg.le Umbria per rispondere - titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art . 4, comma 1, del CGS - della violazione commessa dal sig. Ciambottini Riccardo, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.D. Voluntas Spoleto Calcio, ora S.S.D. Spoleto Calcio.
Il legale rappresentante p.t., sig. Ciambottini Riccardo non aveva corrisposto all'allenatore, sig. Scapicchi Michele, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND con decisione pubblicata con C.U. n.4/2018 del 19.07.2018 - nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta pronuncia- venendosi così ad integrare la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 15 del CGS . Da qui l'elevazione del deferimento della Procura Federale lnterregionale , confermato dal Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Umbria.
Il Giudice di prime cure nella riunione del 25 luglio 2019, ritenuta la responsabilità degli incolpati, come da richiesta dell'Organo inquirente, condannava il Sig. Riccardo Ciambottini alla inibizione di mesi sei e la SSD Spoleto Calcio alla sanzione di Euro 600,00 di ammenda. Con il mezzo qui in rilievo la SSD Spoleto Calcio, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Sig.ra Norah Al Saud, ha interposto reclamo avverso la decisione di primo grado, resa pubblica mediante Comunicato Ufficiale n.22 del 29 .08.2019 , limitatamente alla sola sanzione pecuniaria comminata alla società SSD Spoleto Calcio- a titolo di responsabilità diretta , ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS- sviluppando i seguenti motivi di impugnazione .
Preliminarmente, evidenzia la reclamante nell'atto di gravame, in data 28 giugno 2019 si insediava il nuovo Consiglio Direttivo della SSD Spoleto Calcio con rassegna delle dimissioni da parte del sig. Ciambottini. Il nuovo Consiglio Direttivo deliberava di nominare Presidente e legale rappresentante p.t. la sig .ra Norah Al Saud che provvedeva , nel rispetto dei termini di legge, alla iscrizione della squadra al campionato di Eccellenza Regione Umbria. Inoltre, il nuovo amministratore saldava, a titolo di accollo, le somme di spettanza dell'allenatore sig. Michele Scapicchi, a mezzo bonifico dell'importo complessivo di € 8.457,00; in data 3 luglio 2019 il creditore rilasciava apposita quietanza liberatoria, versata e scrutinata in atti.
La ricorrente asserisce che il sig. Ciambottini Riccardo non ha mai notiziato il nuovo Consiglio Direttivo circa la pendenza del procedimento giustiziale dinnanzi al TFI c/o il Comitato Regionale Umbria e di essere venuta a conoscenza della decisione di condanna a titolo di ammenda comminata a sua carico solo attraverso il Comunicato Ufficiale del 30 agosto 2019.
Concludeva pertanto, in via principale , per l'annullamento della decisione di primo grado e, in via subordinata, per l'irrogazione di una sanzione pecuniaria inferiore , anche in considerazione del tempestivo pagamento del debito.
Nella riunione del 9 ottobre 2019 , fissata per la discussione, incartate le conclusioni rassegnate dalla Procura Federale e chiuso il dibattimento , questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo .
RITENUTO IN DIRITTO
Il Collegio osserva che, la "responsabilità diretta" ex articolo 4, comma 1, del CGS- per cui la società sportiva è chiamata a rispondere delle condotte contrarie alle norme poste in essere dai legali rappresentanti della società stessa- si configura sic et sempliciter per aver il dirigente posto in essere la condotta sanzionata , non avendo il legislatore sportivo ammesso la possibilità di esenzione dalla pena mediante la dimostrazione della prova contraria.
In siffatta fattispecie si configura un rapporto di "immedesimazione organica" tra rappresentante e rappresentato che mira non solo a garantire una maggiore protezione dei terzi, ma anche a tutelare, più in generale, la correttezza e regolarità delle competizioni sportive. In altri termin i e più in generale , non si tratta di un mero inadempimento tra debitore e creditore che viene ad alterare soltanto il sinallagma tra società, atleti e tesserati ma, attraverso la violazione di un parametro di certezza - quale è quello della retribuzione al prestatore d'opera - viene minata alla radice la corretta funzionalità dei campionati.
La difesa , pur non contestando che la società e, per essa, illegale rappresentante dell'epoca, abbia omesso di adempiere all'obbligo di corrispondere le somme di spettanza dell'allenatore - inadempimento acclarato per tabu/as - ritiene che la reclamante debba essere ritenuta esente da responsabilità, sia in quanto subentrata all'autore materiale della violazione dopo la commissione del fatto incolpato, sia per la tardiva conoscenza del procedimento giustiziale pendente a suo carico in primo grado.
Osserva questa Corte Federale d'Appello, che quanto al motivo principale del reclamo, esso deve essere disatteso, in quanto la circostanza dedotta dalla odierna reclamante di avere tempestivamente onorato il debito contratto dalla precedente governance con l'allenatore sig. Michele Scapicchi, non può esimerla da responsabilità diretta, stante la commissione di una violazione che si è perfezionata alla scadenza del termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della decisione del C.A. della L.N.D. (C.U. n.4/20 18 del19 .07.2018).
Compito precipuo di ogni avveduto amministratore , difatti, è quello di informarsi fin dal suo insediamento , se non prima, delle obbligazioni scadute , o in scadenza , per disporre il loro adempimento, nonchè di accertarsi di eventuali sanzioni poste a suo carico a titolo di responsabilità diretta e/o oggettiva . Detta operatività deriva automaticamente dall'assunzione della carica e dai connessi poteri che non ammettono cesure nell'amministrazione societaria.
Diversamente opinando , basterebbe sostituire le figure apicali di qualsivoglia sodalizio sportivo per sottrarsi alle conseguenze dannose per fatti commessi dai precedenti amministratori , di guisa dal configurare una sorta di "impunità" della stessa persona giuridica per violazion i che rivestono oggettiva lesività a causa del loro deteriore impatto sul buon andamento delle competizioni sportive .
Sotto tale profilo la tesi difensiva resta priva di apprezzabile spessore , in quanto n1al si concilia con la previsione normativa generale sulle società , chiamate a rispondere a titolo di responsabilità diretta con presunzione iuris et de iure, a prescindere dalla più o meno rilevante intenzionalità di chi le amministra .
Inoltre, la circostanza della tardiva conoscenza del procedimento giustiziale pendente a carico della società reclamante peraltro del tutto indimostrata e meramente assertiva- non può eliderne la responsabilità in concorso con quella contestata al presidente in carica all'epoca dei fatti, proprio per la rafia della richiamata norma di riferimento.
Quanto , infine, alla richiesta formulata in via subordinata della riduzione della sanzione pecuniaria di € 600,00 (seicento), comminata a titolo di ammenda in primo grado , essa non può trovare accoglimento , stante l'assoluta congruità in riferimento alla violazione acclarata.
PQM
definitivamente pronunciando la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società SSD Spoleto Calcio. Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.