F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2016/2017 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 97/CFA del 30 Gennaio 2017 motivi con riferimento al C.U. N. 081/CFA DEL 14 Dicembre 2016 RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. VITO VINCENZO ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ U.S. AVELLINO 1912 S.R.L., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART 1BIS, COMMA 5 C.G.S. E ART. 1BIS, COMMA 3 – NOTA N. 572/360 PF15-16 AM/SP/MA DEL 12.07.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 27/TFN del 27.11.2016)

RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. VITO VINCENZO ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ U.S. AVELLINO 1912 S.R.L., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART 1BIS, COMMA 5 C.G.S. E ART. 1BIS, COMMA 3 – NOTA N. 572/360 PF15-16 AM/SP/MA DEL 12.07.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 27/TFN del 27.11.2016)

La Procura Federale della F.I.G.C. con provvedimento del 12.7.2016 (reiterato in data 24.08.2016) ha deferito al Tribunale Federale Nazionale-sezione disciplinare il sig. Vito Vincenzo (all'epoca dei fatti direttore sportivo della società US Avellino 1912 s.r.l.) per la violazione di cui all' art. 1 bis, comma 5, del codice di giustizia sportiva (C.G.S.), per avere svolto le funzioni di dirigente responsabile di fatto del settore giovanile della società U.S. Avellino 1912 S.r.l., pur non essendo tesserato per la stessa società, nonché per la violazione dell'art. 1 bis comma 3 C.G.S. per non essersi presentato alla convocazione della Procura Federale per essere sentito nel corso dell'indagine.

L'indagine era nata da un esposto di un giovane calciatore (Riccio Antonio) che aveva lamentato di non essere stato convocato agli allenamenti per la preparazione al Campionato Primavera 2015/2016 e agli atti successivi, rimanendo così escluso da qualsiasi attività sociale.

La Procura Federale aveva proceduto all'audizione del calciatore Riccio Antonio e del sig. De Vito Vincenzo, direttore sportivo della società US Avellino 1912 s.r.l., ed aveva acquisito diversi documenti, da cui era emersa la fondatezza delle lamentele segnalate dal Riccio. Peraltro era stato anche accertato che a partire dal 1 giugno 2015 il settore giovanile della società calcistica U.S. Avellino 1912 S.r.l. era stato affidato a tale sig. Vito Vincenzo, sebbene questi n figurasse come tesserato per la medesima società. Il sig. Vito Vincenzo era stato regolarmente convocato dalla Procura Federale per chiarire la propria posizione, ma non si era mai presentato né aveva giustificato in qualche modo la propria assenza.

Dopo la comunicazione di conclusione delle indagini, regolarmente notificata alla U.S. Avellino 1912 S.r.l., al sig. De Vito Vincenzo e al sig. Vito Vincenzo, la società calcistica e il sig. De Vito avevano definito le proprie posizioni con un patteggiamento ai sensi dell'art. 32 sexies C.G.S., mentre il sig. Vito era stato deferito nei termini sopra indicati.

Il Tribunale Federale Nazionale, nella riunione del 21.10.2016, aveva però dichiarato irricevibile il suddetto deferimento, in quanto aveva ritenuto che fossero stati superati i termini di cui all'art. 32 ter comma 4 C.G.S., in quanto la comunicazione di chiusura delle indagini era stata notificata al sig. Vito Vincenzo in data 19.5.2016 e il termine di 10 giorni concesso all'indagato per presentare scritti a difesa o per chiedere di essere sentito era quindi scaduto il 29.5.2016, mentre il deferimento era datato 24.8.2016 ed era stato preceduto da analogo deferimento del 12.7.2016. Il Tribunale aveva quindi ritenuto che non fosse stato rispettato il termine di 30 giorni previsto per l'inizio dell'azione disciplinare, che doveva ritenersi decorrente dalla scadenza del termine concesso al sig. Vito per la presentazione degli scritti difensivi o per chiedere di essere sentito, e cioè dal 29.5.2016. Secondo l'interpretazione data dal Tribunale alla norma contenuta nell'art. 38 comma 6 C.G.S., tutti i termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva dovevano considerarsi perentori, e la loro violazione non era suscettibile di sanatoria, sicché il deferimento del sig. Vito era stato dichiarato irricevibile “per tardività dell'azione disciplinare”.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo il Procuratore Federale con ricorso del 4.11.2016, pervenuto in pari data, contestando con diffusa motivazione l'affermazione del Tribunale Federale Nazionale in ordine alla perentorietà del termine previsto dall'art. 32 ter, comma 4, C.G.S. e sostenendo che tale termine abbia una mera funzione acceleratoria del procedimento disciplinare.

Fissata l’udienza dinnanzi a questa Corte per la data del 14.12.2016, il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di reclamo.

Nessuno è comparso per la parte deferita.

Motivi della decisione.

Il reclamo va dichiarato inammissibile, atteso il difetto di rituale comunicazione dello stesso al sig. Vito Vincenzo. La busta contenente il reclamo è stata invero spedita a mezzo di raccomandata A/R, che è stata restituita in quanto il destinatario è risultato trasferito, e il messaggio inviato alla PEC della società U.S. Avellino 1912 S.r.l. è stato rifiutato perché la casella del destinatario era piena. Pertanto, nonostante i tentativi di notificazione di cui sopra, la stessa non risulta essersi perfezionata.

L'art. 33, comma, 5 C.G.S. prescrive che “copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all'eventuale controparte”. E la violazione di tale formalità rende inammissibile il reclamo ai sensi del comma 9 dello stesso art. 33 C.G.S..

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

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