F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 112/CFA del 17 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 103/CFA del 09 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO SIG. TARTAGLIA RAFFAELE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 E AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1BIS COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 21 DELLE NOIF E ALL’ART. 19 DELLO STATUTO FEDERALE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3914/1059PF15-16 GT/MA DEL 13.10.2016 (fallimento della Società Carrarese Calcio Srl) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 43 del 21.12.2016) RICORSO SIG. BOTTICI CRISTIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 E AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 21 DELLE NOIF E ALL’ART. 19 DELLO STATUTO FEDERALE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3914/1059PF15-16 GT/MA DEL 13.10.2016 (FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ CARRARESE CALCIO SRL) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 43 del 21.12.2016) RICORSO SIG. FEDERICO SANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 21 DELLE NOIF E ALL’ART. 19 DELLO STATUTO FEDERALE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3914/1059PF15-16 GT/MA DEL 13.10.2016 (FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ CARRARESE CALCIO SRL) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 43 del 21.12.2016) A seguito

RICORSO SIG. TARTAGLIA RAFFAELE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 E AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1BIS COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 21 DELLE NOIF E ALL’ART. 19 DELLO STATUTO FEDERALE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3914/1059PF15-16 GT/MA DEL 13.10.2016 (fallimento della Società Carrarese Calcio Srl) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 43 del 21.12.2016)

 

RICORSO SIG. BOTTICI CRISTIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 E AMMENDA  DI € 3.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 21 DELLE NOIF E ALL’ART. 19 DELLO STATUTO FEDERALE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3914/1059PF15-16 GT/MA DEL 13.10.2016 (FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ CARRARESE CALCIO SRL) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 43 del 21.12.2016)

 

RICORSO SIG. FEDERICO SANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E AMMENDA  DI € 6.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 21 DELLE NOIF E ALL’ART. 19 DELLO STATUTO FEDERALE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3914/1059PF15-16 GT/MA DEL 13.10.2016 (FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ CARRARESE CALCIO SRL) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 43 del 21.12.2016)

A seguito dell’intervenuto fallimento della società Carrarese Calcio s.r.l. in liquidazione, dichiarato con sentenza n. 16 del 10.03.2016 del Tribunale di Massa e Carrara, il Procuratore Federale deferiva a giudizio i consiglieri di amministrazione in carica nel periodo 02.09.2015 – 09.12.2015, Raffaele Tartaglia, Cristiano Bottici e Sandro Federico - il primo anche come socio di riferimento in virtù della carica di amministratore unico della Progetto Carrara s.r.l., titolare del 70% delle quote della Carrarese Calcio S.r.l. -, per violazione dell’art. 1-bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 21 delle NOIF e dell’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per aver determinato con i propri comportamenti la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della Società, incrementando i costi di gestione e riducendo i ricavi della stessa, nonché non ottemperando agli obblighi previsti dall’art. 2482-ter c.c.; condotte che hanno comportato la messa in liquidazione e successivamente il fallimento della società.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, non aderendo alla richiesta di proscioglimento formulata dalla Procura Federale in sede di discussione (riunione del 16.12.2016), comminava con decisione pubblicata in data 21.12.2016 (Com. Uff. n. 43) le seguenti sanzioni:

- a Raffaele Tartaglia, anni tre di inibizione con l’ammenda di € 20.000,00;

- a Cristiano Bottici, mesi quattro di inibizione con l’ammenda di € 3.000,00;

- a Sandro Federico, anni uno di inibizione con l’ammenda di € 6.000,00.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso tutti i soggetti sanzionati per i motivi che, ampiamente articolati nelle rispettive memorie difensive, possono così sintetizzarsi:

Raffale Tartaglia (rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola Madia)

a – inesistenza nella condotta del Tartaglia di profili cui ascrivere il fallimento della società Carrarese Calcio;

b – assenza di omissioni allo stesso imputabili in ordine alla assunzione di iniziative idonee a garantire la continuità aziendale;

c – inesistenza di irregolarità addebitabili a meno che non si pretenda che a lui facesse carico la ricapitalizzazione della Società.

Cristiano Bottici(rappresentato e difeso dall’Avv. Gianni Tognoni)

d – in via preliminare, si eccepisce la violazione delle regole del giusto processo e del diritto di difesa per essere stato condannato il Bottici sul presupposto che, al momento della cessazione dello stesso dalla carica di consigliere di amministrazione (19.10.2015), la Carrarese  Calcio versasse già in stato di dissesto economico, circostanza mai dedotta e contestata agli atti del procedimento di primo grado;

e – nel merito, difetto di motivazione della decisione;

f – erronea valutazione del materiale istruttorio acquisito in atti;

g – inesistenza di condotte commissive od omissive pregiudizievoli imputabili al Bottici nel breve periodo  (poco  più  di un  mese e mezzo)  in  cui ha rivestito la carica di consigliere di amministrazione.

Sandro Federico (rappresentato e difeso dall’Avv. Mattia Grassani)

h – in via preliminare, si eccepisce l’improcedibilità del deferimento per violazione dell’art. 32-ter, comma 4, C.G.S., avendo la Procura Federale informato l’interessato dell’intenzione di procedere al deferimento oltre il termine di venti giorni dalla conclusione delle indagini;

i – nel merito, assenza di qualsivoglia condotta negligente del Federico nei 48 giorni in cui ha ricoperto la carica di consigliere di amministrazione;

l – inesistenza delle ipotetiche responsabilità ascritte al giudice di primo grado;

m – difetto di prova in merito a comportamenti pregiudizievoli per la Società specificamnte riferibili al Federico.

Alla riunione odierna, mentre i difensori dei ricorrenti, riportandosi alle memorie scritte, hanno chiesto, in totale riforma della decisione del TFN, l’assoluzione dei propri assistiti da ogni addebito, la Procura Federale ha ribadito la richiesta di proscioglimento per i Sig.ri Cristiano Bottici e Sandro Federico e la conferma della sanzione comminata al Sig. Raffaele Tartaglia.

In via preliminare questa Corte procede alla riunione dei tre ricorsi per evidente connessione obiettiva e soggettiva.

Sempre in via preliminare, occorre valutare le eccezioni pregiudiziali formulate dai ricorrenti Bottici e Federico.

Il primo ha in sostanza lamentato che il Tribunale Federale Nazionale abbia posto a fondamento della condanna condotte omissive non contestate dalla Procura Federale e sulle quali non si è conseguentemente instaurato un valido contraddittorio.

L’eccezione è priva di fondamento.

L’atto di deferimento, infatti, conteneva tutti gli elementi di contestazione sui quali il Bottici ha potuto costruire la sua difesa – come in effetti è avvenuto – senza che si possa ritenere violato il principio del contraddittorio. Che poi il giudice di primo grado, come sostenuto dal ricorrente, abbia fondato il proprio convincimento su fatti e addebiti non contestati nel deferimento non costituisce una violazione del diritto di difesa ma semmai un vizio di merito della decisione valutabile dal giudice di appello.

Il Federico ha eccepito la tardività – e dunque l’inammissibilità/improcedibilità del deferimento – per inosservanza del termine di 20 giorni che l’art. 32-ter, comma 4, del C.G.S. assegna alla Procura Federale dalla conclusione delle indagini per informare l’interessato dell’intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che lo giustificano.

L’eccezione è infondata.

A prescindere dalla natura o meno perentoria del termine in questione, risulta assorbente nel caso di specie la circostanza fattuale del rispetto dei venti giorni di cui all’art. 32-ter, comma 4, C.G.S., come sostenuto dal primo giudice, atteso che il predetto termine (al 04.08.2016, data della notifica della comunicazione all’interessato) non era venuto a scadenza per effetto della proroga concessa dal Procuratore Generale per lo Sport (40 giorni decorrenti dal 15.06.2016).

Questa Corte non condivide la tesi sostenuta dal ricorrente secondo la quale per il computo dei venti giorni non deve essere assunto come dies a quo la scadenza della proroga concessa alle indagini, ma l’ultimo atto concreto compiuto dall’organo inquirente. Tale interpretazione non trova conforto alcuno nel dettato normativo del C.G.S., ove non si fa mai cenno alla rilevanza processuale del singolo atto istruttorio ma alla durata dell’indagine, sottoposta a precisi vincoli temporali (60 giorni prorogabili di altri 40 ed in casi eccezionali di ulteriori 20, art. 32-quinquies, comma 3).

Nel merito, le doglianze contenute nei ricorsi sono fondate nei limiti e per i motivi di seguito esplicitati.

In materia di fallimento di società sportive, derivanti da squilibri di bilancio che, perdurando nel tempo e non accompagnati da interventi gestori capaci di garantire la continuità aziendale, possono condurre al definitivo default, le responsabilità attribuibili agli amministratori e sanzionabili secondo l’ordinamento sportivo, devono essere valutate, come avviene del resto in applicazione del diritto societario disciplinato dal codice civile, valutando la correlazione della mala gestio con la crisi economico-patrimoniale che ne è derivata. La mala gestio, cioè il comportamento commissivo od omissivo dell’organo amministrativo (ed eventualmente dell’organo di controllo) deve essere collegata causalmente con l’irrimediabile insolvibilità della società. L’azione o l’omissione può essere sanzionata, cioè, solo se è causa del default e graduata a seconda della sua incidenza su di esso, cioè del suo apporto causale.

Questi principi – che costituiscono orientamento pacifico sia nel diritto civile che in quello sportivo – non sembra a questa Corte che siano stati perfettamente applicati nel caso del fallimento della Carrarese Calcio dal giudice di primo grado.

Occorre preliminarmente osservare come al TFN-Sezione Disciplinare sia stato sottoposto un deferimento atipicamente parziario, rispetto alle consuete indagini e valutazioni che la Procura ha svolto in casi similari, limitando la ricerca dei responsabili ad un periodo ristretto (settembre- dicembre 2016, coincidente con il passaggio della maggioranza della partecipazione societaria dallaG.V.G. Immobiliare alla Progetto Carrara), cioè di pochi mesi, invece che risalire nel tempo fino ad alcune annualità anteriori per meglio individuare le ragioni della crisi economico-patrimoniale ed i presupposti di possibili responsabilità.

Nel caso del fallimento della Carrarese Calcio s.r.l. la Procura ha assunto a base del suo deferimento esclusivamente il momento della irriversibilità della crisi della società, seguita alla mancata copertura delle perdite, attraverso lo strumento della ricostituzione del capitale sociale (ex art. 2482 e ss. c.c.), ciò, in quanto (è lecito presumere), nelle precedenti stagioni sportive (2013- 2014 e 2014-2015) gli squilibri di bilancio venivano sempre superati con finanziamenti del socio di maggioranza G.V.G. Immobiliare.

Ciò premesso, e applicando i principi sopra richiamati al limitato periodo in cui la Procura, e successivamente il giudice di primo grado, hanno individuato specifiche responsabilità, è necessario verificare se e quali azioni e/o omissioni siano imputabili ai soggetti deferiti quali diretta conseguenza del fallimento della società Carrarese Calcio s.r.l..

In ordine alla posizione degli amministratori Cristiano Bottici e Sandro Federico, il TFN, disattendendo la richiesta di proscioglimento formulata dalla stessa Procura in sede di discussione (e ribadita in appello) ha ritenuto sussistente la loro responsabilità (cfr., pagg. 9-11 della decisione, Com. Uff. n. 43/TFN) - sanzionandola in modo più grave per il Federico in considerazione del maggior periodo di tempo in cui ha ricoperto la carica - per aver omesso di promuovere <<le iniziative necessarie per appurare se si stavano verificando, o se già si erano verificate, cause di scioglimento della Società o di ricostituzione del capitale per perdite. La pacifica omissione di iniziative in tale direzione ha certamente determinato nel tempo l’aggravamento della situazione economico-finanziaria, cui non è stato possibile porre rimedio…>>.

Ritiene questa Corte che l’omissione di sorveglianza sull’andamento della gestione e dell’assunzione di iniziative idonee a “porre rimedio” alla situazione economico-finanziaria della Società che si stava aggravando nel tempo – in cui sostanzialmente si fonda il convincimento del primo giudice sulle responsabilità del Bottici e del Federico – non abbiano un obiettivo riscontro nei fatti e, soprattutto, non siano causalmente connesse con il fallimento della Carrarese Calcio s.r.l..

Infatti, non risulta provato né che le omissioni imputate ai due amministratori abbiano prodotto un aggravamento della situazione economico-finanziaria della Società – che soffriva da tempo di squilibri di bilancio – né che le iniziative che avrebbero potuto assumere sarebbero state in grado di impedire l’irreversibile crisi della stessa.

Come rilevato dagli organi di controllo, sia interni (collegio sindacale) che esterni (Co.vi.so.c.), fin dalla stagione agonistica 2013/2014 la gestione ordinaria della Carrarese Calcio

s.r.l. era caratterizzata da ricavi decisamente inferiori ai costi e necessitava di continui apporti finanziari per poter riequilibrare il bilancio e garantire la continuità aziendale.

Tale continuità aziendale è venuta meno nel momento in cui i soci del sodalizio sportivo non hanno trovato l’accordo per ripristinare il capitale sociale (nel frattempo ridotto a soli € 15.000,00) perlomeno nella misura minima legale richiesta per continuare l’attività sportiva. E’, pertanto, ai soci che va imputata, primariamente, la responsabilità del fallimento della Carrarese Calcio s.r.l. e precisamente alla Progetto Carrara s.r.l., che dopo il passaggio delle quote della G.V.G. Immobiliare s.r.l., ne deteneva la maggioranza (70%), e alla stessa G.V.G Immobiliare (socio di minoranza al 30%).

Va pertanto esclusa la responsabilità del Bottici e del Federico, le cui eventuali iniziative, la cui omissione il giudice di primo grado ha contestato, non avrebbero potuto sortire l’effetto diretto di ripristinare il capitale sociale e rendere possibile la continuazione dello scopo sociale.

Deve, viceversa, essere affermata la personale responsabilità di Raffaele Tartaglia sotto la duplice qualità di rappresentante legale del socio di maggioranza (Progetto Carrara s.r.l., di cui era Amministratore Unico) e Presidente (formale) della Carrarese Calcio s.r.l., fungendo come vero e proprio dominus della Società.

Si è già detto della responsabilità dei soci. Che il contrasto fra di loro sia stato generato dal (presunto) mancato rispetto degli obblighi assunti dalla G.V.G Immobiliare s.r.l. all’atto della cessione delle quote di maggioranza, e definiti nell’accordo quadro del 22.07.2015, è indubitabilmente confermato dalle risultanze processuali, ma tale contrasto, legato all’interpretazione di  accordi personali  estranei alla Società, non  avrebbe dovuto  pregiudicare irrimediabilmente l’attività degli organi sociali e la gestione ordinaria che, come rilevato anche dal Collegio sindacale, <<ha visto precipitare i ricavi sociali sino al punto di creare le condizioni di perdita completa del capitale sociale…>> e la sua successiva messa in liquidazione.

E in questa diatriba sociale ha assunto un ruolo determinante nel pregiudicare le sorti della Carrarese Calcio s.r.l. la condotta del Tartaglia che, nel periodo (02.09 - 09.12.2015) in cui ha rivestito di fatto le funzioni di Amministratore Unico della Società (non risultano convocazioni del CdA) ha condizionato le Assemblee ordinarie, da lui convocate, con il permanente contrasto personale con il socio di minoranza, eludendo i problemi legati al pericolo di perdere la continuità aziendale a causa dell’aggravarsi della situazione economico-finanziaria della Carrarese Calcio che necessitava di urgente e improcrastinabile intervento di ripristino del capitale sociale.

La mala gestio da parte del Tartaglia non è stata caratterizzata solo dalle improduttive rivendicazioni nei confronti del socio di minoranza G.V.G. Immobiliare s.r.l., ma, accanto ad una condotta prevalentemente omissiva che ha paralizzato la compagine sociale pregiudicando la possibilità di ricavi sui quali la gestione sportiva poteva contare (sponsorizzazioni, tradizionali manifestazioni locali per l’apporto di finanziamenti aggiuntivi di terzi, cfr., atto di deferimento), si deve registrare la ingiustificata sottoscrizione di contratti che hanno ulteriormente aggravato la situazione debitoria della Società, quali quello siglato con il Centro Universitario Internazionale (per un corrispettivo annuo di € 25.000,00) per la valutazione della performance psico-fisica dei propri tesserati, e quello triennale con il Sig. Sandro Federico (per un compenso lordo iniziale di € 68.500,00, che sarebbe stato maggiorato per le stagioni sportive successive a quella del 2015-2016), nonostante fosse ancora in essere un identico contratto pluriennale con il direttore sportivo Sig. Sandro Turotti.

Ritiene questa Corte che le  risultanze processuali, quali emergenti dalla  copiosa documentazione prodotta in atti nonché dalle puntuali e incontestate dichiarazioni testimoniali (segnatamente quelle del Presidente del Collegio sindacale dott. Lucio Boggi) depongano per una piena adesione alle conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado nel riconoscere le condotte del Sig. Raffale Tartaglia quale concausa del dissesto della Carrarese Calcio s.r.l..

Ma appunto perché concausa prevalente, e non unica, si ritiene equo ridurre del 50% la sanzione allo stesso comminata della inibizione, limitandola ad un anno e mezzo (18 mesi) e dell’ammenda, riducendola ad € 10.000,00.

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 6, 7 e 8:

- accoglie i ricorsi presentati dai Sigg. Bottici Cristiano e Federico Sandro e annulla le sanzioni inflitte;

- inparziale accoglimentodel ricorsopresentato dal Sig. Raffaele Tartaglia, riduce ad un anno e sei mesi l’inibizione e ad € 10.000,00 l’ammenda inflitte allo stesso.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

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