F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 57/TFN-SD del 01 Marzo 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA BACCI (all’epoca dei fatti Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), FABIO BETTUCCI (all’epoca dei fatti vice Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), Società AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 Srl – (nota n. 7211/496 pf16-17 GC/cc del 12.1.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA BACCI (all’epoca dei fatti Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), FABIO BETTUCCI (all’epoca dei fatti vice Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), Società AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 Srl - (nota n. 7211/496 pf16-17 GC/cc del 12.1.2017).

Il deferimento

Con atto del 12/1/2017 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Interregionale hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) il Sig. Bacci Andrea, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl;

2) il Sig. Bettucci Fabio, Vice Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl;

3) la Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl; per rispondere:

- Bacci Andrea, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro- tempore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl,

- Bettucci Fabio, Vice Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl,

a) della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VII), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 17 ottobre 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

b) con l’applicazione della recidiva, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del CGS, per quanto specificato nella parte motiva;

- la Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl,

a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Bacci Andrea, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl, e dal Sig. Bettucci Fabio, Vice Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VII) delle NOIF, per non aver versato, entro il 17 ottobre 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;

c) con l’applicazione della recidiva, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del CGS, per quanto specificato nella parte motiva.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati i deferiti Bacci e la Società Lucchese hanno fatto pervenire copia di quietanze di versamento in data 2/11/2016 e in data 18/11/2016 e nomina del difensore, Avv. Sara Agostini del foro di Brescia.

Il dibattimento

La Procura Federale ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: per il Sig. Bacci Andrea e per il Sig. Bettucci Fabio la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici) ciascuno; per la Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) a titolo di recidiva.

La difesa degli incolpati, invece, ha chiesto il proscioglimento dei assistiti, contestando l’applicazione della recidiva ex art. 21, comma 1, CGS; si è riportata comunque agli scritti difensivi depositati.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e, pertanto, va accolto per i motivi e nei limiti di seguito indicati. Con nota del 25 novembre 2016, la Co.Vi.So.C. ha segnalato che, in base ai report della Società di revisione Deloitte & Touche Spa, la AS Lucchese Libertas 1905 Srl (e per essa gli indicati dirigenti) ha omesso di comunicare e documentare presso gli Organi preposti della FIGC, entro il termine perentorio del 17 ottobre 2016, i versamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Inps dovuti all'erario relativi agli emolumenti spettanti ai tesserati per le mensilità di luglio e agosto 2016.

Ai sensi dell’art. 85, lettera c), paragrafo V, delle NOIF le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico, quale è la AS Lucchese Libertas 1905, sono tenute a documentare alla F.I.G.C.- Co.Vi.So.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre 1° luglio-31 agosto, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.

Inoltre, l’art 10, comma 3, CGS prevede che il mancato pagamento da parte delle Società di Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, comporta l’applicazione, a carico della Società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica.

Come detto, dagli atti del procedimento risulta l’inosservanza del termine perentorio di cui al citato art. 85 NOIF, nel caso di specie slittato dal 16 ottobre, festivo, al 17 ottobre non festivo, mentre non può valere a scriminare la condotta il successivo adempimento da parte della Società dei versamenti effettuato in data 2 novembre 2016 e 18 novembre 2016, come da quietanze depositate il 21 febbraio 2017, se non ai fini della entità della sanzione da applicare.

Conseguentemente, la responsabilità disciplinare della Società e dei suoi dirigenti, ciascuno per i rispettivi poteri e funzioni, sussiste e va sanzionata.

Quanto alla recidiva, la contestazione non è fondata.

Infatti, la precedente sanzione comminata alla Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl, a seguito del procedimento n. 167 pf 16-17 (C.U. n. 34/TFN del 24/11/2016), è stata determinata dall’omesso deposito della fideiussione la quale, pur consistendo in una violazione in materia gestionale ed economica, non ha la stessa natura di quella oggetto del presente procedimento così come richiede l’art. 21, comma 1, del vigente CGS.

Ne discende che non sussiste la contestata recidiva.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

P.Q.M.

Visti gli artt. 85, lett. c), paragrafo V e 10, comma 1, CGS, infligge le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 2 (due) a carico del Sig. Bacci Andrea;

- inibizione di mesi 2 (due) a carico del Sig. Bettucci Fabio;

- penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, a carico della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl.

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