F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 59/TFN-SD del 03 Marzo 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARINI MARIANO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), BIANCOLINO RAFFAELE (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), CASTALDO LUIGI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), IZZO ARMANDO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), MILLESI FRANCESCO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), PECCARISI MAURIZIO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), PINI LUCA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Atletico Torbellamonaca), PISACANE FABIO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), TACCONE WALTER (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società US Avellino 1912 Srl), Società US AVELLINO 1912 Srl e ASD ATLETICO TORBELLAMONACA – (nota n. 6491/1225 pf15-16 GP/GT/blp del 16.12.2016).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  ARINI MARIANO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), BIANCOLINO RAFFAELE (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), CASTALDO LUIGI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), IZZO ARMANDO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), MILLESI FRANCESCO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), PECCARISI MAURIZIO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), PINI LUCA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Atletico Torbellamonaca), PISACANE FABIO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Avellino 1912 Srl), TACCONE WALTER (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società US Avellino 1912 Srl), Società US AVELLINO 1912 Srl e ASD ATLETICO TORBELLAMONACA - (nota n. 6491/1225 pf15-16 GP/GT/blp del 16.12.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

Visto il deferimento della Procura Federale nei confronti dei soggetti epigrafati; Viste le memorie difensive presentate dai deferiti;

Considerato che in data 27.2.2017 la Procura Federale ha depositato documentazione probatoria integrativa, trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con nota del 23.2.2017.

Sentite le parti presenti in udienza, le quali si sono riportate integralmente ai propri scritti e hanno chiesto un rinvio della discussione al fine di poter esaminare la suddetta documentazione, depositata agli atti solo un giorno prima della scadenza del termine per presentare memorie difensive, e controdedurre al riguardo al fine di garantire la piena tutela del diritto di difesa;

Considerato che la Procura Federale non si è opposta alle predette richieste, evidenziando che un eventuale rinvio comporterebbe la sospensione dei termini ex art. 34bis, comma 5 CGS;

Ritenuto che la richiesta formulata dai difensori di parte deve essere accolta al fine di garantire il corretto esercizio del diritto di difesa;

P.Q.M.

Riservata ogni decisione in rito e nel merito, in accoglimento delle istanze presentate dalle difese dei deferiti, rinvia all’udienza del 7 aprile 2017 ore 14, la prosecuzione del dibattimento.

Dispone la sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

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