F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0032/CFA del 16 dicembre 2019 – (CRISTALLINI PAOLO/DALLA VECCHIA SIMONE/DALLA VECCHIA STELVIO/PASTORELLI ALFREDO/PROCURA FEDERALE) nn. 60-63-64-65/2019 – 2020 Registro Reclami N. 60/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 63/2019 REGISTRO RECLAMI N. 64/2019 REGISTRO RECLAMI N. 65/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0032/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 60/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 63/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 64/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 65/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0032/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello - Presidente

Giampiero Paolo Cirillo - Componente

Mauro Mazzoni - Componente

Carlo Sica - Componente

Gaetano Caputi - Componente relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sui reclami:

- numero di registro 60 del 2019, proposto da Paolo Cristallini, rappresentato e difeso dall’avv. Gianmaria Daminato,

- numero di registro 63 del 2019, proposto da Simone Dalla Vecchia rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michele Cozzone e Monica Fiorillo,

- numero di registro 64 del 2019, proposto da Stelvio Dalla Vecchia rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michele Cozzone e Monica Fiorillo,

- numero di registro 65 del 2019, proposto da Alfredo Pastorelli rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michele Cozzone e Monica Fiorillo,

contro

la Procura federale

per la riforma

della decisione del Tribunale federale (Sezione Disciplinare), n. 43/TFN-SD 2019/2020;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 5.12.2019 il dott. Gaetano Caputi e uditi gli avvocati Daminato, Fiorillo e Cozzone nonché il sig. Cristallini;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La presente vicenda origina dal deferimento di cui alla nota Prot. 3990/1102pf18- 19/GP/GC/blp del 2.10.2019 nei confronti degli odierni reclamanti e degli altri soggetti ivi indicati, per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di giustizia sportiva vigente, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. in quanto responsabili, ciascuno in funzione della carica rispettivamente ricoperta, con le condotte distintamente addebitate nell’atto di deferimento, e per i periodi rispettivamente indicati nel capo di incolpazione, delle scelte gestionali riguardanti il  Vicenza Calcio s.p.a. per  le  stagioni sportive individuate, tali da determinare una cattiva gestione e il dissesto che aveva poi condotto al fallimento della menzionata società.

A fronte della contestazione predetta, la fase svolta davanti al Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, si è conclusa con la decisione n. 43/TFN-SD 2019-

2020 in data 7.11.2019 con la quale, quanto agli odierni reclamanti sono state irrogate le seguenti sanzioni:

a Paolo Cristallini è stata irrogata la sanzione dell’inibizione per la durata di nove mesi e l’ammenda di euro 4.000,00;

a Simone Dalla Vecchia e Stelvio Dalla Vecchia la sanzione, per ciascuno, dell’inibizione di 18 mesi e l’ammenda di euro 7.500,00;

a Alfredo Pastorelli la sanzione dell’inibizione per la durata di tre anni e l’ammenda di euro 15.000,00.

Avverso la citata decisione, le parti hanno proposto separati reclami per i seguenti motivi:

1. Paolo Cristallini,

a) asserito errore di giudizio del TFN per non aver adeguatamente valutato documentazione rilevante ai fini della decisione;

b) la decisione di condanna risulterebbe in contrasto con la valutazione emergente dalla sentenza del Tribunale penale di Vicenza n. 1294/16 di assoluzione in sede penale del Cristallini;

c) nella sentenza impugnata non sarebbe stata data adeguata considerazione ai riferiti contrasti tra il Cristallini e i vertici societari, in grado di attestare la invocata estraneità dello stesso alle scelte gestorie suscettibili di aggravare la posizione della società. In tal senso formulava altresì istanze istruttorie.

Concludeva chiedendo la riforma della decisione con una pronuncia di assoluzione per i fatti contestati, o, in subordine, riduzione della sanzione inflitta in primo grado.

2. Simone Dalla Vecchia e Stelvio Dalla Vecchia, con argomentazioni omogenee:

a) inammissibilità o improponibilità della decisione impugnata perché i medesimi fatti oggetto di contestazione sarebbero stati già oggetto di precedente archiviazione senza

che nello specifico sarebbero emerse significative circostanze nuove in grado di legittimare la riapertura del relativo fascicolo di indagine;

b) nel merito, infondatezza della decisione di condanna per:

b1) mancata dimostrazione di effettivo apporto causale dei deducenti in termini di colpa;

b2) assenza di responsabilità per mancanza di esercizio di deleghe operative o esecutive nei rispettivi periodi di permanenza nelle relative cariche societarie;

b.3) non corretta imputazione del rilevato dissesto societario, posto che questo si sarebbe determinato già in epoca antecedente all’assunzione delle cariche societarie da parte dei deducenti, i quali peraltro si sarebbero fatti carico di consistenti versamenti per il sostegno finanziario della società, avrebbero posto in essere attività finalizzata al perfezionamento e attuazione delle iniziative assunte ai sensi degli artt. 182-bis e 182-ter L.F.;

b.4) assenza di alcun profilo lesivo per la società nelle cessioni dei crediti evidenziate nella decisione impugnata in quanto avvenute a titolo oneroso, in un contesto nel quale la società non aveva possibilità di accesso al canale bancario e comunque concluse a condizioni migliori di quelle ordinarie di mercato;

b.5) brevità del periodo di permanenza nelle rispettive cariche sociali;

b.6) assenza di alcun rilievo disciplinare nell’arco di tempo di permanenza nelle rispettive cariche sociali.

Concludevano chiedendo la riforma della decisione con una pronuncia di assoluzione per i fatti contestati, o, in subordine, riduzione della sanzione inflitta in primo grado.

3. Alfredo Pastorelli:

a) inammissibilità o improponibilità della decisione impugnata perché i medesimi fatti oggetto di contestazione sarebbero stati già oggetto di precedente archiviazione senzache nello specifico sarebbero emerse significative circostanze nuove in grado di legittimare la riapertura del relativo fascicolo di indagine;

b) nel merito, infondatezza della decisione di condanna per:

b.1) mancata dimostrazione di effettivo apporto causale in termini di colpa;

b.2) non corretta imputazione del rilevato dissesto societario, posto che questo si sarebbe determinato già in epoca antecedente all’assunzione delle cariche societarie da parte del deducente, il quale peraltro si sarebbe fatto carico di consistenti versamenti per il sostegno finanziario della società, avrebbe posto in essere attività finalizzata al perfezionamento e attuazione delle iniziative assunte ai sensi degli artt. 182-bis e 182-ter L.F.;

b.3) assenza di alcun profilo lesivo per la società nelle cessioni dei crediti evidenziate nella decisione impugnata in quanto avvenute a titolo oneroso, in un contesto nel quale la società non aveva possibilità di accesso al canale bancario e comunque concluse a condizioni migliori di quelle ordinarie di mercato;

b.4) errore della decisione nella parte in cui addebitava al reclamante la rilevata sottrazione ai propri oneri gestionali dimettendosi prima della chiusura dell’esercizio 2017, in quanto comunque era stata ottenuta la regolare iscrizione al campionato 2017-2018;

b.5) quanto alla cessione del ramo di azienda alla Vicenza Marketing s.r.l., assenza di profili di concreta idoneità lesiva nella condotta serbata in quanto corrispondente ad apposita perizia acquisita nel corso dell’iter decisionale, condivisione della decisione in sede di consiglio di amministrazione, ed emersione di rilievi da parte del collegio sindacale solo in epoca successiva alle dimissioni del Pastorelli;

b.6) assenza di alcun rilievo disciplinare nell’arco di tempo di permanenza nella carica sociale.

Concludeva chiedendo la riforma della decisione con una pronuncia di assoluzione per i fatti contestati, o, in subordine, riduzione della sanzione inflitta in primo grado.

All’udienza in data 5.12.2019 le parti reclamanti hanno ribadito le rispettive tesi difensive, chiedendo la riforma della decisione impugnata.

È comparso altresì il rappresentante della Procura federale, Dott. Luca Scarpa, che si è opposto, chiedendo il rigetto dei reclami.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, va disposta la riunione dei procedimenti recanti n. 63/2019, n. 64/2019 e n. 65/2019 Registro reclami a quello recante n. 60/2019 Registro reclami per la evidente connessione soggettiva ed oggettiva. Si tratta, infatti, delle contestazioni riferite alle sanzioni nei confronti dei diversi soggetti interessati in qualità di amministratori della medesima società, Vicenza Calcio s.p.a., nello stesso arco di tempo, in esito alla valutazione della vicenda connotata dal fallimento della menzionata società, e pertanto, in relazione alla medesima fattispecie.

Nel merito, si impone una valutazione distinta delle posizioni individuali dei reclamanti.

2. Occorre innanzi tutto prendere in considerazione la posizione di Paolo Cristallini.

Questi ha rivestito la carica di componente del consiglio di amministrazione della società Vicenza Calcio dal 28.10.2013 al 21.3.2016.

Al riguardo, va adeguatamente valorizzato il contenuto delle deleghe allo stesso attribuite.

Come evidenziato dal reclamante, lo stesso non ha mai potuto contare su deleghe di gestione individuali afferenti ad aspetti funzionalmente connessi con quanto possa avere determinato o facilitato l’insorgenza della tensione finanziaria poi sfociata nell’insolvenza della società. Infatti, come documentalmente dimostrato, e come in verità emergente dalla stessa decisione oggetto del presente reclamo, Cristallini ha ricoperto il ruolo di componente del consiglio di amministrazione con deleghe limitate all’area tecnica: si trattava, infatti, del consigliere con poteri di firma limitatamente alla modulistica inerente la stagione sportiva 2015-2016 e ai contratti di trasferimento e tesseramento dei calciatori.

Anche la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1294/16 in data 13.10.2016, depositata agli atti, nell’assolvere Cristallini dal delitto a lui ascritto di omesso versamento IVA nella qualità di componente del consiglio di amministrazione della Vicenza Calcio s.p.a. dovuta per l’anno di imposta 2011, ha esaminato compiutamente il contenuto delle mansioni effettivamente allo stesso spettanti sulla base delle visure camerali dell’epoca. Alla stregua di tanto, infatti, Cristallini risulta essere stato investito solo dei compiti sopra indicati, afferenti tutti all’era tecnica, senza alcun potere di ingerenza negli aspetti gestionali e squisitamente contabili o finanziari. Né, come lo stesso giudice penale attesta, è stata acquisita prova alcuna del fatto che Cristallini possa avere svolto il ruolo di amministratore di fatto, in grado di condizionare l’operato dell’amministratore all’epoca dei fatti con poteri di rappresentanza (e onerato della condotta di cui all’imputazione). La citata sentenza penale non risulta sia stata impugnata per il capo riguardante l’assoluzione di Cristallini. In tal senso, allora, ferma l’autonomia dell’accertamento in sede di giustizia sportiva rispetto a quello emerso in altro contesto, certamente le emergenze in punto di fatto acquisite in seno al procedimento penale, oggettivamente pacifiche, possono essere adeguatamente valorizzate ai fini del presente giudizio per affermare che le mansioni effettivamente svolte dal Cristallini nella società Vicenza Calcio s.p.a. lo hanno visto coinvolto con un ruolo limitato a profili estranei a quelli direttamente influenti sulla gestione economico-finanziaria del sodalizio, evidentemente direttamente connessa nella sua infelice evoluzione al fallimento della società.

Sulla scorta di tanto, quindi, possono considerarsi assorbite sia le ulteriori lagnanze del Cristallini, sia le connesse istanze istruttorie, e la decisione impugnata va riformata per questa parte, dovendosi dichiarare Cristallini Paolo assolto dall’incolpazione nei suoi confronti elevata.

3.1 Quanto agli altri odierni reclamanti, preliminarmente è stata sollevata da ciascuno di essi una eccezione di inammissibilità dell’azione disciplinare avviata con l’atto di deferimento che ha poi condotto alla sentenza in questa sede impugnata. Ciò in

quanto, ad avviso dei reclamanti, un altro fascicolo investigativo era stato aperto dalla Procura federale avente ad oggetto le identiche condotte, sfociando in un provvedimento di archiviazione; conseguentemente, ad avviso dei citati reclamanti, difetterebbero nel caso di specie i presupposti necessari per consentire la riapertura d’ufficio delle indagini.

L’eccezione è infondata e va disattesa.

Come emerge dalla documentazione in atti, con nota in data 9.11.2018 prot. 4517/1380pf17-18/GP/GC/blp, la Procura federale ha disposto l’archiviazione del procedimento già pendente inerente gli accertamenti connessi con il fallimento della società Vicenza Calcio s.p.a. Tuttavia, come chiaramente attestato, tale provvedimento non ha implicato alcun accertamento nel merito delle responsabilità dei soggetti interessati. Piuttosto, la Procura federale ha tempestivamente fatto richiesta al giudice delegato presso il Tribunale di Vicenza dell’autorizzazione al rilascio di copia di tutta la documentazione rilevante ai fini degli accertamenti di competenza, compiutamente indicata; nonostante tale autorizzazione, e a dispetto dei ripetuti contatti con il curatore fallimentare, tuttavia non è stato possibile acquisire tale documentazione nella sua interezza in tempi compatibili con l’esigenza del rispetto della durata massima del procedimento. Pertanto, è stata disposta l’archiviazione allo stato degli atti del procedimento.

In poca successiva, una volta depositata nell’ambito della procedura fallimentare, la relazione ex art. 33 L.F. del curatore fallimentare, questa è stata acquisita agli atti anche del procedimento di indagine a fini sportivi, consentendo agli organi a ciò preposti una compiuta ricostruzione del contesto complessivo di riferimento, nonchè delle condotte dei diversi soggetti interessati. In altri termini, proprio con la citata relazione del curatore fallimentare, lungi dal rappresentare quest’ultima un dato privo di rilevanza ai fini del presente procedimento, è stato possibile avere contezza delle condotte dei diversi amministratori coinvolti, inquadrate in una dimensione sistematicamente organica e funzionalmente collegata all’evoluzione della vicenda, per valorizzarne i rispettivi apporti rispetto all’esito fallimentare. Quindi, del tutto legittimamente la Procura federale in data 10.4.2019, ripercorsa la vicenda, e tenuto conto delle recenti acquisizioni documentali pervenute dal Tribunale di Vicenza, ha disposto la riapertura delle indagini emergendo condotte di possibile rilievo disciplinare richiedenti un approfondimento istruttorio e requirente.

3.2 Tanto precisato, per l’esame nel merito dei motivi di reclamo proposti, sostanzialmente omogenei al punto da consentire una trattazione congiunta in questa sede, va evidenziato anzitutto il ruolo di ciascuno nella gestione societaria. Al riguardo, va osservato che:

a) Simone Dalla Vecchia ha rivestito il ruolo di componente del consiglio di amministrazione della Vicenza Calcio s.p.a. dal 14.11.2016 al 18.12.2017, e di Vice Presidente dal 21.12.2016 allo stesso 18.12.2017; ha ricoperto, in ambito sportivo, l’incarico di Vice Presidente nella stagione sportiva 2016-2017, e dal 3.3.2017 ha esercitato la delega ai rapporti con i responsabili dei vari settori (amministrativo, finanziario, tecnico, sportivo, giovanile), nonché nella stagione 2017-2018 fino alla data del fallimento con delega a firmare per conto della società;

b) Stelvio Dalla Vecchia ha rivestito il ruolo di componente del consiglio di amministrazione della Vicenza Calcio s.p.a. dal 31.5.2016 al 18.12.2017; ha ricoperto, in ambito sportivo, l’incarico di consigliere dal 1.6.2016, nonché nelle stagioni sportive 2016-2017 e 2017-2018 fino alla data del fallimento;

c) Alfredo Pastorelli è stato presidente e amministratore delegato della società Vicenza Calcio s.p.a. con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dal 31.5.2016 al 5.6.2017; in ambito sportivo, presidente con delega di firma nelle stagioni 2015-2016 (a decorrere dall’1.6.2016) e 2016-2017.

3.3 Il reclamo nel merito, affidato sostanzialmente ad un unico motivo, articolato sulla base delle argomentazioni sopra sintetizzate, è infondato e va disatteso.

I reclamanti, infatti, sostengono non essere stato provato alcun effettivo apporto causale da ciascuno di essi fornito concretamente al dissesto societario, non potendosi ipotizzare nei loro confronti una imputazione di responsabilità oggettiva o di posizione. Aggiungono che al momento del loro ingresso tra gli organi sociali la crisi era già emersa e manifesta, anzi hanno dovuto provvedere a consistenti versamenti per sostenere il programma di risanamento avviato e da essi stessi curato con l’attuazione dell’accordo ex art. 182 bis L.F. Inoltre, hanno sostenuto non emergere profili di responsabilità alcuna nei loro confronti quanto alla cessione dei crediti menzionati nella sentenza impugnata, poichè avvenuta in un contesto di difficoltà della società ad accedere al canale di finanziamento bancario, e comunque a valori convenienti per la società stessa.

3.4 Se è certamente fondata la premessa della lagnanza, non può tuttavia condividersi la pretesa finale. Infatti, ad avviso del collegio, nei fatti oggetto del presente procedimento, quanto ai reclamanti in esame, emergono elementi oggettivi e concreti che danno conto di un contributo causale fornito al dissesto societario. Tale contributo si è espresso, in ragione del ruolo di ciascuno negli organi della compagine societaria e nelle vesti rispettive in ambito sportivo, in una cattiva gestione, fonte della tensione finanziaria e della strutturale incapacità della società di far fronte ai propri debiti, che hanno poi condotto al fallimento. La circostanza in virtù della quale già al momento del loro affacciarsi tra i soci e gli amministratori della Vicenza Calcio s.p.a. quest’ultima versasse in difficoltà finanziaria – comprovata dalla articolata evoluzione ricostruita dalla relazione del curatore fallimentare agli atti – costituisce una premessa obiettiva, ma non in grado di cancellare il significato profondo delle condotte ascrivibili agli odierni reclamanti, per i profili nei loro confronti contestati.

Infatti, l’assunzione dei ruoli da ciascuno rivendicati in seno alla compagine societaria dipendeva anche dalla partecipazione degli stessi al capitale della Vicenza Calcio s.p.a. La posizione di soci, oltre che amministratori investiti dei poteri di gestione nella dimensione economico-finanziaria, quindi – con caratteri macroscopici quanto alla posizione di Pastorelli, presidente e amministratore delegato investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria nel non breve periodo di permanenza nella carica - imponeva adeguate, costanti ed efficaci misure di sostegno finanziario e attenta cura della loro attuazione. In contrario, non può valere l’affermazione di avere immesso consistenti risorse finanziarie a servizio delle esigenze della società, se tale circostanza si rivela inadeguata rispetto alle necessità riscontrate e al ruolo da ciascuno rivestito. In altri termini, la ricostruzione in atti consente di cogliere come la gestione della società ha fatto emergere un deficit strutturale derivante dalla gestione ordinaria anche dopo l’ingresso dei nuovi soci (dei quali gli odierni reclamanti erano espressione). Le esigenze finanziarie in tal senso emerse sono state soddisfatte in maniera incompleta e tardiva, oltre che inadeguata.

Gli interventi di gestione si sono rivelati incompleti e tardivi, posto che l’evoluzione della gestione, nel periodo di permanenza nelle cariche ricoperte dagli odierni reclamanti, non ha fatto registrare quella concreta, stabile ed efficace inversione di tendenza che invece avrebbe potuto mostrare la disponibilità di risorse finanziarie corrispondenti agli impegni assunti e ai debiti contratti.

Ma la gestione si è rivelata fondamentalmente inadeguata in quanto connotata da colpevole scorrettezza e scarsa attenzione agli obiettivi che invece avrebbe dovuto salvaguardare.

Da un lato, infatti, gli stessi reclamanti affermano di aver concentrato gli sforzi della loro gestione nell’attuazione e nel perfezionamento dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F.: in questo senso, il proprio ruolo si sarebbe espresso proprio nel contributo reso al percorso di risanamento avviato con l’accordo di ristrutturazione ex art. 182bis L.F.

E’ un fatto, però, che proprio la negativa evoluzione della gestione ha condotto ben presto ad un esito significativamente differente da quello così auspicato, con l’impossibilità di adempimento dell’accordo. I ritardi e le omissioni nel versamento di quanto dovuto a titolo fiscale e previdenziale sono gravi, ripetuti e documentati in atti. Le emergenze ricavabili dalla relazione di indagine mettono in luce l’accumularsi di perdite ingenti per la società, in una “condizione di incapacità di raggiungere in via autonoma un equilibrio economico e finanziario della gestione ordinaria in grado di assicurare i presupposti necessari a garantire la continuità aziendale”.

In tale contesto, i soggetti onerati, non hanno saputo ricorrere ad altro intervento se non alla cessione di crediti della Vicenza Calcio s.p.a. in favore di altra entità sociale (La Colombo Finanziaria s.p.a.) alla quale però proprio Simone Dalla Veccia, Stelvio Dalla Vecchia e Alfredo Pastorelli facevano capo, in ragione delle rispettive partecipazioni. In altri termini, si è registrato il ricorso ad operazioni con parti correlate e in conflitto di interessi, che, lungi da risultare anticipate e accompagnate da adeguati presidi di controllo della regolarità formale e sostanziale e di tutela delle ragioni della società e dei terzi, si sono risolte nella dismissione di cespiti attivi di sicura realizzazione a fronte della anticipazione di corrispettivi, peraltro con il pagamento di commissioni in favore proprio di società facenti capo a quegli stessi soggetti che invece, in qualità di soci (oltre che amministratori della Vicenza Calcio s.p.a.) avrebbero dovuto provvedere al sostegno finanziario richiesto immettendo le risorse occorrenti. Tale condotta si è risolta, a ben vedere, non nella capitalizzazione occorrente a superare il dissesto incombente, ma in una modalità di aggravio ulteriore del deficit strutturale in atto, così allontanando in maniera pressocchè definitiva ogni possibilità concreta di riequilibrio economico e patrimoniale. Il tutto senza l’osservanza di alcun presidio in grado di tutelare la compagine sociale e i suoi creditori proprio a fronte del rilevante conflitto di interessi emerso. La circostanza, poi, che tale condotta non si sia rivelata isolata, ma reiterata, fornisce ulteriore contributo alla comprensione delle dimensioni in termini di gravità della condotta, consapevolezza da parte degli autori odierni reclamanti ed entità del pregiudizio arrecato.

La circostanza che una parte di crediti commissionali così acquisiti dalla società cessionaria dei crediti siano stati successivamente oggetto di rinuncia, lungi dal costituire un elemento in grado di attestare la buona gestione degli odierni reclamanti, ne evidenzia ulteriormente la consapevolezza circa l’apporto causale al dissesto societario: altrimenti, non si capisce per quale ragione la società cessionaria abbia sentito la necessità ad un certo punto di rinunciare ad un corrispettivo pattuito (oltre che già incassato per le operazioni precedenti). Vale la pena solo aggiungere che, ovviamente, a fronte del versamento di tali commissioni a carico della Vicenza Calcio s.p.a., gli odierni reclamanti, invece che provvedere agli interventi di capitalizzazione occorrenti, hanno potuto acquisire corrispondenti ricavi presso la società cessionaria dei crediti, ciascuno in ragione della rispettiva quota di partecipazione.

Alfredo Pastorelli, oltre alle lagnanze sopra indicate, nella affermazione di assenza di profili di concreta addebitabilità del fallimento della società, ha altresì rilevato che non si sarebbe sottratto alle proprie responsabilità gestionali, come dimostrato dal fatto che la società comunque aveva conseguito la regolare iscrizione al campionato 2017-2018. Inoltre, ha proseguito, i profili pregiudizievoli derivanti dalla cessione del ramo d’azienda a VI Marketing s.r.l. (per le attività di raccolta pubblicitaria, sponsorizzazione, servizi di biglietteria e sfruttamento del marchio di proprietà del Vicenza Calcio s.p.a.), sarebbero emersi solo in epoca successiva alle sue dimissioni dalla carica di Presidente.

L’argomento da ultimo addotto non si rivela apprezzabile ai fini invocati, posto che il carattere pregiudizievole nella prospettiva del recupero della stabilità economica e finanziaria della società è frutto dei rilievi del collegio sindacale, quindi dell’organo interno di controllo e garanzia dell’osservanza della legge prioritario nell’architettura della governance societaria, allorchè sono emersi i profili in tal senso rilevanti, sulla base dell’analisi della relazione di gestione.

Quanto alla avvenuta iscrizione al campionato 2017-2018, nessuna esimente ai fini in esame può certamente rinvenirsi in ciò, data la repentina ed oggettiva evoluzione in senso negativo della gestione economico finanziaria, attestata dalla insolvenza societaria manifestatasi come irreversibile nel volgere dell’epoca immediatamente successiva.

3.6 Va disattesa altresì l’ulteriore lagnanza dei reclamanti, in termini di asseritamente ingiustificato rigore sanzionatorio della sentenza reclamata posto il breve lasso di tempo in cui ciascuno sarebbe rimasto nella carica.

Gli elementi oggettivi evidenziati sopra (3.2) consentono di affermare che tale periodo è tutt’altro che breve o non significativo ai fini di reputare pienamente ascrivibile a ciascuno dei tre reclamanti in questa sede interessati di avere assunto piena contezza della situazione societaria, delle sue esigenze, nonché della condotta di gestione effettivamente garantita.

3.7 Le caratteristiche degli elementi sopra evidenziati nelle condotte dei reclamanti interessati, e la dimensione temporale della permanenza di ciascuno nella carica ricoperta nel periodo di riferimento, fanno considerare corretta la decisione oggetto di reclamo anche quanto al concreto trattamento sanzionatorio.

3.8. La decisione impugnata, pertanto, va confermata per quanto di ragione, ai sensi di quanto sopra precisato.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello (Sezioni Unite), definitivamente pronunciando, previa riunione dei fascicoli nn. 60, 63, 64 e 65, così provvede:

- accoglie il reclamo n 60 e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata;

- respinge i reclami nn. 63, 64 e 65.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

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