F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 56/TFN-SD del 22 Febbraio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO AMATO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Due Torri), Società ASD DUE TORRI – (nota n. 5889/68 pf16-17 GP/AA/mg del 30.11.2016).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO AMATO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Due Torri), Società ASD DUE TORRI - (nota n. 5889/68 pf16-17 GP/AA/mg del 30.11.2016).
Il deferimento
Con provvedimento n. 5889/68pf16-17/GP/AA/mg del 30 novembre 2016 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:
- il Sig. Carlo Amato, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Due Torri, per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1 del CGS in relazione all’art. 94ter, comma 11, delle NOIF e dell’art. 8, commi 9 e 10 del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. Alessandro Briatore, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 19/CAE 2015/2016 del 23.11.2015, confermata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. n. 12/TFN - SVE del 18.02.2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta ultima pronuncia;
- la Società ASD Due Torri, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.
Con il deferimento, la Procura chiedeva all’Organo Giudicante indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.
Il fatto
In data 23.11.2015, la Commissione Accordi Economici della LND, in accoglimento del reclamo presentato dal calciatore Sig. Alessandro Briatore, condannava la Società ASD Due Torri al pagamento in favore dello stesso della somma di € 3.000,00.
La Società impugnava la pronuncia innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – che respingeva il reclamo con decisione pubblicata con C.U.12/TFN-SVE del 18.02.2016.
La predetta decisione del TFN veniva comunicata alla Società ASD Due Torri mediante lettera raccomandata ricevuta in data 17.03.2016.
La Società ASD Due Torri non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù della decisione suindicata nei termini previsti dalla normativa federale.
Alla luce di quanto sopra la Procura Federale incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - competente a decidere sul deferimento proposto, notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente trascritto.
Il dibattimento
I deferiti non hanno depositato memorie difensive né sono comparsi in udienza.
La Procura Federale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con le seguenti sanzioni:
- mesi 6 (sei) di inibizione a carico del Sig. Carlo Amato;
- 1 (uno) punto di penalizzazione e € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda a carico della Società ASD Due Torri;
I motivi della decisione
La violazione disciplinare risulta provata “per tabulas”; né la condotta processuale dei soggetti deferiti, che hanno scelto di non svolgere alcuna attività defensionale né di comparire al dibattimento, ha consentito di revocare in dubbio l’attendibilità dei risultati di indagine.
Deve ritenersi, pertanto, fondato il deferimento ed altresì meritevoli di accoglimento, nei limiti che si diranno, le richieste della Procura federale avendo l’addebito trovato riscontro e fondamento all’esito dell’esaminata documentazione, che il Collegio ha vagliato approfonditamente senza rinvenire in essa profili di contraddittorietà e/o travisamento dei fatti rispetto alle ragioni sottese al deferimento.
Consegue a tanto, l’accoglimento delle richieste sanzionatorie, fatta eccezione per l’ammenda di € 1.500,00, a carico della Società. Ed invero, le norme violate ed espressamente richiamate nel deferimento - art. 8, commi 9 e 10 del CGS – prevedono come sanzioni edittali a carico dei dirigenti unicamente la penalizzazione di uno o più punti in classifica per il sodalizio e la sanzione dell’inibizione di durata non inferiore a sei mesi a carico dei dirigenti.
Infondata s’appalesa, pertanto, l’ulteriore richiesta di ammenda a carico della Società tenuto conto del capo d’imputazione contestato ai deferiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale, accertata e dichiarata la responsabilità disciplinare del Sig. Carlo Amato e della Società ASD Due Torri infligge:
- mesi 6 (sei) di inibizione al Sig. Carlo Amato;
- penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica a carico della Società ASD Due Torri, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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