F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 82/TFN-SD del 03 Maggio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D’ANNA FILIPPO (Calciatore tesserato per la Società ACR Messina Srl) – (nota n. 9531/476 pf16-17 GP/GT/ag del 07.03.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D’ANNA FILIPPO (Calciatore tesserato per la Società ACR Messina Srl) - (nota n. 9531/476 pf16-17 GP/GT/ag del 07.03.2017).
Il Deferimento
Con atto del 7 marzo 2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale il Sig. D’Anna Filippo per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS, in relazione all’art. 40, comma 6, delle NOIF per aver falsamente affermato di non essere tesserato per alcuna Federazione estera al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportivo 2016/2017 per la Società ACR Messina Srl senza averne titolo.
La Procura ha ritenuto di svolgere il deferimento all’esito di attività di indagine ed in particolare dell’attestazione della Federazione Calcio degli Stati Uniti in data 14.11.2016, dalla quale è emerso che il deferito è stato tesserato per il Club Njsca, appartenente alla predetta Federazione estera.
Il dibattimento
All’udienza del 27 aprile 2017 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento e ha concluso formulando la seguente richiesta sanzionatoria:
- mesi 3 (tre) di squalifica nei confronti del Sig. Filippo D’Anna. Nessuno è comparso per la parte deferita.
I motivi della decisione
Dalla documentazione in atti, e segnatamente dall’attestazione della Federazione Calcio degli Stati Uniti del 14.11.2016, relativa alla sussistenza del tesseramento del deferito presso il Club Njsca, affiliato alla predetta Federazione, risulta che la dichiarazione del calciatore D’Anna Filippo, nato il 12.2.1998, di non essere mai stato tesserato presso una Federazione straniera, è effettivamente non corrispondente al vero.
La dichiarazione è, inoltre, relativa ad un fatto, il tesseramento, che può ragionevolmente presumersi fosse a conoscenza del dichiarante, avendo egli militato e giocato per conto della predetta Società, facente parte della Federazione calcistica statunitense, sino al 21 maggio 2016 (ultima partita disputata), dunque in età già sufficientemente matura e cosciente.
Il dispositivo
Pertanto il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge la sanzione della squalifica di mesi 3 (tre) nei confronti del Sig. Filippo D’Anna.
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