F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 078CFA del 23 giugno 2020 (FC Venezia s.r.l./Sig. Joseph Tacopina/Procura Federale) N. 119/2019 REGISTRO RECLAMI N. 078/2020 REGISTRO DECISIONI
N. 119/2019 REGISTRO RECLAMI
N. 078/2020 REGISTRO DECISIONI
composta dai Sigg.ri:
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
Mario Luigi Torsello – Presidente
- Paolo Cirillo - Componente Mauro Mazzoni - Componente Carlo Sica - Componente
Mauro Sferrazza – Componente (relatore) Giuseppe Catalano – Componente aggiunto Bruno Di Pietro – Componente aggiunto
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 119/CFA del 2019, proposto dalla FC Venezia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché dallo stesso presidente sig. Joseph Tacopina, come difesi dall’Avv. Gianmaria Daminato, con studio in Venezia - Pec gianmaria.daminato@venezia.pecavvocati.it,
contro
PROCURA FEDERALE
per l’annullamento della decisione n. 116/TFN-SD 2019/2020 assunta dal Tribunale federale nazionale in data 14/18 febbraio 2020, con la quale sono state inflitte, in relazione al deferimento della Procura Federale n. 9171/669 pf 19-20 GC/gb del 21.01.2020, le seguenti sanzioni:
“- ammenda di 15.000,00 per la reclamante per violazione degli artt. 6, comma 1 e 31, comma 1 C.G.S. nonché art 85 lett..b) par. III) NOIF;
- inibizione per mesi 4 al sig. Tacopina Joseph per violazione degli artt. 4, comma 1 e 31, comma 1 nonché art 85 lett..b) par. III) NOIF”.
Visto il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore dell’udienza del 18 giugno 2020, il Prof. Mauro Sferrazza e udito, per parte ricorrente, l’Avv. Gianmaria Daminato, nonché, per la Procura Federale, il dott. Luca Scarpa;
RITENUTO IN FATTO
Con atto del 21 gennaio 2020 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale il sig. Joseph Tacopina, presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della Società Venezia F.C. s.r.l., per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, con riferimento agli artt. 31, comma 1, medesimo codice ed all’85, lett. B), par. III), NOIF, in ragione della contestata mancata produzione alla Co.Vi.So.C., entro la data del 30.11.2019, della relazione contenente il giudizio della società di revisione a corredo della situazione patrimoniale intermedia della società al 30.09.2019.
Contestualmente, la Procura Federale ha deferito la società Venezia F.C. s.r.l. per rispondere sia del comportamento del proprio rappresentante legale (responsabilità diretta: art. 6, comma 1, CGS), sia a titolo di responsabilità propria in merito alla medesima violazione già contestata allo stesso predetto legale rappresentante [artt. 31, comma 1, CGS – art. 85, lett. B), par. III), NOIF].
Il deferimento trovava ragione nella nota in data 19 dicembre 2019 a mezzo della quale la Co.Vi.So.C., ai sensi dell’art. 90, comma 2, NOIF, aveva denunciato alla Procura Federale
che la società non aveva depositato, a corredo della situazione patrimoniale intermedia al 30.09.2019, la relazione di cui sopra.
Entrambi i deferiti, nel costituirsi nell’instaurato giudizio disciplinare, hanno chiesto, in via principale il loro proscioglimento e, in via subordinata, ove fosse ritenuta fondata l’incolpazione, l’applicazione di sanzioni parametrate all’assenza di precedenti ed alle ragioni che avevano provocato il ritardato deposito.
Nel merito, i deferiti hanno dedotto che il bilancio al 30.06.2019 era stato approvato dall’assemblea in seconda convocazione il 29.01.2020 e che la società di revisione, che già aveva verificato gli elementi costitutivi della situazione patrimoniale della società al 30.09.2019, non aveva potuto licenziare la certificazione solo perché non si era ancora verificata l’approvazione del bilancio da parte dei soci. Rimaneva, però, certo, a dire degli incolpati, che la Società, nel termine fissato del 30.09.2019, aveva reso disponibili tutti gli atti elencati negli incisi a) e c) dell’art. 85, lett. B), par. III), NOIF attestanti la propria situazione patrimoniale intermedia alla data suddetta, fatta eccezione per la relazione contenente il giudizio della società di revisione, che sarebbe stata comunque emessa all’esito dell’approvazione del bilancio.
La difesa ha, altresì, evidenziato come, in forza di un sistema di deleghe, del quale la società si era dotata, la gestione societaria era di competenza di un amministratore delegato e non del presidente Tacopina, che, pertanto, doveva considerarsi estraneo ai fatti oggetto di deferimento.
Alla riunione tenutasi, dinanzi al Tribunale federale nazionale, il giorno 14 febbraio 2020, la Procura Federale, evidenziata la finalità sottesa alla norma prima citata [art. 85, lett. B), par. III), NOIF], ritenuta violata la stessa e richiamate le ragioni del deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con applicazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Joseph Tacopina, nella qualità, inibizione di mesi 6 (sei); per la società Venezia F.C. s.r.l., l’ammenda di € 20.000,00 (minimo edittale € 10.000,00 per due violazioni).
Per i deferiti sono comparsi l’avv. Gianmaria Daminato ed il dott. commercialista Scibilia, consulente della società, deducendo insussistenza dell’addebito contestato e chiedendo l’accoglimento delle conclusioni già in atti rassegnate.
Il Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, all’esito della camera di consiglio, ha accolto il deferimento e, per l’effetto, ha inflitto ai deferiti le seguenti sanzioni:
2.1 Sig. Tacopina Joseph, inibizione di mesi 4 (quattro);
2.2 Venezia F.C. s.r.l., ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00).
Il Giudice di prime cure ha ritenuto pacifica in causa la circostanza che la società non abbia adempiuto all’obbligo – stabilito dall’art. 4, comma 1, CGS, con riferimento agli artt. 31, comma 1, stesso codice ed all’art. 85, lett. B), par. III), NOIF – di trasmettere alla Co.Vi.So.C., entro la data del 30.11.2019, la relazione contenente il giudizio della società di revisione a corredo della situazione patrimoniale della società al 30.09.2019.
Giudicato fondato il deferimento, atteso il mancato tempestivo deposito della relazione di cui trattasi da parte della società, il Tribunale ha ritenuto che, «ai fini della quantificazione della sanzione da irrogare nel caso di specie, va considerato, ai sensi dell’art. 13 comma secondo CGS – FIGC, che lo scopo della norma richiamata nel deferimento è quello di verificare la continuità aziendale ai fini della conferma della capacità della società di continuare l’attività sportiva in termini di risorse economiche.
Al riguardo, va rilevato che alla data del 30.09.2019 la società Venezia FC Srl era in possesso dei dati elencati nella norma e che tali dati erano stati verificati dalla società di revisione, la cui assenza di certificazione era dipesa dalla mancata approvazione del bilancio al 30.06.2019, per essere andate deserte le assemblee 28 ottobre, 15 novembre e 28 dicembre 2019, come da documentazione prodotta dalla società.
La certificazione proveniente dalla società di revisione PKF Italia Spa, infatti, è stata emessa il 30.01.2020.
In sostanza, se, da una parte, la società non ha rispettato il richiamato dettato normativo, inducendo a ritenere fondato il deferimento, dall’altra, va considerato che il mancato tempestivo deposito della relazione della società di revisione non inficia nella sostanza la correttezza della situazione patrimoniale intermedia della società, che è risultata tale da confortare lo scopo voluto dalla norma, sicché, appare equo ridurre la sanzione irrogabile nel caso di specie entro i limiti indicati in dispositivo, sia per la società che per il deferito, il quale è sanzionato per la carica dallo stesso effettivamente ricoperta».
Avverso la suddetta decisione il sig. Joseph Tacopina e la società Venezia F.C. s.r.l., come rappresentati e difesi, hanno proposto reclamo.
Con un primo motivo di impugnazione parte reclamante deduce insussistenza dell’addebito contestato.
Ribadiscono, a tal proposito, i reclamanti, quanto già rappresentato nelle difese del primo grado di giudizio, e cioè che, essendo andate deserte le assemblee del 28 ottobre 2019, 15 novembre 2019 e del 28 dicembre 2019, il bilancio al 30 giugno 2019 è stato approvato
solo in data 15 gennaio 2020.
Con un secondo motivo di gravame parte reclamante lamenta, poi, eccessività della sanzione.
Avanzano, infine, i reclamanti, istanza di sospensione dell’immediata esecutività della sanzione, ritenendo «sussistenti fondati motivi per richiedere l’applicazione di un provvedimento cautelare collegiale».
Così, infine, conclude parte reclamante:
-in via preliminare, con ordinanza emessa in camera di consiglio, sospendersi l’efficacia esecutiva delle sanzioni stabilite dal Tribunale Federale Nazionale a carico della società Venezia F.C. s.r.l. e del sig. Joseph Tacopina;
-nel merito, in via principale, in riforma della decisione oggetto del gravame, prosciogliersi la società Venezia F.C. s.r.l. ed il suo Presidente;
-nel merito, in via subordinata, ridursi le sanzioni irrogate, «in applicazione di un trattamento sanzionatorio parametrato alla assenza di precedenti ed alle ragioni che hanno determinato il ritardato deposito» (cfr. reclamo, alla pag. 6).
CONSIDERATO IN DIRITTO
-
- Con il primo motivo di impugnazione la parte appellante, nel dedurre l’insussistenza dell’addebito contestato (dalla Procura Federale) ed accertato (dal Tribunale Federale Nazionale), evidenzia come la approvazione del bilancio costituisca «atto necessario al rilascio – da parte della società di revisione – della propria certificazione, limitata alla situazione patrimoniale al 30 settembre 2019, poiché oggetto della “limited review” non sono
solo i saldi di chiusura al 30 settembre 2019 ma anche i saldi di apertura all’1 luglio 2019» (cfr. reclamo, alla pag. 2).
Il mancato deposito della relazione di cui trattasi, insomma, secondo la prospettazione difensiva, è da imputarsi al mero fatto che tali saldi, «seppur verificati non avrebbero potuto essere considerati se non al momento in cui divenivano definitivi con l’approvazione del bilancio al 30 giugno 2019», atteso che, «solo al verificarsi dell’approvazione da parte dei soci del bilancio la società di revisione, che ha già verificato la situazione al 30 settembre 2019, è nella condizione di emettere la certificazione» (cfr. reclamo, alla pag. 2).
Per quanto sopra, i reclamanti ritengono evidente «alla luce dei principi di natura civilistica l’insussistenza dell’addebito» (cfr. reclamo, alla pag. 3).
L’assunto, pur pregevolmente argomentato, è infondato.
Come da consolidata giurisprudenza di questa Corte il principio dell’autonomia del giudizio sportivo consente la trattazione separata del presente giudizio disciplinare rispetto ad eventuali analoghe vicende civilistiche o di altra natura, anche al fine di assicurare l’esigenza di una celere e rapida definizione della stessa.
Del resto, la condotta di un soggetto appartenente all’ordinamento federale, fermo
restando l’eventuale accertamento della stessa in altre sedi giudiziarie, può essere diversamente valutata a fini sportivo-disciplinari. Come già, più volte, affermato da questa Corte, il logico corollario dell’autonoma scelta degli obiettivi da perseguire nell’ambito federale è l’omologa libertà nella redazione delle tavole delle condotte incompatibili con l’appartenenza soggettiva all’ordinamento federale e, in via strumentale e necessaria, dei mezzi e delle forme di tutela dell’ordinamento sportivo dalle deviazioni che si dovessero verificare al suo interno. È, infatti, conseguenza naturale dell’autonomia dell’ordinamento sportivo la capacità dello stesso di munirsi, in via indipendente, di un circuito normativo e di una struttura valutativa che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport.
Questa premessa, che riassume decenni di conforme indirizzo giurisprudenziale sportivo, porta ad affermare, in linea generale, la niente affatto obbligata permeabilità dell’ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell’ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l’ordinamento sportivo, da un lato, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti
tipicamente ed esclusivamente statali (come, nel caso di specie, gli invocati principi civilistici in materia di bilancio delle società); lo stesso ordinamento, d’altra parte, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva – nei confronti dei propri appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti dell’ordinamento settoriale – con autonomi mezzi di ricerca e valutazione dei fatti e della prova, che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell’ordinamento giuridico generale, fatta ovviamente salva la garanzia del diritto di difesa, costituzionalmente protetto.
Da questo punto di vista, non rappresenta violazione alcuna, tantomeno del diritto di difesa, apprezzabile in sede di giudizio di impugnazione, la circostanza che il procedimento si svolga nel rispetto delle norme del codice di giustizia sportiva e secondo una valutazione che abbia come linea guida il rispetto delle disposizioni, delle regole e dei principi dell’ordinamento federale.
In sintesi, sotto siffatto profilo, è priva di pregio la tesi secondo cui «alla luce dei principi di natura civilistica» l’addebito è insussistente (cfr. reclamo, alla pag. 3). Ove anche, infatti, la società reclamante fosse in regola e, comunque, esente da censure sotto il profilo civilistico e delle regole previste in materia di bilancio delle società, resta il fatto, pacifico – invero – che altrettanto non lo è per ciò che concerne le regole federali.
Recita, a tal proposito, la disposizione di cui all’art. 31 (rubricato “Violazioni in materia gestionale ed economica”), comma 1, CGS: «Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. Salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida».
L’art. 85, lett. B), par. III), punto 1), NOIF (rubricato “Situazioni patrimoniali intermedie”), così dispone: «Le società, entro il 31 maggio e al 30 novembre di ciascun anno, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della situazione patrimoniale intermedia rispettivamente al 31 marzo e al 30 settembre di ciascun anno, approvata dall’organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:
- note esplicative dei principi e criteri di redazione e commenti alle principali voci e variazioni intervenute;
- relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- verbale di approvazione».
Orbene, questo essendo il contesto normativo che presiede alla regolamentazione della fattispecie, appare acclarato in atti (e, peraltro, neppure contestato) che la società Venezia
F.C. s.r.l. non ha depositato presso Co.Vi.Soc., nei termini previsti dalla normativa federale, la prescritta relazione della società di revisione, a corredo della situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2019.
Pacifica, pertanto, la sussistenza della violazione contestata dalla Procura Federale e con essa la correlata responsabilità della società e del suo presidente, Sig. Tacopina.
-
- Con il secondo motivo di reclamo la decisione gravata viene censurata in punto di eccessività della sanzione.
Si chiede, a tal riguardo che l’adìta Corte valuti «la sussistenza di una effettiva condotta elusiva del presidente Joseph Tacopina in ordine alla determinazione della sanzione». In tale prospettiva, viene evidenziato come la società Venezia F.C. s.r.l. si sia «dotata di un sistema di deleghe in forza delle quali le attività gestionali ed amministrative della società sono demandate ad un Amministratore delegato, il quale ha svolto in forza dello Statuto sociale il ruolo di Presidente nelle assemblee» (cfr. reclamo, alla pag. 4).
Con riferimento, poi, alla posizione della società, si chiede, in reclamo, che sia
«opportunamente valorizzata la circostanza che mai è incorsa in violazioni in materia amministrativa e contabile» (cfr. reclamo, alla pag. 4).
Ed ancora, sempre sotto il profilo sanzionatorio, parte reclamante reputa utile «precisare che la relazione PKF relativa alla situazione intermedia al 30.09.19 ha “fotografato” una
situazione che la società oggi reclamante aveva portato a conoscenza degli organi competenti, a garanzia dello scopo normativo» (cfr. reclamo, alla pag. 4). Ciò evidenzia, a dire della parte reclamante, come esuli dalla contestata omissione ogni intento elusivo.
Al riguardo, non merita, anzitutto, accoglimento la tesi dell’assenza di responsabilità del presidente Tacopina per essersi, la società, munita di un sistema per il quale «le attività gestionali ed amministrative della società sono demandate ad un Amministratore delegato».
Pur volendo qui prescindere dalla natura e consistenza della invocata delega e dalla rilevanza della stessa ai fini di cui qui si discute, occorre considerare che delegare propri poteri ad altri soggetti della società non significa, di certo, quantomeno, per quanto di rilievo per l’ordinamento federale, spogliarsi della necessaria attività di controllo e vigilanza sul corretto esercizio dell’attività delegata e, comunque, delle correlate responsabilità.
È, dunque, ad ogni buon conto, imputabile al presidente Tacopina non aver posto in essere una (doverosa) attenzione sullo svolgimento dell’attività delegata e di non aver, quindi, ottemperato all’obbligo di protezione e di salvaguardia del bene giuridico allo stesso assegnato e in ordine al quale rivestiva – in ogni caso – un potere giuridico di vigilanza e intervento che, di fatto, non ha esercitato, quantomeno nella misura, nelle forme e nelle modalità richieste o suggerite dal complessivo contesto di riferimento.
Sussiste, quindi, la responsabilità del presidente Tacopina per le suddette condotte di natura omissiva, essendo certamente rinvenibile, in capo allo stesso, un complesso di poteri di vigilanza ed intervento rimasti privi di concreto e, comunque, idoneo esercizio.
Il legislatore federale ha individuato la rilevanza illecita e, dunque, l’offesa, della condotta, nella prospettiva disciplinare che qui interessa, nel mancato compimento dell’azione dovuta (verifica complessiva e sistematica ed efficace controllo sulla struttura organizzativa della società da lui presieduta), che ha determinato la lesione del bene protetto: l’ordinamento federale, del resto, pretende il compimento dell’azione impeditiva doverosa in capo a soggetti che sono effettivamente dotati di un “potere” sull’accadimento e, accanto ai doveri, di volta in volta, indicati in modo specifico, pone, in capo a tutti gli associati, un generale dovere di comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza, principi, questi, che, nel caso di specie, risultano essere stati violati – per le ragioni indicate – dal presidente Tacopina.
Quanto alla violazione, occorre, ai fini della graduazione della relativa sanzione, determinarne, anzitutto, la natura.
Come detto, la violazione contestata sussiste, con correlata responsabilità della società Venezia F.C. s.r.l., e il rappresentante della società deferita deve, pertanto, essere chiamato a rispondere per aver realizzato, con piena coscienza e volontà dei suoi elementi costitutivi, il fatto tipico previsto dalla disposizione violata.
La suddetta violazione solo in apparenza si rivela di natura meramente formale, come sembra adombrare la parte reclamante. Del resto, in tale ottica, non si può trascurare di considerare che, come anche confermato dalla nota di PFK Italia s.p.a. del 13 febbraio 2020 (allegata al reclamo), la mancata approvazione del bilancio «comportava, per il revisore, l’impossibilità di acquisire la ragionevole certezza che i saldi di apertura della situazione patrimoniale al 30 settembre 2019 fossero il corretto riporto a nuovo dei saldi di chiusura del precedente periodo amministrativo e che riflettessero l’applicazione di appropriati principi contabili». Ciò conferma che soltanto ex post è stato possibile accertare che non sussiste, nel caso di specie, violazione di carattere sostanziale e mancato rispetto dei parametri di bilancio richiesti dall’ordinamento federale.
Altrettanto non è, invece, possibile affermare in sede di giudizio con il criterio della “prognosi postuma”, in concreto ed ex ante (al 30.9.2019). Soltanto, dunque, in questi precisati termini è possibile condividere quanto affermato dai primi giudici, secondo cui, «se, da una parte, la società non ha rispettato il richiamato dettato normativo, inducendo a ritenere fondato il deferimento, dall’altra, va considerato che il mancato tempestivo deposito della relazione della società di revisione non inficia nella sostanza la correttezza della situazione patrimoniale intermedia della società, che è risultata tale da confortare lo scopo voluto dalla norma».
Nella concreta determinazione della sanzione, poi, occorre considerare che, se da un lato l’omissione formale contestata non sembra essere caratterizzata da intenti elusivi, dall’altro la mancata approvazione del bilancio (nei termini e per gli effetti di cui alla disciplina federale) è pur sempre, senza dubbio, circostanza causalmente collegata a fatto (rectius: colpa) della società.
Ed appare, qui, superfluo rammentare il rilievo che l’ordinamento federale attribuisce al valore della veridicità e dell’equilibrio della situazione patrimoniale ed economica delle società (anche per i connessi riflessi sulla regolarità dei campionati) e l’importanza di una tempestiva verifica dei bilanci da parte della Co.Vi.Soc.
In definitiva, all’esito di una specifica valutazione della fattispecie, adeguatamente valorizzate anche le predette circostanze, il Collegio ritiene congrue le sanzioni inflitte dal Tribunale Federale Nazionale, che meritano, pertanto, conferma.
Il reclamo, pertanto, deve essere respinto, restando assorbita l’istanza cautelare.
P.Q.M.
La Corte Federale d’Appello (Sezioni Unite), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto e dalla società Venezia F.C. s.r.l. e dal sig. Joseph Tacopina, lo respinge.
Dispone la comunicazione alle parti con posta elettronica certificata.
IL PRESEDINTE L’ESTENSORE
f.to f.to
Mario Luigi Torsello Mauro Sferrazza
Depositato il 23 giugno 2020 Il Segretario
f.to
Fabio Pesce