F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 046/TFN-SD del 16 Gennaio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società SSD ARL VIGONTINA S. PAOLO FC (all’epoca dei fatti SSD ARL Luparense S. Paolo FC) – (nota n. 4637/1189 pf15-16 MB/ag del 02.11.2016).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società SSD ARL VIGONTINA S. PAOLO FC (all’epoca dei fatti SSD ARL Luparense S. Paolo FC) - (nota n. 4637/1189 pf15-16 MB/ag del 02.11.2016).

Il deferimento Con provvedimento del 2.11.2016, la Procura Federale ha deferito dinanzi il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, la Società SSD ARL Vigontina S. Paolo FC (all’epoca dei fatti SSD ARL Luparense S. Paolo FC), a titolo di responsabilità oggettiva. Per la condotta violativa ascrivibile al tecnico Sig. Ton Andrea, il tutto ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS. Il patteggiamento Alla riunione odierna, in apertura di dibattimento, la Procura Federale e il difensore della Società SSD ARL Vigontina S. Paolo FC (all’epoca dei fatti SSD ARL Luparense S. Paolo FC), hanno depositato accordo di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha emesso il seguente provvedimento: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società SSD ARL Vigontina S. Paolo FC (all’epoca dei fatti SSD ARL Luparense S. Paolo FC), a mezzo del proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS [“pena base per la Società SSD ARL Vigontina S. Paolo FC (all’epoca dei fatti SSD ARL Luparense S. Paolo FC), sanzione della ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 200,00 (Euro duecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. Ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00) nei confronti della Società SSD ARL Vigontina S. Paolo FC (all’epoca dei fatti SSD ARL Luparense S. Paolo FC). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

 

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