F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZ UNITE – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 80CFA del 26 giugno 2020 (Sig. Comito Edoardo/Procura Federale) N. 1272019-/2020 REGISTRO RECLAMI. N.080//2019-20209 REGISTRO DECISIONI LA CORTE FEDERALE D’APPELLO SEZIONI UNITE

N. 1272019-/2020 REGISTRO RECLAMI.

N.080//2019-20209 REGISTRO DECISIONI

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO SEZIONI UNITE

 

 

ha pronunciato la seguente

 


 

 

 

sul reclamo:


DECISIONE


 

  1. numero di registro 127 del 2020, proposto dal sig. Comito Edoardo

 

contro

 

Procura Federale FIGC, in persona del legale rappresentante pro tempore

 

per la riforma

 

della decisione del Tribunale Federale Nazionale FIGC, sezione disciplinare n. 122/TFN-SD 2019/2020, in data 5.3.2020, emessa in relazione al deferimento n. 10193/108 pf 19-20 GC/sds in data 11.2.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 23.6.2020 il dott. Caputi e uditi l’avv. Cammarota Massimo per il sig. Comito Edoardo e per la Procura Federale la Dott.ssa Rossano Serenella;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

RITENUTO IN FATTO

 

La presente vicenda origina dal procedimento avviato dalla Procura federale a seguito della denuncia presentata da Parente Antonio, il quale, con mail in data 3.7.2019 denunciava che nel periodo nel quale la società GAP s.r.l., della quale egli era stato amministratore, aveva


detenuto quote pari al 33% del capitale sociale della SS Juve Stabia s.r.l. (periodo 31.10.2018- 11.5.2019), soci di fatto o occulti avevano gestito la stessa società sportiva e si erano verificate irregolarità di gestione.

A seguito delle iniziative della Procura Federale, risultavano aperti i relativi procedimenti nei confronti dei soggetti indicati in atti. Di questi, taluni pervenivano a determinazione di applicazione di una ridotta sanzione sportiva, ai sensi dell’art. 126 CGS-FIGC, accolta dai competenti organi di giustizia sportiva.

A seguito del deferimento dei restanti interessati davanti al Tribunale Federale Nazionale, per effetto della decisione n. 122/TFN-SD 2019/2020 in data 11.2.2020, veniva dichiarato improcedibile il procedimento nei confronti di Petroni Fabio e disposta l’applicazione della sanzione su richiesta nei confronti di Parente Antonio; mentre era irrogata l’ammenda di

20.000 euro nei confronti di De Simone Maurizio e quella di 35.000 euro nei confronti di Comito Edoardo per le violazioni rispettivamente ascritte come in atti indicate.

Avverso tale decisione, proponeva appello Comito Edoardo, che ne chiedeva la riforma per i seguenti motivi:

  1. erroneità circa i ritenuti presupposti per reputare sussistente la responsabilità nei suoi confronti ascritta circa il capo 2, lett. B) dell’imputazione;
  2. insussistenza dell’ipotesi contestata nel capo 2, lett. A) dell’imputazione in ragione del tempestivo adempimento dell’obbligo;
  3. insussistenza dell’ipotesi contestata nel capo 2, lett. C) dell’imputazione in virtù di quella che rappresentava come la corretta interpretazione del dato normativo di riferimento. Concludeva  chiedendo  la  riforma  della  decisione  impugnata                         e  l’archiviazione  del procedimento; in subordine applicazione della sanzione nella minima misura prevista dall’art. 9 CDS.

All’udienza in data 23.6.2020 è comparso il difensore costituito del reclamante che ha insistito per l’accoglimento del reclamo, ribadendo le proprie tesi difensive.

Per la Procura Federale F.I.G.C. è comparsa all’udienza in data 23.6.2020 la dr.ssa Serenella Rossano, che ha respinto le avverse deduzioni e ha concluso per il rigetto del reclamo. CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo non è fondato e va rigettato.

 

  1. Con il primo motivo di reclamo, Comito Edoardo si duole della decisione di primo grado che ne ha riconosciuto la responsabilità per la violazione di cui al capo B) della incolpazione

elevata nei suoi confronti. In particolare, è stato contestato al Comito di non avere fornito entro 30 giorni dalla stipulazione dell’atto di acquisto delle quote della SS Juve Stabia s.r.l. in misura superiore al 10% del capitale sociale la documentazione attestante i requisiti di onorabilità e solidità finanziaria, in violazione degli artt. 4, c. 1, 2, c. 1, 31, c. 1 CGS in relazione agli artt. 15, c. 7 NOIF, 18 Codice di autoregolamentazione della Lega Pro nonché in violazione del regolamento sull’acquisizione di partecipazioni societarie in ambito professionistico di cui al CU nn. 189/A-22.6.2015, 72/A-28.7.2015, 90/A- 5.4.2019.

Come sopra rammentato, in virtù dell’atto notarile di cessione di quote in data 4.2.2019, rogato dal notaio dr. Giuseppe Dente di Napoli, rep. 2329 racc. 1699, registrato a Napoli in data 15.2.2019, le società Società Sportiva s.r.l. e Stabia Partecipazioni s.r.l. avevano ceduto le loro quote di partecipazione al capitale sociale della SS Juve Stabia s.r.l. (rispettivamente pari al 65% e al 2%) alla Società Capri Stabia Partecipazioni s.r.l. (che diveniva così cessionaria del 67%). Comito rivestiva il ruolo di legale rappresentante delle due società cedenti, nonché quella di amministratore della società cessionaria.

Con la decisione in questa sede impugnata è stata affermata la responsabilità del Comito per la violazione ascritta nel capo B), sebbene non rivestisse la qualità di legale rappresentante della società cessionaria.

Le doglianze del reclamante avverso tale decisione si sostanziano nell’affermazione di mancanza della qualità soggettiva dello stesso rispetto alle incombenze preordinate alla comunicazione omessa nei confronti delle autorità sportive. In particolare, Comito ha evidenziato che la società cessionaria (Capri Stabia Partecipazioni s.r.l.) aveva un legale rappresentante (il presidente Vincenzo Frulio) diverso dal Comito, il quale ultimo aveva partecipato all’atto di cessione di quote in data 4.2.2019 solo in quanto legale rappresentante congiuntamente ad altro soggetto della cedente Sportiva s.r.l., nonché legale rappresentante dell’altra cedente Stabia Sport s.r.l.

    • La petizione difensiva si rivela non corretta e inidonea rispetto allo scopo.

 

È non corretta in quanto, dall’esame del verbale dell’atto di cessione di quote in data 4.2.2019 redatto per atto notaio Dente sopra citato, risulta la partecipazione di Comito Edoardo al suddetto incombente sì nella qualità di legale rappresentante delle società cedenti (come indicato dal reclamante e sopra riportato); ma altresì espressamente anche in qualità di amministratore della società cessionaria Capri Stabia Partecipazioni s.r.l. Tale rilievo, peraltro, risulta coerente con il contesto normativo di riferimento, posto che, come è noto, ai


sensi dell’art. 2475-bis c.c., la rappresentanza della società a responsabilità limitata, spetta agli amministratori; eventuali limitazioni ai poteri degli stessi che pure possono risultare dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina anche se pubblicate non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Nel caso di specie, pertanto, coerentemente con il contesto normativo di riferimento per la legittima ed efficace conclusione dell’atto (acquisizione di quote di altra società) era richiesta la partecipazione di tutti gli amministratori delle società a responsabilità limitata partecipanti. Posto che la società cessionaria Capri Stabia Partecipazioni s.r.l. era retta da un consiglio di amministrazione, senza deleghe di poteri ad uno dei suoi componenti, la partecipazione anche del Comito, in quanto consigliere della stessa società, non era certo casuale o irrilevante, in funzione della spendita del potere di rappresentanza della società.

Pertanto, da un lato quanto attestato nell’atto pubblico per notaio Dente sopra citato non può essere smentito senza querela di falso e solo sulla base della mera deduzione difensiva spesa nel presente procedimento; dall’altro, tale dato di fatto risulta funzionale proprio all’operazione negoziale attestata nel citato verbale.

Vale la pena solo aggiungere che, nella presente fattispecie, non sussistono i profili propri della fattispecie di cui all’art. 2475-bis secondo comma c.c., come sopra ricordato (e cioè l’eventuale exceptio doli del terzo che abbia intenzionalmente agito in danno della società in presenza di limitazioni ai poteri degli amministratori), stante la peculiarità della posizione degli organi dell’ordinamento sportivo rispetto alla violazione contestata, sostanziatasi nella mera inerzia del soggetto obbligato rispetto all’adempimento ad uno specifico obbligo di condotta attiva (comunicazione agli organi federali della variazione nella partecipazione alla società sportiva interessata), senza profilo alcuno di eventuale intenzionalità della condotta del terzo in danno della società; né emergono formalmente limitazioni di sorta ai poteri degli amministratori, come specificato sub 1.3, che sarebbero state eventualmente disattese.

    • Tanto specificato quanto al potere di rappresentanza della società, e alla connessa necessaria partecipazione del Comito all’atto in data 4.2.2019 sopra citato, deve rilevarsi che neppure può trovare accoglimento la pretesa del reclamante di reputare non conforme a giustizia l’affermazione di responsabilità di cui alla decisione impugnata per mancanza di effettiva imputabilità nei suoi confronti della condotta rilevata.

Ribadito quanto sopra precisato circa le caratteristiche della società Capri Stabia Partecipazioni s.r.l., va anche rilevato che dalla documentazione versata in atti non risulta


adottata una forma di amministrazione della stessa che concentrasse solo in capo ad alcuno dei componenti del consiglio di amministrazione talune delle incombenze proprie dell’amministrazione. Con l’esito che, in coerenza con quanto disposto ai sensi dell’art. 2475 c.c., e tenuto conto delle previsioni statutarie emergenti dall’atto di visura storica della società depositato in atti, tutti gli amministratori dovevano ritenersi investiti dei relativi oneri, senza che in contrario possa fondatamente spendersi il potere di rappresentanza legale e in giudizio attribuito al presidente del consiglio di amministrazione.

Dato atto di tanto, deve rilevarsi come correttamente si è ritenuto secondo la prospettazione accusatoria che la condivisione degli oneri gestori in capo a tutti gli amministratori (in presenza di un organo di gestione collegiale senza deleghe di poteri ad alcuno dei suoi componenti) non possa far ritenere alcuno degli amministratori esentato o immune dai relativi obblighi specificamente valorizzati ai fini di quanto richiesto dall’ordinamento sportivo. Così che la mancata osservanza dell’obbligo di comunicazione rituale di cui alla contestazione in esame, correttamente ricade anche sull’odierno reclamante.

Non può certo assumere valenza esimente in questa sede il rilievo secondo il quale altri amministratori della medesima società non siano stati attinti dalla parallela iniziativa degli organi di giustizia sportiva, stante la necessità di valutare autonomamente le singole posizioni sulla base delle iniziative assunte dai competenti organi requirenti.

A fronte di tanto, appare altresì destituita  di fondamento la pretesa del reclamante di considerare l’attribuzione di responsabilità nei confronti del Comito per la contestazione di cui al capo B) come specchio di responsabilità oggettiva. Lungi dal confondersi con tale titolo di imputazione, infatti, nel caso di specie non rileva la mera condizione soggettiva dell’interessato, bensì la conseguenza di puntuali obblighi di condotta derivanti dalla qualifica soggettiva di amministratore, volontariamente e consapevolmente assunta dal Comito, che, peraltro, rivestendo la medesima qualifica anche in altri sodalizi di analoga natura ha dimostrato di non essere privo di competenze ed esperienza adeguate all’incarico in esame. Così che non si tratta di addebitare una responsabilità personale in difetto di necessari criteri di imputazione soggettiva ed oggettiva; bensì di dare atto del fatto che la violazione contestata deriva dall’inadempimento di obblighi intimamente connessi all’incarico di amministratore rivestito in società commerciali già in virtù delle disposizioni generali di legge e in accordo con le disposizioni statutarie della società in riferimento.


  1. Con altro motivo di censura, il reclamante ha eccepito l’insussistenza della violazione contestata sub capo A) in quanto, ai sensi della decisione impugnata, la comunicazione effettuata in data 20.3.2019 della cessione delle quote in data 4.2.2019 è stata considerata tardiva, ma in virtù del mancato rispetto di un termine (pari a 30 giorni) fissato ai sensi del regolamento pubblicato sul CU n. 90/A del 5.4.2019. E pertanto di epoca successiva a quella della violazione contestata.

Il rilievo, in realtà, sembra operare una lettura strumentale della formulazione adoperata nella decisione impugnata. Infatti, è inequivoco che il CU n. 90/A del 5.4.2019 sia di epoca successiva alla condotta contestata, e pertanto non potrebbe validamente elevarsi alcuna contestazione fondata sulla pretesa inosservanza di una disposizione successiva (ai sensi del punto 6 dello stesso Regolamento le relative norme entrano in vigore con la pubblicazione del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C.).

Ma nel caso di specie, a dispetto dell’equivoco riferimento formale contenuto nella decisione impugnata e nel capo stesso di incolpazione, la violazione contestata al Comito è rappresentata dalla mancata comunicazione agli organi federali nei termini richiesti in caso di assunzione di una partecipazione qualificata (in quanto superiore al 10%) nel capitale sociale di una società sportiva professionistica. E cioè la stessa violazione contemplata dall’apposito Regolamento di attuazione dei principi in materia di acquisizione di partecipazioni societarie a livello professionistico di cui al Comunicato Ufficiale n. 189/A del 26 marzo 2015, come pubblicato con CU n. 72/A in data 28.7.2015 (menzionato nel capo di incolpazione). Le successive modifiche che hanno condotto alla versione CU n. 90/A del 5.4.2019, citata nella decisione impugnata (oltre che nel capo di incolpazione), sono rappresentate da integrazioni del predetto regolamento che non incidono sul precetto contestato nel caso di specie. In sostanza, a fronte della condotta materiale individuata nel capo di incolpazione sub B), i riferimenti normativi alle disposizioni che si assumono violate sono stati citati anche con riferimento alle modificazioni e integrazioni successive alla data di riferimento per la commissione della violazione medesima, e così fino all’attualità; ma resta evidente che la versione del Regolamento applicabile nel caso di specie non può essere che quella che ha potuto trovare rituale applicazione nel periodo rilevante della condotta contestata (e cioè entro i 30 giorni successivi al 4.2.2019). Tale versione del Regolamento, contemplata espressamente nel capo di incolpazione, tipizza inequivocabilmente la violazione ascritta all’odierno reclamante, al di là di eventuali imprecisioni nel riferimento formale alla versione


citata nella motivazione della decisione oggetto di impugnazione in questa sede. Né alcun dubbio di sorta si è mai posto circa la piena comprensione della fattispecie e della contestazione da parte dell’incolpato, che ha potuto spendere le proprie difese con riferimento al dettato normativo correttamente riferibile allo stesso in ragione dell’epoca di commissione dei fatti e della relativa disciplina vigente, come sopra precisato.

Pertanto, non va accolta la doglianza.

 

  1. Con altro motivo di censura la parte ha contestato la correttezza della decisione impugnata quanto al capo A) in quanto affetta da errore di giudizio nella parte in cui non avrebbe disposto il corretto computo del termine del quale si assume la violazione da parte del Comito.

La censura non è fondata e va disattesa.

 

In particolare, nel caso di specie è stato contestato al reclamante di non avere provveduto alla rituale comunicazione richiesta nel termine stabilito in base alle norme regolamentari citate. Ad avviso del reclamante, tuttavia, tale termine non potrebbe cominciare a decorrere se non dopo l’avvenuta iscrizione nel Registro delle imprese del mutamento della compagine sociale, evento, quest’ultimo, oggetto specifico di comunicazione alla FIGC per le ragioni di vigilanza connesse al suo ruolo nell’ordinamento sportivo.

Al riguardo, è vero che ai sensi dell’art. 2470 c.c., applicabile direttamente nel caso di specie, stante la natura giuridica della società coinvolta (società a responsabilità limitata), l’atto di cessione di quote ha effetto rispetto alla società e ai terzi dal momento del deposito (entro 30 giorni) a cura del notaio autenticante presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Tuttavia, tale effetto differito all’esecuzione dell’incombente amministrativo vige quanto ai terzi e alla società le cui quote siano state oggetto di cessione, come detto, non nei rapporti tra le parti. Come riconosciuto anche in giurisprudenza, infatti, in tale fattispecie opera una scissione degli effetti dell’atto in base ai rispettivi profili soggettivi. Così che tra le parti il negozio di cessione di quote si deve considerare efficace sin dal momento del suo perfezionamento, in base alle forme per lo stesso stabilite (per tutte Cass. 11.1.2005, n. 339). Tanto precisato, allora, non si può non rilevare che nel caso di specie non rileva un profilo di opponibilità dell’atto nei confronti della società o di terzi, posto che l’obbligo di comunicazione di cui si contesta l’omissione non è posto in capo alla società le cui quote siano oggetto di cessione, ma agli “acquirenti”, come espressamente riconosce il Regolamento di attuazione dei principi in materia di acquisizione di partecipazioni societarie


a livello professionistico di cui al C.U. n. 189/a del 26 marzo 2015, da ritenere correttamente applicabile nel caso di specie, alla luce delle precisazioni sopra riportate. E, in base al suddetto Regolamento, sono qualificati Acquirenti “i soggetti interessati alle acquisizioni”; dei quali peraltro devono essere forniti specifici indicazioni in grado di esibire il possesso dei requisiti di onorabilità e solidità finanziaria prescritti.

Pertanto, non rileva nel caso di specie alcuna comunicazione se non ad opera della parte che nel negozio di cessione di quote risulta acquirente, tenuta a fornire le indicazioni richieste a fini di vigilanza. E cioè di un soggetto rispetto al quale non opera la prescrizione di conoscenza dell’atto solo in seguito alla iscrizione nel Registro delle imprese, adempimento quest’ultimo che ha una precisa funzione di garanzia di conoscibilità, ma nei confronti dei terzi.

In questo senso, la parte del negozio di cessione di quote non potrà invocarne una efficacia differita rispetto al momento di suo perfezionamento in base alle regole dell’ordinamento giuridico quando l’ordinamento sportivo richieda specifici adempimenti da compiere in un termine non derogabile. Con la conseguenza che il rispetto del termine suddetto, nel caso indicato, deve essere valutato con riferimento al dies a quo rappresentato dal momento di perfezionamento e di acquisizione di efficacia del negozio giuridico di cessione di quote, indipendentemente dal momento in cui il medesimo atto è divenuto opponibile nei confronti dei terzi.

Per queste ragioni, la censura sollevata non è fondata.

 

  1. Con altro motivo di impugnazione il reclamante ha censurato la decisione impugnata chiedendone la riforma quanto all’affermazione di responsabilità relativa al capo C) della contestazione. Il reclamante, infatti, ha contestato l’applicazione nei suoi confronti della previsione che si assume violata, posto che la mancata presentazione all’audizione disposta dagli organi inquirenti senza addurre legittimo impedimento sarebbe stata contestata nei suoi confronti per fatti riferiti alla stagione sportiva precedente, mentre, all’epoca della convocazione, lo stesso non svolgeva più alcuna attività di interesse federale.

Il motivo di censura non è fondato.

 

A dispetto della pretesa di rigida interpretazione letterale sostenuta dal reclamante nel caso di specie, è di tutta evidenza che la disposizione in esame (art. 22 Codice di giustizia sportiva) mira a garantire la leale partecipazione agli incombenti istruttori delle autorità inquirenti da parte di tutti coloro che, all’epoca dei fatti, risultino avere rivestito qualifiche rilevanti ai fini


dell’ordinamento sportivo. E questo per chiare esigenze di funzionalità delle attività istruttorie, che altrimenti fin troppo facilmente potrebbero essere ostacolate anche da condotte strumentali seppure coincidenti con quanto propugnato dallo stesso reclamante: basti pensare all’eventualità in cui qualunque interessato potrebbe limitarsi a cessare l’attività di rilevanza per l’ordinamento sportivo all’epoca della richiesta di convocazione, per reputarsi immune da ogni conseguenza ulteriore del tipo di quelle di cui al presente giudizio. Ma con questo, inevitabilmente, anche pesantemente minando in radice ogni aspettativa di effettività e concreta funzionalità nelle disposizioni in esame.

A tal fine, invece, è necessario operare una valutazione circa il possesso della qualifica soggettiva richiesta ai fini di rilievo per l’ordinamento sportivo riferita all’epoca dei fatti contestati; sì da poter qualificare l’incombente istruttorio al quale il singolo sia convocato o richiesto come effettivamente funzionale rispetto alle esigenze di accertamento proprie degli organi di giustizia sportiva.

  1. Le caratteristiche degli elementi sopra evidenziati nella condotta del reclamante fanno considerare corretta la decisione oggetto di reclamo anche quanto al concreto trattamento sanzionatorio.
  2. Sulla scorta di tali considerazioni, deve pertanto rilevarsi che il reclamo proposto va rigettato con conseguente conferma della decisione del Tribunale Federale Nazionale FIGC, sezione disciplinare n. 122/TFN-SD 2019/2020, emessa in relazione al deferimento n. 10193/108 pf 19-20 GC/sds in data 11.2.2020, in questa sede impugnata.

P.Q.M.

 

La Corte Federale d’Appello (Sezioni Unite), definitivamente pronunciando sul reclamo n. 127 proposto dal sig. Comito Edoardo, lo rigetta.

 

 

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                          IL PRESIDENTE

Gaetano Caputi                                                                           Mario Luigi Torsello

Depositato il 26 giugno 2020 IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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