F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 120 CFA del 20 agosto 2020 (Procuratore Federale Interregionale-S.S.D. Citta di Vigevano S.r.l.) N. 162/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 120/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
N. 162/2019-2020 REGISTRO RECLAMI
N. 120/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE FEDERALE D'APPELLO I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello - Presidente Maurizio Fumo - Componente
Angelo De Zotti - Componente - relatore
DECISIONE
per la correzione della sentenza n. 114/2019-2020 della 1^ sezione della CFA pubblicata il 10 agosto 2020);
Relatore della camera di consiglio del giorno 19 agosto 2020 il dott. Angelo De Zotti. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Considerato che nella premessa di fatto della sentenza n. 114/2019-2020 è stato riscontrato un errore materiale, per tale riconoscibile dalla parte in diritto;
che l’errore riguarda i primi periodi della sentenza sopracitata, che nella versione erronea si riferisce al giocatore John Skanderaj interessato da una analoga decisione della stessa Sezione della CFA;
che i periodi da espungere e sostituire sono i seguenti:
A seguito di accertamenti istruttori, la Procura Federale Interregionale deferiva al Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Emilia Romagna la società A.S.D. Progetto Aurora, per la violazione dell’art. 4, comma 2, nella formulazione ratione temporis vigente, e dell’art. 5, comma 2, C.G.S., per responsabilità oggettiva e il calciatore John Skanderaj che, all’atto di richiesta di tesseramento con la società Progetto Aurora, veniva autorizzato al tesseramento in data 20.12.2018, dichiarando di non essere mai stato tesserato in Federazione
estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla Federazione Albanese. A seguito di tale comunicazione il tesseramento veniva revocato in data 16.1.2019.
Nelle conclusioni formulate all’esito del giudizio di primo grado il rappresentante della procura concludeva con la richiesta di applicazione delle seguenti sanzioni sportive: euro 300,00 di ammenda a carico della società; 6 mesi di squalifica per il calciatore.
Il Collegio, con la sentenza impugnata, deliberava di sanzionare il calciatore con 3 mesi di squalifica e riteneva di prosciogliere da ogni addebito la Società A.S.D. Progetto Aurora, rappresentando in motivazione che per una società operante in ambito dilettantistico è pressoché impossibile, e comunque assai arduo, verificare se un giocatore sia o meno tesserato presso federazioni estere, in coerenza con la giurisprudenza consolidata del medesimo Tribunale Federale Territoriale.
che i periodi da sostituire ai primi espunti sono i seguenti:
A seguito di accertamenti istruttori, la Procura Federale Interregionale deferiva al Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Lombardia S.S.D. Città di Vigevano S.r.l., per la violazione dell’art. 6 comma 2, C.G.S., per responsabilità oggettiva e il calciatore Leka Florence che, all’atto di richiesta di tesseramento con la società S.S.D. Città di Vigevano S.r.l., veniva autorizzato al tesseramento in data 21.10.2019, dichiarando di non essere mai stato tesserato in Federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla Federazione Albanese. A seguito di tale comunicazione il tesseramento veniva revocato in data 26.11.2019.
Nelle conclusioni formulate all’esito del giudizio di primo grado il rappresentante della procura concludeva con la richiesta di applicazione delle seguenti sanzioni sportive: euro 500,00 di ammenda a carico della società; 4 giornate di squalifica per il calciatore.
Il Tribunale Federale Territoriale, con la sentenza impugnata, ha assolto la S.S.D. Città di Vigevano dai fatti ascritti e ha condannato il calciatore Leka Florence a due giornate di squalifica.
PQM
Dispone la correzione dell’errore materiale nei sensi di cui in motivazione. Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori tramite PEC.
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