F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 66/TFN-SD del 24 Marzo 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EDRISA BADJIE (Calciatore) – (nota n. 7145/461 pf16-17 GP/GT/ag del 11.01.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EDRISA BADJIE (Calciatore) - (nota n. 7145/461 pf16-17 GP/GT/ag del 11.01.2017).
Il deferimento
Con nota dell’11.1.2017 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il calciatore Badjie Edrisa per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS in relazione all’art. 40, comma 6, delle NOIF, per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2016/17 per la Società Parma Calcio 1913 Srl senza averne titolo come descritto nella parte motiva.
Il deferito non ha fatto pervenire memorie difensive.
Il dibattimento
Alla riunione del 16.3.2016 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione della squalifica di mesi 3 (tre).
Nessuno è comparso per il deferito.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto.
Dalla documentazione acquisita dalla Procura Federale nel corso delle indagini, avviate su segnalazione dell’Ufficio Tesseramento Centrale FIGC, è emerso che il Sig. Badjie Edrise, calciatore nativo del Gambia, in data 30.8.2016 chiedeva di essere tesserato per la Società Parma Calcio 1913 Srl per la stagione sportiva 2016/17, all’uopo attestando “di non essere mai stato tesserato con Società appartenenti a Federazioni estere”, così come previsto dall’art. 40, comma 6, delle NOIF.
Contrariamente a quanto affermato dal calciatore, però, dalle indagini svolte presso la Federazione del Gambia è risultato che questi era già stato tesserato quale dilettante per il club Lamin United Football, giusta comunicazione del 25.9.2016 di detta federazione ritualmente versata in atti.
All’accertamento del precedente tesseramento seguiva in data 30.9.2016 l’archiviazione della richiesta di tesseramento nr. 16031780/A.
Contestata la circostanza al deferito, in quanto calciatore – anche non tesserato - non esentato dal rispetto delle norme federali, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori sottoposto alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in essere nei trenta mesi successivi alla disputa della sua ultima partita, questi non ha inteso svolgere alcuna attività difensiva.
Alla luce della documentazione in atti risulta sufficientemente provata la responsabilità del deferito che, al fine di essere tesserato presso il Parma Calcio 1913 Srl, con dichiarazione risultata mendace, ha affermato sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera.
Ritenuto che il comportamento ascritto all’incolpato costituisce violazione degli artt. 1 bis, co. 1, e 10, co. 2, del CGS in relazione all’art. 40, co. 6, delle NOIF per la quale, in caso di calciatori, è prevista la sanzione della squalifica, sanzione congrua è quella di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga al Sig. Badjie Edrise la sanzione della squalifica di mesi 3 (tre).
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