F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0007/CFA del 16 ottobre 2019 – (ASD POLISPORTIVA TIRRENO) n. 36/2019 – 2020 Registro Reclami N. 36/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0007/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 36/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0007/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

IV SEZIONE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 36 del 2019, proposto da A.S.D . Polisportiva Tirreno in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall'avv . Massimiliano Pucci

per la revocazione

della decisione della Corte sportiva territoriale del Lazio del31 maggio 2019, pubblicata sul Comunicato Ufficiale - solo dispositivo n. 443 del 31 maggio 2019 e motivazione n. 478 del 2 luglio 2019 - della Lega Nazionale Dilettanti, Comitato regionale Lazio;

Visto il ricorso per revocazione con i relativi allegati e la successiva memoria depositata in data 3 ottobre 2019;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella riunione del giorno 7 ottobre 20191'avv .dello Stato Marco Stigliano Messuti e udito per il ricorrente l'Avv. Massimiliano Pucci;

 

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Roma, con provvedimento  pubblicato sul C.U. dell'11 aprile 2019  squalificava  il calciatore  deii'A.S .D. Polisportiva  Tirreno , Mattia Cerreto, sino al31 dicembre  2021, con la seguente  motivazione:  "Perché al termine della gara colpiva con un pugno alla nuca un giocatore awersario procurandogli  dolore. Successivamente  colpiva l'arbitro  con un pugno  al  volto facendolo  indietreggiare  di qualche metro e vacillare sulle gambe. L'arbitro ricorreva a successive cure ospedaliere.

 Il comportamento del tesserato di cui sopra rientra tra quelli che determinano l'applicazione delle misure amministrative di cui al C. U. n. 104 del2014 ".1 fatti addebitati si riferiscono alla gara di campionato Allievi Under 17 Provinciale, tra la squadra U.S.D. Manziana Canale e A .S.D. Polisportiva  Tirreno  svoltasi  Domenica 07 aprile 2019 .

L'A.S.D. Polisportiva Tirreno proponeva reclamo avverso il predetto provvedimento innanzi alla Corte di Appello Sportiva Territoriale Lazio.

Quest'ultima accoglieva parzialmente il ricorso con la seguente motivazione : "La reclamante sostiene che il calciatore Cerreto, nelle circostanze riportate nella decisione impugnata, non abbia commesso alcun gesto di violenza nei confronti dell'Arbitro e di un calciatore awersario. Sostiene la reclamante che quanto riportato nel rapporto arbitrale sarebbe contraddittorio e chiede quindi di essere ammessa a provare i fatti con l'audizione di diciassette testimoni di cui indica il nome e cognome, nonché di acquisire informazioni presso la Stazione dei CC di Manziana. La Corte convocava il Direttore di Gara che veniva audito alla presenza del genitore, trattandosi di minore. L'Arbitro confermava, con dovizia di particolari , tutto quanto gia riportato nel refe1to precisando che al termine della gara, accompagnato dal padre che lo aveva accompagnato  presso il campo sportivo di Manziana, non essendo owiamente dotato di un mezzo proprio, avendo awertito oltre al dolore un gonfiore al labbro inferiore, si era recato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Viterbo, ave il Pronto Soccorso risultava non attivo e poi a Civitavecchia ove però vi era da attendere molte ore visto che vi erano varie urgenze in atto; il giorno successivo si era quindi recato a Tarquinia ave gli era stato rilasciato il referto medico allegato al rapporto di gara.

Osserva la Corte che ifatti ascritti al calciatore  Cerreto risultano quindi pienamente provati,  fornendo il rapporto di gara e le successive precisazioni dell 'Arbitro una ricostruzione dei fatti logica, coerente e circostanziata  che non abbisogna di alcuna ulteriore prova, ricorctando i principi vigenti al momento  della decisione in materia di prova nel procedimento sportivo nel quale, come è noto, il referto di gara è fonte di prova privilegiata. Non può quindi assumersi la prova richiesta dalla reclamante per  le ragioni  appena  detteIn termini  di quantificazione della sanzione, osserva ancora la Corte che la novella regolamentare ha introdotto una sanzione editta/e minima per i gesti di violenza nei confronti del direttore di gara dai quali scaturiscano lesioni accertate in sede ospeda/iera.  Va altresì considerato che il calciatore in questione  era stato già espulso dal campo per un gesto di grave violenza nei confronti di un awersario e quindi la sanzione irrogata può essere solo lievemente ridotta, adeguandola ai parametri appena esposti, nei termini di cui al dispositivo" .

Avverso la predetta decisione della Corte di Appello Sportiva Territoriale, la ricorrente ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport per il quale, osserva il ricorrente a pag. 5 della memoria dBpositata in data 3 ottobre 2019, non risulta ancora fissata la data di discussione , unitamente alla revocazione in esame con la quale viene osservato quanto segue .

"Questa difesa ha ricevuto a fine Luglio 2019, contestualmente  alla scadenza del termine per proporre il ricorso al Collegio di garanzia, il documento Prot. n. 57384 datato 20 luglio 2019 rilasciato dal  Direttore  sanitario Aziendale dell'ASL di Viterbo (doc. n. 7) che attesta che "il giorno 07.04.2019 il Pronto Soccorso dell'Ospedale Be/colle sede di DEA di /livello, ha regolarmente garantito le attività di emergenza/urgenza  nell'arco  delle 24 ore, essendo una Unità Operativa attiva h 24 per 365 giorni all'anno ". Tale documento  è certamente influente per la decisione in quanto da esso risulta che il 07.04.2019 il P.S. di Viterbo era regolarmente attivo e funzionante, fatto la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia , in quanto inficia le dichiarazioni dell'arbitro evidenziando inequivocabilmente la falsità di quanto dichiarato dall'arbitro per come risultante dalla motivazione  della decisione impugnata . Nella motivazione  della decisione impugnata  si legge infatti eh l'arbitro in sede di convocazione ha dichiarato che "si era recato al Pronto Soccorso dell'ospedale  di  Viterbo, ove il Pronto Soccorso risultava non attivo ", il che non corrisponde al vero in quanto  il P.S di Viterbo era attivo e funzionante , come risulta dal citato documento" .

Ricorre nel presente caso l'ipotesi prevista al punto c) del comma l o dell'art. 6.3 CGS F/GC vigente (art. 39 CGS­ FIGC previgente), in quanto il documento Prot. n. 57384 datato 20.07.2019 rilasciato dal Direttore sanitario Aziendale dell'ASL di Viterbo (v. doc. n. 7) è certamente influente ai fini del decidere ". Contrariamente da quanto dichiarato dall 'arbitro, il Pronto Soccorso dell 'Ospedale di Viterbo il giorno 07.04.20 19 era attivo, il che significa che sul punto l'arbitro ha dichiarato il falso.

La conoscenza di tale documento ed il fatto che dallo stesso risulta (vale a dire che il Pronto Soccorso di Viterbo il 07.04.2019 era attivo), a fronte di una dichiarazione dell'arbitro contraria e quindi non corrispondente al vero, avrebbero certamente portato a una decisione diversa, in quanto non solo avrebbero inficiato il valore di prova privilegiata del referto arbitrale con tutte le relative conseguenze . ma avrebbero certamente comportato la necessità di assumere la prova richiesta da questa difesa per l'accertamento della verità.

Per cui si può dire che nel presente caso potrebbe sussistere anche l'ipotesi prevista al punto d) comma { 0dell'art. 63 nuovo CGS FIGC (art. 39 vecchio testo CGS FIGC)".

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con dispositivo n. 7/CFA pubblicato in data 7 ottobre 2019, il ricorso veniva dichiarato inammissibile alla stregua della seguente motivazione.

Come noto, il procedimento per revocazione contempla il doppio momento , quello dell'ammissibilità e quello, eventuale e successivo , della rescindibilità. Sotto tale profilo , dunque , la questione che in via logicamente preliminare la Corte è chiamata ad affrontare riguarda la ammissibilità del ricorso. Recita l'art. 63, comma 1,

C.G.S. : "Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili  o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:

a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;

b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;

c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;

d) se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti , dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;

e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall 'organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa" .

Come detto, il Giudice della revocazione deve , anzitutto, valutare l'ammissibilità della  domanda  revocatoria , anche d'ufficio ed a prescindere , quindi , da eventuali eccezioni o sollecitazioni di parte resistente, atteso il chiaro disposto della norma di cui al sopra ricordato art. 63 C.G.S. Nel caso di  speciel'istante  ritiene  ricorrano entrambe le ipotesi descritte  al comma 1, lettere c) e d), della predetta norma.

L'assunto non può essere condiviso. Il Giudice della revocazione è tenuto preliminam1ente,  a  verificare l'attitudine dimostrativa dei nuovi fatti o documenti, congiuntamente alla  decisione  del  precedente  giudizio, rispetto al risultato finale della revisione dello stesso . In altri termini, ciò che al giudice della fase rescindente si chiede è di simulare se la precedente struttura decisoria fosse attraversata da un grado di permeabilità tale da consentire l'utile innesto di altri fatti o documenti, di per sé capaci di scardinarne la coerenza. Occorre, in breve, verificare se le dedotte nuove circostanze fattuali o documentali si palesino induttive di una possibile revisione critica della  precedente  pronuncia .

Una prima ragione di inammissib ilità del ricorso deriva dall'aver invocato contestualmente  sia la censura ex lettera c) che quella ex lettera d) dell'art. 63 CGS.

Sul punto il Collegio di garanzia dello Sport- sezioni unite- con decisione n.812018 pubblicata in data 8 febbraio 2018, pronunciandosi sull'art. 39 vecchio CGS la cui formulazione è rimasta identica all'art. 63 CGS attualmente in vigore , ha statuito che: "La disposizione invocata dal ricorrente a base del ricorso è quella dell'art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione. Tale norma consente l'impugnativa per argomenti ben diversi: da un lato,  "se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento , oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione, è divenuta inappellabile,  fatti nuovi la cui conoscenza  avrebbe  comportato  una diversa pronuncia " e, dall'altro"se, dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove ... Trattasi quindi di ipotesi assolutamente distinte. Ne consegue che non può proporsi un ricorso richiedendo con il medesimo atto l'accoglimento , in alternativa, dell'una o dell 'altra ipotesi di impugnazione . Inevitabile, quindi, in questo caso la pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto" .

Sotto altro profilo l'inammissibilità deriva dalla circostanza che il documento rilasciato dall'ASL di Viterbo a corredo della domanda di revocazione ex art. 63, comma 1, C.G.S., non rappresenta un'allegazione idonea a costituire "un documento influente al fine del decidere " che la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento ex lettera c) ; né tantomeno un "fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento " o "fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia soprawenuti dopo che la decisione è divenuta inappellabil e" ex lettera d).

Il ricorso non consente di superare il preliminare giudizio volto a verificare l'astratta idoneità- degli asseriti nuovi fatti/documenti posti a fondamento della richiesta revocazione- a rendere possibile una diversa conclusione del procedimento definito con l'applicazione della sanzione della squalifica .

Infatti, ciò che viene in rilievo nella fattispecie in esame é rappresentato dall'evento dell'aggressione all'arbitro (preceduto da un comportamento violento nei confronti di un calciatore della squadra avversaria) che non risulta né contraddetto né smentito dalla produzione documentale del ricorrente (certificazione dell'ASL di Viterbo), che quindi non è idonea nel giudizio rescindente proprio della fase revocatoria a rientrare né nella lettera c) che nella lettera d) di cui all'art . 63 CGS.

Tale comportamento violento è evincibile chiaramente sia dal supplemento di referto arbitrale redatto a conclusione della partita, che dal verbale di audizione dell'arbitro tenutosi dinanzi alla Corte sportiva di appello territoriale in data 30 maggio 2019.

In altri termini appare ininfluente ai fini propri della revocazione la rilevanza  della  certificaz ione  dell'ASL  di Viterbo,  atteso che l'evento "aggressione"  all'arbitro  risulta del tutto integro .

La circostanza che il pronto soccorso dell'ospedale di Viterbo, fosse "inattivo" come sostiene l'arbitro, ovvero operante h 24 come invoca il ricorrente, non costituisce né un "fatto decisivo o nuovo " né un "documento influente" ai fini revocatori, in quanto è un elemento non in grado di mettere in dubbio l'aggressione all'arbitro da parte del giocatore sanzionato così come refertata dal direttore di gara .

Giova al riguardo ricordare il principio dell'assoluta primazia, nella gerarchia delle fonti di prova degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro e dei suoi assistenti) ex art. 61, comma 1 CGS (analogamente all'art. 35 vecchio CGS), rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (Cfr. Corte sportiva di appello S.U. 15 aprile 2016 in CU 15/4/2016 n. 114/CSA) .

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza sportiva che agli atti ufficiali di gara vada riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata , contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza che non si rinviene nel caso di specie e che essi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla prerogativa di fidefacienza riconosciuta alla refertazione arbitrale (confermata anche dal Tribunale nazionale di arbitrato sport 29/9/2011 n. 1463/2011), ne deriva da un lato che gli episodi descritti nei referti arbitrali sono da intendersi come "effettivamente verificati", restando interdetto al giudice di indagare su altri mezzi probatori suscettibili (prove testimoniali) di mettere in discussione quanto attestato nel referto (Cfr. Corte giustizia federale 23/11/2012 in CU 23/11/2012 n. 102/CGF) ; dall'altro lato detti referti sono destinati ab initio alla prova e quindi il giudice investito della controversia è tenuto a fondare il suo convincimento su tali referti (Corte sportiva appello S.U. 15/4/2016 cit.) .

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello (Sezione IV), definitivamente pronunciando, dichiara inammissi bile il ricorso per revocazione.

Dispone l'incameramento del contributo ai sensi dell'art. 48, comma 5 CGS.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata .

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