F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0037/CFA del 27 dicembre 2019 – (ADS SCUOLA DEI LEONI/SIG. PERONI CLAUDIO/PROCURA FEDERALE) n. 68/2019 – 2020 Registro Reclami N. 68/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0037/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 68/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0037/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

Carlo Sica – Presidente

Marco Stigliano Messuti

Ivo Correale – Componente (relatore)

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero di registro 68CFA del 2019, proposto dalla società A.D.S. Scuola dei Leoni e dal sig. Peroni Claudio, rappresentati dall’avvocato Roberto Pasquali

contro

Procura Federale

per la riforma

della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 149/TFT, pubblicata in data 16 novembre 2019;

Visti il reclamo e i relativi allegati;

Visto il decreto presidenziale monocratico n. 0004/2019 del 28 novembre 2019;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 17 dicembre 2019 il dott. Ivo Correale e uditi, per il reclamante, l’avv. Roberto Pasquali nonché lo stesso sig. Claudio Peroni e, per la parte reclamata, la relativa rappresentante, come da verbale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con specifico atto, e a seguito di attività istruttoria, la Procura Federale della F.I.G.C. disponeva deferimento, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, a carico: a) del sig. Claudio Peroni, quale Presidente della Società “A.S.D. Scuola dei Leoni”, per violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione al punto 10.2 del C.U. n. 1 SGS del 2 luglio 2019; b) a carico della suddetta Società, per violazione di cui all’art. 6, commi 1 e 2, del

C.G.S. vigente; c) a carico di altra società, alla precedente affilata, e al suo Presidente, ugualmente a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.

2. In particolare, la fattispecie traeva origine dalla diffusione di un “volantino” in cui la Società “Scuola dei Leoni”, unitamente ad altra società dilettantistica di Frosinone ad essa all’epoca affiliata, aveva pubblicizzato l’organizzazione di un c.d. “Open Day” da tenersi, presso il centro sportivo “Qualcio”, dal 1 all’1 luglio 2019. La Procura Federale rilevava che tale organizzazione, e il relativo svolgimento dell’evento, erano stati tenuti in assenza delle prescritte comunicazioni da inviare al Coordinatore Territoriale del Settore Giovanile e Scolastico, in violazione del su indicato punto 10.2 del C.U. n. 1 SGS del 2 luglio 2019.

3. Il Tribunale Federale Territoriale, all’esito della riunione del 30 ottobre 2019 e dopo l’audizione delle parti che illustravano le proprie conclusioni, adottava la decisione in epigrafe.

Con questa, pur prendendo in considerazione l’altra locandina che le parti deferite avevano prodotto a corredo delle proprie difese, per evidenziare come essa fosse stata in realtà quella di effettivo riferimento all’evento, ove era indicato il periodo 2 luglio – 11 luglio 2019, peraltro inviata “via mail” al Settore Giovanile Scolastico lo stesso giorno del 2 luglio, riteneva di non considerare rilevante tale circostanza.

Il Tribunale, infatti, affermava che “…La deferita, tuttavia, non ha mai provato e nemmeno dedotto di aver modificato il programma iniziale, per cui si ritiene che l’evento si sia svolto anche il 1.7.19 ed è stato pubblicizzato, quindi, in giugno. Da ciò emerge chiaramente che è stato disatteso l’obbligo di comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente dell’intenzione di organizzare l’Open Day: detto obbligo, infatti, era vigente anche nella stagione sportiva 2018/2019, come rilevabile dal CU del SGS del 2.7.18 e l’evento de quo è iniziato prima del 2 luglio 2019, momento della comunicazione versata in atti, e comunque è stato pubblicizzato precedentemente, nel giugno 2019…”.

Il Tribunale, pertanto, concludeva nel senso di ritenere la responsabilità dei soggetti deferiti per le violazioni loro ascritte, adottando la sanzione di mesi tre di inibizione per il sig. Claudio Peroni e l’ammenda di € 300,00 per la società “Scuola dei Leoni”, disponendo pari sanzioni anche per la società affiliata e per il relativo Presidente.

4. Con rituale reclamo ex art. 98 C.G.S. a questa Corte, il sig. Peroni, in proprio e nella qualità, ribadendo di aver regolarmente comunicato, con due “mail” del 2 luglio 2019 inviate al Coordinatore Territoriale del Settore Giovanile Scolastico, l’inizio di tale evento, tenutosi solo a partire dalle ore 17.30 dello stesso giorno, fondava le sue doglianze su due profili: a) le suddette “mail” erano state prodotte all’udienza del 30 ottobre 2019 ma non erano state considerate dal giudice di primo grado; b) la locandina cui aveva fatto riferimento il Tribunale era stata sostituita da quella inviata il 2 luglio 2019, che non indicava più come giorno iniziale dell’evento quello del 1 luglio bensì quello del 2 luglio, proprio nel rispetto del nuovo C.U. pubblicato in tale data.

Inoltre, la Procura Federale – che ne aveva l’onere - non aveva mai dimostrato che l’evento avesse avuto effettivo inizio invece il giorno 1 luglio 2019.

Parte reclamante insisteva anche nel chiedere, in via istruttoria, l’audizione del sig. Elvio Cecchini, inviato dalla Federazione per un controllo, che si era recato presso il suddetto centro sportivo nelle giornate del 7 o 8 luglio 2019 e che aveva redatto una relazione, di cui pure si chiedeva l’acquisizione.

5. All’udienza del 17 dicembre 2019, sentite le parti, il reclamo era trattenuto in decisione e successivamente era pubblicato il relativo dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I. Il Collegio rileva che il deferimento dei soggetti reclamanti era stato effettuato per la violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S. (per le due società dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.), in relazione al punto 10.2 del C.U. n. 1 SGS del 2 luglio 2019 e per assenza delle prescritte comunicazioni da inviare al Coordinatore Territoriale del Settore Giovanile Scolastico. Nessuna altra violazione era contestata.

Sia la Procura Federale sia il giudice di primo grado hanno incentrato le loro determinazioni sul presupposto – evidentemente – dell’inizio dell’evento già al 1 luglio 2019. Su questo punto, il Collegio però non può fare a meno di osservare che risulta considerata come “rilevante” una data, quella del 1 luglio 2019, anteriore a quella di pubblicazione del Comunicato Ufficiale che la Procura Federale riteneva violato, avvenuta il 2 luglio 2019.

Di ciò sembra che il Tribunale Federale si sia avveduto, ritenendo che fosse onere della deferita provare di aver modificato il programma iniziale e che, in assenza di tale prova, fosse da ritenere che l’evento, pubblicizzato in giugno, si fosse svolto “anche” il 1 luglio, senza comunicazione al Coordinatore Territoriale del Settore Giovanile e Scolastico, secondo l’obbligo vigente anche nella stagione sportiva in corso al momento della pubblicizzazione in giugno (di cui al C.U. SGS del 2 luglio 2018)

II. In merito, però, il Collegio osserva che il deferimento faceva riferimento alla violazione degli artt. 4, comma 1, e 6, commi 1 e 2, del C.G.S. in esclusivo richiamo al C.U. del 2 luglio 2019 e non a quello del 2 luglio 2018.

Ma anche a voler considerare la prospettiva del Tribunale Federale, secondo cui la pubblicità data all’evento in giugno violava il precedente C.U. del luglio 2018, rimane ferma la data del 1 luglio 2019 come quella di riferimento, tanto che il Tribunale stesso afferma che la deferita non aveva dato prova del mancato svolgimento (anche) in tale data dell’evento.

Così facendo, però il Tribunale non ha tenuto conto che l’onere della prova incombeva sulla Procura, che avrebbe dovuto dimostrare, anche solo tramite elementi indiziari, l’effettivo svolgimento dell’”Open Day” già il 1 luglio 2019. Tale prova manca e non era onere dei soggetti deferiti provvedere nel senso contrario invocato dal giudice di primo grado, come condivisibilmente indicato nel reclamo.

Non è infatti convincente la conclusione del Tribunale, secondo la quale l’avvenuta pubblicità data all’evento in giugno faceva ritenere, secondo il relativo “volantino”, che l’evento si fosse tenuto il 1 luglio. Ciò perchè tale diffusione del “volantino” poteva essere al più qualificabile come mera anticipazione comunicativa ma non certo come prova dell’effettivo svolgimento di un evento successivo, del 1 luglio 2019.

III. Alla luce degli elementi forniti dal reclamante, invero, al Collegio appare più lineare e condivisibile la sua conclusione, per la quale il precedente “volantino”, sia pure diffuso in giugno, in assenza dell’evento in data 1 luglio 2019, era stato sostituito il giorno stesso della pubblicazione del C.U. del 2 luglio 2019, con altro, che correttamente indicava la data di quel giorno come di inizio dell’evento.

Si rileva che il punto 10.2 del C.U. del luglio 2019 - che la Procura Federale ha ritenuto violato non impone obblighi di comunicazione preventiva (a differenza del punto 10.1 riguardante i “Centri estivi”), per cui correttamente la società interessata ha evitato di svolgere l’evento il 1 luglio 2019 (in assenza di prova contraria fornita dalla Procura Federale) e ha atteso il successivo 2 luglio, data di pubblicazione del “nuovo” C.U., per comunicare l’inizio contestuale di tale “Open Day” al Coordinatore Territoriale del Settore Giovanile Scolastico, come attestato dalle due “mail” prodotte in giudizio, trasmesse alle ore 12 circa, in momento anteriore all’avvio dell’evento che, dal “nuovo” volantino allegato, riportava l’orario delle 17.30.

L’invio di tali “mail” non risulta contestato né risulta provato che l’evento abbia avuto inizio in orario precedente a quello delle 12.00 del 2 luglio 2019, per cui ne emerge che i soggetti deferiti, in realtà, hanno rispettato quanto prescritto al punto 10.2 del C.U. del 2 luglio 2019, non dando luogo all’evento prima del 2 luglio 2019, ore 17.30, e comunicando la sua tenuta, in un momento precedente, al Coordinatore Territoriale del Settore Giovanile Scolastico.

Per quanto dedotto, può prescindersi dalla richiesta istruttoria di cui all’atto introduttivo di questo giudizio.

La C.F.A., quindi, accoglie il reclamo come sopra proposto dal sig. Claudio Peroni, in proprio e nella qualità, e, in riforma della decisione del Tribunale Federale, annulla le sanzioni inflitte a lui e alla società A.S.D. “Scuola dei Leoni”.

Dispone la restituzione del relativo contributo.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla società A.S.D. Scuola dei Leoni e dal Sig. Peroni Claudio, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone la restituzione del contributo.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

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