F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 71/TFN-SD del 03 Aprile 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO PINCIONE (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD ARL Football Grosseto), Società SSD ARL FOOTBALL GROSSETO – (nota n. 6896/131 pf16-17 GP/GT/ag del 4.1.2017)
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO PINCIONE (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD ARL Football Grosseto), Società SSD ARL FOOTBALL GROSSETO – (nota n. 6896/131 pf16-17 GP/GT/ag del 4.1.2017)
Il deferimento Con provvedimento del 4 Gennaio 2017 il Procuratore Federale ha deferito davanti questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: - Massimiliano Pincione, all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD ARL Football Grosseto, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in riferimento all’art. 91, commi 1 e 2, delle NOIF e in relazione agli articoli 3 e 6 del Protocollo d’intesa tra A.I.C e L.N.D del 21/10/2004, per avere disposto ed eseguito il provvedimento disciplinare a carico del calciatore Sig. Palumbo Roberto descritto nella parte motiva, ponendolo, a far data dal 22/03/2016, fuori dalla rosa della prima squadra e non consentendogli di svolgere le normali attività di allenamento e preparazione insieme ai compagni di squadra; - la Società SSD ARL Football Grosseto, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Presidente, Signor Pincione Massimiliano, alla quale questi apparteneva al momento della commissione dei fatti e, comunque, trattandosi di Società nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata. Il dibattimento Alla riunione del 7 marzo 2017 è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale, dopo avere rappresentato al Collegio che non sono tornate al mittente le cartoline relative alla notifica dell’atto di deferimento, ha in via principale chiesto un rinvio per verificare l’esito della notifica del deferimento ed in subordine formulato le seguenti richieste sanzionatorie: - Pincione Massimiliano, inibizione di mesi 4 (quattro); - Società SSD ARL Football Grosseto, ammenda di € 900,00 (Euro novecento/00). Questo Tribunale con comunicato n. 62 del 15 marzo 2017 vista la richiesta della Procura Federale formulata in via principale e ravvisate giuste ragioni di opportunità processuale legate ad evidenti esigenze di garantire il pieno contraddittorio nonché il corretto esercizio del diritto di difesa, accoglieva la richiesta medesima e disponeva, per l’effetto, il rinvio del dibattimento al 30.3.2017 ore 14, fatti salvi i diritti di prima udienza. All’udienza odierna del 30 marzo 2017 il rappresentante della Procura federale, insisteva nelle richieste formulate all’udienza del 7 marzo 2017 e depositava le raccomandate A/R contenenti la notifica dell’atto di deferimento, spedite il 9 Gennaio 2017 sia al Pincione Massimiliano che alla SSD Football Grosseto arl, che risultano entrambe restituite al mittente in data 15/3/2017 con la dicitura “destinatario irreperibile” . Motivi della decisione Il procedimento disciplinare va dichiarato improcedibile. Infatti, le notifiche dell’atto di deferimento della Procura Federale non sono andate a buon fine e non hanno pertanto raggiunto lo scopo finalizzato a garantire il legittimo esercizio del diritto di difesa da parte degli incolpati. Conseguentemente ai sensi degli artt. 30, comma 10 e 32 ter del CGS il contraddittorio non si è regolarmente incardinato.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, dichiara improcedibile il deferimento e dispone procedersi alla restituzione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali seguiti di competenza.
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