F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 112/CFA del 17 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 103/CFA del 09 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. AVV. ANNELLA GAETANOAVVERSO LA REIEZIONE DELL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA F.I.G.C. PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DELL’8.9.2016(Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 37 del 06.12.2016) RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. AVV. PUCINO FILIPPOAVVERSO LA REIEZIONE DELL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA F.I.G.C. PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DELL’8.9.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 37 del 06.12.2016) RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. AVV. SPINA PAOLO AVVERSO LA REIEZIONE DELL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA F.I.G.C. PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DELL’8.9.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 37 del 06.12.2016) RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. AVV. SCHIAVONE LUCIO AVVERSO LA REIEZIONE DELL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA F.I.G.C. PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DELL’8.9.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 37 del 06.12.2016) RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. AVV. DE LUCA LUIGI AVVERSO LA REIEZIONE DELL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA F.I.G.C. PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DELL’8.9.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 37 del 06.12.2016)
RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. AVV. ANNELLA GAETANOAVVERSO LA REIEZIONE DELL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA F.I.G.C. PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DELL’8.9.2016(Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 37 del 06.12.2016)
RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. AVV. PUCINO FILIPPOAVVERSO LA REIEZIONE DELL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA F.I.G.C. PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DELL’8.9.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 37 del 06.12.2016)
RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. AVV. SPINA PAOLO AVVERSO LA REIEZIONE DELL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA F.I.G.C. PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DELL’8.9.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 37 del 06.12.2016)
RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. AVV. SCHIAVONE LUCIO AVVERSO LA REIEZIONE DELL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA F.I.G.C. PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DELL’8.9.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 37 del 06.12.2016)
RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. AVV. DE LUCA LUIGI AVVERSO LA REIEZIONE DELL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA F.I.G.C. PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DELL’8.9.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 37 del 06.12.2016)
Con decisioni tutte pubblicate sul Com. Uff. n. 37/TFN del 6.12.2016, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha rigettato i ricorsi proposti dall’avv. Gaetano Annella, dall’avv. Filippo Pucino, dall’avv. Paolo Spina, dal dott. Lucio Schiavone e dall’avv. Luigi De Luca avverso la delibera del Presidente Federale, pubblicata con C.U. n. 70/A dell’8.12.2016 con la quale è stata disposta la nomina dei componenti degli organi di giustizia sportiva operanti presso i Comitati della F.I.G.C..
Avverso le dette decisioni di rigetto, i citati ricorrenti propongono quindi reclamo alla Corte Federale d’Appello.
Con riguardo a tutti i ricorsi proposti innanzi a questa Corte si è costituita la Federazione Italiana Giuoco Calcio chiedendone in parte la inammissibilità e in parte il rigetto nel merito.
Alla riunione odierna, uditi i reclamanti presenti come da verbale e i difensori della F.I.G.C., i quali tutti hanno ulteriormente illustrato le proprie rispettive argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate, i ricorsi vengono ritenuti per la decisione.
motivi della decisione
Dispone, innanzitutto, la Corte la riunione dei proposti ricorsi attesa le evidente connessione oggettiva tra gli stessi.
La controversia investe, in sostanza, la delibera del Presidente Federale pubblicata con Com. Uff. n. 70/A dell’8.12.2016, con la quale è stata disposta la nomina dei componenti del Giudice Sportivo Territoriale, del Tribunale Federale territoriale e della Corte Sportiva di Appello Territoriale, organi operanti presso i diversi Comitati. Tutti gli odierni ricorrenti, nominati componenti di detti organi presso il Comitato Regionale Campania giusta delibera del Consiglio Federale pubblicata sul Com. Uff. n. 83/A del 4.8.2015, lamentano la mancata conferma ad opera della citata delibera del Presidente Federale.
Il Giudice di prime cure ha rigettato i ricorsi proposti dagli odierni reclamanti.
Avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale è innanzitutto dedotta (primo motivo di reclamo) la erroneità dell’avviso da questo espresso in ordine al rilievo da annettere alla omessa impugnativa del Com. Uff. n. 451/A del 30.6.2016 che, ad avviso del Tribunale, precluderebbe ai ricorrenti qualsiasi eccezione in ordine alla durata del proprio incarico.
Osserva la Corte che con la delibera da ultimo citata ”considerato che al 30 giugno 2016 decadono dall’incarico tutti i componenti degli organi di giustizia, nazionali e territoriali…i componenti degli organi della giustizia sportiva federale, in carica al 30 giugno 2016, sono prorogati nell’incarico fino alle nomine per il quadriennio 1 luglio 2016 – 30 giugno 2020…”. E’ evidente che detta delibera, pur muovendo dalla premessa per cui “…al 30 giugno 2016 decadono dall’incarico tutti i componenti degli organi di giustizia, nazionali e territoriali…”, non è direttamente e attualmente lesiva della sfera giuridica dei ricorrenti, oggetto peraltro questi ultimi con la stessa delibera di proroga fino alle nuove nomine, non potendo evidentemente gli interessati sapere al momento della disposta proroga se, in sede di nomine per il quadriennio 1 luglio 2016 – 30 giugno 2020, gli stessi sarebbero stati confermati o meno. Non può quindi condividersi l’assunto per cui la mancata impugnazione della detta delibera comporta che ai ricorrenti sia conseguentemente preclusa qualsiasi contestazione in ordine alla durata dei loro incarichi. Non è, quindi, condivisibile la tesi per cui dalla detta omessa impugnativa conseguirebbe la inammissibilità dei proposti ricorsi.
Questi, tuttavia, sono infondati nel merito e, pertanto, da respingere.
Infondate, infatti, si rivelano le censure dedotte quanto al merito della questione della mancata conferma dei reclamanti.
Quanto alla applicabilità dell’art. 64 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, contestata dai reclamanti, osserva la Corte che ai sensi del comma 1 del citato art. 64 “Salvo quanto disposto ai successivi commi, il presente Codice entra in vigore il 12 giugno 2014.” E che, ai sensi del successivo comma 2 “In tempo utile per l’inizio della prima stagione sportiva successiva al termine di cui al comma 1, ciascuna Federazione provvede a conformare al Codice i rispettivi statuti e regolamenti di giustizia. Entro il medesimo termine, con provvedimento del Consiglio federale, i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale in carica all’atto dell’entrata in vigore del Codice e in possesso dei requisiti da esso previsti, sono riassegnati ai nuovi organi di giustizia e rispettiva procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al Coni.” Tanto premesso, non sorgono dubbi in ordine al dato per cui il quadriennio olimpico cui la disposizione fa riferimento è quello 2012 – 2016, terminato il 30 giugno 2016. Quindi, poiché gli incarichi dei ricorrenti terminavano alla fine del quadriennio olimpico 2012 – 2016, appare pacifica la corretta applicazione temporale della disposizione richiamata. Del resto, la delibera di cui al Com. Uff. n. 451/A del 30.6.2016 dava già espressamente atto della circostanza per cui “al 30 giugno 2016 decadono dall’incarico tutti i componenti degli organi di giustizia, nazionali e territoriali”.
Né sussistono dubbi, sotto altri profili, in ordine alla applicabilità del citato art. 64 comma 2 del Codice Giustizia Sportiva del CONI. Ed infatti, in disparte quanto dispone l’art. 33 comma 7 dello Statuto della FIGC, a mente del quale “le competenze degli organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale, in conformità con quanto previsto dal Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI”, così sostanzialmente disponendosi una chiara gerarchia delle fonti all’insegna della prevalenza delle regole emanate in sede CONI, il lamentato omesso (espresso) recepimento della richiamata disciplina in seno al Codice di giustizia sportiva della FIGC ne comporta piuttosto che la non applicabilità, invocata dai ricorrenti, la diretta applicabilità trattandosi di disposizione volta a colmare, in assenza appunto di un espresso recepimento, un non consentito vuoto normativo. Del resto, ai sensi del comma 1 dell’art. 34 dello Statuto della FIGC, “La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della giustizia sportiva in conformità con i Principi di giustizia sportiva e il Codice della giustizia sportiva emanati dal CONI…” così risultando codificata la regola della prevalenza dei principi e delle regole di cui al codice giustizia sportiva del CONI.
Né la disposizione di cui al citato art. 64 comma 2 appare confliggere con disposizioni puntuali dello Statuto FIGC come il pure invocato (dai ricorrenti) art. 34 comma 17, nel quale si stabilisce la regola della durata quadriennale del mandato dei componenti degli organi di giustizia sportiva, in quanto la durata quadriennale ivi stabilita è proprio quella del quadriennio olimpico di cui alla superiore disposizione del Codice di giustizia sportiva del CONI.
Parimenti infondato si rivela il motivo di reclamo con cui si afferma la illegittimità della avversata delibera per eccesso di delega, in sostanza contestandosi la sussistenza del potere nella specie esercitato dal Presidente Federale. Decisiva, al riguardo, è la circostanza per cui il Presidente Federale ha adottato la contestata delibera dell’8.9.2016 sulla scorta di delega conferita dal Consiglio Federale nella seduta del 31 agosto 2016 (si legge, infatti, nella citata delibera che “Il Consiglio ha dato delega al Presidente federale di nominare i rappresentanti della giustizia sportiva territoriale”). Peraltro, lo stesso Consiglio Federale ha, nella successiva seduta del 30 novembre 2016, ratificato all’unanimità l’operato del Presidente Federale. Vero è che ai sensi dell’art. 27 dello Statuto della FIGC il Consiglio Federale nomina, su proposta del Presidente Federale, i componenti degli organi della Giustizia sportiva, ma nella specie è stato lo stesso Consiglio Federale a spogliarsi della competenza allo stessa attribuita in via ordinaria per delegarla al Presidente Federale, ratificandone poi, ad abundantiam, l’operato. Giova peraltro rilevare che la nomina, spettante in via ordinaria al Consiglio, è comunque operata su proposta del detto Presidente Federale. Del resto, l’istituto della delega di determinati atti, puntualmente individuati, è fenomeno generale nell’azione degli organi collegiali. Ciò che rileva, ai fini della legittimità dell’operato del delegato (nella specie, il Presidente Federale), è che sia lo stesso soggetto titolare in via ordinaria del potere (nella specie, il Consiglio Federale) ad essersene spogliato, peraltro con riferimento a circostanza specifica e puntuale. L’esposta conclusione non è contraddetta dalla disposizione di cui all’art. 24 comma 3 dello Statuto della FIGC, richiamata dai reclamanti a fondamento della asserita illegittimità dell’operato del Presidente Federale, il quale dispone che “Per particolari ed urgenti motivi, il Presidente federale, sentiti i Vice‐Presidenti,...può adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di competenza del Consiglio federale. Tali provvedimenti vanno sottoposti a ratifica del Consiglio federale nella prima riunione utile…” per la evidente ragione per cui, nella specie, il Presidente Federale non ha agito di sua iniziativa, in ragione dell’urgenza del provvedere, bensì sulla scorta di delega espressamente conferita dal Consiglio Federale.
Quanto, infine, alla circostanza per cui con l’avversata delibera sono state confermate tutte le nomine disposte, come per i reclamanti, nel 2015, ad eccezione, oltre che degli stessi, di poco più di venti altri giudici sportivi territoriali parimenti appartenenti al Comitato regionale Campania, è sufficiente rilevare che le nomine disposte nel 2015 non fondano, per ciò sole, l’aspettativa di una doverosa conferma allo snodo del quadriennio olimpico, che questo cada o meno poco dopo le nomine stesse. Del resto, a rigore, non si è nella specie in presenza della revoca del mandato, che imporrebbe intervenendo in costanza dello stesso l’esplicazione di una giusta causa, bensì di vicenda diversa, quale appunto la mancata conferma in occasione di rinnovo degli organi di soggetto in precedenza già nominato, che rientra nella fisiologia delle regole che presiedono alla composizione dei ripetuti organi di giustizia sportiva.
In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, la Corte Federale d’Appello – Sezioni Unite respinge i ricorsi proposti avverso le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, rese pubbliche con Com. Uff. n. 37/TFN del 6.12.2016.
Per questi motivi la C.F.A, riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1, 2, 3, 4 e 5, li respinge.
Dispone incamerarsi le tasse reclamo.
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