F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 66/TFN-SD del 24 Marzo 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO REPETTO (iscritto nell’elenco speciale dei Direttori Sportivi e attualmente legato con “Contratto di prestazione sportiva” con la Società Delfino Pescara 1936 Srl con decorrenza dal 29.6.2015 e validità sino al 30.6.2017 – (nota n. 7172/566 pf16-17 GP/cc del 12.01.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO REPETTO (iscritto nell'elenco speciale dei Direttori Sportivi e attualmente legato con “Contratto di prestazione sportiva” con la Società Delfino Pescara 1936 Srl con decorrenza dal 29.6.2015 e validità sino al 30.6.2017 - (nota n. 7172/566 pf16-17 GP/cc del 12.01.2017).

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito innanzi a codesto Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il Sig. Giorgio Repetto, iscritto nell'elenco speciale dei  Direttori Sportivi e attualmente legato con “Contratto di prestazione sportiva” con la Società Delfino Pescara 1936 Spa con decorrenza dal 29.6.2015 e validità sino al 30.6.2017, per la violazione di cui all'art. 1 bis e 5, comma 1°, del CGS per avere espresso dichiarazioni gravemente offensive nei confronti del Presidente della predetta Società, Sig. Daniele Sebastiani, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Il Messaggero” e pubblicata online in data 30.11.2016 ed in particolare, rispondendo alla domanda del cronista “Cosa le ha dato più fastidio di tutta questa vicenda?” dichiarando: “Avere creduto alla parola d’onore di una persona. Sia chiaro, i presidenti posso fare e decidere ciò che vogliono, ma per quelli della mia generazione la parola d’onore è una cosa seria a livello umano. Credo di essere l’unico tesserato del Pescara che ha accettato di avere il premio promozione sulla parola e non ho preso un euro. Mi sono fidato e a 64 anni ho capito di avere fatto una cavolata. Pazienza. Però non mi era mai successo nel calcio. Nemmeno a Messina, quando avevo come presidente Alfano che era il nipote di Tano Badalamenti. Anche lui la stretta di mano l’ha rispettata…”.

Il dibattimento

Il deferito, ricevuto il deferimento, chiedeva, tramite il difensore, il rilascio degli atti e non faceva pervenire alcuno scritto difensivo.

All'odierna riunione il rappresentante della Procura Federale, ribadendo la fondatezza del deferimento, ha chiesto l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 10.000,00=.

Il difensore del deferito, pure presente personalmente, ha chiesto preliminarmente di essere rimesso in termini con la retrocessione del procedimento in quanto il suo assistito, nell'avviso di conclusione delle indagini, sarebbe stato convocato dalla Procura Arbitrale per essere sentito il giorno 9.1.2017, cui era stato impossibilitato a partecipare in quanto detto avviso gli perveniva via posta solo giorni dopo (il giorno 12.1.2017) e, nel merito, ha eccepito che quanto risultante dall'intervista non avrebbe rilevanza disciplinare.

Il rappresentante della Procura Federale ha replicato che l'avviso di chiusura di indagini sarebbe stato regolarmente comunicato anche presso la sede della Società Pescara Delfino 1936 Spa in data 5.1.2017 e che comunque il deferito avrebbe potuto difendersi.

Il difensore del deferito ha asserito che il sodalizio calcistico non avrebbe segnalato al suo assistito tale comunicazione, così che ne era rimasto all'oscuro.

I motivi della decisione

Con lettera 6.12.2016 la Società Delfino Pescara 1936 chiedeva al Consiglio Federale, al Presidente Federale ed al Segretario Federale l'autorizzazione a proporre ricorso giurisdizionale  in  deroga  al  vincolo  di  giustizia  al  fine  di  recedere  dal  contratto  di prestazione sportiva stipulato con il Signor Giorgio Repetto, in qualità di Direttore Sportivo, con validità dal 29.6.2015 al 30.6.2017 per il grave inadempimento e per la commissione di fatti incompatibili con la prosecuzione del rapporto e, in subordine, per irrogare una multa o altra sanzione disciplinare nella misura massima consentita e comunque agire per la tutela delle proprie ragioni. A sostegno della domanda allegava l'intervista pubblicata dal quotidiano "Il Messaggero", alla pagine "Abruzzo sport" del 30.11.2016, la cui ultima frase è quella testualmente trascritta nel deferimento.

Trasmessi gli atti alla Procura ed iscritto il procedimento disciplinare in data 30.12.2016, seguiva la relazione del Sostituto Procuratore che segnalava, fra l'altro, che con comunicato stampa della Società calcistica  il Signor Repetto era già stato sollevato dall'incarico a far data dal 16.5.2016, allegandolo unitamente ad altri due articoli di commento sulla vicenda.

La richiesta del Presidente Signor Daniele Sebastiani di poter querelare il Signor Giorgio Repetto per le dichiarazioni ritenute diffamatorie veniva respinta come comunicato in data 13.12.2016 dalla segreteria FIGC, contestualmente alla trasmissione alla Procura Federale degli atti per l'apertura dell'indagine.

- Così riassunti i fatti, può esaminarsi l'eccezione preliminare sollevata dal difensore del deferito sulla c.d. rimessione in termini.

A tal proposito va osservato che la comunicazione di conclusione delle indagini datata 5.1.2017 risulta spedita e ricevuta via pec in pari data da Delfino Pescara 1936, nel mentre la copia spedita per posta raccomandata alla residenza del deferito risulta ritirata il successivo 12 Gennaio.

Entrambe le comunicazioni assolvono all'onere di cui all'art. 38, c. 8°, CGS in virtù del quale, quando  destinatarie  sono  le  persone fisiche,  le  comunicazioni,  in  via  tra  loro alternativa, debbono avvenire nel domicilio eletto ai fini del procedimento (all'epoca inesistente) o presso la sede della Società di appartenenza al momento dell'instaurazione del procedimento con obbligo per la Società di consegnare la comunicazione al tesserato o presso la residenza dell'interessato.

La Procura Federale si é appunto avvalsa in via cumulativa degli ultimi due dei suddetti modi.

Né può dubitarsi della legittimità del primo, atteso che, nonostante l'esonero, il deferito era ancora tesserato posto che il contratto di prestazione sportiva era in corso sino al 30.6.2017 al punto che il sodalizio chiedeva al Consiglio Federale l'autorizzazione ad aprire presso il Collegio  Arbitrale  per ottenerne la  risoluzione anticipata per il grave inadempimento.

Nel resto difetta la prova a carico del deferito che la Società Delfino Pescara 1936 non gli avrebbe consegnato l'avviso di chiusura di indagini ricevuto via pec il giorno 5.1.2017 e quindi in anticipo rispetto alla data fissata per l'audizione.

Ma anche volendo per un attimo dar credito alla tesi del deferito sulla mancata comunicazione, occorrerebbe rilevare che in ossequio all'art. 32 ter, c. 4°, CGS nell'avviso di conclusioni di indagini in esame, é consentito all'indagato di chiedere di essere sentito o di presentare memorie entro il termine di due giorni dalla notifica dell'avviso stesso, con l'ulteriore precisazione che, "qualora la parte ne facesse richiesta" il Procuratore fissava per l'audizione il giorno 9.1.2017, ore 18.30 in Roma avvertendo che, in caso di impedimento della parte o dei difensori per tale data, veniva concesso un termine per il deposito di memoria sostitutiva di altri due giorni decorrenti dalla data della mancata audizione.

Pertanto qualora il deferito avesse ricevuto la sola comunicazione di chiusura indagini spedita per posta raccomandata al suo indirizzo in data 12.1.2017, successivamente alla data del 9 fissata dell'audizione, ben avrebbe potuto chiedere, nei successivi due giorni, di essere sentito e/o di depositare memoria difensiva alla Procura Federale decorrendo questi termini a difesa "dalla notifica del presente avviso".

Il deferito non ha invece esercitato alcuna facoltà difensiva, neppure quella di chiedere di essere sentito, così che ha fatto seguito il deferimento e la convocazione per l'odierna riunione, senza il deposito di alcuna memoria difensiva.

Da ultimo, per quanto già superfluo, va rilevato che l'eccezione di rimessione in termini, per come formulata, appare generica ed irrilevante. Infatti l'istituto della rimessione in termini ha la sua ratio nel consentire di superare delle preclusioni nelle quali una parte è incolpevolmente incorsa. Orbene, nel caso di specie il deferito non ha mai presentato alcuna memoria difensiva con richiesta di audizione e tanto meno ha oggi chiesto tramite difensore di essere sentito a sua difesa dalla Procura Federale né motivato quale concreto ed attuale vulnus al suo diritto di difesa sia scaturito dalla mancata audizione in sede di indagini (all'odierna riunione, benché personalmente presente, non ha neppure ritenuto di fare alcuna dichiarazione spontanea a sua difesa).

Ne consegue che l'eccezione preliminare oggi proposta è palesemente infondata.

Nel merito il deferimento é meritevole di accoglimento nei limiti che di seguito si espongono.

L'intervista pubblicata sull'autorevole quotidiano "Il Messaggero" in data 30.11.2016, mai smentita né rettificata, con riferimento alla fiducia che avrebbe mal riposto nei confronti del Signor Davide Sebastiani, Presidente del sodalizio sportivo, avendo creduto alla sua parola d'onore, propone nel prosieguo una comparazione tra la parola d'onore di detto Presidente e quella di un ex Presidente di altra Società calcistica che, pur essendo nipote di un famoso padrino mafioso, avrebbe rispettato un impegno assunto con una stretta di mano.

L'unica interpretazione che emerge sia dal tenore letterale della dichiarazione che dal generale contesto dell'intervista é che il deferito, lungi dal limitarsi a criticare il Signor Daniele Sebastiani per questioni di presunte inadempienze a rapporti contrattuali e personali, rientranti pacificamente nel suo diritto di critica, l'abbia travalicata introducendo un'inutile e pericolosa comparazione ed emettendo poi un giudizio di disvalore con riguardo all'onore ed alla reputazione del Signor Daniele Sebastiani, ricercando volutamente un paragone assai disdicevole lasciando intendere che l'altro Presidente si sarebbe comportato meglio nonostante lo stretto rapporto parentale con il capo di una nota cosca mafiosa (che aveva interessi sulla Società calcistica Messina?). In tal modo il deferito ha usato espressioni lesive dell'onore e della reputazione che ineriscono la qualità generale e permanente della personalità del Presidente di Delfino Pescara 1936.

Si é così in presenza di un’aggressione distruttiva alla sfera morale dell'accusato, in difetto dei requisiti di pertinenza e di continenza.

Non può così dubitarsi che tali dichiarazioni, essendo connotate da discredito in termini definitivi e generali e calpestando la reputazione dell'accusato, violano il disposto di cui all'art. 5°, c. 1°, CGS dettato a tutela della reputazione dei tesserati anche al fine di consentire una civile e leale convivenza tra le varie componenti, ispirata al rispetto dei ruoli e delle reciproche competenze.

Peraltro dall'odierna produzione documentale, pare di dedurre che il suddetto conflitto si sia ricomposto ed inoltre il deferito risulta privo di precedenti disciplinari così che, passando alla misura della sanzione, pare equa e proporzionata l'applicazione dell'ammenda in misura dimezzata rispetto alla richiesta formulata della Procura Federale. Il dispositivo.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

P.Q.M.

in accoglimento del deferimento proposto, infligge al Signor Giorgio Repetto la sanzione dell'ammenda di €. 5.000,00 (Euro cinquemila/00).

 

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