F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 051/TFN-SD del 3 Febbraio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: JOSEPH TACOPINA (Presidente p.t. della Società Venezia FC Srl), Società VENEZIA FC SRL – (nota n. 5377/198 pf16-17 GP/GT/mg del 18.11.2016).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: JOSEPH TACOPINA (Presidente p.t. della Società Venezia FC Srl), Società VENEZIA FC SRL - (nota n. 5377/198 pf16-17 GP/GT/mg del 18.11.2016). Il Deferimento Con provvedimento del 18 novembre 2016, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: - Il Signor Joseph Tacopina, Presidente p.t. della Società Venezia FC Srl per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere proferito, in occasione della cerimonia di presentazione della Prima Squadra, in data 29.8.2016 le seguenti, testuali parole: “We kick their Ass, ok?” e “We’ll kick Padova’s Ass. I promise” che letteralmente tradotte in lingua italiana significano “li prenderemo a calci in c.., ok?” e “Prenderemo a calci in c… Padova/Padovani. Lo prometto”. - Società Venezia FC Srl a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 CGS per le violazioni ascritte al proprio Presidente. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti presentavano una memoria difensiva mediante la quale contestavano i fatti posti a fondamento del deferimento ed in particolare che la traduzione letterale non fosse corrispondente a quanto inteso dal Signor Joseph Tacopina. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Joseph Tacopina, l’inibizione di giorni 30 (trenta), e nei confronti della Società Venezia FC Srl l’ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00). É altresì comparso il legale dei deferiti il quale si è riportato alla propria memoria difensiva ed ha insistito nella richiesta di proscioglimento dei propri assistiti da ogni addebito. I motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Il deferimento trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 3428/198 pf 16–17/GT, scaturito dalla lettura degli articoli di stampa apparsi su numerose testate giornalistiche sportive a diffusione regionale (“Corriere del Veneto” – “La Gazzetta dello Sport Edizione di Padova” – “La Gazzetta di Mantova” – il sito Web “Venezia) nei quali veniva dato ampio risalto ad una provocatoria dichiarazione rilasciata in data 29 agosto 2016, in occasione della presentazione della Prima Squadra, dal Presidente della Società Venezia FC, Sig. Joseph Tacopina, il quale, testualmente diceva: “We kick their Ass, ok?” e “We’ll kick Padova’s Ass. I promise” che letteralmente tradotte in lingua italiana significano “li prenderemo a calci in c.., ok?” e “Prenderemo a calci in c… Padova, i Padovani. Tali espressioni suscitavano una vasta eco mediatica e lo sconcerto generale, così come riportato e documentato dagli articoli di stampa di diverse testate giornalistiche sportive a diffusione regionale. Tali espressioni venivano fedelmente documentate e riprodotte dalla registrazione audiovisiva della cerimonia di presentazione della Prima Squadra, postata sul social netwotk Youtube dall’emittente “Reteveneta” e dal “TG Venezia”. L’eco del fatto era tale che il Sindaco di Padova, Massimo Bitonci, pretendeva le scuse ufficiali. Scuse puntualmente arrivate dal Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che così commentava le parole del Presidente Tacopina: “Pur comprendendo la passione sportiva non siamo disponibili ad accettare dichiarazioni che possono offendere la sensibilità dei tifosi". Anche il Prefetto di Venezia, interveniva nella questione e con una nota ammoniva il Presidente Tacopina: “Pur essendo le tifoserie composte da persone animate da autentico spirito sportivo, c’è sempre qualche sparutissimo gruppuscolo che potrebbe cogliere l’occasione per mettere in atto comportamenti che con lo sport non hanno nulla a che fare”. A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini datata 5 ottobre 2016 e notificata ai soggetti interessati in data 11.10.2016, nessuna memoria o richiesta di audizione perveniva entro il termine di 20 giorni dalla data di notifica del provvedimento da parte del Signor Tacopina, neanche per conto della Società Sportiva Venezia FC. Solo con una nota trasmessa via mail, in data 17 novembre 2016, il difensore del Presidente Tacopina, evidenziava che non vi era alcuna volontà di offendere, con le espressioni sopra riportate, la città di Padova, la sua squadra e la sua tifoseria, essendo la traduzione operata dagli organi di stampa non conforme al significato delle parole utilizzate nella lingua originale e della volontà del Presidente Tacopina, trattandosi, piuttosto, di espressione di uso comune nel gergo sportivo americano, finalizzata ad incoraggiare la propria squadra a prevalere sul campo degli avversari. Quanto sopra detto, veniva ribadito dai deferiti nella memoria difensiva, depositata nei termini, ed ulteriormente chiarito dal difensore del presidente Tacopina in sede di dibattimento. La tesi difensiva prospettata dai deferiti non è meritevole di accoglimento. L’incedere dei fatti, tenuto conto del contenuto delle affermazioni rese in pubblico, del particolare contesto ambientale in cui sono le stesse sono state espresse, dell’intento finalistico e del comportamento palesato, depone per la fondatezza dell’addebito. Rilevano a comprova la disamina della registrazione audiovisiva e le immagini televisive da cui si evince, immediatamente, l’imbarazzo dell’interprete che si trova accanto al deferito Tacopina; quest’ultimo inoltre conferma di voler intendere il significato e quindi la traduzione in italiano della frase “We kick their ass” con la frase “Li prenderemo a calci nel c..”, grazie alla traduzione letterale fornita ad alta voce da uno degli astanti, che traduce parola per parola la suddetta frase, ed al quale il deferito Tacopina si rivolge, accettando la traduzione appena data, ed aggiungendo: “conosci bene l’Inglese”. La circostanza – peraltro tutta da dimostrare in concreto - che l’uso di certe frasi sia corrente in altri Paesi non costituisce una scriminante e neppure un’attenuante poiché incombe sui tesserati, ratione loci e materiae, l’obbligo di conoscenza ed osservanza delle norme e dei principi dell’ordinamento sportivo al quale essi liberamente hanno aderito. Per tali motivi, tenuto conto della documentazione prodotta dalla Procura Federale e delle risultanze d’indagine, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio il comportamento antiregolamentare posto in essere dal deferito Signor Joseph Tacopina, con evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; a ciò consegue la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 CGS, della Società Venezia FC Srl per le violazioni ascritte al proprio Presidente. Sanzioni congrue sono da intendersi quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Joseph Tacopina l’inibizione per giorni 20 (venti); nei confronti della Società Venezia FC Srl l’ammenda di € 8.000,00 (Euro ottomila/00).

 

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