F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – C. U. n. 102/CFA del 07 Febbraio 2017 (motivazioni) – C. U. n. 080/CFA del 14 Dicembre 2016 (dispositivo) RICORSO DELSIG. PULVIRENTI ANTONINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 25.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BRESCIA/CATANIA DEL 9.5.2015 – NOTA N. 919/17PF15-16/SP/AC DEL 20.7.2016; PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/CATANIA DEL 27.4.2015 – NOTA N. 924/86PF15-16/SP/CC DEL 20.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 24/TFN del 12.10.2016) RICORSO DEL SIG. ARBOTTI FERNANDO AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 3; -AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BRESCIA/CATANIA DEL 9.5.2015 – NOTA N. 919/17PF15-16/SP/AC DEL 20.7.2016; PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/CATANIA DEL 27.4.2015 – NOTA N. 924/86PF15-16/SP/CC DEL 20.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 24/TFN del 12.10.2016)

RICORSO DELSIG. PULVIRENTI ANTONINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 25.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BRESCIA/CATANIA DEL 9.5.2015 – NOTA N. 919/17PF15-16/SP/AC DEL 20.7.2016; PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/CATANIA     DEL     27.4.2015     -     NOTA     N. 924/86PF15-16/SP/CC     DEL 20.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 24/TFN del 12.10.2016)

 

RICORSO DEL SIG. ARBOTTI FERNANDO AVVERSO LE SANZIONI: -   INIBIZIONE PER MESI 3; -AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BRESCIA/CATANIA DEL 9.5.2015 – NOTA N. 919/17PF15-16/SP/AC DEL 20.7.2016; PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/CATANIA  DEL  27.4.2015  -  NOTA  N. 924/86PF15-16/SP/CC  DEL  20.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 24/TFN del 12.10.2016)

1. Il ricorso del sig. Pulvirenti.

1.1) Con ricorso in data 9 novembre 2016, il sig. Antonino Pulvirenti ha proposto reclamo avverso la decisione, di cui al C.U. n. 24/TFN - Sezione Disciplinare 2016/2017 del 12 ottobre 2016, con la quale il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare (di seguito anche solo “TFN”), gli ha inflitto la sanzione dell’ammenda di Euro 25.000,00, avendo ravvisato, in accoglimento del deferimento del Procuratore Federale prot. 919/17 pf 15-16/SP/ac in data 20 luglio 2016, le responsabilità disciplinari ascrittegli, in qualità di Presidente della Catania Calcio s.p.a., ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 5, del C.G.S., per avere - in concorso con altri soggetti, anche allo stato non identificati - compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara del campionato di serie B Bologna - Catania disputata il 27 aprile 2015, nonché, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 1, del C.G.S., per avere - in concorso con altri soggetti, anche allo stato non identificati - violato i doveri di lealtà, probità e correttezza attraverso condotte poste in essere in vista della gara del campionato di serie B Brescia - Catania del 9 maggio 2015.

1.2) Più in particolare, il sig. Pulvirenti ha impugnato e chiesto l’annullamento della citata decisione del TFN esclusivamente in punto di affermata sussistenza dell’illecito di cui all’art. 7 C.G.S. in relazione alla partita Bologna - Catania del  27 aprile 2015, lamentando che, nella fattispecie, erroneamente il TFN avrebbe ritenuto essere stata superata la c.d. “fase preparatoria” dell’illecito contestato, non essendovi stati contatti  di alcun tipo tra i soggetti destinatari  del deferimento - ed in particolare del sig. Arbotti, che secondo la Procura Federale avrebbe svolto il ruolo di trait d’union con i giocatori del Bologna in vista di una possibile combine della partita in questione - ed i partecipanti alla gara il cui svolgimento si assume essere stato alterato, ossia, appunto, i giocatori del Bologna, che non solo non risultano essere stati identificati ma neppure individuati allusivamente (con il riferimento convenzionale ad un numero di maglia o all’orario di un treno, come è diffusamente avvenuto per le altre gare disputate dal Catania ed oggetto dei precedenti procedimenti sanzionatori disciplinari di cui questa Corte ha avuto occasione di occuparsi nel 2015 e nel 2016) nel corso di una delle numerosissime conversazioni telefoniche captate nell’ambito del procedimento penale che ha visto coinvolti lo stesso Pulvirenti e l’altro odierno ricorrente, sig. Fernardo Arbotti. Di più, secondo il Pulvirenti, alcuni dei contenuti di tali intercettazioni telefoniche allegate dalla Procura Federale quali elementi a supporto del deferimento in relazione alla partita in oggetto, addirittura deporrebbero in senso favorevole alla difesa, dimostrando piuttosto come in relazione a tale partita non vi fosse stato un vero e proprio accordo e come, in ogni caso, l’Arbotti non avesse assunto alcuna concreta  iniziativa  finalizzata effettivamente all’alterazione della gara con il Bologna.

1.3) Quanto infine alle dichiarazioni rese dal Pulvirenti nell’audizione dinanzi alla Procura Federale in data 27 luglio 2015, nelle quali si menzionano come possibili giocatori coinvolti nella combine della gara con il Bologna, i calciatori Gastaldello e Maietta, l’inattendibilità dell’affermazione, frutto di informazioni che il Pulvirenti ammette essere de relato e rimaste prive di qualsivoglia riscontro di veridicità, nonostante le numerose conversazioni telefoniche captate, sarebbe dimostrata dalla circostanza che il Maietta neppure sarebbe stato convocato in quanto squalificato e che entrambi tali calciatori, auditi dalla Procura Federale, hanno persino negato di conoscere i soggetti destinatari del deferimento e non risultano essere stati sottoposti a procedimento disciplinare o a indagini penali per la vicenda in esame.

1.4) In definitiva, la conclusione alla quale è pervenuto il TFN nella decisione impugnata per cui l’esame della documentazione in atti confermerebbe l’esistenza di contatti e di comportamenti diretti ad alterare il risultato della gara Bologna - Catania e sarebbero idonei ad integrare l’illecito disciplinare contestato, sarebbe, ad avviso del Pulvirenti, non solo generica ma anche inspiegabile ed ingiustificata.

2. Il ricorso del sig. Arbotti.

2.1) Con ricorso in data 17 ottobre 2016, anche il sig. Fernando Arbotti ha impugnato la decisione del TFN n. 24 del 12 ottobre 2016, con la quale, in accoglimento del medesimo deferimento del Procuratore Federale prot. 919/17 pf 15-16/SP/ac in data 20 luglio 2016, gli è stata inflitta, in relazione ai medesimi addebiti sopra ricordati e contestati anche al sig. Pulvirenti, la sanzione dell’inibizione  di mesi 3 (tre), oltre  ad un’ammenda  di Euro 10.000,00 (diecimila), chiedendo in via gradata: i) dichiarare l’inammissibilità del deferimento per carenza di potere giurisdizionale della FIGC, essendo stato il sig. Arbotti soggetto all’ordinamento federale solo sino al 31 marzo 2015 mentre i fatti oggetto di deferimento sarebbero tutti successivi a tale data; ii) dichiarare l’incompetenza del TFN; iii) dichiarare la nullità dell’atto di deferimento per la sua indeterminatezza; iv) dichiarare la nullità dell’atto di deferimento per violazione dei diritti fondamentali della difesa ex art. 111 Cost. violazione e falsa applicazione dell’art.2 del C.G.S.; v) sospendere il procedimento in attesa della definizione del procedimento penale n. 233/2014; vi) nel merito, riformare l’impugnata decisione prosciogliendo l’Arbotti dagli addebiti disciplinari contestati o in subordine rideterminare in modo maggiormente favorevole al ricorrente la sanzione al medesimo irrogata.

2.2) Oltre alle eccezioni di natura pregiudiziale e preliminare sopra ricordate, che peraltro, come   rilevato dal TFN, reiterano pedissequamente quelle già proposte, delibate e reiette nei precedenti procedimenti che hanno visto coinvolto nell’ambito della giustizia sportiva  il  sig. Arbotti, nel merito, quest’ultimo si duole, sostanzialmente, che il TFN non si sia avveduto del fatto che lo stesso sig. Arbotti, come emergerebbe chiaramente dalle intercettazioni telefoniche sulle quali la Procura Federale ha fondato il suo deferimento, abbia, in generale nei suoi rapporti, diretti o indiretti, con i signori Di Luzio, Delli Carri e Pulvirenti, ma anche nello specifico con riferimento alle due gare oggetto di deferimento, millantato contatti e interventi, in particolare con i calciatori delle squadre avversarie del Catania, che in realtà non era in grado di coltivare e che comunque non ci sarebbero mai stati, risultando peraltro spesso vittima del doppio gioco condotto dal duo Di Luzio

- Delli Carri che, come chiarirebbero le intercettazioni telefoniche, ancorché scettici sulle reali capacità relazionali dell’Arbotti, nondimeno ne accreditavano il ruolo con il Pulvirenti al fine di beneficiare, spesso anche in luogo dello stesso Arbotti, delle somme il cui pagamento era richiesto al Pulvirenti e destinato alle combine degli incontri.

3. L’udienza dinanzi alla Corte Federale d’Appello Nazionale Sezioni Unite.

Il 14 dicembre 2016 dinanzi a questa Corte convocata a Sezioni Unite, gli avvocati dei ricorrenti hanno illustrato le loro difese, con il supporto di deduzioni a verbale rassegnate dal legale del sig. Arbotti, il quale ha con esse eccepito la nullità/improcedibilità/irricevibilità/inammissibilità dell’atto di deferimento per superamento del termine di decadenza di cui agli artt. 44, comma 4 C.G.S. CONI e 32-ter, comma 4, C.G.S. FIGC.. Il rappresentante della Procura Federale ha controdedotto verbalmente ai ricorsi avversari e, a confutazione dell’eccezione da ultimo sollevata dal sig. Arbotti con le ricordate deduzioni scritte, ha richiamato la decisione assunta da questa Corte a Sezioni Unite nella riunione del 23 novembre 2016 e di cui al C.U. n. 075/CFA.

4. La decisione Corte Federale d’Appello Nazionale Sezioni Unite.

4.1) Preliminarmente, la Corte riunisce i due ricorsi in quanto promossi avverso la medesima decisione del TFN.

4.2) Quanto alle eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dal sig. Arbotti, la decisione impugnata va confermata e le eccezioni tutte respinte.

In particolare, l’eccezione di nullità/improcedibilità/irricevibilità/inammissibilità dell’atto di deferimento per superamento del termine di decadenza di cui agli artt. 44, comma 4 C.G.S. CONI e 32-ter, comma 4, C.G.S. FIGC è infondata, atteso che, come già chiarito da queste Sezioni Unite con la decisione del 23 novembre 2016 di cui al C.U. n. 075/CFA, il termine di cui all’art. 32-ter, comma 4, C.G.S. non ha natura perentoria così che l’atto di deferimento emesso oltre la sua scadenza non incorre in nessuna delle forme di invalidità contestate dal sig. Arbotti.

Quanto all’eccezione di inammissibilità del deferimento per carenza di potere giurisdizionale della FIGC, essendo stato il sig. Arbotti soggetto all’ordinamento federale solo sino al 31 marzo 2015 mentre i fatti oggetto di deferimento sarebbero tutti successivi a tale data, la Corte osserva che, come correttamente rilevato dal TFN, in realtà il sig. Arbotti, all’epoca dei fatti (aprile-maggio 2015) risulta fosse iscritto nel Registro degli Agenti dei calciatori presso la FIGC. da qui la palese infondatezza dell’eccezione, peraltro già rigettata da questa Corte con decisione a SS.UU. del 19 aprile 2016 di cui al C.U. n. 109-112/CFA, per le cui motivazioni v. C.U. n. 010/CFA s.s. 2016- 2017.

Conseguentemente infondata è l’eccezione di incompetenza del TFN a conoscere e giudicare del deferimento per cui è controversia.

Non meritano condivisione anche le eccezioni di nullità dell’atto di deferimento per la sua presunta indeterminatezza e per violazione dei diritti fondamentali della difesa ex art. 111 Cost. e violazione e falsa applicazione dell’art.2 del C.G.S., atteso che, conformemente all’art. 32-ter, comma 4, ultimo periodo, C.G.S., il deferimento che ha dato avvio al presente giudizio reca precisa descrizione dei fatti contestati, chiara indicazione delle norme violate e degli elementi di prova acquisiti e sui quali si fondano le incolpazioni ascritte all’Arbotti. E’ appena il caso, poi, di riaffermare qui il consolidato principio di libera e legittima utilizzazione in sede sportivo- disciplinare degli elementi di prova acquisiti in procedimenti diversi ed in particolare delle risultanze dell’attività captativa posta in essere dagli organi inquirenti della Procura della Repubblica di Catania, fermo restando che tali risultanze investigative devono essere autonomamente valutate dagli organi della giustizia sportiva “nella loro fenomenica consistenza e nella loro capacità rappresentativa di circostanze storiche rilevanti, senza necessità (e perfino di possibilità giuridica, sottratta al Giudice sportivo a fronte di fonti probatorie formatesi nell’ambito della giurisdizione statale) di sindacato sulla loro origine e sul modo della loro acquisizione” (Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, 18 agosto 2011, C.U. 043/CGF del 19 settembre 2011).

Va infine anche rigettata la richiesta del sig. Arbotti di sospendere il presente procedimento in attesa della definizione del procedimento penale n. 233/2014 pendente dinanzi al Tribunale di Catania, attese l’autonomia del procedimento sportivo-disciplinare rispetto a quello penale, l’assenza di questioni pregiudiziali di merito da decidersi con efficacia di giudicato nell’ambito di quest’ultimo e l’esigenza di pervenire celermente alla definizione del procedimento disciplinare.

4.3) Nel merito, la Corte ritiene che i ricorsi siano fondati laddove censurano la decisione impugnata con riferimento alla affermata sussistenza di contatti e comportamenti diretti ad alterare il risultato della gara Bologna - Catania del 27 aprile 2015 ed idonei a integrare l’illecito sportivo contestato dalla Procura Federale.

Ed invero, a giudizio di questa Corte, gli elementi addotti dalla Procura Federale, nel mentre depongono per la esistenza di un sodalizio avente quale generale finalità illecita l’alterazione dei risultati delle gare del Catania, non sono sufficientemente concludenti ed univoci nel condurre al risultato di far ritenere che lo stesso sodalizio - ed in particolare per quanto qui rileva i signori Pulvirenti e Arbotti - abbia(no) effettivamente posto in essere atti dotati di rilevanza ai fini disciplinari per aver in concreto superato il limite (non solo della fase di ideazione, ma anche) della “fase preparatoria” dell’illecito di cui all’art. 7 C.G.S.. In tal senso, effettivamente, le intercettazioni telefoniche, pur nella loro cripticità, non offrono nel loro complesso spunti di specifica e oggettiva riferibilità dei contatti intercorsi alla gara Bologna - Catania e talune di esse, come quelle segnatamente identificate con i progr. 69 (almeno in parte) e 1456, possono in effetti prestarsi a quella lettura alternativa e favorevole alla difesa dei ricorrenti che questi ultimi propongono. In un tale contesto, le dichiarazioni rese alla Procura Federale dallo stesso Pulvirenti e dal Di Luzio risultano prive di adeguato riscontro e si rivelano, da sole, insufficienti a far ritenere integrati gli estremi di configurabilità dell’illecito contestato ai sensi dell’art. 7 del C.G.S..

4.4) Non di meno, il quadro che emerge depone chiaramente, con riferimento agli elementi allegati dalla Procura Federale con riferimento tanto alla gara Bologna - Catania del 27 aprile 2015 quanto alla gara Brescia - Catania del 9 maggio 2015, per un comportamento dei signori Pulvirenti (v. in particolare intercettazioni captate identificate con i progr. 1806, 186 e 1653) ed Arbotti (v. in particolare intercettazioni captate identificate con i progr. 69, 315 e 473) sicuramente contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva che l’art. 1-bis del C.G.S. impone di osservare a tutti i soggetti che a vario titolo svolgono attività comunque rilevanti per l’ordinamento federale.

4.5) La Corte, pertanto, in parziale accoglimento dei ricorsi dei signori Pulvirenti ed Arbotti ed in riforma della decisione impugnata del TFN, con riferimento alla gara Bologna - Catania ravvisa nei fatti loro contestati la violazione dell’art. 1-bis del C.G.S. e non già dell’art. 7 del C.G.S., riducendo conseguentemente come da dispositivo la sanzione inflitta.

4.6) Il ricorso del sig. Arbotti va invece respinto per quanto attiene alla gara Brescia - Catania, atteso che il comportamento dallo stesso tenuto, per come valutabile alla luce delle intercettazioni captate identificate con i progr. 737, 115, 125, 127 e 131, costituisce palese violazione degli obblighi di cui al citato art. 1-bis C.G.S., la cui violazione è stata pertanto correttamente ravvisata e sanzionata dalla decisione impugnata.

Per questi motivi la C.F.A., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 1 e 2:

- accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal Sig. Pulvirenti Antonino riducendo la sanzione dell’ammenda ad € 10.000,00;

- accoglie parzialmente, il ricorso come  sopra proposto dal Sig. Arbotti Fernando confermando la sola ammenda di € 10.000,00.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

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