F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 56/TFN-SD del 22 Febbraio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSANGELA VISENTIN (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ACF Brescia Femminile), Società ACF BRESCIA FEMMINILE – (nota n. 6240/322 pf16-17 AA/mg del 12.12.2016).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSANGELA VISENTIN (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ACF Brescia Femminile), Società ACF BRESCIA FEMMINILE - (nota n. 6240/322 pf16-17 AA/mg del 12.12.2016).
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, Visto il deferimento della Procura Federale;
Vista la memoria difensiva presentata dall’Avv. Cesare Di Cintio nell’interesse di entrambi i soggetti incolpati;
Sentite le parti entrambe presenti in udienza, le quali si sono riportate integralmente ai rispettivi atti;
Tenuto conto che nella memoria difensiva è sollevata, tra l’altro, l’eccezione di violazione del termine di conclusione dell’indagine di cui all’art. 32 quinquies, comma 3 del CGS sull’assunto della perentorietà dei termini condivisa dal Tribunale federale nazionale e non anche dalla Corte federale d’appello;
Considerato che tale eccezione riveste carattere preliminare e che la Federazione ha ricevuto formale notizia nei giorni scorsi della presentazione di diversi ricorsi al Collegio di Garanzia del CONI aventi ad oggetto l’impugnazione delle decisioni assunte in materia dalla Corte Federale d’Appello FIGC, vertenti proprio sull’interpretazione e la corretta applicazione della norma suindicata (in ordine alla natura dei termini del procedimento disciplinare in cura alla Procura federale);
Rilevato che la questione preliminare dedotta in questa sede risulta sostanzialmente connessa a quella pregiudiziale sottoposta all’esame del Collegio di Garanzia del CONI e tuttora sub iudice;
Ritenute pertanto opportuno, ad avviso del Collegio, disporre il rinvio dell’udienza per evidenti ragioni di economia, anche al fine di elidere il rischio di inutili quanto defatiganti e/o ripetitive attività procedurali;
P.Q.M.
Riservato ogni decisione in rito e nel merito, rinvia all’udienza del 9 marzo 2017, ore 14.00 per la prosecuzione del dibattimento, previa eventuale acquisizione agli atti della decisione del Collegio di Garanzia del CONI in ordine al ricorso indicato nelle premesse.
Dispone la sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.
Ordina la comunicazione del presente provvedimento alla Procura Federale e all’Avv. Di Cintio.
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