F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 066 del 3 Giugno 2020 (Sig. Burceri Vincenzo/Procura Federale) N. 82/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 66/2019 – 2020 REGISTRO DECISIONI

N. 82/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

 

N. 66/2019 – 2020 REGISTRO DECISIONI

 

 

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO QUARTA SEZIONE

nella seguente composizione: Carlo Sica, Presidente

Ivo Correale, Componente Francesco Sclafani, Relatore ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

sul reclamo numero di registro 82 del 2019/2020, proposto dal sig. Vincenzo Burceri, rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Sabato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo via Quintino Sella 77;

 

contro la Procura Federale;

per la riforma

 

 

della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso la L.N.D. Comitato Regionale Sicilia pubblicata con C.U. n. 244 del 14 gennaio 2020;

 

Visto il reclamo e i relativi allegati;


Visti tutti gli atti della causa;

 

 

Relatore nell'udienza del giorno 25 maggio 2020 l’Avv. Francesco Sclafani e uditi i difensori delle parti;

 

RITENUTO IN FATTO

 

 

Il Sig. Vincenzo Burceri è stato oggetto del deferimento n. 5376/105 del 28.10.2019 con il quale la Procura Federale gli ha contestato, nella sua qualità di allenatore della ASD Trinacria, di essersi reso responsabile di atti di violenza nei confronti di alcuni calciatori minorenni della squadra avversaria in occasione di una rissa scoppiata nel corso della gara del campionato regionale under 16 tra la ASD Academy Katane School e la ASD Trinacria in data 24 aprile 2019 disputata a Mascalucia (CT).

 

Il Tribunale Federale Territoriale presso la L.N.D. – C.R. Sicilia, con decisione in data 14.1.2020, dopo aver rigettato la preliminare eccezione di incompetenza in favore della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, ha ritenuto fondato il deferimento sulla base delle testimonianze rese dai calciatori Federico Pulvirenti, Natale Dinaccio e Gabriele Daniele al rappresentante della Procura, delegato per le indagini ed ha sanzionato il tecnico con un anno di squalifica e € 250,00 di multa.

 

Il Burceri ha impugnato la suddetta decisione insistendo nell’eccezione di incompetenza e denunciando la violazione del proprio diritto di difesa in quanto il T.F.T. ha emesso la sua decisione solo sulla base delle testimonianze raccolte dalla Procura dopo aver immotivatamente rigettato la sua richiesta di acquisire anche le deposizioni del dirigente della ASD Trinacria Lorenzo Tumazzo e dei calciatori della stessa squadra Carmelo Marino e Samuele Ficarra.

 

All’esito dell’udienza dell’11 febbraio 2020 la Corte Federale di Appello ha adottato l’ordinanza n.6 in pari data con cui, ai sensi dell’art. 60 del Codice della Giustizia Sportiva:

a) ha disposto l’assunzione delle suddette testimonianze richieste dal reclamante; b) ha demandato alla Procura Federale l’acquisizione di dichiarazioni ovvero di un supplemento di referto da parte dell’arbitro, sul coinvolgimento del reclamante nei fatti che hanno dato luogo alla sospensione della gara oggetto del reclamo.


Con provvedimento del 20 maggio 2020 il Presidente della Quarta Sezione della Corte Federale d’Appello, fissava l’udienza in videoconferenza del 25 maggio 2020 alle ore 15,00 per la discussione del reclamo ed assegnava termini abbreviati ai sensi dell’art. 103, comma 2 del CGS con facoltà per le parti di depositare note difensive entro le ore 11 del giorno dell’udienza; infine disponeva l’assunzione delle testimonianze ammesse a mezzo di acquisizione di dichiarazioni scritte dei testimoni, corredate da fotocopia di un documento di identità.

 

La difesa del reclamante depositava note difensive insistendo nelle sue richieste ed allegava le dichiarazioni dei testi Lorenzo Tumazzo, Carmelo Marino e Samuele Ficarra.

 

La Procura Federale aveva già provveduto al deposito del verbale dell’audizione del direttore di gara nel termine fissato nella suddetta ordinanza istruttoria.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

 

  1. Il reclamante insiste nell’eccezione di incompetenza in favore della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico rigettata dal Tribunale Federale Territoriale.

 

Al riguardo si osserva che ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC “ 1.I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per  le infrazioni inerenti all'attività agonistica. 2. Per tutte le altre infrazioni del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico”.

 

Ebbene, come giustamente rilevato dal Tribunale Federale Territoriale, il presente procedimento riguarda la condotta tenuta dal Burceri, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per l’A.S.D. Trinacria, durante la gara sopra indicata per cui appare evidente che il deferimento riguarda un’infrazione commessa nel corso di una partita e quindi certamente inerente all’attività agonistica.

 

La decisione di questa Corte Federale di Appello richiamata dal reclamante (Prima Sezione,

 

C.U. n. 045/CFA del 10.10.2016) conferma quanto sopra perchè in essa si rileva che, in disparte l’inconfondibile ipotesi di illecito sportivo, le infrazioni inerenti all’attività agonistica riguardano “la condotta del tecnico relativa allo svolgimento della gara sanzionabile dagli


ufficiali della stessa gara”. E nella fattispecie non pare si possa dubitare che si discuta di una condotta avente dette caratteristiche.

 

Il fatto che essa non sia stata sanzionata dal direttore di gara è del tutto irrilevante, perché la competenza di un organo della giustizia sportiva non può dipendere dall’operato dell’arbitro, tant’è che nella suddetta decisione si parla di condotta “sanzionabile” e non “sanzionata” dall’ufficiale di gara in quanto ciò che rileva è la sua configurabilità in astratto e non il suo accertamento da parte del direttore di gara.

 

  1. - Nel merito, si osserva che il Tribunale di primo grado ha sanzionato il Burceri sulla base delle dichiarazioni di tre giocatori del Katane (Federico Pulvirenti, Natale Dinaccio e Gabriele Daniele) rese al rappresentante della Procura e confermate a seguito del riconoscimento fotografico. Da esse risulta che il Burceri ha aggredito il Pulvirenti con un pugno alla schiena, ha colpito con due pugni al volto il Dinaccio che cadeva a terra battendo la testa e perdendo i sensi, ed infine che ha colpito con una gomitata al volto il Bilieri il quale stava cercando di difendere i propri compagni dall’aggressione del Burceri prendendolo per le spalle nel tentativo di bloccarlo.

 

I predetti calciatori hanno subito lesioni compatibili con la descritta aggressione come certificate dal Pronto Soccorso del Policlinico di Catania.

 

La Corte Federale di Appello, con la citata ordinanza istruttoria, ha accolto le richieste istruttorie del Burceri e disposto la deposizione anche del direttore di gara.

 

Dalle nuove acquisizioni istruttorie sono emerse le seguenti circostanze.

 

 

Il direttore di gara ha precisato: a) che la rissa è scoppiata in campo; b) che oltre ai tesserati indicati sul referto altri soggetti presenti sul terremo di gioco si sono successivamente avvicinati al punto della rissa; c) che non ricorda se il Burceri (del quale gli è stata mostrata la foto) abbia partecipato alla rissa ma non può escludere che egli si sia avvicinato ai contendenti.

 

I testimoni Marino Carmelo e Samuele Ficarra, entrambi giocatori del Trinacria presenti in campo, hanno reso una deposizione letteralmente identica in cui affermano che il Burceri non ha partecipato alla rissa la quale si è sviluppata all’altezza del palo sinistro della porta difesa


dal sig. Scannella ed è consistita nell’aggressione di molti calciatori del Katane nei confronti di quelli del Trinacria protrattasi per circa due minuti.

 

Il teste Lorenzo Tumazzo, dirigente della A.S.D. Trinacria presente in occasione della partita, ha dichiarato quanto segue: a) il Burceri non ha partecipato alla rissa la quale si è sviluppata all’altezza del palo sinistro della porta difesa dal sig. Scannella ed è consistita nell’aggressione di molti calciatori del Katane nei confronti di quelli del Trinacria, protrattasi per circa due minuti; b) a quel punto il Burceri e il Tumazzo sono entrati nel terreno di gioco per cercare di sedare gli animi; c) il Burceri veniva colpito alle spalle con un pugno dal giocatore n. 6 del Katane; d) successivamente si avvicinava al Burceri un giocatore del Katane, che minacciava di colpire il portiere Scannella, e quindi il medesimo allenatore invitava l’aggressore a calmarsi e ne bloccava l’avanzata, effettuando dei movimenti coordinati per abbassare le braccia del minore, poggiandogliele simultaneamente sul petto e bloccandone l’avanzamento;

e) infine il Burceri retrocedeva per evitare di essere colpito, convincendo il giocatore avversario n. 6 a desistere dal proprio intento aggressivo.

 

Il suddetto quadro probatorio deve essere valutato alla luce del principio affermato dalla giurisprudenza penale, ma applicabile a tutto il diritto punitivo, secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell’affermazione della responsabilità dell’imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (Cass. Pen. Sez. V, sent. 26 marzo 2019 n. 21135).

 

Nella fattispecie le dichiarazioni rese dai tre giovani calciatori appaiono attendibili in quanto sono precise, circostanziate e concordanti riguardo alle modalità dell’aggressione di cui affermano di essere stati vittime. Inoltre, non vi sono elementi per sospettare della loro credibilità non avendo i dichiaranti uno specifico interesse ad attribuire la responsabilità delle lesioni subite al Burceri piuttosto che ad altri soggetti della squadra avversaria.

 

Di contro, le testimonianze addotte dalla difesa del reclamante non forniscono adeguati elementi per mettere in discussione la veridicità delle dichiarazioni delle parti offese in quanto i giovani Marino Carmelo e Samuele Ficarra si limitano a rendere dichiarazioni del tutto generiche e niente affatto circostanziate affermando che il Burceri non ha partecipato alla


rissa essendosi essa sviluppata in campo in prossimità della porta difesa dal portiere Scannella. Circostanza questa che però non esclude un successivo coinvolgimento del Burceri il quale infatti, come dichiarato dal dirigente Tumazzo, è entrato in campo per dividere i calciatori che si stavano picchiando. Peraltro il fatto che le suddette dichiarazioni dei testi a difesa siano letteralmente identiche non consente di avere piena certezza riguardo alla loro attendibilità.

 

Solo il Tumazzo descrive le azioni in concreto poste in essere dal Burceri nei confronti dei partecipanti alla rissa e la sua descrizione non coincide con quanto riferito dai calciatori aggrediti. Tuttavia, le affermazioni di quest’ultimo teste non consentono di mettere in discussione la veridicità di quanto dichiarato dalle parti offese perché, da un lato, confermano che il tecnico del Trinacria ha effettivamente preso parte alla colluttazione, dall’altro, non forniscono elementi per ricondurre le lesioni riportate dai tre giocatori ad una causalità diversa da quella da essi descritta in modo circostanziato e riconducibile ad una violenta aggressione da parte del tecnico della squadra avversaria.

 

Peraltro occorre anche considerare che il Tumazzo, nel confermare quanto dichiarato dal Burceri, ha dichiarato che quest’ultimo, “mentre correva verso i propri tesserati”, veniva colpito alle spalle, sul lato destro della nuca all’altezza dell’orecchio, da un pugno sferrato dal giocatore n. 6 del Katane, e che il colpo faceva volar via gli occhiali al Burceri il quale stramazzava al suolo sopra il proprio portiere giacente a terra. In verità, anche tale deposizione presenta aspetti di dubbia attendibilità perché l’affermazione che il reclamante sia caduto sopra il portiere della sua squadra non è coerente con la precedente affermazione circa il fatto che il Burceri sarebbe stato colpito mentre correva verso il luogo della rissa. Inoltre, non risultano certificazioni mediche che comprovino che il Burceri sia stato colpito così forte da stramazzare al suolo considerato che un colpo di tale intensità avrebbe presumibilmente dato luogo al soccorso dei sanitari.

 

Infine, il fatto che l’arbitro non abbia rilevato e sanzionato la condotta del Burceri non consente di escludere la responsabilità del reclamante perché, come precisato dal direttore di gara, le modalità di svolgimento della rissa e delle azioni successive furono tali da non consentire all’arbitro, stante la grande confusione, di accertare tutti i comportamenti violenti posti in essere.


Da ultimo, la Corte ritiene congrua la sanzione comminata considerato che ai sensi dell’art. 37, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico i tecnici “devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva” e che tale obbligo è ancor più stringente nei confronti di un allenatore del settore giovanile dove l’attività sportiva ha un importante ruolo formativo ed educativo.

 

P.Q.M.

 

 

La Corte federale d’appello (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il reclamo in epigrafe.

 

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

 

 

 

 

L’ESTENSORE                                                                                  IL PRESIDENTE

 

 

f.to Francesco Sclafani                                                                       f.to Carlo Sica

 

 

 

 

Depositato in Roma il 3 Giugno 2020 IL SEGRETARIO

f.to Fabio Pesce

 
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