F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – C. U. n. 099/CFA del 07 Febbraio 2017 (motivazioni) – C. U. n. 060/CFA del 10 Novembre 2016 (dispositivo) RICORSO DEL SIG. LEONARDI PIETRO AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 5,CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C.; – AMMENDA DI € 150.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 STATUTO FIGC, E ALL’ART. 21 NOIF, NONCHÉ ALL’ART. 8, COMMI 1 E 2 C.G.S. – NOTA N.15711/634 PF15-16 AM/SP/MA DEL 30.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 17/TFN del 23.9.2016)

RICORSO DEL SIG. LEONARDI PIETRO AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE  DI ANNI 5,CON PRECLUSIONE ALLA                PERMANENZA  IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C.; - AMMENDA DI € 150.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 STATUTO FIGC, E ALL’ART. 21 NOIF, NONCHÉ ALL’ART. 8, COMMI 1 E 2 C.G.S. – NOTA N.15711/634 PF15-16 AM/SP/MA DEL 30.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 17/TFN del 23.9.2016)

 

RICORSO DEL SIG. GHIRARDI TOMMASO AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 5; -  AMMENDA DI € 150.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 STATUTO FEDERALE E AGLI ARTT. 21 E 37 N.O.I.F., NONCHÉ ALL’ART.  8,  COMMI  1  E  2  C.G.S.  –  NOTA  N.15711/634  PF15-16  AM/SP/MA  DEL 30.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 17/TFN del 23.9.2016)

 

RICORSO DEL PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. GHIRARDI TOMMASO E IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI PASQUALE GIORDANO, EMIR KODRA, SUSANNA GHIRARDI, ALBERTO ROSSI, GIOVANNI SCHINELLI, ARTURO BALESTRIERI, ROBERTO BONZI, GIUSEPPE SCALIA, GABRIELLA PASOTTI, ENRICO GHIRARDI, GIAMPIETRO MANENTI, MARIO BASTIANON, FRANCESCO SORLINI, MAURIZIO MAGRI E OSVALDO FRANCESCO RICCOBENE IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ PARMA FC S.P.A. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N.15711/634 PF15-16 AM/SP/MA DEL 30.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 17/TFN del 23.9.2016)

Ritenuto in

FATTO

Con  provvedimento del 30.6.2016 il Procuratore Federale e il Procuratore federale aggiunto deferivano innanzi al  Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare :

a) GHIRARDI Tommaso

a.1) in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e componente del Comitato esecutivo della Società Parma FC SpA fino al 27 dicembre 2014, per le seguenti violazioni:

1) art. l bis, comma I1 del C.G.S. in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC e dell'art. 21 delle N.O.I.F., per aver causato il dissesto economico-finanziario della società PARMA FC SpA con la propria gestione, improntata all'anti-economicità e concretizzatasi nell'affannosa ricerca di capitali di terzi a copertura del sempre crescente fabbisogno finanziario, nonché nel fare ricorso ad operazioni tali da generare ricavi soltanto apparenti così da occultare la reale situazione di grave disavanzo patrimoniale, già in stato di decozione al momento della sua cessazione dalla carica, come illustrato, in particolare, ai punti 5 e 10.1 della parte motiva;

2) art. 1 bis, comma l, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FlGC, per non aver tenuto con regolarità le scritture contabili e cioè in guisa tale da non consentire il tempestivo e regolare aggiornamento sulla situazione economico/finanziaria al 30 giugno 2014, come illustrato, in particolare, ai punti 7.5 e 7.6 della parte motiva;

3) art. 1 bis, comma l, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver omesso, almeno dall'11 gennaio 2012, la convocazione dell' Assemblea straordinaria dei soci in adempimento degli obblighi previsti dall'art. 2446 del codice civile, per aver omesso di richiedere, anche con altra modalità, ai soci la ricapitalizzazione della Società in virtù degli obblighi di garanzia rilasciati a favore della Società da Eventi Sportivi Srl con support letter del 27 novembre 2013 e dai suoi soci e per avere effettuato rimborsi al socio unico Eventi Sportivi Srl nell'esercizio 2012/13 tali da consentire a quest'ultima, diversamente dai creditori terzi ed in violazione dell'art. 2467 del codice civile, di ridurre i propri crediti commerciali e finanziari di € 2.662.502,02 con l'aggravante dell'aver agito in conflitto di interessi, come illustrato, in particolare, ai punti 5.6 e 9 e 10.1 della parte motiva;

4) art. l bis, comma l, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell'art. 8, commi l e 2, del C.G.S. per aver utilizzato lo strumento dell'incentivo all'esodo non con le finalità sue proprie bensì allo scopo di rinviare nel tempo ingenti debiti verso tesserati (come dimostra il caso del Sig. Hernan Crespo) operando, altresì, in violazione del principio di competenza economica stabilito dall'art. 2423 bis, comma l n. 3, del codice civile avendo omesso la contabilizzazione di costi verso tesserati derivanti dagli accordi denominati di incentivo all'esodo per € 3.000.000 nel Bilancio al 30 giugno 2013, come illustrato, in particolare, al punto 9.4 della parte motiva;

5) art. l bis, comma l, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC per aver posto in essere, senza alcun vantaggio né alcuna ragione giuridica o economica per la Società Parma FC e senza incassare alcun corrispettivo, l'operazione di cessione dei marchi e del contratto stipulato con GSport Srl a Parma Brand Srl al solo scopo di contabilizzare l'ingente plusvalenza di oltre € 30 milioni nel Bilancio al 30 giugno 2013, occultando così le perdite dell'esercizio ed allo scopo di favorire la controllante Eventi Sportivi Srl, operando in violazione dell'art. 2497 ter del codice civile ed in conflitto di interessi, rivestendo la carica di Amministratore di Parma Brand Srl e di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eventi Sportivi Srl, come illustrato, in particolare, al punto 9.1 della parte motiva;

6) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell'art. 8, commi 1 e 2 del C.G.S., per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2014 le plusvalenze realizzate nell'esercizio 2014/15 a seguito della cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori Marco Parolo e Aleandro Rosi, per complessivi € 6.601.000 allo scopo di occultare le reali perdite dell'esercizio chiuso il 30 giugno 2014, in violazione dell'art. 2423 bis, comma  1 n. 2 del codice civile, come illustrato, in particolare, al punto 9 della parte motiva;

7) art. 1 bis, comma l, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell'art. 8, commi l e 2, del C.G.S., per non aver contabilizzato nella Situazione semestrale al 31 dicembre 2014 il debito inerente il corrispettivo di € 2.300.000 stabilito nell'operazione di cessione del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Camillo Ciano dalla Società SSC Napoli SpA alla Società Parma FC SpA allo scopo di occultare i reali debiti del semestre chiuso il 31 dicembre 2014 come illustrato, in particolare, al punto 9.2 della parte motiva;

8) art. 1 bis, comma l, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC per non aver dato esecuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione della Società Parma FC SpA del 9 marzo 2014 che prevedeva il conferimento dello specifico potere di procurare da Eventi Sportivi Srl il supporto finanziario necessario a rispettare i parametri finanziari stabiliti per il rilascio della licenza UEFA della stagione 2014/15, operando in conflitto di interessi, come illustrato, in particolare, al punto 9.3 della parte motiva;

9) art. l bis, comma l, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, dell'art. 8, comma 6, del C.G.S. e dell'art. 94, comma 1, n. 2 delle N.O.I.F., per aver erogato, in più tranches tra settembre 2009 e marzo 2012, all' Amministratore Delegato Pietro Leonardi la somma di € 1.200.000 non prevista dal contratto depositato presso la competente Lega, anche in violazione dello statuto della Società Parma FC SpA, prorogando nel tempo la data di scadenza dell'obbligo di rimborso, nonostante la grave e deficitaria situazione finanziaria della Società e senza alcuna garanzia a tutela della Società, come illustrato, in particolare, al punto 9.5 della parte motiva;

10) art. l bis, comma l, del C.G.S. in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC per avere fatto continuo ricorso al credito bancario ed aver contratto cospicui debiti verso istituti bancari per l'anticipazione di crediti e corrispettivi di stagioni sportive successive, sempre crescenti, negli esercizi 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 in presenza di una situazione patrimoniale gravemente deficitaria, ben oltre quanto rappresentato nei conti sociali, di un costante stato di illiquidità e della perpetrazione di una gestione economica in perdita strutturale, tale da non consentire di poter generare flussi finanziari netti disponibili tali da ripagare i debiti contratti così come di un impegno del socio a garantire la continuità aziendale della Società Parma FC, rimasto inadempiuto, come illustrato, in particolare, ai punti 5, 6 e 9 della parte motiva;

11) art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all'applicazione dell'art. 37 delle N.O.I.F. per aver omesso di comunicare alla competente Lega le variazioni intervenute nell'organo direttivo della Società Parma FC in occasione delle dimissioni del Sig. Diego Penocchio rassegnate in data 19 Febbraio 2013, delle dimissioni del Sig. Marco Ferrari rassegnate il l ottobre 2013, delle dimissioni del Sig. Arturo Balestrieri rassegnate in data 24 Febbraio 2014, della nomina del Sig. Giuseppe Scalia avvenuta in data 29 maggio 2014 e delle dimissioni dello stesso rassegnate in data 17 dicembre 2014, come illustrato, in particolare, al punto 3 della parte motiva.

a.2) in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eventi Sportivi Srl fino al 27 dicembre 2014 per la seguente violazione:

1) art. 1 bis commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva (i) per non avere adempiuto agli obblighi assunti di dotare la Società Parma FC delle risorse finanziarie necessarie a garantire la continuità aziendale e (ii) per aver abusato dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulla Società Parma FC SpA in relazione al rientro della posizione creditoria di Eventi Sportivi Srl avvenuta sia in denaro nell'esercizio 2012/13 sia tramite la fusione per incorporazione di Parma Brand Srl una volta che quest'ultima aveva acquisito dalla società Parma FC SpA i marchi ed il contratto in essere con GSport, causando il fallimento della società controllata Parma FC SpA, come illustrato, in particolare, ai punti 6 e 10 della parte motiva;

a.3) in qualità di Amministratore di Pasfin Srl, socio per una quota del 17,4% di Eventi Sportivi Srl e di Amministratore di Brixia Incipit Srl, socio per una quota del 2,5% di Eventi Sportivi Srl, per le seguenti violazioni:

l) art.11 bis commi l e 5 del C.G.S. per non avere adempiuto agli obblighi di dotare la Società Parma FC SpA delle risorse finanziarie necessarie a garantirne la continuità aziendale, contribuendo al Fallimento della stessa, come illustrato, in particolare, ai punti 6 e 10 della parte motiva;

2) art.1l bis, commi l e 5, del C.G.S. per aver contribuito con il proprio voto, espresso tramite il proprio delegato nell'assemblea straordinaria di Eventi Sportivi Srl del 30 luglio 2014 che ha deliberato la fusione per incorporazione di Parma Brand Srl in Eventi Sportivi Srl, a consentire la creazione dei presupposti per il completamento dell'operazione di distrazione dei marchi di Parma FC e dei flussi finanziari derivanti dal contratto in essere tra Parma FC e GSport, operazione organizzata e attuata in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eventi Sportivi Srl mediante l'abusivo esercizio dell'attività di direzione e coordinamento su Parma FC e Parma Brand Srl allo scopo di incassare i crediti finanziari vantati da Eventi Sportivi Srl verso Parma FC SpA, come illustrato, in particolare, ai punti 6 e 10 della parte motiva.

b) LEONARDI Pietro, in qualità di Amministratore Delegato e componente del Comitato esecutivo della Società Parma FC SpA fino al 9 Febbraio 2015 nonché Direttore Generale della Società Parma FC SpA fino al 4 marzo 2015, per le seguenti violazioni:

l) art. 1 bis, comma l, del C.G.S. in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC e dell'art. 21 delle N.O.l.F., per aver causato con la propria gestione, improntata all'anti- economicità e concretizzatasi nell'affannosa ricerca di capitali di terzi a copertura del sempre crescente fabbisogno finanziario nonché nel fare ricorso ad operazioni tali da generare ricavi soltanto apparenti così da occultare la reale situazione di grave disavanzo patrimoniale, il dissesto economico-finanziario della società fallita, come illustrato, in particolare, ai punti 5 e 10.1 della parte motiva;

2) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FlGC, per non aver tenuto con regolarità le scritture contabili e cioè in guisa tale da non consentire il tempestivo e regolare aggiornamento sulla situazione economico/finanziaria al 30 giugno 2014, come illustrato, in particolare, ai punti 7.5 e 7.6 della parte motiva;

3) art. l bis, comma l, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FlGC, per aver omesso, almeno dall' 11 gennaio 2012, la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci in adempimento degli obblighi previsti dall'art. 2446 del codice civile, per aver omesso di richiedere, anche con altra modalità, ai soci la ricapitalizzazione della Società in virtù degli obblighi di garanzia rilasciati a favore della Società da Eventi Sportivi Srl e dai suoi soci e per avere effettuato rimborsi al socio unico Eventi Sportivi Srl nell'esercizio 2012/2013 tali da consentire a quest'ultima, diversamente dai creditori terzi ed in violazione dell'art. 2467 del codice civile, di ridurre i propri crediti commerciali e finanziari di € 2.662.502,02, come illustrato, in particolare, ai punti 5, 6, 9 e 10.1 della parte motiva;

4) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell'art. 8, commi l e 2, del C.G.S. per aver utilizzato lo strumento dell'incentivo all' esodo non con le finalità sue proprie bensì allo scopo di rinviare nel tempo ingenti debiti verso tesserati (come dimostra il caso del Sig. Hernan Crespo) operando, altresì, in violazione del principio di competenza economica stabilito dall'art. 2423 bis, comma l n. 3, del codice civile avendo omesso la contabilizzazione di costi verso tesserati derivanti dagli accordi denominati di incentivo all'esodo per € 3.000.000 nel Bilancio al 30 giugno 2013, come illustrato, in particolare, al punto 9.4 della parte motiva;

5) art. l bis, comma l, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FlGC per aver posto in essere, senza alcun vantaggio né alcuna ragione giuridica o economica per la Società Parma FC e senza incassare alcun corrispettivo, l'operazione di cessione dei marchi e del contratto stipulato con GSport Srl al solo scopo di contabilizzare l'ingente plusvalenza di oltre € 30 milioni nel Bilancio al 30 giugno 2013 occultando cosi le perdite dell'esercizio nonchè allo scopo di favorire la controllante Eventi Sportivi Srl, operando in violazione dell'art. 2497 ter del codice civile ed in conflitto di interessi, rivestendo anche la carica di Amministratore di Parma Brand Srl, come illustrato, in particolare, al punto 9.1 della parte motiva;

6) art. 1 bis, comma l, del C.G.S. in relazione all'applicazione dell'art. 105, commi 2 e 5, delle N.O.I.F. per aver stipulato in data 29 giugno 2014 un accordo preliminare per il trasferimento del diritto alle prestazioni del calciatore Aleandro Rosi alla Società Genoa CFC SpA senza utilizzare l'apposita modulistica predisposta dalla competente Lega e senza provvedere al deposito entro il 30 giugno 2014, come illustrato, in particolare, al punto 9.2 della parte motiva;

7) art. l bis, comma I, del C.G.S. in relazione all'applicazione dell'art. 105, comma 2 e 5, delle N.O.l.F. per aver stipulato in data 28 giugno 2014 un accordo preliminare per il trasferimento del diritto alle prestazioni del calciatore Marco Parolo alla Società Sportiva Lazio SpA senza utilizzare l'apposita modulistica predisposta dalla competente lega e senza provvedere al deposito entro il 30 giugno 2014, come illustrato, in particolare, al punto 9.2 della parte motiva;

8) art. l bis, comma l, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell'art. 8, commi 1 e 2. 4 del C.G.S., per aver contabilizzato in anticipo, e cioè nel Bilancio al 30 giugno 2014, le plusvalenze realizzate nell'esercizio successivo a seguito della cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori Marco Parolo e Aleandro Rosi, per complessivi €6.601.000 allo scopo di occultare le reali perdite dell'esercizio chiuso il 30 giugno 2014, in violazione dell'art. 2423 bis, comma 1 n. 2 del codice civile, come illustrato, in particolare, al punto 9 della parte motiva;

9) art. 1 bis, comma l, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell'art. 8, commi 1 e 2 del C.G.S., per non aver contabilizzato nella Situazione semestrale al 31 dicembre 2014 il debito inerente il corrispettivo di € 2.300.000 stabilito nell'operazione di cessione del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Camillo Ciano dalla Società SSC Napoli SpA alla Società Parma FC SpA allo scopo di occultare i reali debiti del semestre chiuso il 31 dicembre 2014, come illustrato, in particolare, al punto 9.2 della parte motiva;

10) art. l bis, comma l, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC per non aver adeguatamente vigilato sulla piena e tempestiva esecuzione da parte del Sig. Tommaso Ghirardi della delibera del Consiglio di Amministrazione della Società Parma FC SpA del 9 marzo 2014 che prevedeva il conferimento dello specifico potere di procurare da Eventi Sportivi Srl il supporto finanziario necessario a rispettare i parametri finanziari stabiliti per il rilascio della licenza UEFA della stagione 2014/2015, come illustrato, in particolare, al punto 9.3 della parte motiva;

11) art. 1 bis, comma l, del C.G.S. in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC per avere fatto continuo ricorso al credito bancario ed aver contratto cospicui debiti verso istituti bancari per l'anticipazione di crediti e corrispettivi di stagioni sportive successive, sempre crescenti, negli esercizi 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 in presenza di una situazione patrimoniale gravemente deficitaria, ben oltre quanto rappresentato nei conti sociali, di un costante stato di illiquidità e della perpetrazione di una gestione economica in perdita strutturale, tale da non consentire di poter generare flussi finanziari netti disponibili tali da ripagare i debiti contratti così come di un impegno del socio a garantire la continuità aziendale della Società Parma FC, rimasto inadempiuto, come illustrato, in particolare, ai punti 5, 6 e 9 della parte motiva;

12) art. 1 bis, comma l, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, dell'art. 8, comma 11, del C.G.S. e dell'art. 94, comma l, n. 2 delle N.O.I.F. per aver richiesto, ricevuto e non rimborsato alla Società Parma FC SpA la somma di € 1.200.000, pur essendo perfettamente consapevole della grave situazione finanziaria della stessa e proseguendo nella impropria gestione improntata all'inadempimento alle obbligazioni di pagamento verso i creditori della Società nonché per aver sottoscritto con sé stesso, operando in conflitto di interessi e senza i necessari poteri, in data l luglio 2012 un nuovo contratto di lavoro indicando una retribuzione più che doppia rispetto a quella prevista dal precedente contratto allo scopo di creare la provvista necessaria a rispettare il piano di rientro del debito stabilito e così incrementando le perdite della Società, come illustrato, in particolare, al punto 9.5 della parte motiva;

13) art. 1 bis, comma l, in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto FlGC, dell'art. 8, comma 2, del C.G.S. e dell'art. 94, comma 1 n. 2 delle N.O.l.F., per aver utilizzato somme di pertinenza della Società Parma FC SpA per spese personali e per la propria famiglia per complessivi € 119.216,06, come illustrato, in particolare, al punto 9.5 de!!a parte motiva;

14) art. 1 bis, comma l, del C.G.S. in relazione all'applicazione dell'art. 37 delle N.O.l.F. per aver omesso di comunicare alla competente Lega le variazioni intervenute nell'organo direttivo della Società Parma FC in occasione delle dimissioni del Sig. Diego Penocchio rassegnate in data 19 Febbraio 2013, delle dimissioni del Sig. Marco Ferrari rassegnate il l ottobre 2013, delle dimissioni del Sig. Arturo Balestrieri rassegnate in data 24 Febbraio 2014, della nomina del Sig. Giuseppe Scalia avvenuta in data 29 maggio 2014 e delle dimissioni dello stesso rassegnate in data 17 dicembre 2014 nonchè della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avvenuta in data 20 gennaio 2015, come illustrato, in particolare, al punto 3 della parte motiva.

c) GIORDANO Pasquale:

c.1) in qualità di Director della Società Dastraso Holding Limited per la seguente violazione: art. l bis commi l e 5 del C.G.S. per non avere adempiuto agli obblighi assunti in data 19 dicembre 2014 di dotare delle risorse finanziarie necessarie a garantire la continuità aziendale della Società Panna FC, contribuendo al Fallimento della stessa, come illustrato, in particolare, al punto 10.4 della parte motiva;

c.2) in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eventi Sportivi Srl dal 27 dicembre 2014 alla data del fallimento per la seguente violazione:

art. 1 bis commi l e 5 del C.G.S. per non avere adempiuto agli obblighi di dotare la Società Panna FC SpA delle risorse finanziarie necessarie a garantirne la continuità aziendale, contribuendo al Fallimento della stessa, come illustrato, in particolare, ai punti 6 e 10 della parte motiva;

c.3) in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Parma FC SpA dal 27 dicembre 2014 al 20 gennaio 2015 per la seguente violazione:

art. l bis comma l del C:G.S. in relazione all' applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC e dell'art. 21 delle N.O.l.F., per aver omesso, la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci in adempimento degli obblighi previsti dall'art. 2447 del codice civile e per aver omesso di richiedere, anche con altra modalità, ai soci la ricapitalizzazione della Società in virtù degli  obblighi  di garanzia rilasciati a favore della Società da Eventi Sportivi Srl e dai suoi soci, come illustrato, in particolare, ai punti 5, 6, 9 e 10.1 della parte motiva.

d) KODRA Emir, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Parma FC dal 20 gennaio 2015 al 9 Febbraio 2015, per le seguenti violazioni:

1) art. l bis comma 1 del C.G.S. in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC e dell'art. 21 delle N.O.l.F., per aver omesso la convocazione dell' Assemblea straordinaria dei soci in adempimento degli obblighi previsti dall'art. 2447 del codice civile e per aver omesso di richiedere, anche con altra modalità, ai soci la ricapitalizzazione della Società in virtù degli obblighi di garanzia rilasciati a favore della Società da Eventi Sportivi Srl e dai suoi soci, come illustrato, in particolare, ai punti 5, 6, 9 e 10.1 della parte motiva;

2) art. l bis, comma l, del C.G.S. in relazione all'applicazione dell'art. 37 delle N.O.l.F. per aver omesso di comunicare alla competente Lega le variazioni intervenute nell'organo direttivo della Società Parma FC in occasione della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avvenuta in data 20 gennaio 2015, come illustrato, in particolare, al punto 3 della parte motiva.

e) GHIRARDI Susanna:

e.l) in qualità di Consigliere di Amministrazione della Società Panna FC dal 28 ottobre 2011 al 10 dicembre 2014, per le seguenti violazioni:

l) art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto FIGC e dell'art. 21 delle N.O.l.F., per aver contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico- patrimoniale della società Parma FC SpA, già in stato di grave crisi al momento della cessazione dalla carica, omettendo di adempiere ai doveri di agire informato e di vigilare sull'esercizio delle deleghe da parte degli amministratori esecutivi con particolare riferimento a tutte le condotte sopra indicate contestate ai Signori Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi, come mostrato, in particolare, ai punti 5 e 10.2 della parte motiva;

2) art. l bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver omesso, almeno dall'11 gennaio 2012, la richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci per deliberare in merito agli obblighi previsti dall' art. 2446 del codice civile, per aver omesso di richiedere, anche con altra modalità, agli Amministratori esecutivi di escutere la garanzia rilasciata alla Società Parma FC SpA da Eventi Sportivi Srl e dai suoi soci, con l'aggravante di aver agito in conflitto di interessi, come illustrato, in particolare, ai punti 5, 6, 9 e10.2 della parte motiva;

3) art. 1 bis, comma l, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell'art. 8, commi l e 2 del C.G.S., per aver consentito l'utilizzo dello strumento dell'incentivo all'esodo non con le finalità sue proprie bensì allo scopo di rinviare nel tempo ingenti debiti verso tesserati operando, altresì, in violazione del principio di competenza economica stabilito dall'art. 2423 bis, comma l n. 3, del codice civile avendo omesso la contabilizzazione di costi verso tesserati derivanti dagli accordi denominati di incentivo all'esodo per € 3.000.000 nel Bilancio al 30 giugno 2013, come illustrato, in particolare, al punto 9.4 della parte motiva;

4) art. l bis, comma l, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC per aver assunto la decisione di approvare, senza alcun vantaggio né alcuna ragione giuridica o economica per la Società Parma FC e senza incassare alcun corrispettivo, all'operazione di cessione dei marchi c del contratto stipulato con GSport Srl al solo scopo di contabilizzare\'ingente plusvalenza di oltre € 30 milioni nel Bilancio al 30 giugno 2013 occultando così le perdite dell'esercizio nonchè allo scopo di favorire la controllante Eventi Sportivi Srl, operando in violazione dell'art. 2497 ter del codice civile ed in conflitto di interessi, rivestendo anche la carica di Amministratore di Parma Brand Srl e di Amministratore di Eventi Sportivi Srl, come illustrato, in particolare, al punto 9.1 della parte motiva;

5) art. l bis, comma l, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell'art. 8, commi l e 2 del C.G.S., per aver contabilizzato ìn anticipo, e cioè nel Bilancio al 30 giugno 2014, le plusvalenze realizzate nell'esercizio successivo a seguito della cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori Marco Parolo e Aleandro Rosi, per complessivi € 6.601.000 allo scopo di occultare le reali perdite dell'esercizio chiuso il 30 giugno 2014, in violazione dell'art. 2423 bis, comma l n. 2 del codice civile, come illustrato, in particolare, 9.2 della parte motiva.

e.2) in qualità di Amministratore di Brixia Incipit Srl, socio per una quota del 2,5% di Eventi Sportivi Srl nonché di Amministratore di Eventi Sportivi Srl, per la seguente violazione:

art. l bis commi l e 5 del Codice di Giustizia Sportiva per non avere adempiuto agli obblighi di dotare la Società Parma FC SpA delle risorse finanziarie necessarie a garantirne la continuità aziendale, contribuendo al Fallimento della stessa, come illustrato, in particolare, ai punti 6 e 10 della parte motiva;

f) VOLPI Alberto:

f.1) in qualità di Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato esecutivo della Società Parma FC dal 28 ottobre 2011 al 27 dicembre 2014, per le seguenti violazioni:

1) art. 1 bis, comma l del C.G.S. in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto FIGC e dell'art. 21 delle N.O.I.F., per aver contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico- patrimoniale della società Parma FC SpA, già in stato di grave crisi al momento della cessazione dalla carica, omettendo di adempiere ai doveri di agire informato e di vigilare sull'esercizio delle deleghe da parte degli amministratori esecutivi con particolare riferimento a tutte le condotte sopra indicate contestate ai Signori Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi, come illustrato, in particolare, ai punti 5 e 10.2 della parte motiva;

2) art. l bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver omesso, almeno dall'11 gennaio 2012, la richiesta di convocazione dell' Assemblea straordinaria dei soci per deliberare in merito agli obblighi previsti dall' art. 2446 del codice civile, per aver omesso di richiedere, anche con altra modalità, agli Amministratori esecutivi di escutere la garanzia rilasciata alla Società Parma FC SpA da Eventi Sportivi Srl e dai suoi soci, con l'aggravante di aver agito in conflitto di interessi, come illustrato, in particolare, ai punti 5, 6, 9 e 10 della parte motiva;

3) art. l bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell'art. 8, commi 1 e 2 del C.G.S., per aver consentito l'utilizzo dello strumento dell' incentivo all'esodo non con le finalità sue proprie bensì allo scopo di rinviare nel tempo ingenti debiti verso tesserati operando, altresì, in violazione del principio di competenza economica stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 n. 3, del codice civile avendo omesso la contabilizzazione di costi verso tesserati derivanti dagli accordi denominati di incentivo all'esodo per € 3.000.000 nel Bilancio al 30 giugno 2013, come illustrato, in particolare, al punto 9.4 della parte motiva;

4) art. l bis, comma l, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC per aver assunto la decisione di approvare, senza alcun vantaggio né alcuna ragione giuridica o economica per la Società Parma FC e senza incassare alcun corrispettivo, all'operazione di cessione dei marchi e del contratto stipulato con GSport Srl al solo scopo di contabilizzare l'ingente plusvalenza di oltre € 30 milioni nel Bilancio al30 giugno 2013 occultando così le perdite dell' esercizio nonchè allo scopo di favorire la controllante Eventi Sportivi Srl, operando in violazione dell'art. 2497 ter del codice civile ed in conflitto di interessi, rivestendo anche la carica di Presidente ed Amministratore Delegato di Parma Brand Srl e di Amministratore di Eventi Sportivi Srl, come illustrato, in particolare, al punto 9.1 della parte motiva;

5) art. l bis, comma l, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell'art. 8, commi l e 2 del C.G.S., per aver contabilizzato in anticipo, e cioè nel Bilancio al 30 giugno 2014, le plusvalenze realizzate nell'esercizio successivo a seguito della cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori Marco Parolo e Aleandro Rosi, per complessivi € 6.601.000  allo  scopo  di  occultare  le  reali  perdite  dell'esercizio  chiuso  il  30  giugno  2014,  in violazione dell'art. 2423 bis, comma 1 n. 2 del codice civile, come illustrato, in particolare, al punto 9.2 della parte motiva.

f.2) in qualità di Amministratore Delegato di Salumificio Volpi SpA, socio per una quota del 2,5% di Eventi Sportivi Srl, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Quinta Stagione SrI socio per una quota del 2,5% di Eventi Sportivi SrI, Amministratore di Brixia lncipit SrI, socio per una quota del 2,5% di Eventi Sportivi Srl, per la seguente violazione:

art. l bis comma 5 del C.G.S. per non avere adempiuto agli obblighi di dotare la Società Parma FC SpA delle risorse finanziarie necessarie a garantirne la continuità aziendale, contribuendo al Fallimento della stessa, come illustrato, in particolare, ai punti 6 e 10 della parte motiva;

g) ROSSI Alberto:

g.l) in qualità di Consigliere di Amministrazione della Società Parma FC dal 28 ottobre 2011 al 13 ottobre 2014, per le seguenti violazioni:

l) art. 1 bis, comma l del C.G.S. in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto FIGC e dell' art. 21 delle N.O.I.F., per aver contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico- patrimoniale della società Parma FC SpA, già in stato di grave crisi al momento della cessazione dalla carica, omettendo di adempiere ai doveri di agire informato e di vigilare sull'esercizio delle deleghe da parte degli amministratori esecutivi con particolare riferimento a tutte le condotte sopra indicate contestate ai Signori Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi commesse fino al 13 ottobre 2014, come illustrato, in particolare, ai punti 5 e 10.2 della parte motiva;

2) art. l bis, comma l, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver omesso, almeno dall'11 gennaio 2012, la richiesta di convocazione dell' Assemblea straordinaria dei soci per deliberare in merito agli obblighi previsti dall'art. 2446 del codice civile, per aver omesso di richiedere, anche con altra modalità, agli Amministratori esecutivi di escutere la garanzia rilasciata alla Società Parma FC SpA da Eventi Sportivi Srl e dai suoi soci, con l'aggravante di aver agito in conflitto di interessi, come illustrato, in particolare, ai punti 5, 6, 9 e 10.2 della parte motiva;

3) art. l bis, comma I, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell'art. 8, commi 1 e 2 del C.G.S., per aver consentito l'utilizzo dello strumento dell'incentivo all'esodo non con le finalità sue proprie bensì allo scopo di rinviare nel tempo ingenti debiti verso tesserati operando, altresì, in violazione del principio di competenza economica stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 n. 3, del codice civile avendo omesso la contabilizzazione di costi verso tesserati derivanti dagli accordi denominati di incentivo all'esodo per € 3.000.000 nel Bilancio al 30 giugno 2013, come illustrato, in particolare, al punto 9.4 della parte motiva;

4) art. l bis, comma l, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC per aver assunto la decisione di approvare, senza alcun vantaggio né alcuna ragione giuridica o economica per la Società Parma FC e senza incassare alcun corrispettivo, all'operazione di cessione dei marchi e del contratto stipulato con GSport Srl al solo scopo di contabilizzare l'ingente plusvalenza di oltre € 30 milioni nel Bilancio al 30 giugno 2013 occultando così le perdite dell'esercizio nonchè allo scopo di favorire la controllante Eventi Sportivi Srl, operando in violazione dell'art. 2497 ter del codice civile ed in conflitto di interessi, rivestendo anche la carica di Amministratore di Eventi Sportivi Srl, come illustrato, in particolare, al punto 9.1 della parte motiva;

5) art. 1 bis, comma l, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell'art. 8, commi 1 e 2 del C.G.S., per aver contabilizzato in anticipo, e cioè nel Bilancio al 30 giugno 2014, le plusvalenze realizzate nell'esercizio successivo a seguito della cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori Marco Parolo e Aleandro Rosi, per complessivi € 6.601.000  allo  scopo  di  occultare  le  reali  perdite  dell'esercizio  chiuso  il  30  giugno  2014,  in violazione dell'art. 2423 bis, comma I n. 2 del codice civile, come illustrato, in particolare, al punto 9.2 della parte motiva.

g.2) in qualità di socio per una quota del 15% di Eventi Sportivi SrI, per la seguente violazione:

art. 1 bis commi 1 e 5 del C.G.S. per non avere adempiuto agli obblighi di dotare la Società Parma FC SpA delle risorse finanziarie necessarie a garantirne la continuità aziendale, contribuendo al Fallimento della stessa, come illustrato, in particolare, ai punti 6 e 10 della parte motiva;

h) SCHINELLI Giovanni:

h.l) in qualità di Consigliere di Amministrazione della Società Parma FC dal 28 ottobre 2011 al 29 maggio 2014, per le seguenti violazioni:

l) art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C e dell'art. 21 delle N.O.I.F., per aver contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della società Parma FC SpA, già in stato di grave crisi al momento della cessazione dalla carica, omettendo di adempiere ai doveri di agire informato e di vigilare sull' esercizio delle deleghe da parte degli amministratori esecutivi con particolare riferimento alle condotte sopra indicate contestate ai Signori Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi commesse fino al 29 maggio 2014, come illustrato, in particolare, ai punti 5 e 10.2 della parte motiva;

2) art. l bis, comma l, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver omesso, almeno dall'11 gennaio 2012, la richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci per deliberare in merito agli obblighi previsti dall'art. 2446 del codice civile, per aver omesso di richiedere, anche con altra modalità, agli Amministratori esecutivi di escutere la garanzia rilasciata alla Società Parma FC SpA da Eventi Sportivi SrI e dai suoi soci, con l'aggravante di aver agito in conflitto di interessi, come illustrato, in particolare, ai punti 5, 6, 9 e 10.2 della parte motiva;

3) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell'art. 8, commi 1e 2 del C.G.S., per aver consentito l'utilizzo dello strumento dell'incentivo all'esodo non con le finalità sue proprie bensì allo scopo di rinviare nel tempo ingenti debiti verso tesserati operando, altresì, in violazione del principio di competenza economica stabilito dall'art. 2423 bis, comma l n. 3, del codice civile avendo omesso la contabilizzazione di costi verso tesserati derivanti dagli accordi denominati di incentivo all'esodo per € 3.000.000 nel Bilancio al 30 giugno 2013, come illustrato, in particolare, al punto 9.4 della parte motiva;

4) art. l bis, comma l, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC per aver assunto la decisione di approvare, senza alcun vantaggio né alcuna ragione giuridica o economica per la Società Parma FC e senza incassare alcun corrispettivo, l'operazione di cessione dei marchi e del contratto stipulato con GSport Srl al solo scopo di contabilizzare l'ingente plusvalenza di oltre € 30 milioni nel Bilancio al 30 giugno 2013 occultando così le perdite dell'esercizio nonchè allo scopo di favorire la controllante Eventi Sportivi Srl, operando in violazione dell'art. 2497 ter del codice civile ed in conflitto di interessi, rivestendo anche la carica di Amministratore di Eventi Sportivi Srl, come illustrato, in particolare, al punto 9.1 della parte motiva.

h.2) in qualità di Amministratore Delegato di La Leonessa SpA socio per una quota del 2,59% di Eventi Sportivi Srl, per le seguenti violazioni:

1) art. l bis commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva per non avere adempiuto agli obblighi di dotare la Società Parma FC SpA delle risorse finanziarie necessarie a garantirne la continuità aziendale, contribuendo al Fallimento della stessa, come illustrato, in particolare, ai punti 6 e 10 della parte motiva;

2) art. 1 bis, commi l e 5, del C.G.S. per aver contribuito con il proprio voto, espresso tramite il proprio delegato nell'assemblea straordinaria di Eventi Sportivi SrI del 30 luglio 2014 che ha deliberato la fusione per incorporazione di Parma Brand Srl in Eventi Sportivi Srl, a consentire la creazione dei presupposti per il completamento dell'operazione di distrazione dei marchi di Parma FC e dei flussi finanziari derivanti dal contratto in essere tra Parma FC e GSport, operazione organizzata e attuata in qualità di Amministratore di Eventi Sportivi Srl mediante l'abusivo esercizio dell'attività di direzione e coordinamento su Parma FC e Parma Brand Srl allo scopo di incassare i crediti finanziari vantati da Eventi Sportivi Srl verso Parma FC SpA, come illustrato, in particolare, ai punti 9.1 e 10 della parte motiva.

i) BALESTRIERI Arturo, Consigliere di Amministrazione della Società Parma FC dal 28 ottobre 2011 al 9 marzo 2014, per le seguenti violazioni:

l) art. 1 bis, comma l del C.G.S. in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.l.G.C. e dell'art. 21 delle N.O.l.F., per aver contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della società Parma FC SpA, già in stato di grave crisi al momento della cessazione dalla carica, omettendo di adempiere ai doveri di agire informato e di vigilare sull'esercizio delle deleghe da parte degli amministratori esecutivi con particolare riferimento alle condotte sopra indicate contestate ai Signori Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi commesse fino al 9 marzo 2014, come illustrato, in particolare, ai punti 5 e 10.2 della parte motiva;

2) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver omesso, almeno dall'11 gennaio 2012, la richiesta di convocazione dell' Assemblea straordinaria dei soci per deliberare in merito agli obblighi previsti dall'art. 2446 del codice civile, per aver omesso di richiedere, anche con altra modalità, agli Amministratori esecutivi di escutere la garanzia rilasciata alla Società Parma FC SpA da Eventi Sportivi Srl e dai suoi soci, come illustrato, in particolare, ai punti 5, 6, 9 e 10.2 della parte motiva;

3) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell'art. 8, commi 1 e 2 del C.G.S., per aver consentito l'utilizzo dello strumento dell'incentivo all'esodo non con le finalità sue proprie bensì allo scopo di rinviare nel tempo ingenti debiti verso tesserati operando, altresì, in violazione del principio di competenza economica stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 n. 3, del codice civile avendo omesso la contabilizzazione di costi verso tesserati derivanti dagli accordi denominati di incentivo all'esodo per € 3.000.000 nel Bilancio al 30 giugno 2013, come illustrato, in particolare, al punto 9.4 della parte motiva;

4) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC per aver assunto la decisione di approvare, senza alcun vantaggio né alcuna ragione giuridica o economica per la Società Parma FC e senza incassare alcun corrispettivo, all'operazione di cessione dei marchi e del contratto stipulato con GSport Srl al solo scopo di contabilizzare l'ingente plusvalenza di oltre € 30 milioni nel Bilancio al 30 giugno 2013 occultando cosi le perdite dell'esercizio nonchè allo scopo di favorire la controllante Eventi Sportivi Srl, operando in violazione dell'art. 2497 ter del codice civile ed in conflitto di interessi, come illustrato, in particolare, al punto 9.1 della parte motiva.

j) BONZI Roberto:

j.l) in qualità di Consigliere di Amministrazione della Società Parma FC dal 9 marzo 2014 al 27 dicembre 2014, per le seguenti violazioni:

l) art. 1 bis, comma l del C.G.S. in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto FIGC e dell'art. 21 delle N.O.I.F., per aver contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico- patrimoniale della società Parma FC SpA, già in stato di grave crisi al momento della cessazione dalla carica, omettendo di adempiere ai doveri di agire informato e di vigilare sull'esercizio delle deleghe da parte degli amministratori esecutivi con particolare riferimento alle condotte sopra indicate contestate ai Signori Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi dal 9 marzo 2014, come illustrato, in particolare, ai punti 5 e 10.2 della parte motiva;

2) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver omesso la richiesta di convocazione dell' Assemblea straordinaria dei soci per deliberare in merito agli obblighi previsti dall'art. 2446 del codice civile, per aver omesso di richiedere, anche con altra modalità, agli Amministratori esecutivi di escutere la garanzia rilasciata alla Società Parma FC SpA da Eventi Sportivi Srl e dai suoi soci, come illustrato, in particolare, ai punti 5, 6, 9 e 10.2 della parte motiva;

3) art. l bis, comma l, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell'art. 8, commi l e 2 del C.G.S., per aver consentito l'utilizzo dello strumento dell'incentivo all'esodo non con le finalità sue proprie bensì allo scopo di rinviare nel tempo ingenti debiti verso tesserati (come dimostra il caso del Sig. Hernan Crespo) operando, altresì, in violazione del principio di competenza economica stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 n. 3, del codice civile, avendo omesso la contabilizzazione di costi verso tesserati derivanti dagli accordi denominati di incentivo all'esodo per € 3.000.000 nel Bilancio al 30 giugno 2013, come illustrato, in particolare, al punto 9.4 della parte motiva;

4) art. l bis, comma l, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell'art. 8, commi l e 2 del C.G.S., per aver contabilizzato in anticipo, e cioè nel Bilancio al 30 giugno 2014, le plusvalenze realizzate nell'esercizio successivo a seguito della cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori Marco Parolo e Aleandro Rosi, per complessivi €

6.601.000 allo scopo di occultare le reali perdite dell'esercizio chiuso il 30 giugno 2014, in violazione dell'art. 2423 bis, comma 1 n. 2 del codice civile, come illustrato, in particolare, al punto 9.2 della parte motiva.

j.2) in qualità di Amministratore di TG FINIM Srl socio per una quota del 8,46% di Eventi Sportivi Srl, per le seguenti violazioni:

l) art. 1 bis commi l e 5 del C.G.S. per non avere adempiuto agli obblighi di dotare la Società Parma FC SpA delle risorse finanziarie necessarie a garantirne la continuità aziendale, contribuendo al Fallimento della stessa, come illustrato, in particolare, ai punti 6 e 10 della parte motiva;

2) art. l bis, commi l e 5 del C.G.S. per aver contribuito con il proprio voto, espresso tramite il proprio delegato nell'assemblea straordinaria di Eventi Sportivi Srl del 30 luglio 2014 che ha deliberato la fusione per incorporazione di Parma Brand Srl in Eventi Sportivi Srl, a consentire la creazione dei presupposti per il completamento dell' operazione di distrazione dei marchi di Parma FC e dei flussi finanziari derivanti dal contratto in essere tra Parma FC e GSport, operazione organizzata e attuata dagli Amministratori di Eventi Sportivi Srl mediante l'abusivo esercizio dell'attività di direzione e coordinamento su Parma FC e Parma Brand Srl allo scopo di incassare i crediti finanziari vantati da Eventi Sportivi Srl verso Parma FC SpA, come illustrato, in particolare, ai punti 6 e 10 della parte motiva.

k) SERENA Silvia, Consigliere di Amministrazione della Società Parma FC dal 29 maggio 2014 al 27 dicembre 2014, per le seguenti violazioni:

1) art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto FIGC e dell'art. 21 delle N.O.l.F., per aver contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico- patrimoniale della società Parma FC SpA, già in stato di grave crisi al momento della cessazione dalla carica, omettendo di adempiere ai doveri di agire informata e di vigilare sull'esercizio delle deleghe da parte degli amministratori esecutivi con particolare riferimento alle condotte sopra indicate contestate ai Signori Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi dal 29 maggio 2014, come illustrato, in particolare, ai punti 5 e 10.2 della parte motiva;

2) art. 1 bis, comma l, del C.GS., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver omesso la richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci per deliberare in merito agli obblighi previsti dall'art. 2446 del codice civile, per aver omesso di richiedere, anche con altra modalità, agli Amministratori esecutivi di escutere la garanzia rilasciata alla Società Parma FC SpA da Eventi Sportivi Srl e dai suoi soci, come illustrato, in particolare, ai punti 5,6,9 e 10.2 della parte motiva;

3) art. l bis, comma l, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell'art. 8, commi l e 2 del C.G.S., per aver consentito l'utilizzo dello strumento dell'incentivo all'esodo non con le finalità sue proprie bensì allo scopo di rinviare nel tempo ingenti debiti verso tesserati operando, altresì, in violazione del principio di competenza economica stabilito dall'art. 2423 bis, comma l n. 3, del codice civile, avendo omesso la contabilizzazione di costi verso tesserati derivanti dagli accordi denominati di incentivo all'esodo per € 3.000.000 nel Bilancio al 30 giugno 2013, come illustrato, in particolare, al punto 9.4 della parte motiva;

4) art. l bis, comma l, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della F1GC, nonché dell'art. 8, commi l e 2 del C.G.S., per aver contabilizzato in anticipo, e cioè nel Bilancio al 30 giugno 2014, le plusvalenze realizzate nell'esercizio successivo a seguito della cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori Marco Parolo e Aleandro Rosi, per complessivi € 6.601.000  allo  scopo  di  occultare  le  reali  perdite  dell'esercizio  chiuso  il  30  giugno  2014,  in violazione dell'art. 2423 bis, comma l n. 2 del codice civile, come illustrato, in particolare, al punto 9.2 della parte motiva.

l) SCALIA Giuseppe, Consigliere di Amministrazione della Società Parma FC dal 29 maggio 2014 al 17 dicembre 2014, per le seguenti violazioni:

1) art.1 bis, comma l del C.G.S. in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto FIGC e dell'art. 21 delle N.O.I.F per aver contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico- patrimoniale della società Parma FC SpA, già in stato di grave crisi al momento della cessazione dalla carica, omettendo di adempiere ai doveri di agire informato e di vigilare sull'esercizio delle deleghe da parte degli amministratori esecutivi con particolare riferimento alle condotte sopra indicate contestate ai Signori Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi dal 29 maggio 2014, come illustrato, in particolare, ai punti 5 e 10.2 della parte motiva;

2) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della F1GC, per aver omesso la richiesta di convocazione dell' Assemblea straordinaria dei soci per deliberare in merito agli obblighi previsti dall'art. 2446 del codice civile, per aver omesso di richiedere, anche con altra modalità, agli Amministratori esecutivi di escutere la garanzia rilasciata alla Società Parma FC SpA da Eventi Sportivi Srl e dai suoi soci, come illustrato, in particolare, ai punti 5, 6, 9 e 10.2 della parte motiva;

3) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell'art. 8, commi 1 e 2, del C.G.S. per aver consentito l'utilizzo dello strumento dell'incentivo all'esodo non con le finalità sue proprie bensì allo scopo di rinviare nel tempo ingenti debiti verso tesserati operando, altresì, in violazione del principio di competenza economica stabilito dall'art. 2423 bis, comma l n. 3, del codice civile, avendo omesso la contabilizzazione di costi verso tesserati derivanti dagli accordi denominati di incentivo all'esodo per € 3.000.000 nel Bilancio al 30 giugno 2013, come illustrato, in particolare, al punto 9.4 della parte motiva;

4) art. l bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell'art. 8, commi l e 2 del C.G.S., per aver contabilizzato in anticipo, e cioè nel Bilancio al 30 giugno 2014, le plusvalenze realizzate nell'esercizio successivo a seguito della cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori Marco Parolo e Aleandro Rosi, per complessivi € 6.601.000 allo scopo di occultare le reali perdite dell'esercizio chiuso il 30 giugno 2014, in violazione dell'art. 2423 bis, comma l n. 2 del codice civile, come illustrato, in particolare, al punto 9.2 della parte motiva.

m) GIULI Roberto, Consigliere di Amministrazione della Società Parma FC dal 29 maggio 2014 al 27 dicembre 2014, per le seguenti violazioni:

1) art. 1 bis, comma l del C.G.S. in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto FIGC e dell'art. 21 delle N.O.I.F, per aver contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico- patrimoniale della società Parma FC SpA, già in stato di grave crisi al momento della cessazione dalla carica, omettendo di adempiere ai doveri di agire informato e di vigilare sull'esercizio delle deleghe da parte degli amministratori esecutivi con particolare riferimento alle condotte sopra indicate contestate ai Signori Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi dal 29 maggio 2014, come illustrato, in particolare, ai punti 5 e 10.2 della parte motiva;

2) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver omesso la richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci per deliberare in merito agli obblighi previsti dall'art. 2446 del codice civile, per aver omesso di richiedere, anche con altra modalità, agli Amministratori esecutivi di escutere la garanzia rilasciata alla Società Parma FC SpA da Eventi Sportivi Srl e dai suoi soci, come illustrato, in particolare, ai punti 5, 6 , 9 e 10.2 della parte motiva;

3) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell'art. 8, commi 1 e 2, del C.G.S. per aver consentito l'utilizzo dello strumento dell'incentivo all'esodo non con le finalità sue proprie bensì allo scopo di rinviare nel tempo ingenti debiti verso tesserati operando, altresì, in violazione del principio di competenza economica stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 n. 3, del codice civile, avendo omesso la contabilizzazione di costi verso tesserati derivanti dagli accordi denominati di incentivo all'esodo per € 3.000.000 nel Bilancio al 30 giugno 2013, come illustrato, in particolare, al punto 9.4 della parte motiva;

4) art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell'art. 8, commi 1 e 2 del C.G.S., per aver contabilizzato in anticipo, e cioè nel Bilancio al 30 giugno 2014, le plusvalenze realizzate nell'esercizio successivo a seguito della cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori Marco Parolo e Aleandro Rosi, per complessivi € 6.601.000 allo scopo di occultare le reali perdite dell'esercizio chiuso il 30 giugno 2014, in violazione dell'art. 2423 bis, comma 1 n. 2 del codice civile, come illustrato, in particolare, al punto 9.2 della parte motiva.

n) PASOTTI Gabriella, in qualità di socio per una quota del 21,16% di Eventi Sportivi SrI, per la violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5  del C.G.S. per aver contribuito con il proprio voto, espresso tramite il proprio delegato nell'assemblea straordinaria di Eventi Sportivi Srl del 30 luglio 2014 che ha deliberato la fusione per incorporazione di Parma Brand Srl in Eventi Sportivi SrI, a consentire la creazione dei presupposti per il completamento dell'operazione di distrazione dei marchi di Parma FC e dei flussi finanziari derivanti dal contratto in essere tra Parma FC e GSport, operazione organizzata e attuata dagli Amministratori di Eventi Sportivi Srl mediante l'abusivo esercizio dell'attività di direzione e coordinamento su Parma FC e Parma Brand SrI allo scopo di incassare i crediti finanziari vantati da Eventi Sportivi Srl verso Parma FC SpA, come illustrato, in particolare, ai punti 6, 9.1 e 10 della parte motiva.

o) GHIRARDI Enrico, in qualità di Amministratore unico di Carpine SrI, socio per una quota del 21,16% di Eventi Sportivi Srl, per la violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S. per aver contribuito con il proprio voto, espresso tramite il proprio delegato nell'assemblea straordinaria di Eventi Sportivi Srl del 30 luglio 2014 che ha deliberato la fusione per incorporazione di Parma Brand Srl in Eventi Sportivi Srl, a consentire la creazione dei presupposti per il completamento dell'operazione di distrazione dei marchi di Parma FC e dei flussi finanziari derivanti dal contratto in essere tra Parma FC e GSport, operazione organizzata e attuata dagli Amministratori di Eventi Sportivi Srl mediante l'abusivo esercizio dell'attività di direzione e coordinamento su Parma FC e Parma Brand Srl allo scopo di incassare i crediti finanziari vantati da Eventi Sportivi verso Parma FC SpA, , come illustrato, in particolare, ai punti 6, 9.1 e 10 della parte motiva.

p) MANENTI Giampietro:

p.l) in qualità di Amministratore della MAPI Grup Sro, per la seguente violazione:

art. l bis commi 1 e 5 del C.G.S. per non avere adempiuto all'obbligo di dotare la Società Parma FC delle risorse finanziarie necessarie a garantire la continuità aziendale, contribuendo al Fallimento della stessa, come illustrato, in particolare, al punto 10 della parte motiva;

p.2) in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Parma FC SpA dal 9 Febbraio 2015 alla data della dichiarazione di fallimento, per la seguente violazione:

art. 1 bis comma l del C.G.S. in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della FIGC e dell'art. 21 delle N.O.I.F., per aver omesso la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci in adempimento degli obblighi previsti dall'art. 2447 del codice civile e per aver omesso di richiedere, anche con altra modalità, ai soci la ricapitalizzazione della Società, come illustrato, in particolare, ai punti 5, 6, 9 e 10.1 della parte motiva.

q) BASTIANON Mario, Presidente del Collegio Sindacale di Parma FC SpA dal 24 dicembre 2012 al 27 dicembre 2014 nonché Presidente del Collegio Sindacale di Eventi Sportivi Srl, per la violazione dell'art. l bis, commi l e 5, del C.G.S. per aver esercitato con grave negligenza i propri doveri di vigilanza sull'operato degli Amministratori in conformità alla legge ed allo statuto, sull'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento

da parte di Eventi Sportivi Srl, con particolare riferimento alla cessione dei marchi e del contratto in essere con GSport, sulle operazioni poste in essere in conflitto di interessi dagli Amministratori nonché per avere omesso la richiesta di ricapitalizzazione della Società Parma FC SpA e la convocazione dell'Assemblea straordinaria ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile stante l'inerzia del Consiglio di Amministrazione così come per non aver operato affinchè il socio unico ed i soci di Eventi Sportivi SrI adempissero all' obbligazione di garanzia assunta in relazione alla continuità aziendale della Società Parma FC SpA, come illustrato, in particolare, al punto 10.3 della parte motiva;

r) SORLINI Francesco, Sindaco effettivo di Parma FC SpA dal 24 dicembre 2012 al 27 dicembre 2014 nonché Sindaco effettivo di Eventi Sportivi Srl, per la violazione dell'art. l bis, commi l e 5, del C.G.S. per aver esercitato con grave negligenza i propri doveri di vigilanza sull'operato degli Amministratori in conformità alla legge ed allo statuto, sull'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte di Eventi Sportivi SrI, con particolare riferimento  alla cessione dei marchi e del contratto in essere con GSport, sulle operazioni poste in essere in conflitto di interessi dagli Amministratori nonché per avere omesso la richiesta di ricapitalizzazione della Società Panna FC SpA e la convocazione dell'assemblea straordinaria ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile stante l'inerzia del Consiglio di Amministrazione così come per non aver operato affinchè il socio unico ed i soci di Eventi Sportivi Srl adempissero all'obbligazione di garanzia assunta in relazione alla continuità aziendale della Società Parma FC SpA, come illustrato, in particolare" in particolare, al punto 10.3 della parte motiva;

s) MAGRI Maurizio, Sindaco effettivo di Parma FC SpA dal 24 dicembre 2012 al 12 agosto 2014, per la violazione dell'art. l bis, commi 1 e 5, del C.G.S. per aver esercitato con grave negligenza i propri doveri di vigilanza sull'operato degli Amministratori in conformità alla legge ed allo statuto, sull'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte di Eventi Sportivi Srl, con particolare riferimento alla cessione dei marchi e del contratto in essere con GSport, sulle operazioni poste in essere in conflitto di interessi dagli Amministratori nonché per avere omesso la richiesta di ricapitalizzazione della Società Parma FC SpA e la convocazione dell'Assemblea straordinaria ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile stante l'inerzia del Consiglio di Amministrazione così come per non aver operato affinchè il socio unico ed i soci di Eventi Sportivi Srl adempissero all'obbligazione di garanzia assunta in relazione alla continuità aziendale della Società Parma FC SpA, come illustrato, in particolare, al punto 10.3 della parte motiva;

t) RICCOBENE Osvaldo Francesco, Sindaco effettivo dì Parma FC SpA dal 12 agosto 2014 alla data del fallimento nonché Sindaco Effettivo di Eventi Sportivi Srl, per la violazione dell'art. 1 bis, commi l e 5, del C.G.S. per aver esercitato con grave negligenza i propri doveri di vigilanza sull'operato degli Amministratori in conformità alla legge ed allo statuto, sulle operazioni poste in essere in conflitto di interessi dagli Amministratori nonché per avere omesso la richiesta di ricapitalizzazione della Società Parma FC SpA e la convocazione dell'assemblea straordinaria ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del codice civile stante l'inerzia del Consiglio di Amministrazione così come per non aver operato affinchè il socio unico ed i soci di Eventi Sportivi SrI adempissero all'obbligazione di garanzia assunta in relazione alla continuità aziendale della Società Parma FC SpA, come illustrato, in particolare, al punto 10.3 della parte motiva;

L’adito Tribunale Federale Nazionale (C.U. n. 17/TFN del 3.9.2016) dopo aver disposto l’applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS nei confronti della deferita Serena Silvia, con chiusura del relativo procedimento, dopo aver separato la posizione del deferito Giuli Roberto con rinvio a nuovo ruolo e dopo aver rilevato la nullità della notifica del deferimento nei confronti di Volpi Alberto, con conseguente restituzione dei relativi atti alla Procura federale per l’ulteriore corso,  assumeva le seguenti decisioni:

irrogava: nei confronti di Tommaso Ghirardi la sanzione di anni 5 di inibizione e di € 150.000 di ammenda;  nei confronti di Pietro Leonardi la sanzione di anni 5 di inibizione e di € di ammenda, disponendo altresì la preclusione del medesimo alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;

deliberava di prosciogliere dalle violazioni loro rispettivamente ascritte: Susanna Ghirardi, Alberto Rossi, Giovanni Schinelli, Arturo Balestrieri, Roberto Bonzi, Giuseppe Scalia,Gabriella Pasotti, Enrico Ghirardi, Pasquale Giordano, Emir Kodra, Giampietro Manenti, Mario Bastianon, Francesco Sorlini, Maurizio Magri e Osvaldo Francesco Riccobene.

Avverso la predetta sentenza n. 17/TFN ha interposto appello (ricorso n. 47) il Sig. Pietro Leonardi, il quale conclusivamente chiede in via principale, il proscioglimento da ogni addebito, con annullamento e/o revoca delle sanzioni a suo carico; in via subordinata, in denegata ipotesi, la riduzione della sanzione irrogata nella misura ritenuta di giustizia; in via istruttoria, l’ammissione all’audizione personale col ministero dei propri legali di fiducia.

Avverso la predetta sentenza n. 17/TFN ha interposto appello (ricorso n. 49) anche il Sig. Tommaso Ghirardi, il quale conclusivamente, oltre a richiesta di attività istruttoria con audizione testi, fa istanza, in via principale, per la riforma della decisione impugnata con proscioglimento dello stesso Ghirardi e annullamento della sanzione dell’inibizione e dell’ammenda comminata; in via subordinata, chiede la riduzione della sanzione nella misura minima edittale prevista e, in via ulteriormente subordinata, l’applicazione della sanzione nel minimo edittale previa conversione della medesima in sanzione pecuniaria.

Sempre avverso la medesima sentenza n. 17/TFN ha interposto appello (ricorso n. 51) anche il Procuratore Federale per la riforma in parte qua della stessa e precisamente in relazione:

a) alla mancata irrogazione della sanzione della preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC nei confronti di Tommaso Ghirardi; b) al proscioglimento dalle accuse degli amministratori non esecutivi della società Parma FC Spa e/o della società Eventi Sportivi Srl e/o della società Parma Brand Srl, sigg. Susanna Ghirardi, Alberto Rossi, Giovanni Schinelli, Arturo Balestrieri, Roberto Bonzi e Giuseppe Scalia; c) al proscioglimento dalle accuse dei Sindaci della società Parma FC Spa, sigg. Mario Bastianon, Francesco Sorlini, Maurizio Magri e Osvaldo Francesco Riccobene; d) al proscioglimento dalle accuse dei soci diretti ed indiretti della società Parma FC Spa, Gabriella Pasotti ed Enrico Ghirardi; e) al proscioglimento dalle accuse degli amministratori esecutivi pro-tempore e/o soci di riferimento della società Parma FC Spa, sigg. Pasquale Giordano, Emir Kodra e Giampietro Manenti.

Tanto premesso, la Procura federale chiede a questa Corte di: a) irrogare nei confronti di Ghirardi Tommaso, in aggiunta alla sanzione della inibizione già inflitta dal Tribunale Federale con la decisione impugnata, la preclusione dello stesso da ogni rango e/o categoria della FIGC; b) ritenere tutti gli altri soggetti deferiti, nei cui confronti è stato affermato il proscioglimento con la decisione impugnata, responsabili disciplinarmente per tutte le violazioni agli stessi ascritte e conseguentemente condannarli alle sanzioni richieste dalla Procura Federale nell’udienza tenutasi nel primo grado di giudizio, confermandole, da ritenersi congrue e coerenti attesa l’estrema gravità delle condotte contestate e comprovate dalla documentazione versata in atti, ovvero alle diverse sanzioni ritenute di giustizia da questa Corte.

In relazione al contenuto dell’appello interposto dalla Procura Federale depositavano controdeduzioni e/o memorie i Sigg. Pasotti Gabriella, Enrico Ghirardi, Magri Maurizio, Ghirardi Tommaso, Ghirardi Susanna, Schinelli Giovanni, Bondi Roberto, Balestrieri Arturo, Rossi Alberto, Scalia Giuseppe e Riccobene Osvaldo Francesco Maria. I sigg. Sorlini Francesco e Bastianon Mario, tramite l’avv. Groppo Matteo hanno depositato note di udienza, senza accettazione del contraddittorio sui temi del gravame della Procura Federale.

All’odierno dibattimento presso queste Sezioni Unite sono comparsi, il dott. Riccobene Osvaldo Francesco Maria, in proprio, nonché gli avv.ti Rodella Paolo e Tedeschini Federico per Leonardi, l’avv. Costantino Barbara per Balestrieri; l’avv. Di Cintio Cesare per Ghirardi Tommaso ed anche per Ghirardi Susanna, Schinelli Giovanni e Bonzi Roberto; l’avv. Miranda Luca per Magri Maurizio; l’avv. Scalco Andrea per Pasotti Gabriella e Ghirardi Enrico; l’avv. Diana Massimo per Rossi; l’avv. Marcone Carlo per Scalia, l’avv. Andreoli Dario per Kodra, i quali tutti hanno brevemente reiterato le considerazioni e le conclusioni rassegnate per iscritto e taluni hanno altresì sollevato eccezioni in rito.

Presente al dibattimento è stato anche l’avv. Groppo Matteo, ma solo per depositare le su menzionate note d’udienza

Al dibattimento sono anche intervenuti, in rappresentanza della Procura Federale, il dott. Gioacchino Tornatore e la dott.ssa Serenella Rossano, i quali nel confutare le eccezioni e le argomentazioni predette, hanno insistito nelle proprie conclusioni.

Considerato in

DIRITTO

Va, anzitutto, disposta la riunione in rito dei procedimenti relativi agli appelli n. 47 (Leonardi Pietro), n. 49 (Ghirardi Tommaso) e n. 51 (Procura Federale), atteso che tutti presentano elementi di connessione oggettiva ed anche soggettiva, sicchè si rende opportuno che su di essi intervenga un’unica sentenza al fine dell’economia dei giudizi nonché di evitare giudicati contraddittori.

Debbono, in secondo luogo, respingersi le eccezioni sollevate oralmente dalla difesa Leonardi, di violazione da parte della sentenza impugnata del principio di proporzionalità per applicazione di sanzione eccessiva e del principio del ne bis in idem per la congiunta applicazione di più sanzioni, posto che il Codice di Giustizia Sportiva (art. 19) indubbiamente attribuisce al giudice il potere di determinare discrezionalmente la misura delle sanzioni da applicare, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, nonchè il potere di comminare cumulativamente più sanzioni. Quanto all’ulteriore eccezione (pure sollevata dalla predetta difesa e ampiamente ripresa anche da vari altri legali intervenuti) della violazione da parte del Procuratore Federale del termine posto per l’attivazione del deferimento a giudizio, queste Sezioni Unite, indipendentemente delle numerose puntualizzazioni esternate in udienza, ritengono assorbente e decisiva la considerazione che il dies a quo per l’esercizio dell’azione, nel caso di compresenza di più soggetti incolpati, debba essere ancorato con effetto per tutti (perché discendente da un principio di carattere generale) alla data dell’ultima notifica della chiusura delle indagini effettuata. Nella fattispecie, l’ultima notifica datata 13 maggio 2016 è quella inviata al sig. Alberto Rossi e nell’avviso è stato indicato il termine di 20 giorni utile per fare richiesta di essere sentito o depositare memoria difensiva. Dalla scadenza di detti 20 giorni (2 giugno 2016) inutilmente decorsi, il termine ultimo per procedere al deferimento (2 luglio 2016, dopo 30 giorni) è stato senz’altro rispettato, essendo il deferimento intervenuto il 30 giugno 2016.

Non può trovare accoglimento nemmeno l’eccezione riproposta in appello dalla difesa di Alberto Rossi, relativa al difetto di potestas iudicandi in capo agli Organi di giustizia sportiva della FIGC, atteso che, secondo queste Sezioni Unite in conformità a consolidato orientamento giurisprudenziale, il momento determinante è quello del possesso della qualifica di tesserato (elemento rilevante all’interno dell’ordinamento sportivo) all’atto della commissione dei fatti per cui si procede, anche se successivamente detta qualifica sia venuta meno.

Ancora in via preliminare, va accolta l’eccezione sollevata, per conto dei suoi assistiti Francesco Sorlini e Mario Bastianon, dall’avv. Matteo Groppo intervenuto in udienza senza accettazione del contraddittorio sui temi del gravame del Procuratore Federale. Risulta infatti che nonostante la iniziale elezione di domicilio (debitamente notificata al Procuratore in data 12.9.2016) dei due predetti soggetti presso lo studio del legale, l’impugnazione dell’Organo requirente non è stata comunicata in tale domicilio eletto, in violazione dell’art. 38 comma 8 CGS. Ne deriva la pronuncia di inammissibilità dell’appello per difetto di notifica, con conseguente definitività dell’impugnata sentenza di primo grado, nei confronti dei due suddetti.

Passando al merito, è opportuno anzitutto rammentare che l’oggetto del presente giudizio concerne l’accertamento dell’eventuale responsabilità dei deferiti per la violazione dei generali principi di lealtà, correttezza e probità (indicati nell’art. 1 bis comma 1 CGS e chiaramente enunciati nell’atto di appello n. 51) ai quali debbono improntarsi le condotte, tra gli altri, di tutti i soggetti che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo decisionale o, comunque, rilevante per l’ordinamento sportivo federale. Giudizio quindi nel quale viene in considerazione la valutazione non già degli effetti penalistici o civilistici eventualmente conseguenti dal comportamento dei deferiti, bensì la valutazione di detto comportamento sotto il solo profilo disciplinare, ove assume rilievo la sussistenza o meno in capo all’agente dell’elemento psicologico dell’addebito contestato.

Ed è sotto il profilo dianzi accennato che va considerata la valenza della relazione resa dal CTU prof. Santini Renato (nel giudizio di natura cautelare per richiesta di sequestro conservativo promosso dalla Curatela fallimentare verso Ghirardi Tommaso ed amministratori e sindaci della società fallita davanti al Tribunale di Bologna), alla quale molte difese si sono insistentemente riportate a sostegno delle rispettive tesi. Relazione, che è stata approntata, invero, per dare puntuale e circostanziata risposta allo specifico quesito che era stato rivolto al Consulente Tecnico circa la data della perdita della continuità aziendale del Parma FC, ma che non può valere in modo assoluto né essere invocata per escludere sicuramente la sussistenza, nella vicenda in esame, di una sostanziale ed effettiva gestione societaria carente di equilibrio economico e finanziario nonchè la sussistenza della responsabilità degli organi sociali per censurabili comportamenti lesivi  dei suddetti principi fondanti dell’ordinamento sportivo, in presenza di dati accertati e di elementi significativi e sintomatici.

Dall’esame degli atti di causa il Collegio ha tratto il convincimento che l’assai pesante situazione deficitaria che ha condotto alla sentenza dichiarativa di fallimento del Parma FC sia stata generata da avvenimenti non già intervenuti nella sola imminenza della sentenza stessa, ma che sono risalenti ben all’indietro nel tempo e causati da molteplici reiterati comportamenti.

In effetti il Parma FC di fatto era esclusivamente gestito dal Presidente Ghirardi Tommaso e dall’Amministratore Delegato Leonardi Pietro, i quali avevano ruoli primari, vasti e concreti poteri operativi e deleghe assai ampie (come si desume, tra l’altro dalle testimonianze dei sigg. Preti Marco, responsabile amministrativo e Di Taranto Corrado, direttore organizzativo).

Appare convincente a questi giudici la tesi secondo cui le operazioni di cessione del marchio “Parma Football Club” e del contratto con la GSport Srl (relativo alla concessione degli spazi pubblicitari per l’effettuazione di attività di marketing all’interno e all’esterno dello stadio Tardini) da Parma FC a Parma Brand e di fusione di quest’ultima con Eventi Sportivi – che negli iniziali intendimenti dovevano rientrare in un generale progetto imprenditoriale di riorganizzazione del gruppo inteso a separare la gestione sportiva da quella commerciale – hanno prodotto l’effetto di sottrarre preziose risorse (appunto derivanti dal marchio e dal contratto) alla garanzia dei creditori sociali della controllata Parma FC. Le partite di credito e debito di quest’ultima nei confronti di Eventi Sportivi si sono compensate col risultato che, a fronte della cessione del marchio, il Parma non ha realizzato incassi monetari tali da consentire il riequilibrio della situazione finanziaria né ha conseguito alcun vantaggio economico, andando anzi a depauperare il proprio patrimonio. Invece Eventi Sportivi ha aumentato il proprio attivo grazie all’acquisizione indiretta del marchio e del contratto GSport, ha diminuito i propri debiti e recuperato i propri crediti verso il Parma. E il Ghirardi in ragione del suo doppio ruolo di amministratore del Parma FC e della Società Eventi Sportivi S.p.a. era in grado di conoscere appieno le difficoltà della prima e l’impossibilità della seconda di corrispondere ad essa le richieste risorse finanziarie.

Ghirardi Tommaso era ben a conoscenza, nel corso degli eventi, della difficile situazione finanziaria del Parma che si andava man mano deteriorando e dell’andamento di forte diseconomicità della gestione societaria e tentò di porvi rimedio rinviando nel tempo gli ingenti debiti che si erano maturati, facendo ricorso a varie modalità operative, di per sé lecite, ma utilizzate prescindendo dalle finalità loro proprie, quali: la ricordata cessione del marchio e del contratto GSport; la contabilizzazione di plusvalenze per corresponsione di premi di valorizzazione dei calciatori in prestito e per rappresentazioni anticipate degli effetti economici delle cessioni del diritto alle prestazioni dei giocatori Rosi e Parolo; l’utilizzo dello strumento dell’incentivo all’esodo; il differimento nel tempo di debiti cumulati dalla società verso i tesserati al fine di posticipare il pagamento di somme dovute, evitandone la contabilizzazione per competenza. In tal modo si è venuti meno, nella redazione del bilancio, all’obbligo di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, così come dispone l’art. 2423 comma 2 del codice civile.

Comunque il Ghirardi, in quanto proprietario della maggioranza delle quote societarie e presente nel gruppo amministrativo in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresenta la figura predominante in tutta la vicenda, avendo tra l’altro creato una compagine sociale da lui facilmente controllabile in modo da concentrare il potere decisionale nelle sue mani ed in modo da fornire tutte le indicazioni relative agli obiettivi economico-finanziari nonché all’indirizzo amministrativo da perseguire, indicazioni alle quali tutti gli altri sottostavano.

Egli dunque ha operato in una situazione di conflitto di interessi rivestendo la carica di Presidente e Consigliere Delegato del Parma FC , di amministratore di Parma  Brand  e  di Presidente di Eventi Sportivi (che era socio unico di Parma Brand) e quindi c’è stata identità del soggetto amministratore di controllante e controllato e di cedente e cessionario.

Da quanto sopra consegue, per quanto concerne Ghirardi Tommaso già solo per i profili sopra considerati rispetto alle più ampie contestazioni mosse dalla Procura Federale, la pronuncia di rigetto del ricorso n. 49 con integrale conferma della decisione impugnata.

Per quanto riguarda il ricorso n. 47 di Leonardi Pietro, la difesa dell’appellante articola argomentazioni giuridiche che possono così sintetizzarsi:

a) assoluta estraneità del Leonardi all’attività gestoria della società Parma FC, attesa la titolarità in capo al medesimo dei soli poteri relativi alla gestione tecnico-sportiva, alla luce della delega conferitagli dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28.10.2011 ed assenza di specifiche competenze in materia contabile e conseguente infondatezza delle incolpazioni di natura gestionale ed amministrativa, formulate in sede di deferimento e fatte proprie dalla decisione del TFN; incolpazioni, peraltro, fondate sulle dichiarazioni non attendibili dei giù menzionati Sig.ri Preti e Di Taranto, persone coinvolte nella vicenda;

b) legittimità e, comunque, non dannosità per la Società delle operazioni di plusvalenza e della pratica degli incentivi all’esodo, di cui peraltro il Leonardi non aveva competenza a conoscerne gli effetti contabili sul bilancio di esercizio;

c) natura esclusivamente formale nel mancato utilizzo della modulistica predisposta dalla competente Lega per la stipula degli accordi preliminari di trasferimento del diritto alle prestazioni di calciatori (segnatamente Aleandro Rosi e Marco Parolo) e il mancato deposito entro il 30.06.2014;

d) avvenuta restituzione del prestito alla Società e legittimità del rinnovo del contratto professionale del Leonardi per un compenso assolutamente adeguato alle sue capacità.

Così prospettata, la linea difensiva del Sig. Leonardi non è condivisibile.

a) è’, in primo luogo, infondata, in fatto e in diritto, la pretesa di far apparire il Leonardi completamente estraneo alle vicende gestionali e amministrative della società Parma FC. In punto di fatto, atteso che non solo le testimonianze dei Sig.ri Preti e Di Taranto, ma soprattutto il contenuto dei verbali delle riunioni del CdA provano, da un lato, la piena consapevolezza da parte del Leonardi della situazione finanziaria del Parma FC fin dalla sua entrata nella Società, progressivamente e gravemente deficitaria, e, dall’altro, l’adozione di iniziative e la proposizione di programmi (unitamente al Presidente Ghirardi) tipici di un amministratore di società, quale in effetti era stato nominato nella riunione del 28.10.201, e non solo di responsabile della gestione sportiva. In punto di diritto, atteso che, se è pur vero che al Leonardi, nella stessa seduta del 28.10.211, il CdA aveva conferito specifici poteri in merito alla gestione sportiva, questi non escludevano i compiti e i doveri che il medesimo doveva osservare in qualità di Amministratore Delegato, componente del Comitato esecutivo e Direttore Generale, (unitamente al Ghirardi), anche in conseguenza della sua costante ingerenza nella gestione ordinaria della Società quale emerge dai suoi interventi rappresentati nei verbali del CdA. In sostanza, la tesi difensiva della valutazione delle responsabilità dei singoli amministratori di una società alla luce dell’art. 2392 cod. civ., sostenuta dalla difesa, opera certamente anche nella fattispecie di causa, ma non può operare a beneficio del Sig. Leonardi che ha dimostrato di esercitare, anche nei fatti, poteri di amministratore anche nella gestione ordinaria della Società.

b1) Il presupposto di esimente da responsabilità che la difesa riconduce alla legittimità e non dannosità del ricorso alle operazioni di plusvalenza nel trasferimento di giocatori e alla pratica degli incentivi all’esodo affermata dal prof. Renato Santini non ha pregio, alla luce della normativa che disciplina le condotte dei dirigenti nell’ordinamento sportivo ( art. 1 bis, comma 1, del C.G.S). Infatti, a prescindere dalla non condivisibile tesi (secondo i principi di bilancio) della legittimità di operazioni contabili in quanto non dannose, è indubbio che anticipare contabilmente plusvalenze e/o posticipare la valorizzazione (negativa) di posizioni debitorie viola, come già detto, il principio fondamentale della correttezza e veridicità del bilancio (violazione non ammissibile anche per l’ordinamento sportivo in quanto in contrasto con la norma del C.G.S. da ultimo menzionata), principio giustamente richiamato dalla Procura Federale e dalla decisione di primo grado a sostegno della specifica incolpazione formulata nei confronti del Leonardi, che impone ai dirigenti di società sportive un comportamento conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità.

La non regolarità contabile delle predette operazioni è stata chiaramente sottolineata dalla stessa società di revisione nella relazione al bilancio chiuso al 30.06.2013.

Appare, poi, francamente incoerente con la professionalità e la pluridecennale specifica esperienza del Leonardi, nel particolare settore, l’affermazione secondo la quale il medesimo non aveva alcuna competenza per stabilire quale sarebbe stato l’effetto contabile dell’anticipazione delle plusvalenze e del ricorso agli incentivi all’esodo; incompetenza dichiarata che non fa onore a chi – come egli stesso si professa ed è riconosciuto – è fra i maggiori esperti nelle operazioni di acquisto e cessione di giocatori professionisti e non.

b2)- Fra le operazioni certamente anomale (e dannose) per la società Parma FC è da annoverare la cessione del marchio per la quale lo stesso CTU Prof. Santini – pur sottolineando la mancanza di elementi probatori per definirla fittizia – non può non disconoscere la stranezza tempistica del suo perfezionamento avvenuto solo a pochi giorni dalla chiusura del bilancio al 30.06.2013.

La cessione del marchio “Parma Football Club” e del contratto con la società GSport s.r.l.) in favore di Parma Brand s.r.l. (di cui il la società Eventi Sportivi era l’unico socio, il Ghirardi Presidente e il Leonardi consigliere), poi fusa per incorporazione nella Eventi Sportivi s.r.l., (controllante della società Parma FC), e la conseguente compensazione delle posizioni creditorie e debitorie delle due società (controllante e controllata) è stato un atto di ingegneria finanziaria che, come già detto, ha portato utili solo alla società Eventi Sportivi, privando il Parma FC di una cospicua entrata che le avrebbe consentito di far fronte agli impegni finanziari senza ricorrere a prestiti bancari, oltre a dissimulare il reale stato di crisi in cui versava la Società.

c) Le violazioni inerenti al mancato utilizzo della modulistica predisposta dalla competente Lega per la stipula degli accordi preliminari per il trasferimento del diritto alle prestazioni di calciatori e al rispetto dei termini per il loro deposito (e alle omissioni di comunicazioni alla Lega relative alle variazioni intervenute nell’organo direttivo della società Parma FC s.p.a.), pur non avendo effetti pregiudizievoli per la Società, non possono essere ricondotte a meri inadempimenti formali (come vorrebbe la difesa) ma costituiscono per l’ordinamento sportivo evidente condotta contraria ai ricordati principi di correttezza, lealtà, probità e trasparenza la cui valenza aggrava la posizione del Leonardi.

d) – Infine, la vicenda legata al prestito erogato al Leonardi, ma dallo stesso restituito nella quasi totalità facendo ricorso – secondo la tesi attorea - all’incremento dell’importo del rinnovo del contratto che lo legava alla Società, pur rientrando in una libera contrattazione di mercato, rivela il completo disinteresse per la situazione economica in cui si trovava il Parma FC sottomessa all’interesse personale.

Deve, conseguentemente, concludersi che le valutazioni compiute dal giudice di primo grado in ordine alle responsabilità del Leonardi siano state fondate su un obiettivo riscontro probatorio e sorrette da una adeguata motivazione, tale da non incorrere in nessuna riforma della decisione impugnata.

Resta da esaminare l’appello n. 51 attivato dalla Procura Federale. Al riguardo questi giudici, in primo luogo, ritengono di accoglierlo per quel che concerne la richiesta di irrogazione della sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Figc in danno di Ghirardi Tommaso e ciò in ragione della gravità dei comportamenti allo stesso addebitabili e sopra descritti.

Per quanto riguarda le altre richieste dell’Organo requirente, opina il Collegio che le varie posizioni dei soggetti deferiti debbano essere differenziate, come segue.

Amministratori privi di poteri esecutivi di Parma FC e di Eventi Sportivi e Parma Brand Susanna Ghirardi, Rossi Alberto, Schinelli Giovanni, Balestrieri Arturo, Bonzi Roberto e Scalia Giuseppe.

In generale, la responsabilità di detti amministratori deriva dall’omissione del loro dovere di vigilanza sull’esercizio delle deleghe conferite agli amministratori esecutivi e dalla violazione del dovere di agire in modo informato di cui all’art. 2381 ultimo comma c.c., sia sulla base delle informazioni che ai medesimi devono essere comunicate, sia sulla base di quelle che essi stessi possono acquisire di propria iniziativa con condotte virtuose, essendo in grado in tal modo di impedire o porre rimedio a fatti pregiudizievoli posti in essere dagli altri amministratori.

Nei casi in esame, invero i soggetti restano coinvolti anzitutto perché rispondono direttamente per la redazione sia dei bilanci di esercizio sia del progetto di fusione (cfr. art. 2381 comma 4 in relazione agli artt. 2423 comma 1 e 2501 ter comma 1 c.c.). Si soggiunge, poi, che dai numerosi atti e verbali redatti nel contesto della vicenda in esame, emergevano certamente elementi sintomatici ed eventi significativi, deponenti per un progressivo peggioramento della situazione finanziaria della società. Vedansi ad es. i bilanci al 30.6. 2012 , al 30.6.2013 e al 30.6.2014, chiusi in perdita, oltre alle notizie contenute nei verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione in date 11.1.2012, 5.2.2012, 5.9.2012, 27.11.2013 e  9.9.2014 nonché nei verbali delle ispezioni della Co.Vi.So.C.  del 28.1.2013,  21.5.2013, 27.1.2013, 17.4.2014,  25.9.2014  e  18.12.2014.

Notizie che davano conto di una forte e crescente tensione finanziaria della gestione connessa alle operazioni di plusvalenze già ricordate (derivanti da operazioni di calciomercato e dalla cessione dei marchi e del contratto con GSport) ed all’aumento costante dei debiti tributari e del contenzioso fiscale e civile, al frequente ricorso all’emissione anticipata di fatture, all’omesso versamento di contributi, alla continua ricerca di finanziamenti utili per rispettare le scadenze di pagamento; all’insufficienza dell’apporto finanziario della controllante per assicurare il tempestivo adempimento dei debiti verso i dipendenti. Ed anche l’evento del mancato rilascio della licenza Uefa nella stagione 2014/2015 per ritardato pagamento di ritenute fiscali sugli emolumenti dei calciatori costituiva segnale preoccupante di pericolo di crisi finanziaria gestionale e di sofferenza finanziaria.

In siffatti frangenti, i suddetti soggetti si sono inammissibilmente limitati ad un inerte ascolto delle tranquillizzanti relazioni degli amministratori esecutivi alle quali si sono supinamente e  passivamente adeguati,  senza  procedere  ai  dovuti  approfondimenti  informativi  degli  atti pregiudizievoli posti a loro conoscenza e senza appurare che la reale situazione finanziaria della società Parma non era rappresentata in bilancio in modo veritiero.

In base a quanto sopra considerato, va riconosciuta la responsabilità disciplinare nei confronti dei soggetti appresso indicati in ordine agli addebiti loro mossi, nella misura rispettivamente indicata e discrezionalmente determinata dal Collegio anche tenuto conto del ruolo ricoperto e della natura e della durata nel tempo della carica rivestita.

a) Ghirardi Susanna, consigliere di amministrazione del Parma FC dal 28.10.2011 al 10.12.2014 e Amministratore di Brixia Incipit socio per il 2,5 % di Eventi sportivi e Amministratore di quest’ultima : sanzione dell’inibizione di anni 2  e ammenda di € 40.000 ;

b) Schinelli Giovanni consigliere di amministrazione del Parma FC dal 28.10.2011 al 29.5.2014 e Amministratore Delegato di La Leonessa Spa socio per il 2,59% di Eventi sportivi: sanzione  dell’inibizione di anni 2 e ammenda di € 25.000;

c) Rossi Alberto consigliere di amministrazione del Parma FC dal 28.10.2011 al 13.10.2014 e socio per il 15 % di Eventi Sportivi: sanzione dell’inibizione di anni 2 e ammenda di € 30.000;

d) Balestrieri Arturo consigliere di amministrazione del Parma FC dal 28.10.2011 al 9.3.2014 (dimessosi il 24.2.2014 ed assente nella riunione del Consiglio di amministrazione del 27.11.2013 che ha approvato il progetto di bilancio al 30.6.2013): sanzione dell’inibizione di 1 anno e dell’ammenda di € 10.000.

Il Collegio ritiene invece di procedere al proscioglimento del sig. Bonzi Roberto, consigliere di amministrazione del Parma FC dal 9.3.2014 al 27.12.2014 e Amministratore di TG Finim Srl socio per l’8,46% di Eventi sportivi e del sig. Scalia Giuseppe, consigliere di amministrazione del Parma FC dal 29.5.2014 al 17.12.2014, tenuto conto del limitato periodo di tempo in cui ambedue hanno ricoperto la carica.

Sindaci di Parma FC Bastianon Mario, Sorlini Francesco, Magri Maurizio e Riccobene Osvaldo Francesco.

Quanto or ora detto per gli amministratori non esecutivi vale anche per i componenti del Collegio sindacale, tenuto conto che per il ruolo da loro rivestito di componenti degli organi di controllo (insieme con la società di revisione) e per la loro specifica competenza, essi debbono vigilare sul rispetto delle norme di legge e dello statuto nonché sul rispetto del principio di corretta amministrazione da parte del Consiglio di amministrazione e quindi debbono garantire la regolarità dell’andamento gestionale.

Segnali e notizie dell’andamento critico della gestione erano pervenuti ai Sindaci dalle risultanze sopra riportate delle ispezioni fatte dalla Co.Vi.So.C. e dalle informazioni rese note nei verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo di Parma FC.

In base a quanto sopra considerato, va riconosciuta la responsabilità disciplinare nei confronti di Magri Maurizio (Sindaco effettivo di Parma FC dal 24.12.2012 al 21.7.2014, data delle dimissioni) con applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi 6 e dell’ ammenda di € 15.000.

Va invece prosciolto Riccobene Osvaldo Francesco, Sindaco effettivo di Parma FC dal 14.8.2014 e dimessosi il 27.12.2014, in ragione sia dell’assai limitato periodo di tempo intercorso, sia delle iniziative comunque dal medesimo intraprese per la convocazione di riunioni ed al fine di essere informato circa la situazione debitoria della società.

Non v’è luogo a pronuncia, infine, nei confronti di Bastianon Mario (Presidente  del Collegio sindacale di Parma FC dal 24.12.2012 al 27.12.2014 e Presidente del Collegio sindacale di Eventi Sportivi) e di Sorlini Francesco (Sindaco effettivo di Parma FC dal 24.12.2012 al 27.12.2014 e Sindaco effettivo di Eventi Sportivi) atteso che , come è stato sopra detto, il ricorso  del Procuratore Federale nei confronti dei due è inammissibile per difetto di notifica.

Soci diretti ed indiretti della società Parma FC -Soci di Eventi Sportivi   Pasotti Gabriella e Ghirardi Enrico (quest’ultimo  amministratore unico di Carpine s.r.l.)

La Procura Federale afferma che detti soci sono responsabili per non aver adempiuto all’obbligo di garanzia assunto nei confronti di Parma FC diretto ad assicurare risorse finanziarie. Infatti essi avrebbero deliberato la fusione per incorporazione di Parma Brand creando i presupposti per la compensazione di debiti e crediti verso Parma FC.

Rilevasi al riguardo che ciascuno dei due predetti risulta socio di Eventi Sportivi per una quota del solo 21,16 % con conseguente non riconducibilità a loro carico di un vero e proprio controllo societario. Il ruolo da essi rivestito è stato secondario e defilato avendo avuto conoscenza del tutto marginale della realtà del Parma, della quale si interessava il Ghirardi Tommaso nella duplice veste da lui rivestita nelle due società (Parma ed Eventi Sportivi). In siffatto generico contesto va poi vista l’espressione di voto, fatta da Pasotti Gabriella e da Ghirardi Enrico non direttamente ma tramite delegato, all’assemblea straordinaria di Eventi Sportivi del 30.7.2014 che ha deliberato la fusione per incorporazione di Parma Brand in Eventi Sportivi.

Considerazioni queste che conducono anche in questi casi alla pronuncia di proscioglimento.

Amministratori esecutivi pro/tempore e/o soci di Parma FC successivi a Tommaso Ghirardi

Secondo la Procura Federale gli impegni assunti prima dalla soc. Dastraso amministrata da Giordano Pasquale e poi da Mapi Grup amministrata da Manenti Giampietro non sono stati mai rispettati e quindi i nuovi soci di Parma FC, tra l’altro, non hanno effettuato il doveroso intervento finanziario, né richiesto ai soci di procedere alla immediata ricapitalizzazione della società, lasciando che la suddetta società fosse dichiarata fallita dal Tribunale.

Pur se va censurata l’inerzia mantenuta dai medesimi per l’inosservanza di precisi obblighi ad essi incombenti e rivenienti proprio dalla carica (quali: da parte dell’amministratore: richiesta di convocazione dell’assemblea straordinaria finalizzata alla ricapitalizzazione della società e omessa comunicazione delle variazioni intervenute nell’organo direttivo di Parma FC; da parte del socio: dotazione delle risorse  finanziarie alla società controllata), tuttavia nel concreto:

a) Giordano Pasquale è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione della soc. Dastraso Holding Limited (che acquistò le quote di Eventi Sportivi) dal 27.12. 2014 al 22.4.2015 (fallimento di Eventi Sportivi), mentre il 19.3.2015 era già intervenuta la sentenza dichiarativa del fallimento Parma ed è stato anche (il Giordano) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eventi Sportivi dal  27.12. 2014  e  Presidente del Consiglio di Amministrazione del Parma FC  sempre dal 27.12. 2014 sino al 20.1.2015, data delle sue dimissioni; quindi in carica per meno di 1 mese;

b) Kodra Emir Presidente del Consiglio di Amministrazione del Parma FC dal 20.1.2015 al 9.2.2015 , data delle sue dimissioni; quindi  in carica per circa 20 giorni;

c) Manenti Giampietro Amministratore di MAPI Grup e Presidente del Consiglio di Amministrazione del Parma FC dal 9.2.2015 rispetto al 19.3.2015 data fallimento Parma, quindi in carica per 1 mese e 10 giorni.

L’evidente brevità del tempo a disposizione dei suddetti perchè potessero porre in essere le incombenze indicate dall’accusa non può comportare una loro responsabilità derivante da un’inescusabile negligenza e trascuratezza e quindi non può che condurre, anche in questi casi, ad una pronuncia di proscioglimento dalle violazioni loro ascritte.

Per questi motivi la C.F.A. riuniti in rito i ricorsi nn. 1, 2 e 3:

- Respinge i ricorsi n. 1 e 2;

Dispone incamerarsi le tasse reclamo.

- accoglie in parte il ricorso della Procura Federale e, per l’effetto 1) irroga al sig. Tommaso Ghirardi la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC e conferma nel resto;

2) irroga le seguenti sanzioni:

- sig.ra Ghirardi Susanna anni 2 di inibizione e € 40.000,00 di ammenda;

- sig. Schinelli Giovanni anni 2 di inibizione e € 25.000,00 di ammenda;

- sig. Rossi Alberto anni 2 di inibizione e € 30.000,00 di ammenda;

- sig. Balestrieri Arturo anni 1 di inibizione e € 10.000,00 di ammenda;

- sig. Magri Maurizio mesi 6 di inibizione e € 15.000,00 di ammenda;

- dichiara inammissibile il ricorso della Procura Federale nei confronti dei sig.ri Sorlini Francesco e Bastianon Mario per difetto di notifica;

- proscioglie dalle violazioni loro rispettivamente ascritte i sigg.ri Bonzi Roberto, Scalia Giuseppe, Riccobene Osvaldo Francesco, Pasotti Gabriella, Ghirardi Enrico, Giordano Pasquale, Kodra Emil, e Manenti Giampietro.

 

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – C. U. n. 099/CFA del 07 Febbraio 2017 (motivazioni) - C. U. n. 060/CFA del 10 Novembre 2016 (dispositivo)

 

RICORSO DELL’UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AI SIGG.RI COLLAVINO E DE SABATA - NOTA N.113/965 PF15-16 SP/BLP DEL 22.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 22/TFN del 7.10.2016)

 

RICORSO DEL SIG. COLLAVINO FRANCO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI GIORNI 10; - AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE - ALL’EPOCA DEI FATTI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE UDINESE CALCIO - SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 12 COMMA 9C.G.S. - NOTA N.113/965 PF15-16 SP/BLP DEL 22.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 22/TFN del 7.10.2016)

 

RICORSO DEL SIG. DE SABATA MICHELE AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI GIORNI 10; - AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE - ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ADDETTO AI RAPPORTI CON LA TIFOSERIA (SLO) DELLA SOCIETÀ UDINESE CALCIO - SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 12 COMMA 9 C.G.S. - NOTA N.113/965 PF15-16 SP/BLP DEL 22.7.2016

(Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 22/TFN del 7.10.2016)

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 22/TFN, si è pronunciato sul deferimento elevato, in data 22.7.2016, dal Procuratore Federale nei confronti della società Udinese Calcio s.p.a. (di seguito anche Udinese o la società), del sig. Franco Collavino e del sig. Michele De Sabata, rispettivamente, all'epoca dei fatti in contestazione, componente del consiglio d'Amministrazione autorizzato ad assumere obbligazioni in nome e per conto ed a rappresentare la società dell'Udinese e dirigente addetto ai rapporti con la tifoseria (SLO).

Segnatamente, gli addebiti ascritti sono stati così articolati dall’organo dell’accusa: il sig. Collavino è stato chiamato a rispondere della violazione di cui all'art. 12 comma 9 C.G.S., per aver organizzato, di concerto con il dirigente delegato ai rapporti con la tifoseria (SLO, Sig. Michele DE SABATA), un incontro, nella sede della società, fra un calciatore e non meglio identificati tifosi (fra i quali un noto esponente della tifoseria ultras), senza sincerarsi che i predetti tifosi rientrassero nel novero dei gruppi di sostenitori convenzionati e riconosciuti dalla società Udinese Calcio; il sig. De Sabata della violazione di cui all'art. 12 comma 9 C.G.S., per aver autorizzato il calciatore Danilo a partecipare ad un incontro, presso la sede della società, con non meglio identificati tifosi (fra i quali un noto esponente della tifoseria ultras), senza sincerarsi che i predetti tifosi rientrassero nel novero dei gruppi di sostenitori convenzionati e riconosciuti dalla società Udinese Calcio, ed anzi ritenendo che, quanto meno uno degli stessi, non vi facesse parte.

Quanto, poi, all’Udinese Calcio S.p.A., la società è stata chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per l’operato dei suddetti soggetti ex art. 4, commi 1 e 2, C.G.S..

All’esito del dibattimento, il Giudice di prime cure ha applicato le seguenti sanzioni:

- al Sig. Franco Collavino: giorni 10 (dieci) di inibizione con l'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);

- al Sig. Michele De Sabata: giorni 10 (dieci) di inibizione con l'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);

- alla Società Udinese Calcio Spa: l'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00).

Avverso la suindicata decisione tutti i soggetti destinatari delle suddette sanzioni hanno interposto, con atti distinti, reclamo, all’uopo deducendo l’erroneità e l’ingiustizia del provvedimento di prime cure sulla scorta dei motivi di appello di seguito sintetizzati e che saranno in prosieguo passati in rassegna:

La società Udinese Calcio S.p.A.

1) il Tribunale federale sarebbe incorso, anzitutto, in errore in punto di ricostruzione degli eventi. La condotta posta in essere dal dott. Collavino si sarebbe limitata ad accordare ospitalità (e, peraltro, solo a seguito di esplicita autorizzazione dello SLO) per l’incontro de quo, che avrebbe avuto luogo su esplicita richiesta del calciatore Danilo;

2) la possibilità di contatti consentiti tra tifosi e tesserati, contrariamente a quanto ritenuto, non sarebbe limitata e circoscritta alle sole associazioni (convenzionate con la Società) ovvero a gruppi di tifosi organizzati, ma estesa e riconosciuta (fino a prova contraria) anche a singoli supporters "indipendenti";

3) il Giudice di prime cure avrebbe sottaciuto la rilevanza e la pertinenza della addotta differenza terminologica tra "incontro" e "rapporto" ed, inoltre, non avrebbe fornito un contributo interpretativo idoneo a riempire il concetto di "tifoseria convenzionata" che, pertanto, risulterebbe sfornito di identità giuridica;

Analoghe censure sono state svolte nel rispettivo mezzo dal dr. Franco Collavino e dal sig. De Sabata. Questi deduce, altresì, in via aggiuntiva, che non si può escludere, nel silenzio normativo, che i tifosi che hanno partecipato all'incontro possano definirsi "convenzionati”, siccome titolari della cd. tessera del tifoso.

I medesimi motivi di gravame sono stati ribaditi dai reclamanti nel corso dell’udienza. Da parte sua la Procura Federale ha, invece, insistito per la reiezione del ricorso.

La Corte Federale d’Appello, nella composizione a Sezioni Unite, a seguito dell’udienza del 10.11.2016, e della successiva camera di consiglio, ha reso la seguente decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare, s’impone la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe siccome avvinti da evidenti profili di connessione, soggettiva ed oggettiva.

Quanto al merito della res iudicanda, la Corte, letti gli atti di gravame, sentite le parti presenti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che i ricorsi de quibus siano infondati e che, pertanto, debbano essere respinti con addebito della tassa reclamo.

L’ambito cognitivo del presente procedimento verte sul concreto rilievo disciplinare da assegnare alle condotte in addebito il cui nucleo essenziale muove, in punto di fatto, da un incontro organizzato a valle della gara del Campionato di Serie A Udinese/Roma, disputata allo stadio "Friuli" in data 13 marzo 2016, e svoltosi, presso la sede dell’Udinese, fra dirigenti e tesserati della società medesima e tifosi non identificati.

Occorre premettere, ai fini di una compiuta ricostruzione della cornice fattuale di riferimento che, giusta quanto evincibile dal fascicolo istruttorio, al termine della citata partita i calciatori dell'Udinese, come da consuetudine, si portarono sotto la curva occupata dai loro tifosi per ringraziarli del sostegno ricevuto durante l'incontro. Un folto gruppo di supporters iniziò, però a contestare con animosità e veemenza i giocatori che, di conseguenza, si ritirarono negli spogliatoi, mostrando in alcuni casi (come ad esempio il calciatore Danilo Larangeira) il proprio disappunto per siffatto atteggiamento.

A seguito di tale evento, ed al fine di permettere un "chiarimento" fra il calciatore Danilo ed i tifosi suddetti, venne, dunque, organizzata dalla società dell’Udinese la riunione qui in contestazione.

L’atto di incolpazione – che ha ricevuto conferma nel giudizio di prime cure – qualifica come illecita la suddetta riunione siccome svoltasi in palese distonia con le disposizioni di cui all'art. 12, comma 9, C.G.S., nella parte in cui pongono a carico dei tesserati un generale e cogente divieto di avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società.

Tanto premesso, mette, anzitutto, conto evidenziare che alcun dubbio residua sulla esatta ricostruzione della dinamica degli eventi in questione per come descritti nell’atto di deferimento e sopra sintetizzati.

E’, infatti, di tutta evidenza, alla stregua del materiale probatorio versato in atti, che la vicenda qui in rilievo si sia svolta secondo quanto ricostruito dall’organo di accusa ed accertato in prime cure.

Sul punto, prive di pregio si rivelano, dunque, le doglianze dei ricorrenti secondo cui andrebbe ridimensionato il ruolo del sig. Colavino (e dunque della stessa società) che si sarebbe limitato ad offrire semplicemente ospitalità presso la sede dell’Udinese.

E’, invero, certo che il calciatore Danilo si sia rivolto alla società per incontrare una rappresentanza dei tifosi onde chiarire il suo comportamento e chiedere loro sostegno e che la società abbia gestito tale richiesta attraverso proprio il sig. Colavino, il cui fattivo intervento ha consentito al proprio calciatore di potersi relazionare con alcuni non meglio individuati tifosi, all’uopo invitati presso la sede della società (cfr. le dichiarazioni rese in data 15.4.2016 dal sig. Danilo Larangeira).

Appare, dunque, di tutta evidenza come, lungi dall’assumere un ruolo meramente neutro, la società abbia, a mezzo del predetto dirigente, ascritto direttamente a sé, ancorchè su impulso del calciatore Danilo, la responsabilità dell’organizzazione dell’evento, individuando i soggetti da invitare, interloquendo con gli stessi in ordine alla definizione dei tempi, dei modi e del luogo della riunione, acquisendo l’autorizzazione dello SLO, sig. De Sabata (in quel momento non in sede), ed, infine, presenziando all’evento stesso.

Né può essere revocata in dubbio la circostanza che la società non si sia peritata di sincerarsi – né attraverso il Colavino né attraverso il De Sabata - che i predetti tifosi rientrassero nel novero dei gruppi di sostenitori convenzionati e riconosciuti.

Sul punto, si rivelano dirimenti le stesse dichiarazioni rese dai soggetti deferiti.

In particolare, il sig. Collavino (cfr. dichiarazioni rese alla Procura federale il 21.4.2016) ha ammesso che vi era stato un incontro tra il Danilo e circa 4/5 tifosi (fra i quali uno storico rappresentante degli ultras friulani, tale Andrea Fontana) e che, nella circostanza, aveva lui personalmente presenziato alla riunione, in assenza del responsabile dello SLO, sig. De Sabata Michele, siccome impegnato a Roma presso la sede della F.I.G.C., di cui aveva comunque, a mezzo telefono, acquisito la prescritta autorizzazione. A sua volta il Sig. De Sabata (SLO della società Udinese) ha confermato (cfr. dichiarazioni rese alla Procura federale il 21.4.2016) di aver autorizzato il detto incontro, ammettendo però di non essere stato informato, né prima né successivamente all'evento, delle generalità dei tifosi che avrebbero partecipato all'incontro, e dichiarando, dunque, di non sapere se si trattasse di sostenitori appartenenti alla tifoseria convenzionata. Invitato a fornire elementi utili ad identificare il rappresentante della tifoseria ultras (tale Fontana) che aveva partecipato all'incontro, il De Sabata ha dichiarato di non essere in grado di fornire le generalità del predetto, dal momento che fra i leaders "storici" della curva nord si annoverano tre fratelli con il suddetto cognome, nessuno dei quali faceva parte però, per quanto a sua conoscenza, della tifoseria organizzata.

Così ricostruita la cornice fattuale di riferimento ritiene il Collegio che la decisione del Tribunale Federale si dispieghi in piena sintonia con la normativa di settore.

Gli snodi principali della traiettoria argomentativa del richiamato decisum prendono abbrivio dalla cogenza delle previsioni di cui al comma 9 dell’art. 12 C.G.S. a mente del quale “Ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società. In ogni caso detti rapporti devono essere autorizzati dal delegato della società ai rapporti con la tifoseria. In caso di violazione delle richiamate prescrizioni, si applicano le medesime sanzioni di cui al comma 8”.

Vale premettere che la suddetta disposizione, di recente introdotta, si ascrive nell’ambito delle più ampie iniziative assunte dalla Figc al fine di favorire lo sviluppo di relazioni virtuose tra la tifoseria, i club e i tesserati nel rispetto dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza.

Il dato caratterizzante del complessivo sforzo normativo all’uopo congegnato va colto nella istituzionalizzazione di ogni forma di comunicazione tra i club ed i gruppi dei propri tifosi che si delinea, in apice, attraverso, la definizione dei soggetti legittimati ad avviare e coltivare ogni forma di dialogo consentito.

Ciò avviene, anzitutto, dal lato dei club, per effetto della previsione, all’interno delle norme che disciplinano l’ammissione al campionato tramite il rilascio della Licenza Nazionale, della figura del Supporter Liaison Officer, mutuata dall’Articolo 35 del UEFA Club Licensing and Financial Fair Play – Edition 2010, cui sono attribuite funzioni di collegamento tra i tifosi e il club.

Del pari, anche l’altro versante soggettivo, quello della tifoseria organizzata, per effetto del chiaro disposto della norma in commento resta soggetto ad un preliminare filtro che implica – sulla scorta dei requisiti e delle procedure che ciascuna società è chiamata ad adottare – la selezione e l’accreditamento delle organizzazioni ed associazioni di tifosi presso i club mediante la conclusione di apposite convenzioni.

E’, dunque, evidente, su quest’ultimo versante, lo scopo perseguito dal legislatore federale di promuovere un’interazione qualificata tra club e tifoseria organizzata attraverso l’emersione di rappresentanze istituzionalizzate degli interessi diffusi e collettivi dei tifosi affidate ad enti esponenziali di cui, attraverso gli accordi perfezionati con le società, si abbia un costante censimento.

Peraltro, l’approccio seguito nell’ordinamento endofederale si pone in rapporto di piena sintonia con le misure previste dall’ordinamento statale, nell’ambito del quale va segnalata la previsione dell’art. 8, comma 4, d.l. 8.2.2007, n. 8, secondo la quale le società sportive possono stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità, nonché per il sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre società sportive aventi i medesimi fini statutari.

Tanto al fine, ed in un’ottica di prevenzione, di responsabilizzare la tifoseria e di isolare, emarginandole, le frange più violente del tifo.

E nell’ambito della suddetta cornice di relazioni qualificate con soggetti noti ed accreditati resta, poi, riservato allo SLO il compito di valutare ed autorizzare, di volta in volta, le singole richieste di incontri con i tesserati, ivi compresi i dirigenti del club.

Deve, poi, soggiungersi che, anche avuto riguardo alla divisata ratio legis, l’ambito operativo del suddetto divieto non può che involgere ogni forma di possibile, apprezzabile contatto, senza limitazioni di sorta quanto a natura, tempistica e modalità, che metta in relazione diretta, ed in ragione degli specifici, distinti ruoli ricoperti, i tesserati con esponenti e/o gruppi di sostenitori.

E’ lo stesso canale di comunicazione tra i suddetti poli soggettivi ad essere, in apice, sottoposto a filtri e condizioni.

Così ricostruito il paradigma normativo di riferimento non può di certo essere revocata in dubbio la corretta esegesi della norma qui in rilievo compiuta dal Tribunale Federale.

Restano, infatti, assorbite nelle considerazioni fin qui svolte le residue doglianze esposte nei mezzi in discussione riferite ora alla sussumibilità dell’evento in contestazione nella categoria dei “rapporti” ora alla possibilità che i tifosi (non identificati) invitati alla riunione fossero da considerare come “convenzionati” con la società siccome in possesso della cd. tessera del tifoso.

Quanto alla prima questione, incentrata sulla differenza terminologica tra l’accezione "incontro", cui farebbe riferimento l’atto di deferimento, e quella di "rapporto", sulla quale, viceversa, si appunta la norma qui applicata è stato giustamente evidenziato dal giudice di prime cure – e sopra ulteriormente rimarcato – che lo spirito della legge è chiaramente votato alla rigorosa proibizione di qualsivoglia contatto tra le Società ed esponenti dei tifosi non accreditati, non apparendo, peraltro, asimmetrica  rispetto  all’elemento  normativo  della  fattispecie  qui  in  rilievo  (id  est  “rapporti”) l’articolata interlocuzione verificatasi tra le parti, nell’ambito di una riunione appositamente organizzata ed avente ad oggetto il comportamento di un tesserato verso i tifosi e le modalità e l’intensità del sostegno che questi ultimi dovrebbero (auspicabilmente) riservare alla propria squadra.

Del pari, in ragione di quanto fin qui evidenziato e con il conforto rinveniente dallo stesso chiaro valore semantico della norma in argomento, non possono che essere ritenute recessive le argomentazioni difensive secondo cui non è possibile escludere che i tifosi che ebbero a partecipare all'incontro fossero "convenzionati”, siccome titolari della cd. tessera del tifoso.

In disparte il fatto che nemmeno questa circostanza può dirsi qui dimostrata, non essendosi né il De Sabata né il Colavino preoccupati di identificare i tifosi ammessi alla riunione, è di tutta evidenza come nell’economia della disposizione in commento venga in rilievo una dimensione collettiva delle relazioni intersoggettive tra tifoseria e società che trascende il regime del rapporto con la società del singolo tifoso.

In definitiva, le condotte oggetto di accertamento si pongono in plateale distonia con il nucleo imperativo del precetto di cui al comma 9 dell’art. 12 nella parte in cui impone un espresso divieto di rapporti tra esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate e le società.

L’incontro tenutosi all’interno della sede della società Udinese, e da questa organizzato, si è, infatti, svolto tra il calciatore Danilo, il sig. Collavino e una rappresentativa di tifosi, non identificati, senza che la società si fosse peritata di verificare se i predetti agissero o meno in nome e per conto di associazioni convenzionate con la società nei termini suesposti.

Anzi dalle dichiarazioni rese dal sig. De Sabata emerge che della delegazione di tifosi che partecipò alla riunione in argomento faceva parte anche (tale sig. Fontana) un noto esponente della tifoseria “ultras”, sicuramente non appartenente a club organizzati della tifoseria Udinese.

Tanto fu reso possibile con il concorso del sig. Collavino, che organizzò e prese parte alla suddetta riunione, e del sig. De Sabata che, pur ignorando la sussistenza delle condizioni prescritte dalla disciplina di settore, la autorizzò.

Da quanto fin qui evidenziato discende dunque la conferma della rilevata sussistenza dei presupposti di piena imputabilità degli addebiti in contestazione ai predetti ricorrenti così come la responsabilità diretta e oggettiva della società ex art. 4, commi 1 e 2, CGS per l’operato dei suddetti soggetti.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, i ricorsi vanno respinti con le conseguenze di rito quanto alla tassa reclamo.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti in rito i ricorsi nn. 4, 5 e 6, li respinge.

Dispone incamerarsi le tasse reclamo.

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