F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 62/TFN-SD del 15 Marzo 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: UMBERTO GOVEANI (Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’AS Casale Calcio Srl dal 10 agosto 2012 al 10 Gennaio 2013 nonché socio di riferimento della stessa fino al 31 dicembre 2012), DOMENICO FALANGA (Amministratore Unico dell’AS Casale Calcio Srl dal 11 aprile dal 2013 alla data del fallimento, nonché Amministratore Unico della controllante Casale Comunication & Marketing Srl nello stesso periodo), ANDREA DI STANISLAO (Presidente in ambito federale dell’AS Casale Calcio Srl dal 11 luglio 2013 alla data del fallimento, nonché socio di riferimento della stessa dal 1 Gennaio 2013, titolare del 90% delle quote della Società controllante Casale Comunication & Marketing Srl nello stesso periodo), PAOLO DI STANISLAO (Amministratore di fatto dell’AS Casale Calcio Srl dal 1 Gennaio 2013 alla data di cessazione dell’attività sportiva nonché titolare effettivo del 90% del capitale sociale della controllante Casale Comunication & Marketing Srl nello stesso periodo) – (nota n. 6678/1060 pf15-16 GP/GT/ag del 21.12.2016).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: UMBERTO GOVEANI (Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’AS Casale Calcio Srl dal 10 agosto 2012 al 10 Gennaio 2013 nonché socio di riferimento della stessa fino al 31 dicembre 2012), DOMENICO FALANGA (Amministratore Unico dell’AS Casale Calcio Srl dal 11 aprile dal 2013 alla data del fallimento, nonché Amministratore Unico della controllante Casale Comunication & Marketing Srl nello stesso periodo), ANDREA DI STANISLAO (Presidente in ambito federale dell’AS Casale Calcio Srl dal 11 luglio 2013 alla data del fallimento, nonché socio di riferimento della stessa dal 1 Gennaio 2013, titolare del 90% delle quote della Società controllante Casale Comunication & Marketing Srl nello stesso periodo), PAOLO DI STANISLAO (Amministratore di fatto dell’AS Casale Calcio Srl dal 1 Gennaio 2013 alla data di cessazione dell’attività sportiva nonché titolare effettivo del 90% del capitale sociale della controllante Casale Comunication & Marketing Srl nello stesso periodo) - (nota n. 6678/1060 pf15-16 GP/GT/ag del 21.12.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- letto l’atto datato 21.12.2016, con il quale la Procura Federale, fatto riferimento alla dichiarazione di fallimento della Associazione Sportiva Casale Calcio, ha deferito a questo Tribunale, per violazione dell’art. 1 bis CGS, in relazione agli artt. 21 NOIF e 19 Statuto Federale, i sigg.ri Umberto Goveani, Domenico Falanga e Paolo Di Stanislao, che avevano ricoperto cariche sociali in detta Società nel biennio precedente l’accertata insolvenza;

- esaminate le memoria difensive dei sigg.ri Paolo Di Stanislao e Domenico Falanga;

- preso atto della nota datata 6 marzo 2017 con la quale la Procura Federale ha rappresentata la necessità di trasmettere a questo Tribunale copiosa documentazione, da essa già acquisita in sede d’indagine e per mero errore materiale non allegata al deferimento, e chiesto altresì il rinvio della riunione al fine di provvedere al relativo deposito, anche per assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dei deferiti, in uno con la sospensione dei termini;

- dato atto che nel corso della odierna riunione la Procura Federale ha insistito nell’istanza di rinvio per deposito documentazione, che la difesa dei deferiti ha aderito all’stanza di rinvio e che la stessa si è tuttavia opposta alla richiesta di sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis comma quinto CGS ritenendo insussistenti i relativi presupposti a cagione del fatto che il mancato deposito sarebbe dipeso da una mera omissione della Procura Federale;

- ravvisata da parte del Collegio l’opportunità di accordare il rinvio dell’udienza e la sospensione dei termini processuali in quanto l’esame della complessa e copiosa documentazione richiamata negli atti del deferimento, non allegata per mero errore dalla Procura ma parte integrante del fascicolo disciplinare, s’appalesa indispensabile per il giudicante ai fini della piena cognizione dei fatti di indagine anche a garanzia del giusto processo, del corretto contraddittorio e del pieno esercizio del diritto di difesa;

- ritenuto, pertanto, sussistenti i presupposti di cui al combinato disposto degli artt. 34 bis, comma 5 CGS e 38 CGS CONI;

P.Q.M.

Dispone il rinvio del dibattimento a nuovo ruolo. Sospende i termini ai sensi dell’art. 34 bis comma quinto CGS.

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