F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 78/TFN-SD del 26 Aprile 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO FEDELI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società SS Sambenedettese arl), Società SS SAMBENEDETTESE arl – (nota n. 11043/974 pf16-17 GP/GP/blp del 7.4.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO FEDELI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società SS Sambenedettese arl), Società SS SAMBENEDETTESE arl - (nota n. 11043/974 pf16-17 GP/GP/blp del 7.4.2017).
Il deferimento
Con provvedimento del 7.4.2017, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale nazionale, Sezione Disciplinare:
- Il Sig. Fedeli Franco:
a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafi IV) e V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in quanto, per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2016, nonché di Gennaio e febbraio 2017, ha utilizzato in modo improprio, effettuando altre tipologie di operazioni, il conto corrente bancario indicato come dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps ai tesserati;
- SS Sambenedettese arl:
a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Fedeli Franco, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della SS Sambenedettese arl, come sopra descritto;
b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 85, lettera C), paragrafi IV) e V) delle NOIF, per aver utilizzato in modo improprio, effettuando altre tipologie di operazioni, il conto corrente bancario indicato come dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps ai tesserati;
Il patteggiamento
Prima dell’apertura del dibattimento, la Procura Federale e il procuratore speciale dei deferiti, hanno depositato accordo ai sensi dell’art. 23, CGS.
Sulla suddetta richiesta di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento:
“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Fedeli Franco e la Società SS Sambenedettese arl, a mezzo del procuratore speciale e difensore presente, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per Fedeli Franco, sanzione della ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.000,00 (Euro mille/00); pena base per la Società SS Sambenedettese arl, sanzione della ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.000,00 (Euro mille/00)];
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione; rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione della ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) ciascuno nei confronti del Sig. Fedeli Franco e della Società SS Sambenedettese arl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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