F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 108/CFA del 21 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 094-98/CFA del 19 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO: DEL SIG. MARCELLO FOSCHI, DIRIGENTE DELLA A.S.D. VIRTUS CESENA 2010, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART 96 DELLE N.O.I.F.; DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS CESENA 2010 PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S.; DELLA SOCIETÀ A.C. CESENA S.P.A. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 5029/827 PF14-15/AA/MG DEL 20.11.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 37/TFN del 06.12.2016)
RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO: DEL SIG. MARCELLO FOSCHI, DIRIGENTE DELLA A.S.D. VIRTUS CESENA 2010, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART 96 DELLE N.O.I.F.; DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS CESENA 2010 PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S.; DELLA SOCIETÀ A.C. CESENA S.P.A. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 5029/827 PF14-15/AA/MG DEL 20.11.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 37/TFN del 06.12.2016)
1. Con ricorso in data 12 dicembre 2016, la Procura Federale ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare (di seguito anche solo “TFN”) di cui al C.U. n. 37/TFN del 6 dicembre 2016, con la quale è stato respinto il deferimento 5029/827 pf14-15/AA/mg del 20.11.2015 proposto dalla stessa Procura Federale e sono stati prosciolti da ogni addebito i deferiti sig. Marcello Foschi, Società AC Cesena s.p.a. e Società ASD Virtus Cesena 2010.
1.1 In particolare, con l’atto di deferimento n. 5029/827 del 20.11.2015, i signori Luigi Piangerelli, responsabile del Settore giovanile dell’AC Cesena e Marcello Foschi, dirigente dell’ASD Virtus Cesena 2010, sono stati deferiti dalla Procura Federale per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all’art. 96 NOIF, per avere, in concorso tra loro, pianificato il trasferimento in prestito in favore della AC Cesena, militante nel campionato di Serie A nella stagione 2014-2015, del calciatore Marco Zaggia, il quale, solo qualche giorno prima, si era tesserato con la ASD Virtus Cesena, militante nel Campionato di II categoria, al fine di eludere la normativa federale e corrispondere alla società di provenienza, Atletico San Paolo Padova, il minor premio di preparazione pari ad € 1.086,00 corrisposto dall’ASD Virtus Cesena 2010, in luogo di quello spettante in caso di tesseramento diretto da parte dell’AC Cesena, pari ad € 19.548,00. Con il citato atto, sono state altresì deferite, per le condotte come sopra ascritte ai rispettive tesserati, anche le società ASD Virtus Cesena 2010 e l’AC Cesena ai sensi dell’art. 4, c. 2, CGS.
1.2 La Procura Federale lamenta che la decisione impugnata, nel motivare il proscioglimento degli odierni deferiti per mancanza di prova in ordine alla responsabilità loro contestata alla luce della decisione assunta dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI in merito alla posizione del sig. Piangerelli, sia incorsa in un palese errore, dal momento che, con tale pronuncia, il Collegio di Garanzia non ha affatto trattato - né si è espresso su - il merito delle contestazioni disciplinari ascritte con il deferimento, ma si è limitato ad assumere una decisione di rito, dichiarando l’estinzione del procedimento disciplinare.
1.3 In riforma della decisione impugnata, la Procura Federale ha chiesto a questa Corte, in relazione alle violazioni contestate con l’atto di deferimento n. 5029/827 del 20.11.2015, di voler comminare al sig. Marcello Foschi, dirigente dell’ASD Virtus Cesena 2010, la sanzione dell’inibizione per mesi 5, nonché alla Società ASD Virtus Cesena 2010 l’ammenda di € 500 ed alla Società AC Cesena, la cui posizione deve valutarsi in via incidentale, l’ammenda di € 5.000,00, come da sanzioni richieste in primo grado per i capi di incolpazione di cui al citato atto di deferimento o, in subordine, quelle ritenute di giustizia.
2. Con unico atto di Controdeduzioni in data 16 dicembre 2016, il sig. Marcello Foschi, l’AC Cesena s.p.a. e l’ASD Virtus Cesena 2010, si sono costituiti nel presente grado di giudizio, eccependo in primo luogo l’estinzione del procedimento disciplinare per superamento del termine di 90 giorni per la definizione del procedimento di primo grado ai sensi dell’art. 34 bis GGS, quindi, con riguardo alla posizione dell’AC Cesena s.p.a., il mancato accertamento della responsabilità del sig. Luigi Piangerelli, nei cui confronti il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, con decisione
n. 58 del 21.11.2016, ha dichiarato l’estinzione del procedimento disciplinare, nonché, nel merito, adducendo l’assenza di prova della presunta violazione addebitata ai deferiti in ragione della inutilizzabilità degli atti di indagine per violazione del termine di cui all’art. 32 quinquies CGS e, comunque, l’insussistenza di violazioni disciplinari per inesistenza di attività elusiva e di idoneità degli atti allo scopo, in ragione della insussistenza nella fattispecie dell’obbligo di pagamento del premio.
3. Alla riunione del 19 gennaio 2017 dinanzi a questa Corte, previa discussione, il ricorso della Procura Federale è stato trattenuto in decisione.
4. Va preliminarmente esaminata, trattandosi peraltro di questione dirimente e, comunque, rilevabile d’ufficio ai sensi del comma 4 dell’art. 34 bis CGS, l’eccezione sollevata dai deferiti di estinzione del procedimento disciplinare per violazione del termine di 90 giorni, previsto dall’art. 34 bis, comma 1, CGS, per la definizione del procedimento di primo grado.
4.1 L’eccezione è fondata, atteso che l’atto di deferimento della Procura Federale è datato 20.11.2015, mentre la decisione del giudizio di primo grado è stata assunta solo in data 6.12.2016, ossia ben oltre il termine di 90 giorni previsto dall’art. 34 bis, comma 1, CGS, per la definizione del procedimento di primo grado. Quest’ultimo, peraltro, risulta sospeso dal TFN, su richiesta dei deferiti e dunque legittimamente ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 bis, comma 5, CGS, e 38, comma 5, lett. d), CGS CONI, solo a far data dall’ordinanza assunta all’esito della riunione del 28 luglio 2016, allorchè il citato termine di 90 giorni previsto dall’art. 34 bis, comma 1, CGS, per la definizione del procedimento di primo grado era, dunque, già spirato.
5. Alla declaratoria di estinzione del procedimento disciplinare consegue, ai sensi dell’art. 34 bis, comma 6, CGS, l’estinzione dell’azione e l’inefficacia di tutti gli atti del procedimento, inclusa la decisione impugnata.
Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, annulla la decisione impugnata e dichiara estinto il procedimento.
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