F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 87/TFN-SD del 19 Maggio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO RISPOLI (all’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC), DANIELE FAZIO PASQUALE (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Andria Bat), RAPHAEL CARMINATI DE OLIVERA BARROS (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Andria Bat), MATTIA EVANGELISTA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Andria Bat) – (nota n. 2449/400 pf14-15 GP/ma del 9.09.2016).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO RISPOLI (all’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC), DANIELE FAZIO PASQUALE (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Andria Bat), RAPHAEL CARMINATI DE OLIVERA BARROS (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Andria Bat), MATTIA EVANGELISTA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Andria Bat) - (nota n. 2449/400 pf14-15 GP/ma del 9.09.2016).
Il patteggiamento
Prima dell’apertura del dibattimento la Procura Federale (Avv.ti Luca Sansi e Nicola Capozzoli) ed il Sig. Vincenzo Rispoli (rappresentato dal proprio difensore Dott. Andrea Capua, in sostituzione dell’Avv. Francesco Andrianopoli) hanno proposto l’applicazione a carico del deferito della sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: sanzione base 30 (trenta) giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. ex art. 19 lettera h del CGS, diminuita in giorni 20 (venti).
Questo Tribunale, ritenendo congruo il patteggiamento, lo adotta e pronuncia il seguente provvedimento:
Rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Vincenzo Rispoli, a mezzo del procuratore speciale, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Vincenzo Rispoli, sanzione della inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. ex art. 19 lettera h del CGS di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti)];
Considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; Visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;
Visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;
Ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;
Rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;
Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo.
Dichiara chiuso il procedimento nei confronti del predetto.
Il procedimento è proseguito per gli altri deferiti Daniele Fazio Pasquale, Raphael Carminati De Olivera Barros, Mattia Evangelista.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, riunitosi nella seduta del 18.5.2017 e decidendo nei termini di cui alle motivazioni che verranno rese note, ha così deliberato:
Dispositivo
Visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione di giorni 20 (venti) di inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. ex art. 19 lettera h del CGS, a carico del Sig. Vincenzo Rispoli;
In parziale accoglimento del deferimento in epigrafe trascritto, infligge le seguenti sanzioni:
- al Sig. Daniele Fazio Pasquale, l’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00);
- al Sig. Raphael Carminati De Olivera Barros, l’ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00);
- al Sig. Mattia Evangelista, l’ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00);
Si riserva il deposito della motivazione.
Share the post "F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 87/TFN-SD del 19 Maggio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO RISPOLI (all’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC), DANIELE FAZIO PASQUALE (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Andria Bat), RAPHAEL CARMINATI DE OLIVERA BARROS (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Andria Bat), MATTIA EVANGELISTA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Andria Bat) – (nota n. 2449/400 pf14-15 GP/ma del 9.09.2016)."