F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 140/CFA del 12 Giugno 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 105-107/CFA del 10 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI SIGG.: LENTINI PAOLO, ALL’EPOCA DEI FATTI A.E. SEZ. AIA DI CROTONE; IOPPOLI VINCENZO, AL’EPOCA DEI FATTI D.S. DELL’A.S.D. CASABONA CALCIO; RIZZO FRANCESCO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALC. DELL’A.S.D. CASABONA CALCIO; DE LUCA SALVATORE, ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO EX ART. 1BIS, COMMA 5 CGS OPERANTE PER A.S.D. CASABONA CALCIO; CERRELLI DOMENICO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE ONORARIO A.S.D. CASABONA CALCIO; PER LE VIOLAZIONI DELL’ART. 7 COMMI 1 E 2, C.G.S.; E DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASABONA CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 2, E DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S., NONCHÉ AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. IOPPOLI MARIO, ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO EX ART. 1BIS, COMMA 5 CGS OPERANTE PER A.S.D. CASABONA CALCIO; SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N.3401/1125PF15-16/GT/CC DEL 5.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 71 del 6.12.2016)

 

RICORSO   PROCURATORE   FEDERALE   AVVERSO   LA   DECLARATORIA   DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI SIGG.: LENTINI PAOLO, ALL’EPOCA DEI FATTI A.E. SEZ. AIA DI CROTONE; IOPPOLI  VINCENZO,  AL’EPOCA  DEI  FATTI  D.S.  DELL’A.S.D.  CASABONA CALCIO; RIZZO FRANCESCO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALC. DELL’A.S.D. CASABONA CALCIO; DE LUCA SALVATORE, ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO EX ART. 1BIS, COMMA 5 CGS OPERANTE PER A.S.D. CASABONA CALCIO; CERRELLI  DOMENICO,  ALL’EPOCA  DEI  FATTI  PRESIDENTE  ONORARIO A.S.D. CASABONA CALCIO; PER LE VIOLAZIONI DELL’ART. 7 COMMI 1 E 2, C.G.S.; E DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASABONA CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 2, E DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S., NONCHÉ AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. IOPPOLI MARIO, ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO EX ART. 1BIS, COMMA 5 CGS OPERANTE PER A.S.D. CASABONA CALCIO; SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO           – NOTA N.3401/1125PF15-16/GT/CC DEL 5.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 71 del 6.12.2016)

Con nota del 5.10.2016, prot. 3401/1125 pf. 15/16, il Procuratore Federale ha deferito avanti il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria LND:

- Lentini Paolo, all’epoca dei fatti a.e. Sez. AIA di Crotone;

- Ioppoli Vincenzo all’epoca dei fatti d.s. dell’A.S.D. Casabona Calcio:

- Rizzo Francesco all’epoca dei fatti calc. dell’A.S.D. Casabona Calcio

- De Luca Salvatore all’epoca dei fatti calc. soggetto ex art. 1 bis, comma 5, C.G.S. operante presso A.S.D. Casabona Calcio;

- Cerrelli Domenico, all’epoca dei fatti Presidente onorario dell’A.S.D. Casabona Calcio per rispondere tutti per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, C.G.S.

- la società A.S.D.  Casabona Calcio

a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S..

Delle  parti  deferite  hanno  fatto  pervenire  memorie  difensive,  nei  termini  consentiti  dalla normativa federale, l’A.S.D.  Casabona Calcio e Rizzo Francesco, eccependo in via preliminare e pregiudiziale l’improcedibilità del deferimento per avere la Procura Federale esercitato l’azione disciplinare successivamente al termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione di memorie indicato nella comunicazione di conclusione delle indagini, in violazione dell’art. 32 ter, comma 4, C.G.S..

Ritualmente invitate a comparire, sono comparse all’udienza dibattimentale del giorno 28.11.2016 innanzi al Tribunale Federale Territoriale, le seguenti parti:

- Lentini Paolo, personalmente;

- l’avv. Romano Gentile per Ioppoli Vincenzo, presente personalmente e per l’A.S.D. Casabona Calcio, in persona del presidente Basile Salvatore, presente personalmente;

- l’avv. Mario Scavelli per Rizzo Francesco, presente personalmente;

- l’avv. Giuseppe Messina per Cerrelli Domenico.

Tutte le parti comparse si sono associate alla predetta eccezione di improcedibilità.

Il Tribunale Federale Territoriale - Calabria con la decisione impugnata ha:

- dichiarato improcedibile il deferimento nei confronti di Lentini Paolo, Ioppoli Vincenzo, Rizzo Francesco, De Luca Salvatore, Cerelli Domenico e A.S.D.  Casabona Calcio;

Unsupported image type.- prosciolto Ioppoli Mario dagli addebiti contestati. La Procura Federale ha proposto ricorso.

Con un primo motivo di gravame, parte ricorrente ritiene erronea la decisione del Tribunale di prime cure laddove ha dichiarato irricevibile il deferimento sulla scorta della asserita natura perentoria del termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, C.G.S.

Con un secondo motivo di doglianza parte ricorrente ritiene erronea la decisione del Tribunale di prime cure laddove ha individuato il momento iniziale per la decorrenza del termine di trenta giorni per la proposizione del deferimento nel caso di più incolpati nella trasmissione a ciascun deferito della comunicazione di conclusione delle indagini. Laddove, invece, per la Procura, in forza del principio del simultaneus processus, deve aversi riguardo alla data dell’ultima notificazione.

Con un terzo motivo di doglianza parte ricorrente ritiene erronea la decisione del Tribunale di prime cure laddove ha prosciolto dagli addebiti Ioppoli Mario nei confronti del quale l’azione disciplinare è stata esercitata tempestivamente.

All’udienza fissata, per il giorno 10 Febbraio innanzi a questa Corte federale d’Appello, è comparso, per la Procura Federale, il Procuratore Federale Aggiunto Dott. Gioacchino Tornatore e il Sostituto Procuratore Federale Avv. Dario Perugini; nessuno è comparso per parte appellata.

Il rappresentante della Procura Federale si è riportato ai propri atti e alle conclusioni ivi rassegnate, precisando che nell’atto di reclamo è da considerarsi Ioppoli Mario, non Vincenzo.

La Corte, letto il ricorso in appello, esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso meriti parziale accoglimento per i seguenti

MOTIVI

Giusta quanto anticipato in narrativa, viene fatta oggetto di gravame la decisione del Tribunale Federale Territoriale - CR Calabria, pubblicata mediante comunicato ufficiale n. 71/TFN Calabria del 6.12.2016, che ha dichiarato improcedibile il deferimento nei confronti di Lentini Paolo, Ioppoli Vincenzo, Rizzo Francesco, De Luca Salvatore, Cerelli Domenico e A.S.D. Casabona Calcio e ha prosciolto Ioppoli Mario dagli addebiti contestati.

Parte ricorrente ritiene erronea la decisione del Tribunale di prime cure laddove ha dichiarato irricevibile il deferimento sulla scorta della asserita natura perentoria del termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, C.G.S..

Il motivo è fondato.

Come noto, la recente pronuncia della Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite (Com. Uff. n. 065/CFA– riunione del 23.11.2016) ha escluso la perentorietà del suddetto termine. Ne deriva che, nel caso di specie, l’azione disciplinare, pur essendo stata esercitata dalla Procura federale oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine concesso al deferito per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentito, giammai avrebbe potuto condurre il Tribunale Federale Territoriale, né ancor più potrebbe condurre questa Corte, ad una dichiarazione di improcedibilità e/o inammissibilità del deferimento per inosservanza dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, C.G.S.; ciò in quanto, appunto, non si tratta di termini perentori per le ragioni di seguito illustrate.

Ritiene opportuno, questa Corte, ripercorrere i tratti salienti del ragionamento giuridico articolato dai giudici nella pronuncia in rilievo per traslarlo nella fattispecie in esame.

 L'indagine non può che muovere dal dato positivo: a norma dell’art. 32 ter, comma 4, C.G.S., «quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria». Prosegue, quindi, la norma: «qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (…)».

Ebbene, abbandonando ogni ipotesi di ricostruzione unitaria dei termini rinvenibili nei codici di giustizia sportiva Figc e Coni, sul presupposto che il legislatore sportivo ha previsto termini di diversa natura, ai quali ha ricollegato (o non), di volta in volta, conseguenze diverse in ordine all’inosservanza degli stessi, «in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare al termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, C.G.S.  allo stesso deve essere negata natura perentoria».

Nella prospettazione assunta dai giudici delle Sezioni Unite -e che qui evidentemente si condivide- «la norma non contiene una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio. È compito dell’interprete, dunque, qualificare il termine di cui trattasi».

E qui viene in rilievo l’art. 38, comma 6, C.G.S. a norma del quale “Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”. Ragioni di natura sistematica inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 C.G.S. Non fosse altro che, diversamente opinando, osservano i giudici a Sezioni Unite, «non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell’arco dell’intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato». Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo, all’art. 34 bis (rubricato “Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”); all’art. 23, comma 2, C.G.S., in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti; ed ancora, all’art. 32 sexies C.G.S. (intestato “Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione”).

È di tutta evidenza, quindi, che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente, o attraverso una formale qualificazione, o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato adempimento o compimento dell’attività processuale indicata nel termine assegnato.

Sempre nel qui condiviso ragionamento giuridico dei giudici delle Sezioni Unite, ad escludere la perentorietà del termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, C.G.S., vale anche la collocazione sistematica, essendo lo stesso inserito nel titolo III (“Organi della giustizia sportiva”), laddove l’art. 38 è inserito nel titolo IV (“Norme generali del procedimento). Ciò che sembra confortare il convincimento secondo cui il riferimento, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 38, comma 6, C.G.S., alla perentorietà vale con riferimento ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, “Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti”.

Al più, prosegue la pronuncia in esame, «il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica, può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all’instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro massima espressione ed attuazione». Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposto è suscettibile di ledere ex se i diritti e le garanzie difensive dell’altra parte.

Anche sotto siffatto profilo, dunque, la lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, affermata dalle Sezioni Unite con la richiamata pronuncia, appare coerente con il sistema senza contrastare con la pronuncia n. 27/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, (cfr. CG CONI, Prima Sezione, n. 27-2016) richiamata da numerose pronunce dello stesso Tribunale federale nazionale a sostegno della perentorietà dei termini di cui si discute (TFN CC.UU. nn. 43- 19/2016-17).

Bene spiegano, infatti, i giudici quando osservano: «l’organo di vertice della giustizia sportiva si è espresso proprio sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che, non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è anche stabilito espressamente a pena di estinzione, come già, del resto, anche affermato da alcune recentissime decisioni di questa Corte».

Sotto altro profilo, poi, si evidenzia che il procedimento della Procura federale si sostanzia in una «sequenza di attività successive legate da un ordine logico e funzionali al raggiungimento di un obiettivo (accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare di responsabilità)», si tratta quindi di una «fase procedimentale-istruttoria collegata a quella (eventuale) successiva strutturata secondo le regole proprie di ogni processo, a cominciare da quella dell’assoluta parità delle parti e pienezza del contraddittorio. Un avvicinamento, dunque, per gradi al giudizio, attraverso fasi caratterizzate da esigenze diverse e disciplinate da differenti regole». Posta dunque la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi, deve escludersi, anche sulla scorta di ciò, che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità della “intempestiva” citazione a giudizio.

In definitiva, in applicazione pratica di tali principi di autorevole elaborazione giurisprudenziale, ai quali questo Collegio intende allinearsi, deve concludersi che il termine di cui trattasi possa essere qualificato come acceleratorio. Si tratta, più precisamente, di un «termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti itinera procedimentali, ossia un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo contemperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, volti ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l’indagato che, all’esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell’apposito registro. Pertanto, all’eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l’ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio».

Degno di nota e condivisione, poi, anche altro percorso logico-sistematico seguito dai giudici a Sezioni Unite attraverso il quale pure si giunge ad escludere la natura perentoria dei termini ex art. 32 ter, comma 4, C.G.S..

Si è già detto che non contenendo la norma (art. 32 ter, comma 4 C.G.S.) una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio, è all’interprete che deve affidarsi la delicata qualificazione del termine di cui trattasi.

Ebbene, esclusa la possibilità di considerare perentorio detto termine in virtù del mero richiamo all’art. 38, comma 6, C.G.S. «occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all’art. 1, comma 2, C.G.S., alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: “Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI”», che, tuttavia, non reca alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto.

«Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all’art. 2, comma 6, C.G.S. Coni che prevede espressamente che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”».

E allora, dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, C.G.S. Figc e 2, comma 6, C.G.S.  Coni la disposizione di riferimento individuata dai giudici è quella dettata dall’art. 152 c.p.c. (rubricato “Termini legali e termini giudiziari”), che così recita al comma 2: “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”, «(…) con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, C.G.S.».

Ed allora, riepilogando, non intendendo questa Corte discostarsi dai principi affermati dalla Corte Federale d’Appello, riunita a Sezioni Unite, deve escludersi che il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, C.G.S., in rilievo nel presente giudizio, abbia natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l’inosservanza dello stesso, nei termini e nei limiti sopra precisati, non conduce alla dichiarazione di improcedibilità del deferimento emesso oltre lo stesso.

Esclusa, pertanto, la perentorietà dei termini ex art. 32 ter, comma 4, C.G.S., ritiene, questo Collegio, che dall’esame degli atti ufficiali emergano elementi sufficienti per riformare in parte la decisione del Giudice di prime cure.

Parte ricorrente ritiene, poi, come detto, erronea la decisione del Tribunale di prime cure laddove ha dichiarato che il termine di trenta giorni per la proposizione del deferimento decorrerebbe dal momento della trasmissione a ciascun deferito della comunicazione delle indagini e non invece, in forza del principio del simultaneus processus, dalla data dell’ultima notifica.

Fermo restando quanto affermato in ordine al primo motivo di gravame, assorbente di ogni ulteriore questione, anche questo motivo è fondato.

Il dettato normativo posto a base della decisione gravata prevede espressamente che il termine per la proposizione del deferimento decorra “dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione di memorie”, pertanto la decorrenza del termine non è correlata alla posizione di ogni singolo deferito. Ove si accedesse all’interpretazione del dato normativo secondo la quale nel caso di deferimento con pluralità di soggetti, per ciascun deferito decorrerebbe un termine diverso in correlazione al momento nel quale lo stesso ha ricevuto la comunicazione di conclusione delle indagini, si frusterebbero i principi generali del processo sportivo che impongono farsi riferimento ai principi e alle norme generali del processo civile per quanto non disciplinato dal Codice di Giustizia Sportiva del Coni (art. 2 C.G.S.). Ed invero, posto che il codice di rito statuale prevede espressamente, in tutte le ipotesi di adempimento susseguente alla notificazione di un atto, che il relativo termine decorra dall’ultima delle notifiche effettuate e giammai per ogni singolo soggetto dal momento di ricezione dell’atto da parte dello stesso, i termini processuali previsti dall’art. 32 ter C.G.S. (30 giorni) non possono che decorrere dalla scadenza dell’ultimo termine a difesa.

Parte ricorrente ritiene erronea la decisione del Tribunale di prime cure laddove ha prosciolto il sig. Mario Ioppoli all’epoca dei fatti calc. soggetto ex art. 1 bis, comma 5, C.G.S. operante presso A.S.D. Casabona Calcio.

Il motivo non è fondato.

A Mario Ioppoli si imputa di aver preso parte attiva alla proposta illecita, per il fatto di aver accompagnato il De Luca Salvatore con l’autovettura del Cerrelli Domenico, presidente onorario del Casabona, presso l’abitazione del direttore di gara, Zangara Gabriele. Pertanto egli, non tesserato, si sarebbe reso responsabile ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, C.G.S. ai sensi del quale “Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”.

Orbene, quanto all’interpretazione dell’obbligo di osservanza della normativa federale anche per coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale, in giurisprudenza si è affermato che “è evidente l’intento normativo di assoggettare alle norme della giustizia sportiva tutti coloro che sono legati ad una società anche con vincolo di fatto o non formalizzato nelle forme previste dall’ordinamento sportivo, anche all’evidente fine di evitare facili elusioni della normativa federale e della relativa giurisdizione, omettendo qualsiasi vincolo formale” (Com. Uff. n. 82 del 18.5.2016 Tribunale Nazionale Federale – Sez. Disciplinare).

Questa Corte, pertanto, pur condividendo l’essenza dell’impianto accusatorio della Procura federale, ritiene -alla luce dei fatti accertati, come risultanti dalle evidenze probatorie riversate in atti- che nel comportamento contestato al sig. Mario Ioppoli non possa individuarsi quella “attività” richiesta dalla norma citata, non potendo serenamente affermarsi che Mario Ioppoli abbia svolto “attività” nell’interesse della società o comunque rilevante per l’ordinamento federale. Ciò conduce ad escludere che si possa radicare l’assoggettamento del sig. Mario Ioppoli alla Giustizia Sportiva.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale vista la disposizione di cui all’art. 37, comma 4, ultimo periodo C.G.S., annulla la decisione impugnata. Rinvia al Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Calabria per il relativo esame del merito.

Conferma la decisione quanto al proscioglimento del sig. Mario Ioppoli.

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