F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0031/CFA del 12 dicembre 2019 – (SIG. SAVARESE BIAGIO/PROCURA FEDERALE) n. 59/2019 – 2020 Registro Reclami N. 59/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0031/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 59/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0031/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello – Presidente

Giampiero Paolo Cirillo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Carlo Sica – Componente

Marco Stigliano Messuti – Componente Relatore

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 59 del 2019, proposto da Biagio Savarese rappresentato e difeso dagli Avvocati Pantaleo Chiriaco e Alessandro Calcagno

Contro

la Procura Federale

per la riforma della decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, pubblicata

solo dispositivo – sul C.U. n. 114 del 31 ottobre 2019.

Visto il reclamo con i relativi allegati e la successiva memoria depositata in data 2 dicembre 2019;

Visti tutti gli atti della causa;

relatore nella riunione del giorno 5 dicembre 2019 l’avv. dello Stato Marco Stigliano Messuti e uditi per la Procura Federale gli Avv.ti Paolo Mormando e Giammaria Camici e per il ricorrente l’Avv. Alessandro Calcagno.

RITENUTO IN FATTO

In data 27 luglio 2019 l’allenatore Biagio Savarese riceveva una comunicazione di conclusione delle indagini da parte della Procura Federale dalla quale emergeva un'ipotesi di violazione disciplinare a carico dello stesso in ordine all'art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico.

Con successiva comunicazione datata 20 agosto 2019 la Procura Federale deferiva il Savarese davanti alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico Federale, per ivi sentirlo condannare per l'asserita violazione: "dell'art. 1 bis, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 4, comma. 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché dell'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico perché redigeva e sottoscriveva una nota datata 8.5.2019, nella quale vengono espressi giudizi denigratori dell'attività della Procura Federale nell'ambito di un procedimento all'esito del quale allo stesso è stata irrogata la sanzione definitiva dell'inibizione per sei mesi di cui al Comunicato Ufficiale C.F.A. n. 79 del 20.3.2019; nella medesima nota, inoltre, venivano espressi giudizi denigratori della professionalità e della correttezza di altri tecnici, nella stessa espressamente indicati con i loro cognomi, per essersi gli stessi asseritamente prestati a rendere dichiarazioni parziali che avrebbero determinato una ricostruzione strumentale della realtà che, altrettanto asseritamente, avrebbero determinato ingiustamente il suo deferimento; il sig. Biagio Savarese, poi chiedeva al Segretario Generale dell’A.I.A.C. di diffondere tale nota a numerosi componenti della stessa Associazione e quest'ultimo provvedeva a tanto in data 10.5.2019, utilizzando la propria casella di posta elettronica", come meglio specificato nell'atto di deferimento stesso.

In data 27 agosto 2019 il Savarese depositava agli atti del giudizio di primo grado la propria memoria difensiva, contestando la fondatezza del deferimento.

All'udienza del 31 ottobre 2019 la vertenza veniva discussa avanti alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico all'esito della quale la Procura Federale, in relazione alla posizione del ricorrente, chiedeva l'applicazione della sanzione della squalifica per 120 (centoventi) giorni.

Con decisione pubblicata sul C.U. n. 114 del 31 ottobre 2019 solo dispositivo (e riservata la motivazione) la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico accoglieva in parte le richieste della Procura e comminava all'odierno reclamante la squalifica di giorni 100 (cento) per le violazioni al medesimo ascritte.

Il Savarese impugnava con reclamo la suddetta decisione argomentando le seguenti censure e “riservata l’integrazione degli stessi all’esito della pubblicazione delle motivazioni”.

A) Tardività del deferimento – decadenza del potere disciplinare ex art. 32 ter, comma 8 Sul presupposto che al Savarese andava contestata la violazione dell’art. 5 CGS ratione temporis vigente, viene invocata l’applicazione dell’art. 32 ter, comma 8, CGS secondo cui: "Il provvedimento di deferimento o di archiviazione, relativo alle fattispecie di cui all'art. 5, deve intervenire entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza delle dichiarazioni da parte della Procura federale."

Nel caso di specie, assume il reclamante, il procedimento disciplinare è stato iscritto nei registri della Procura Federale in data 7 giugno 2019, momento dal quale sarebbe iniziato a decorrere il termine di 30 giorni. Conseguentemente il termine ultimo per esercitare l’azione disciplinare sarebbe spirato il 7 luglio 2019 laddove invece l’atto di deferimento è stato notificato in data 20 agosto 2019.

Sul presupposto che i termini sanciti e previsti dal CGS sono perentori a mente dell'allora art. 38, comma 6 del vecchio CGS l’atto di deferimento sarebbe tardivo e quindi improcedibile.

B) Nullità del deferimento per mancanza e/o difetto di contestazione della violazione dell'articolo 5 CGS in allora in vigore relativo alle dichiarazioni lesive - violazione art. 32ter, comma 4 CGS

Il reclamante eccepisce la nullità del deferimento attesa la mancata contestazione dell’art. 5 CGS.

C) Nullità e/o inutilizzabilità degli atti di indagine per violazione dell'obbligo di astensione della procura federale Figc

Il reclamante eccepisce che la Procura federale della Figc e l'avv. Giamaria Camici, fossero direttamente interessati dalle dichiarazioni ritenute lesive della propria onorabilità, e pertanto non potevano svolgere l'attività inquirente e requirente nel caso di specie, dovendo inviare gli atti alla Procura Generale del CONI. Tutti gli atti di indagine, svolti in conclamata situazione di conflitto di interessi, appaiono a dire del reclamante insanabilmente viziati e, pertanto, invalidi, nulli c/o inutilizzabili ai finì procedimentali.

D) Invalidità del deferimento per mancata contestazione e rinvio a giudizio del litisconsorte necessario associazione italiana allenatori per responsabilità oggettiva

Il procedimento risulterebbe inoltre, viziato per la mancata contestazione e il conseguente deferimento per responsabilità oggettiva dell'Associazione italiana Allenatori di Calcio, in quanto il secondo comma dell'art. 5 del CGS allora in vigore prevede che "Le società sono responsabili, ai sensi dell'art. 4, delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati nonché dai soggetti di cui all'art. 1 bis, comma 5”.

E) Irrilevanza dei fatti oggetto di contestazione

Nel merito il reclamante eccepiva che le dichiarazioni rese erano state sempre espresse in forma dubitativa e che rientravano nell’esercizio del diritto di critica e di cronaca disciplinato dall’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dall’art. 21 della Costituzione. Con memoria depositata in data 2 dicembre 2019 il reclamante dava atto che nelle more era intervenuta il deposito della motivazione della Commissione disciplinare del settore tecnico con C.U. n. 138 dell’11 novembre 2019.

Con il suddetto atto difensivo, il reclamante eccepiva che la motivazione sarebbe stata depositata oltre il decimo giorno previsto dall’art. 51 del nuovo CGS e che sarebbe stata adottata in violazione dell’art. 44 nuovo CGS il quale prescrive che “tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal codice stesso, sono perentori”.

Per il resto confermava, argomentando, tutte le censure sviluppate nel reclamo.

Con dispositivo n. 32/CFA pubblicato in data 5 dicembre 2019, il reclamo veniva respinto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente appare necessario dirimere la questione di diritto intertemporale in ordine all’individuazione dei procedimenti cui continua a trovare applicazione il vecchio CGS, anche perché il reclamante nella propria memoria a supporto dell’eccezione di tardività del deposito della motivazione invoca l’applicazione delle norme codificate nel nuovo CGS.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

Con la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 139° del 18 giugno 2019, eseguita ai sensi dell’art. 140, è entrato in vigore in data 17 giugno 2019 il nuovo Codice di Giustizia FIGC, già approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 30 maggio 2019 scorso e ratificato dalla Giunta del CONI nella riunione dell’11 giugno 2019.

L’art. 142, intitolato Disposizioni Transitorie, recita al primo comma, quanto segue: “1. I procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell'entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti”.

L’art. 45, comma 1, a sua volta dispone: “Sono organi del sistema della giustizia sportiva: a) i Giudici sportivi; b) la Corte sportiva di appello; c) il Tribunale federale; d) la Corte federale di appello; e) la Procura federale; f) gli altri organi specializzati previsti dallo Statuto o dai regolamenti federali”.

Dal combinato disposto delle due norme citate emerge, alla stregua di un elementare e sufficiente criterio di interpretazione letterale, che essendo la Procura federale qualificata quale organo del sistema della giustizia sportiva, l’iscrizione del procedimento nei registri dell’organo inquirente ne determina la “pendenza”, al fine di valutare se debba trovare applicazione il CGS approvato con decreto del Commissario ad acta del 30 luglio 2014 e succ. mod., oppure il CGS approvato dal Consiglio Federale nella seduta del 30 maggio 2019.

Nel caso di specie il procedimento disciplinare veniva iscritto nei registri della Procura federale in data 7 giugno 2019 con il n. 1405pf18-19 e pertanto sconta l’applicazione del vecchio CGS rimasto in vigore fino alla data del 16 giugno 2019.

In tal senso a nulla rileva, per le ragioni appena menzionate, la circostanza che l’avviso di conclusione delle indagini reca la data del 23 luglio 2019, che il deferimento è stato notificato in data 20 agosto 2019.

A tale ultimo riguardo deve osservarsi che – come ritenuto da questo Collegio nella decisione assunta nella medesima camera di consiglio del 5 dicembre 2019 sul reclamo n. 58 - non appare possibile distinguere tra la fase propriamente “procedimentale”, che ha ad oggetto le indagini, e la fase “processuale”, che inizierebbe con il deferimento, in considerazione del fatto che vi sarebbe una netta diversità delle funzioni esercitate dalla Procura federale e dai Giudici sportivi.

Ciò sostanzialmente per due ragioni.

La prima è di tipo generale e attiene alla natura del procedimento disciplinare, che è nettamente distinto dal processo giurisdizionale. Esso, per quanto sia articolato in fasi, mantiene sempre il carattere dell’unitarietà, essendo preordinato al raggiungimento del fine di volta in volta stabilito dalla norma, che, nel caso dell’ordinamento sportivo, è l’applicazione da parte degli Organi della giustizia sportiva di sanzioni in caso di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare (artt. 1 e 12 CGS).

La seconda è di natura specifica e riguarda il “sistema” della giustizia sportiva: l’art. 45 del CGS, sopra citato, individua gli Organi del “sistema” della giustizia sportiva in modo unitario, considerandoli nel loro complesso, senza distinguere tra quelli che esercitano la funzione inquirente e requirente (la Procura Federale) e quelli che esercitano la funzione giudicante (i Giudici sportivi, la Corte sportiva di appello, il Tribunale federale, la Corte federale di appello).

Se ne desume che, all’interno del procedimento disciplinare, non è possibile distinguere, come avviene nel processo giurisdizionale, due fasi funzionalmente autonome e, come tali, diversamente disciplinate.

2. Chiarito quale sia il regime normativo applicabile al caso di specie, in via pregiudiziale bisogna dare atto dell’eccezione di inammissibilità del reclamo sollevata dalla Procura federale in sede di discussione nel corso della riunione del 5 dicembre 2019, sul presupposto che l’art. 82, comma 4, del nuovo CGS esclude la possibilità di proporre il reclamo alla Corte federale avverso il solo dispositivo.

In disparte che l’eccezione è tardiva in quanto sollevata direttamente in udienza e non con le memorie che possono essere depositate fino a tre giorni prima dell’udienza, la stessa si appalesa comunque infondata.

Infatti, come detto, il reclamo in esame sfugge all’applicazione del nuovo CGS e quindi al divieto di impugnazione del solo dispositivo imposto dall’art. 82, comma 4.

3. Quanto ai singoli motivi di reclamo sintetizzati nella parte in fatto, si osserva quanto segue. Punto A – Tardività del deferimento e decadenza dall’azione disciplinare

Sul presupposto che i termini sanciti e previsti dal CGS siano perentori a mente dell'allora art. 38, comma 6, del precedente CGS, l’atto di deferimento sarebbe tardivo e quindi improcedibile.

L’eccezione è destituita di fondamento.

Come ampiamente chiarito dalle Sezioni Unite del Collegio di garanzia del Coni con decisione dell’8 marzo 2017, n. 25, la disposizione normativa di cui all’art. 32 ter precedente CGS, integralmente mutuata dall’art. 44, comma 4, CGS CONI, “non contiene un’esplicita previsione di perentorietà dei termini per l’apertura e la conclusione del procedimento disciplinare”. Né rileva il richiamo all’art. 38 CGS vecchio rito dal quale “si può dedurre che il riferimento alla perentorietà si adatta alla fase decisoria del procedimento sportivo, escludendone di conseguenza, un’applicazione alla fase precontenziosa”.

Punto B - Nullità del deferimento per mancanza e/o difetto di contestazione della violazione dell'articolo 5 CGS

La censura è infondata.

L’art. 5 precedente CGS riguarda esclusivamente giudizi o rilievi offensivi della reputazione sportiva “espressi pubblicamente”.

La norma, con il riferimento al divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi dell’altrui reputazione, sembra richiamare la previsione dell’art. 595 c.p. in tema di diffamazione, laddove l’offesa dell’altrui reputazione, per essere considerata reato deve avvenire “comunicando con più persone”.

Tale ultimo aspetto che manca nel caso di specie, esclude in radice l’applicazione dell’art. 5 precedente CGS. Infatti, il Savarese nella missiva dell’8/5/2019 si limitava ad inviarla al solo sig. Giuliano Ragonesi, facendo venir meno il requisito della natura pubblica del giudizio. Correttamente pertanto la Procura federale ha sanzionato il reclamante per violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 2 vecchio CGS.

Punto C - Nullità e/o inutilizzabilità degli atti di indagine per violazione dell'obbligo di astensione della procura federale Figc

La censura è destituita di fondamento.

Contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo (pag. 8), secondo cui non esiste alcuna specifica regolamentazione della fattispecie, l’art. 32 quater precedente CGS così recita: “il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza”. Emerge pertanto che il codice non ravvisa  ipotesi di astensione obbligatoria,  ma solo facoltativa, il che di per sé esclude che la mancata astensione renda inutilizzabili gli atti di indagine.

Punto D - Invalidità del deferimento per mancata contestazione e rinvio a giudizio del litisconsorte necessario Associazione Italiana Allenatori per responsabilità oggettiva La censura secondo la quale l’Associazione Italiana Allenatori di calcio (AIAC) sia un litisconsorte necessario nel procedimento de quo, ai sensi dell’art. 5 vecchio CGS, è infondata.

La norma, di stretta interpretazione avendo natura sanzionatoria, ed individuando un profilo di responsabilità oggettiva, si rivolge, come correttamente evidenziato nella motivazione della decisione impugnata, alle sole società sportive affiliate alla Federazione.

Conseguentemente va escluso che un’associazione di categoria, l’AIAC, sia assimilabile alle “società” come richiesto dal citato articolo 5. Infatti, l’A.I.A.C. ai sensi dell’art. 1 del proprio Statuto “è componente tecnica riconosciuta dalla F.I.G.C. per le funzioni e gli obiettivi previsti dallo Statuto Federale e dalle Normative Federali”. Tale qualificazione ne esclude la natura di società nei termini di cui sopra.

Punto E) Irrilevanza dei fatti oggetto di contestazione

Nel merito la decisione di primo grado è immune da censure.

Quanto alla natura dubitativa delle sue affermazioni, le stesse sono state confermate dal Savarese in sede di udienza di I° grado.

Quanto al contenuto, si conviene con la Commissione Disciplinare di prime cure secondo la quale le affermazioni usate travalicano il diritto di critica e di cronaca, in quanto presentano “un contenuto lesivo sia nei confronti di alcuni tesserati che delle istituzioni sportive, nella misura in cui vengono riproposte ricostruzioni personali di fatti già posti al vaglio di due organi di giustizia”, che legittimano la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 2, del precedente CGS.

4. Quanto alle nuove censure sollevate con la memoria depositata in data 2 dicembre 2019, da valere anche quali motivi aggiunti del reclamo avverso la motivazione della decisione della Commissione disciplinare del settore tecnico, si osserva quanto segue.

4.1 Con il suddetto atto difensivo, il reclamante eccepisce che la motivazione della decisione sia stata depositata oltre il decimo giorno previsto dall’art. 51 del nuovo CGS e che sarebbe stata adottata in violazione dell’art. 44 nuovo CGS il quale prescrive che “tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal codice stesso, sono perentori”.

La censura è infondata.

Come già chiarito, il presente giudizio è soggetto al regime del precedente CGS, il quale non esclude la possibilità per gli organi giudicanti di scindere il momento della pubblicazione del solo dispositivo da quello successivo della motivazione.

Peraltro, la motivazione risulta anche depositata nei 10 giorni di cui all’art. 34, comma 2, precedente CGS. Infatti, l’udienza in I° grado è stata tenuta in data 31 ottobre 2019 e la motivazione è stata pubblicata in termini in data 11 novembre 2019, atteso che l’ultimo giorno formalmente utile (10 novembre) cadeva di domenica ed in virtù del rinvio al codice di procedura civile trova applicazione l’art. 155, II comma cpc in forza del quale: “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”. Nel caso di specie l’11 novembre 2019.

Ad ogni buon conto ha osservato il Collegio di garanzia del CONI – sezioni unite – con decisione 11 ottobre 2016, n. 46, che “per i giudizi collegiali, il momento in cui la decisione dell’organo giudicante è pronunciata, è quello in cui all’esito della camera di Consiglio, la decisione è stata adottata e sottoscritta (anche solo nel dispositivo) dal Presidente e dal relatore del collegio giudicante”.

Nel caso di specie il dispositivo è stato pubblicato il giorno stesso dell’udienza (31 ottobre 2019).

4.2 Da ultimo, quanto alla presunta errata contestazione della recidiva sollevata in memoria, ci si limita ad osservare che a fronte di una richiesta di squalifica di 120 giorni formulata dalla Procura federale in I° grado, il giudicante ha inflitto una sanzione ridotta: 100 giorni di squalifica.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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