F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – C. U. n. 100/CFA del 07 Febbraio 2017 (motivazioni) – C. U. n. 063/CFA del 18 Novembre 2016 (dispositivo) RICORSO SIG. FREZZA RAFFAELEAVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 16 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 COMMI 1 E 5, 43 COMMI 1 E 6 C.G.S. – NOTA N. 785/1208 PF15-16 AA/AC/CF DEL 18.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 27 del 29.9.2016)

 

RICORSO SIG. FREZZA RAFFAELEAVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 16 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 COMMI 1 E 5, 43 COMMI 1 E 6 C.G.S. – NOTA N. 785/1208 PF15-16 AA/AC/CF DEL 18.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 27 del 29.9.2016)

Il signor Raffaele Frezza ha proposto ricorso avverso la delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – (Com. Uff. n. 27 del 29.09.2016) che gli ha inflitto la sanzione dell’inibizione per mesi 16 per la violazione dell’art. 1-bis, C.G.S., in relazione agli artt. 61, 39 e 43, N.O.I.F. per avere, in quanto dirigente accompagnatore della ASD Leoni Futsal Club Acerra, omesso di provvedere al regolare tesseramento ed agli accertamenti medici dei calciatori Serminio e De Liguoro, impiegati in posizione irregolare in occasione della gara del Campionato giovanissimi Calcio a 5 Napoli, disputata contro la Arci Scampia (29.03.2015).

Con il proprio reclamo, il signor Frezza produceva certificati di idoneità alla pratica agonistica dei due citati atleti rilasciati in data (13.11.2014) anteriore a quella della citata gara.

Attribuiva, inoltre, a “mero disguido nella elaborazione telematica” il mancato tesseramento dei suddetti atleti.

Il ricorso merita un parziale accoglimento.

La Corte prende atto del rilascio dei certificati di idoneità alla pratica agonistica dei due citati atleti rilasciati in data (13.11.2014) anteriore a quella della citata gara (29.03.2015).

 Conseguentemente, deve accogliersi il ricorso per la parte relativa alla contestata violazione del disposto dell’art. 43, essendovi prova della preventiva sottoposizione degli atleti alla prescritta visita medica.

Per quanto attiene alla violazione dell’art. 39, deve rilevarsi che, al di là dell’estrema genericità dell’argomentazione dedotta (“mero disguido nella elaborazione telematica”) non vi è in atti prova alcuna di tale disguido né sono stati forniti elementi probatori volti a comprendere in cosa tale disguido sia consistito né cosa abbia comunque impedito di procedere – magari attraverso diverse modalità o con diversi mezzi – al richiesto tesseramento.

In ragione del parziale accoglimento del ricorso, appare necessario rideterminare la durata della sanzione inibitoria irrogata, limitandone la durata fino al 30.6.2017.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Frezza Raffaele riduce la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 30.06.2017.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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