F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0046/CFA del 23 gennaio 2020 – (REAL GALATONE ASD) n. 77/2019 – 2020 Registro Reclami N. 77/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0046/2019 REGISTRO DECISIONI
N. 77/2019 REGISTRO RECLAMI
N. 0046/2019 REGISTRO DECISIONI
composta dai Sigg.ri:
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO I SEZIONE
Mario Luigi Torsello - Presidente
Marco La Greca - Componente - relatore Silvia Coppari - Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero di registro 77/CFA del 2019, proposto dalla Società Real Galatone A.S.D., nonché dai signori Domenico Imperiale, Giuseppe Contaldo, Elia Gabrieli, Pietro Luigi Cofano, Giovanni Demitri,
per la revisione e revocazione della decisione della Corte sportiva di appello territoriale Puglia, adottata con il Comunicato ufficiale n. 56 del 19 dicembre 2019 (pag. 66);
visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 13 gennaio 2020 l’Avvocato dello Stato Marco La Greca e udito per i ricorrenti l’Avv. Carlo Carmine Gervasi;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il Real Galatone ASD, i signori Domenico Imperiale, Giuseppe Contaldo, Elia Gabrieli Pietro Luigi Cofano e Giovanni Demitri hanno proposto “ricorso, ex art. 63 C.G.S. per la revisione e revocazione della decisione” della Corte sportiva di appello territoriale Puglia, adottata con il Comunicato ufficiale n. 56 del 19 dicembre 2019 (pag. 66), che ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dagli stessi soggetti avverso la decisione del giudice sportivo adottata con comunicato n. 50 del 5 dicembre 2019.
La dichiarata inammissibilità del reclamo si fonda sulla rilevata violazione dell’art. 76, comma 3, C.G.S., per la “mancata trasmissione di copia del reclamo ad opera della reclamante alla controparte entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare”.
I ricorrenti contestano la correttezza della decisione adottata dalla Corte territoriale d’appello, assumendo, in buona sostanza, che il richiamato articolo 76, comma 3, C.G.S., non possa essere interpretato nel senso di imporre, in un caso come quello in esame (relativo a sanzioni economiche e squalifiche comminate per fatti avvenuti al termine dell’incontro), la notifica ad una controparte che non sarebbe in concreto individuabile, né nella squadra avversaria, né in alcun altro soggetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che nel caso in esame non possano ravvisarsi i presupposti né della revocazione né della revisione (promiscuamente invocate nel ricorso) che sono, ai sensi dell’articolo 63 del C.G.S., i soli rimedi esperibili avanti alla Corte d'appello federale rispetto alle decisioni degli organi di giustizia sportiva inappellabili o divenute irrevocabili.
Come riportato nella ricostruzione in fatto, i ricorrenti si limitano a proporre un’interpretazione dell'art 76, comma 3, del C.G.S. - nella parte in cui impone che il reclamo sia “trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione” - diversa da quella adottata dalla Corte sportiva d'appello territoriale; in particolare sostengono, senza nemmeno contestare la circostanza della mancata comunicazione del reclamo “alla controparte”, che non erano a ciò tenuti, non potendosi
individuare nessun soggetto titolare di un interesse oppositivo rispetto alla domanda portata con il reclamo.
Della revocazione, dunque, manca anche solo l'allegazione di un qualsivoglia fatto o documento nuovo o non considerato, come pure di un possibile errore di fatto; a tale ultimo riguardo (errore di fatto), del resto, non può di certo essere valorizzata la richiamata deduzione circa l'inesistenza, nel caso di specie, di una controparte cui notificare il reclamo, atteso che anch’essa espone solo un supposto errore di diritto (di recente, comunicato ufficiale n. sezione I – decisione N. 0006/CFA del 15.10.2019 – n. 47/2019-2020 Registro Reclami).
D'altro canto, nemmeno potrebbero ravvisarsi, nel ricorso in esame, i presupposti della revisione, non venendo, anche qui, nemmeno allegate nuove prove o prospettate falsità in giudizio o inconciliabilità tra i fatti posti a fondamento della decisione e quelli di altra pronuncia irrevocabile.
Il ricorso, all’evidenza e come già accennato, è unicamente teso ad ottenere un mero riesame della questione, di stretto diritto, su cui si è pronunciata la Corte sportiva d'appello, la cui decisione, tuttavia, non può essere vagliata dalla Corte federale d’appello al di fuori dei casi tassativamente previsti dal più volte citato art. 63 C.G.S., qui non sussistenti.
Il ricorso è dunque inammissibile.
P.Q.M.
La Corte Federale d’Appello (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione e revisione ex art. 63 C.G.S., proposto dalla società Real Galatone A.S.D., lo dichiara inammissibile.
Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.
IL PRESIDENTE L’ESTENSORE
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Mario Luigi Torsello Marco La Greca
Depositato il 23 gennaio 2020 Il Segretario
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Fabio Pesce