F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 123/CFA del 20 Aprile 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 008/CFA del 21 Luglio 2016 (dispositivo) – RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI: CASERTA FRANCO – PRESIDENTE E LEGALE RAPPR.TE A.S.C. ATLETICO BIANCAVILLA; ZAMMITTI ANGELO – PRESIDENTE E LEGALE RAPPR.TE A.S.D. CITTÀ DI SIRACUSA E DELLE SOCIETÀ: A.S.C. ATLETICO BIANCAVILLA; A.S.D. CITTÀ DI SIRACUSA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.1BIS, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 96 N.O.I.F – NOTA N. 9435/378 PF 15-16 GR/MG DELL’11.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 85/TFN del 27.5.2016)

RICORSO  PROCURATORE  FEDERALE  AVVERSO  IL PROSCIOGLIMENTO  DEI SIGG.RI: CASERTA FRANCO – PRESIDENTE E LEGALE RAPPR.TE A.S.C. ATLETICO BIANCAVILLA; ZAMMITTI ANGELO – PRESIDENTE E LEGALE RAPPR.TE A.S.D. CITTÀ DI SIRACUSA E DELLE SOCIETÀ: A.S.C. ATLETICO BIANCAVILLA; A.S.D. CITTÀ DI SIRACUSA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.1BIS, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 96 N.O.I.F – NOTA N. 9435/378 PF 15-16 GR/MG DELL’11.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 85/TFN del 27.5.2016)

La Procura Federale, con proprio atto del 6.6.2016, ha impugnato dinanzi questa Corte la decisione del Tribunale Federale Nazionale (di cui al Com. Uffi. n. 85 del 27 maggio precedente) che ha respinto il deferimento per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 96 delle

N.O.I.F. dei signori Franco Caserta e Angelo Zammitti dirigenti, rispettivamente, dell’A.S.D. Atletico Biancavilla e dell’A.S.D. Città di Siracusa – nonché le stesse società per responsabilità diretta – in relazione all’asserito, mancato pagamento del “premio di preparazione” all’A.S.D. Hellenika AS, “per aver, in concorso tra loro, pianificato e disposto che il tesseramento del calciatore Enrico Monterosso per l’ASC Biancavilla, predisposto il giorno 17.09.2015, fosse proforma…”.

Assumeva quell’Ufficio che il Presidente della soc. Hellenika AS aveva rappresentato che il proprio calciatore Enrico Monterosso, con vincolo di tesseramento sino al 30.06.2015, nel periodo immediatamente successivo (agosto 2015) aveva partecipato ad attività di preparazione precampionato e disputato anche alcune partite amichevoli (non ufficiali) con la A.S.D. Città di Siracusa, come riportato da organi di stampa e non contestato dai dirigenti deferiti.

Nella convinzione che il giocatore fosse stato tesserato dalla società, il 30.09.2015 veniva richiesto dall’A.S.D. Hellenika AS la corresponsione del premio di preparazione ma veniva a conoscenza che il Monterosso, dal 17 settembre precedente, risultava essere stato tesserato per l’A.S.D.  Atletico  Biancavilla  e,  nell’immediatezza,  concesso  in  prestito  alla  società  Città  di Siracusa, partecipante al Campionato Interregionale di Serie D.

Nel convincimento che la complessiva operazione fosse stata congegnata e attuata allo scopo di non corrispondere alla società di provenienza il “premio di preparazione”, nell’importo dovuto di

€. 3.252,00 (in luogo di quello pagato di €. 1.084,00) la Procura Federale ha avviato istruttoria all’esito della quale, maturato il convincimento che si fosse concretizzata un’illecita “triangolazione” ai danni dell’A.S.D. Hellenika AS, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale sia i signori Caserta e Zammitti, sia le società rappresentate, per sentirle condannare per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 96 delle N.O.I.F..

All’esito della riunione del Tribunale Federale Nazionale del 26 maggio 2016 quel Collegio ha respinto la richiesta di condanna di cui al deferimento del requirente.

In particolare, è stata accolta l’eccezione dei deferiti circa l’omessa indicazione, da parte della Procura Federale, della norma violata ma, soprattutto, è stata condivisa la tesi che nessun pregiudizio economico si sarebbe verificato ai danni dell’A.S.D. Hellenika AS in quanto sarebbe rimasto intatto il suo diritto a pretendere ed esigere il complessivo “premio di preparazione” in virtù del fatto che il tesseramento per l’A.S.D. Atletico Biancavilla era stato dichiarato nullo per effetto dell’inibizione del suo legale rappresentante, con conseguente incapacità dello stesso a sottoscrivere atti aventi rilevanza per l’ordinamento federale.

Contro la decisione che precede è insorta la Procura Federale che ha opinato che il Tribunale avrebbe compiuto un’errata valutazione “non solo delle evidenze probatorie acquisite, ma soprattutto degli elementi costitutivi della fattispecie violativa contestata…” e, alla luce della considerazione che ove il tesseramento per l’A.S.D. Città di Siracusa fosse stato correttamente eseguito, sarebbe maturato il diritto patrimoniale dell’A.S.D. Hellenika AS in misura più cospicua (€. 3.252,00 invece che €. 1.084,00), l’Ufficio ritiene che la simulazione asseritamente intervenuta potrebbe accertarsi mediante ricorso all’istituto delle presunzioni (di cui all’art. 2729 c.c.), concretizzate – a suo avviso – dal comportamento delle parti che, contrariamente a quanto dedotto in sentenza, non avrebbe avuto come scopo un doppio trasferimento del giocatore ma il fraudolento aggiramento di una norma federale, ovviamente sanzionabile.

Per questo ha chiesto che, in riforma della decisione di primo grado, venga accertata e dichiarata la responsabilità degli appellati con conseguente comminazione dell’inibizione per mesi nove ai signori Caserta e Zammitti nonché la sanzione di €. 900,00 a carico dell’A.S.D. Biancavilla e di €. 1.200,00 a carico dell’A.S.D. Città di Siracusa.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la seduta odierna alla quale hanno partecipato l’avv. Avagliano, per la Procura Federale ed il sig. Antonino Finocchiaro in rappresentanza della soc. A.S.D. Siracusa.

Il primo, nel riportarsi all’atto di gravame, ha rappresentato che la Procura Federale non avrebbe ricevuto copia della memoria difensiva depositata dall’A.S.D. Città di Siracusa. In ogni caso, ha insistito per l’accoglimento del proprio ricorso.

Il sig. Finocchiaro, da parte sua, ha eccepito che la società e il suo dirigente non avrebbero ricevuto l’atto di appello in quanto inviati a precedente recapito malgrado il nuovo indirizzo sia stato regolarmente notificato alla Federazione.

Malgrado questo, ha però lungamente dissertato in ordine alla vicenda e alle considerazioni della Procura affermando che nessuna violazione delle norme federali sarebbe stata compiuta in quanto, in disparte la diversa lettura degli eventi che propone, così come emerge dalla propria memoria, assume che è stato regolarmente pagato all’A.S.D. Hellenika AS il “premio di preparazione” nella misura prevista di €. 3.252,00, come risulterebbe dagli atti esistenti presso l’Ufficio Tesseramento del CR Sicilia della LND. Ha chiesto, in conclusione, che il ricorso sia respinto.

Su tale ultima asserzione la Procura Federale nulla ha osservato.

La Corte esaminati gli atti del ricorso e valutate appieno i fatti e le motivazioni addotte, ritiene che il gravame non possa essere accolto.

Va respinta, in primo luogo, l’eccezione formulata da parte appellata perché, pur riconoscendosi che il ricorso non risulta correttamente e ritualmente portato a sua conoscenza, il vizio si dimostra sanato in virtù dell’esaustività della memoria prodotta e della completezza delle argomentazioni   difensive   allegate,   integralmente   riprodotte   nell’odierna   riunione   dal   suo rappresentante, anche a beneficio della Procura Federale che di tali memoria non avrebbe ricevuto copia.

Nel merito deve dirsi che il ricorso si presenta contraddittorio e palesemente infondato.

Gli eventi così come rappresentati (nella loro verificazione e sequenzialità non contestati da nessuno) dimostrano che l’A.S.D. Atletico Biancavilla, in data 15.09.2015 aveva provveduto, a mezzo raccomandata A.R., a notificare alla LND di Palermo, il tesseramento del giocatore Enrico Monterosso il quale, dopo aver svolto allenamenti estivi con la squadra della ASD Città di Siracusa, aveva però manifestato l’intenzione di svolgere attività agonistica nei pressi di Catania, per ragioni personali. In questo senso, visti i rapporti tra le due società, sempre secondo l’assunto di parte appellata, l’Atletico Biancavilla aveva accettato l’indicazione della società siracusana e tesserato il calciatore il quale però, dopo due soli giorni, avrebbe riponderato la propria decisione e, sempre in base a ragioni personali, si sarebbe determinato a permanere nel capoluogo aretuseo.

Avviati i contatti tra le due società per la soluzione del problema, la LND comunicò che il tesseramento inoltrato dall’ASD Atletico Biancavilla non poteva ritenersi regolare perché non effettuato con processo digitalizzato e, nelle more di una sua regolarizzazione, nel novembre successivo emergeva che doveva addirittura considerarsi nullo perché sottoscritto dal legale rappresentante in regime di inibizione.

Riacquistato lo status di “svincolato”, in data 27.11.2015, il giocatore veniva tesserato per l’A.S.D. Città di Siracusa.

Posta la ricostruzione che precede, se da un lato la Procura offre una chiave di lettura in senso illecito perché gli eventi sarebbero sintomatici di una volontà di aggiramento delle norme e di sottrazione all’obbligo di pagare  il “premio di preparazione”  dovuto dalla società siracusana, dall’altro quest’ultima ribadisce che quanto accaduto rispecchierebbe l’intenzione di assecondare i desiderata del giocatore e, alla fine, dimostrerebbero l’insussistenza di qualsiasi intento illecito poiché, regolarizzato il tesseramento, l’ASD Hellenika AS avrebbe ricevuto dall’ASD Città di Siracusa l’integrazione del premio già parzialmente pagato dall’ASD Atletico Biancavilla.

La Procura si duole dell’ingiustizia della decisione di primo grado poiché, a suo avviso, avrebbe erroneamente reputato come essenziale la mancata indicazione della norma violata e, poi, avrebbe sbagliato nell’individuare come oggetto della contestazione non il fraudolento aggiramento delle norme federali bensì la contemporaneità del doppio trasferimento.

Premesso che nel ricorso ci si duole di una valutazione in contrasto con “evidenze probatorie acquisite”, deve dirsi che le risultanze istruttorie, peraltro circoscritte all’audizione degli interessati in un periodo che si sovrappone, peraltro, a quello di perfezionamento del trasferimento del giocatore all’ASD Città di Siracusa, non possono dirsi idonee ad assumere valore e sostanza di prova poiché riportano, puramente e semplicemente, la mera cronologia dei fatti e avallano – ma non potrebbe essere diversamente – la chiave di lettura offerta dagli appellati.

Di questo pare avvedersi la stessa Procura che, se da un lato invoca le “evidenze probatorie acquisite” dall’altro chiede che si faccia ricorso all’istituto delle presunzioni, come è noto, cui ricorre il giudice allorché manchino le prove ma vi siano indizi gravi e concordanti.

Non risultando, pertanto, “evidenze probatorie” che, con un criterio di oggettività, suffraghino la prospettazione attrice essa, sfornita di ogni riscontro esterno, si riduce ad una mera ricostruzione congetturale.

D’altronde, quella fornita dagli appellati, si pone sullo stesso piano e non avrebbe diversa incisività se non fosse supportata dall’emergenza oggettiva che il pagamento del “premio di produzione” sarebbe stato effettuato nella sua misura congrua, rispettando così il precetto di cui all’art. 96, comma 2, delle N.O.I.F..

Circostanza, questa, che deve assumersi come processualmente rilevante e provata per effetto della mancanza di contestazione da parte del rappresentante della Procura, ufficio che avrebbe ben potuto, nelle more anche della sola interposizione dell’appello, verificare l’effettivo adempimento presso la LND di Palermo.

Ora, è di tutta evidenza che il corretto e integrale pagamento di quanto dovuto all’ASD Hellenika AS priva l’assunto della Procura del suo elemento argomentativo cardine che, in assenza non solo di idonea prova ma anche di quegli indizi gravi e concordanti che renderebbero possibile il ricorso  alle  presunzioni  ex  art.  2729  cc,  si  dimostra  perciò  irrimediabilmente  insufficiente  a supportare la pretesa condanna degli appellati per il riferito comportamento lesivo dell’art. 1 bis tenuto dai dirigenti delle due società coinvolte.

Ne consegue che  l’appello deve  respingersi per quanto precede, con contestuale assorbimento di ogni altra censura, in quanto non risulta adeguatamente provata la sussistenza di qualsivoglia comportamento fraudolento degli appellati.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dal Procuratore Federale.

 

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